TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 03/06/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
RG. n. 3607 del 2024
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa TE NO, nella causa tra:
, Parte_1 ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. RETROSI MARIO;
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., resistente, rappresentato e difeso dall'avv.TUMINELLI MARIA ANTONIETTA;
all'udienza del 03/06/2025 all'esito della camera di consiglio alle ore 17.00, ha pronunciato la seguente
sentenza
Respinge il ricorso;
Dichiara irripetibili le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp.att.c.p.c.;
Pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U., in CP_1 favore della dott.ssa liquidate in euro Parte_2
580,00 oltre IVA se dovuta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' e ha CP_1 proposto opposizione ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6
c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato ex art. 445 bis c.p.c. nel quale aveva richiesto al Giudice di accertare 1 la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 Legge 18/1980).
Nell'ambito di tale procedimento è stata esclusa dal C.T.U. nominato dal Giudice la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per la concessione del beneficio suddetto.
Rispetto a questo accertamento la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione.
Il ricorrente ha dunque presentato un ricorso ex art.414 e 445 bis comma 6 c.p.c. con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il suo diritto al beneficio richiesto con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa e con la condanna dell' al pagamento dei ratei dovuti. CP_1
Si è costituito nel presente giudizio l' nella persona del legale CP_1 rappresentante ed ha chiesto il rigetto della domanda.
Sul contraddittorio così instauratosi è stata disposta una nuova
C.T.U. medico-legale e la causa è stata discussa e decisa con separata sentenza nel corso della odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va respinta secondo quanto accertato nel corso del giudizio.
Il Consulente del giudice ha confermato che il ricorrente non si trova nelle condizioni previste dalla normativa vigente (L.
18/1980) per avere diritto alle provvidenze assistenziali reclamate;
in particolare ha accertato che è da considerare invalido al 100% con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età ma è in grado di deambulare autonomamente e di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti
2 risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
In conclusione il ricorrente non ha diritto al beneficio richiesto.
Attesa la dichiarazione del ricorrente di possedere redditi in misura inferiore alla soglia prevista dall'art. 152 disp.att.c.p.c., dichiara irripetibili le spese di lite e pone definitivamente a carico dell' CP_1 le spese di CTU.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Frosinone, 3 giugno 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa TE NO
3
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa TE NO, nella causa tra:
, Parte_1 ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. RETROSI MARIO;
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., resistente, rappresentato e difeso dall'avv.TUMINELLI MARIA ANTONIETTA;
all'udienza del 03/06/2025 all'esito della camera di consiglio alle ore 17.00, ha pronunciato la seguente
sentenza
Respinge il ricorso;
Dichiara irripetibili le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp.att.c.p.c.;
Pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U., in CP_1 favore della dott.ssa liquidate in euro Parte_2
580,00 oltre IVA se dovuta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' e ha CP_1 proposto opposizione ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6
c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato ex art. 445 bis c.p.c. nel quale aveva richiesto al Giudice di accertare 1 la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 Legge 18/1980).
Nell'ambito di tale procedimento è stata esclusa dal C.T.U. nominato dal Giudice la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per la concessione del beneficio suddetto.
Rispetto a questo accertamento la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione.
Il ricorrente ha dunque presentato un ricorso ex art.414 e 445 bis comma 6 c.p.c. con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il suo diritto al beneficio richiesto con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa e con la condanna dell' al pagamento dei ratei dovuti. CP_1
Si è costituito nel presente giudizio l' nella persona del legale CP_1 rappresentante ed ha chiesto il rigetto della domanda.
Sul contraddittorio così instauratosi è stata disposta una nuova
C.T.U. medico-legale e la causa è stata discussa e decisa con separata sentenza nel corso della odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va respinta secondo quanto accertato nel corso del giudizio.
Il Consulente del giudice ha confermato che il ricorrente non si trova nelle condizioni previste dalla normativa vigente (L.
18/1980) per avere diritto alle provvidenze assistenziali reclamate;
in particolare ha accertato che è da considerare invalido al 100% con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età ma è in grado di deambulare autonomamente e di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti
2 risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
In conclusione il ricorrente non ha diritto al beneficio richiesto.
Attesa la dichiarazione del ricorrente di possedere redditi in misura inferiore alla soglia prevista dall'art. 152 disp.att.c.p.c., dichiara irripetibili le spese di lite e pone definitivamente a carico dell' CP_1 le spese di CTU.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Frosinone, 3 giugno 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa TE NO
3