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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 28/05/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
SEZIONE CIVILE in persona del dott. Daniele Dagna, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa iscritta al n. 1591/2024 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. MARCO DOTTA Parte_1
- ricorrente contro
rappresentata e difesa dalle Controparte_1
avv.te Maria Lorusso, Anna Muraca e Mariachiara Paone dell'ufficio legale dell'azienda sanitaria
- resistente
OGGETTO: ALTRI CONTRATTI D'OPERA
CONCLUSIONI PER LA RICORRENTE
Nel merito ed in principalità
-Condannare l' a corrispondere alla società ricorrente la Controparte_1 somma di € 45.307,03 quale differenziale a suo carico per le prestazioni erogate in favore di Pt_2
e di cui in narrativa, secondo quanto ha stabilito il DPCM 14.02.2001 di cui si è fatta
[...]
allegazione, oltre ad interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo.
-Condannare altresì l' a pagare la capitale somma di € Controparte_1
78.991,50, come pagata, derivante da eseguite prestazioni assistenziali il cui pagamento è a suo carico e di cui alla fatturazione indicata in narrativa, oltre ad interessi moratori ex D.Lgs. n.
231/2002 dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
CONCLUSIONI PER LA RESISTENTE
1 1) In via preliminare e pregiudiziale dichiarare l'incompetenza territoriale del Giudice adito essendo competente il Tribunale di Catanzaro dove si trova la sede dell' nonché l'Ufficio Controparte_2
di Tesoreria della stessa . CP_1
2) Nel merito rigettare le domande proposte dalla in quanto infondate in fatto Controparte_3
ed in diritto.
3) Condannare la ricorrente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre agli oneri riflessi nella misura di legge in luogo di IVA e CPA, trattandosi di difensori iscritti all'Albo speciale degli Avvocati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. con ricorso depositato il 18.7.2024 e notificato il 7.8.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1
Parte l' di chiedendone la condanna al pagamento: CP_1
- del corrispettivo delle prestazioni di cui alle fatture n. 693 del 30.06.2023 di € 6.002,00, n. 852 del
10.08.2023 di € 4.582,00, n. 853 del 10.08.2023 di € 5.533,28, n. 978 del 14.09.2023 di € 5.296,76, n.
1074 del 30.09.2023 di € 6.002,00, n. 1075 del 30.09.2023 di € 5.256,68, n. 1190 del 31.10.2023 di €
6.202,00, n. 1191 del 31.10.2023 di € 5.433,08, n. 1330 del 30.11.2023 di € 6.002,00, n. 1331 del
30.11.2023 di € 5.177,55, n. 1431 del 31.12.2023 di € 1.202,00, n. 1432 del 31.12.2023 di € 5.002,00,
n. 1433 del 31.12.2023 di € 1.080,20, n. 1434 del 31.12.2023 di € 4.455,08, n. 54 del 31.01.2024 di €
2.880,87, n. 55 del 31.01.2024 di € 3.402,00 per complessivi € 78.991,50 oltre interessi;
- della somma di € 45.307,03 oltre interessi, pari al differenziale ancora spettante alla ricorrente sulla fattura n. 1350/13 di € 83.863,00 a suo tempo emessa nei confronti del comune di Catanzaro e la somma di € 38.554,94 corrisposta dal Comune di Catanzaro, differenziale derivante dalla corretta ripartizione fra i il comune e l' degli oneri derivanti dalle prestazioni socio- Parte_4
assistenziali eseguite in favore della signora e in origine complessivamente riportate Parte_2
nelle fatture n. 1113/11 di €. 5.581,81, n. 1165/11 di €. 5.401,81, n. 1292/11 di €. 5.581,81, n. 1416/11 di €. 5.401,81, n. 1548/11 di €. 5.581,81, n. 34/12 di €. 5.665,51, n. 162/12 di €. 5.300,11, n. 296/12 di Parte
€. 5.665,51 emesse a carico dell' resistente e la fattura n. 1350/13 a carico del Comune di
Catanzaro.
2. L si è costituita formulando eccezione d'incompetenza territoriale in favore del Parte_4 tribunale di Catanzaro e, nel merito chiedendo il rigetto del ricorso stante l'intervenuto pagamento delle somme portate dalle fatture di cui al primo punto del paragrafo che precede (pur con alcune precisazioni in ordine alla corretta indicazione delle fatture) e stante la sussistenza di un accordo transattivo in ragione del quale la ricorrente aveva rinunciato ad ogni pretesa nei confronti dell'
[...]
[...] [
in relazione a tale ragione di credito. CP_4
3. Parte ricorrente ha dato atto dell'intervenuto versamento della somma capitale di € 78.991,50 rilevandone però il pagamento nelle date del 26.07.2024 e del 12.09.2024 ed insistendo in proposito per la sola condanna della resistente al pagamento degli interessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002 nonché chiedendo di tener conto del momento dei pagamenti nella regolazione delle spese di lite.
4. L'eccezione d'incompetenza sollevata dalla resistente è fondata.
La resistente ha, infatti, tempestivamente eccepito l'incompetenza del tribunale di Asti con riferimento a tutti i fori utilmente applicabili per radicarne la competenza, rilevando in particolare che il vincolo contrattuale era sorto in , l'azienda convenuta aveva sede in e il luogo in cui CP_1 CP_1 avrebbe dovuto essere adempiuta l'obbligazione dedotta in giudizio era anche in tal caso , CP_1
Parte comune in cui si trova la sede del Tesoriere dell' e cioè la Controparte_5
in (cfr. docc. 1 e 5, 6 - mandati di pagamento), attesa
[...] CP_1
l'applicabilità alle delle norme sulla contabilità di Stato, in virtù della Controparte_6 previsione di cui all'art. 5, comma 1, del decreto 25 novembre 1989 n. 382, convertito nella legge 25 gennaio 1990 n. 8.
La tesi della resistente trova conferma nella costante giurisprudenza di Cassazione (Cass. civ., Sez. VI
- 1, Ordinanza, 12/02/2020, n. 3505 “In tema di obbligazioni pecuniarie degli enti pubblici, anche a seguito della riforma dell'ordinamento degli enti locali e della relativa disciplina finanziaria contabile, continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali, pur a prescindere da una specifica pattuizione tra le parti, il principio secondo cui nelle cause relative a rapporti di obbligazione aventi ad oggetto somme di denaro dovute da pubbliche amministrazioni, anche diverse da quelle dello Stato ed anche a titolo di interessi per ritardato pagamento, la competenza territoriale secondo il criterio del "forum destinatae solutionis" spetta all'autorità giudiziaria del luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria dell'ente debitore, e ciò anche nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato mediante accreditamento del relativo importo su un conto corrente bancario o postale o mediante commutazione del relativo titolo in vaglia cambiario o postale, costituendo tali forme di adempimento, applicabili su richiesta del creditore ed aventi carattere facoltativo per il titolare dell'ufficio di tesoreria, una mera semplificazione delle modalità di riscossione che non Parte comporta una modificazione del luogo dell'adempimento.” e in tema appunto di cfr. Cass. civ.,
Sez. VI - 2, Ordinanza, 10/06/2019, n. 15579 “Alle aventi natura di persone Controparte_6
giuridiche pubbliche, si applicano le norme sulla contabilità di Stato, in virtù della previsione di cui all'art. 5, comma 1, del d.l. n. 382 del 1989, conv. dalla l. n. 8 del 1990; ne consegue che le
Part obbligazioni delle vanno adempiute in ogni caso al domicilio del debitore (c.d. obbligazioni
3 "querable"), ovvero alla sede dell'ufficio di Tesoreria dell'Ente debitore, non essendo state abrogate le disposizioni che hanno previsto l'inserimento delle dette aziende sanitarie nella tesoreria pubblica, e
Part che la mera scadenza del termine di pagamento non vale a costituire in mora la stessa, in difetto
Part di un formale atto di costituzione in mora, anche quando la effettui i propri pagamenti per mezzo di bonifici, assegni o vaglia cambiari tratti sull'istituto di credito cui abbia affidato il servizio di tesoreria.”; Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 03/05/2017) 20/06/2017, n. 15175 ed ancor prima di Parte cfr. Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 06/10/2011, n. 20530).
Non vi sono ragioni per discostarsi dalla giurisprudenza in questione fondata appunto sull'estensione Parte alle delle norme sulla contabilità di Stato, in virtù della previsione di cui all'art. 5, comma 1, del d.l. n. 382 del 1989, conv. dalla l. n. 8 del 1990, tuttora in vigore.
Si deve quindi accogliere l'eccezione d'incompetenza formulata dalla resistente ed indicare quale tribunale competente quello di Catanzaro.
5. All'accoglimento dell'eccezione d'incompetenza segue la condanna alle spese della parte soccombente (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 09/04/2018, n. 8611).
In proposito merita osservare che, stante l'incompetenza del presente tribunale a decidere nel merito ed essendo quindi il tema del giudizio limitato alla verifica della competenza, non è possibile valorizzare l'intervenuto pagamento in corso di causa di parte della pretesa ad opera della resistente, che potrebbe assumere rilievo in virtù del principio di causazione della lite, ma solo in relazione ad una lite correttamente instaurata e nella quale dunque si potesse valutare il merito della pretesa.
La spese sono liquidate in dispositivo in prossimità ai valori minimi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore corrispondente, tenuto conto dell'attività defensionale esplicata ed effettivamente necessaria e con esclusione della non espletata fase istruttoria.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
DICHIARA l'incompetenza per territorio del tribunale di Asti essendo competente il tribunale di
Catanzaro.
Fissa termine di tre mesi per la riassunzione della causa.
Condanna la ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di lite, che liquida in € 4.250,00 per onorari, oltre oneri riflessi nella misura di legge in luogo di IVA e CPA, trattandosi di difensori iscritti all'Albo speciale degli Avvocati.
Si comunichi.
4 Così deciso il 23 maggio 2025
Il giudice
(dott. Daniele Dagna)
5
SEZIONE CIVILE in persona del dott. Daniele Dagna, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa iscritta al n. 1591/2024 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. MARCO DOTTA Parte_1
- ricorrente contro
rappresentata e difesa dalle Controparte_1
avv.te Maria Lorusso, Anna Muraca e Mariachiara Paone dell'ufficio legale dell'azienda sanitaria
- resistente
OGGETTO: ALTRI CONTRATTI D'OPERA
CONCLUSIONI PER LA RICORRENTE
Nel merito ed in principalità
-Condannare l' a corrispondere alla società ricorrente la Controparte_1 somma di € 45.307,03 quale differenziale a suo carico per le prestazioni erogate in favore di Pt_2
e di cui in narrativa, secondo quanto ha stabilito il DPCM 14.02.2001 di cui si è fatta
[...]
allegazione, oltre ad interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo.
-Condannare altresì l' a pagare la capitale somma di € Controparte_1
78.991,50, come pagata, derivante da eseguite prestazioni assistenziali il cui pagamento è a suo carico e di cui alla fatturazione indicata in narrativa, oltre ad interessi moratori ex D.Lgs. n.
231/2002 dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
CONCLUSIONI PER LA RESISTENTE
1 1) In via preliminare e pregiudiziale dichiarare l'incompetenza territoriale del Giudice adito essendo competente il Tribunale di Catanzaro dove si trova la sede dell' nonché l'Ufficio Controparte_2
di Tesoreria della stessa . CP_1
2) Nel merito rigettare le domande proposte dalla in quanto infondate in fatto Controparte_3
ed in diritto.
3) Condannare la ricorrente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre agli oneri riflessi nella misura di legge in luogo di IVA e CPA, trattandosi di difensori iscritti all'Albo speciale degli Avvocati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. con ricorso depositato il 18.7.2024 e notificato il 7.8.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1
Parte l' di chiedendone la condanna al pagamento: CP_1
- del corrispettivo delle prestazioni di cui alle fatture n. 693 del 30.06.2023 di € 6.002,00, n. 852 del
10.08.2023 di € 4.582,00, n. 853 del 10.08.2023 di € 5.533,28, n. 978 del 14.09.2023 di € 5.296,76, n.
1074 del 30.09.2023 di € 6.002,00, n. 1075 del 30.09.2023 di € 5.256,68, n. 1190 del 31.10.2023 di €
6.202,00, n. 1191 del 31.10.2023 di € 5.433,08, n. 1330 del 30.11.2023 di € 6.002,00, n. 1331 del
30.11.2023 di € 5.177,55, n. 1431 del 31.12.2023 di € 1.202,00, n. 1432 del 31.12.2023 di € 5.002,00,
n. 1433 del 31.12.2023 di € 1.080,20, n. 1434 del 31.12.2023 di € 4.455,08, n. 54 del 31.01.2024 di €
2.880,87, n. 55 del 31.01.2024 di € 3.402,00 per complessivi € 78.991,50 oltre interessi;
- della somma di € 45.307,03 oltre interessi, pari al differenziale ancora spettante alla ricorrente sulla fattura n. 1350/13 di € 83.863,00 a suo tempo emessa nei confronti del comune di Catanzaro e la somma di € 38.554,94 corrisposta dal Comune di Catanzaro, differenziale derivante dalla corretta ripartizione fra i il comune e l' degli oneri derivanti dalle prestazioni socio- Parte_4
assistenziali eseguite in favore della signora e in origine complessivamente riportate Parte_2
nelle fatture n. 1113/11 di €. 5.581,81, n. 1165/11 di €. 5.401,81, n. 1292/11 di €. 5.581,81, n. 1416/11 di €. 5.401,81, n. 1548/11 di €. 5.581,81, n. 34/12 di €. 5.665,51, n. 162/12 di €. 5.300,11, n. 296/12 di Parte
€. 5.665,51 emesse a carico dell' resistente e la fattura n. 1350/13 a carico del Comune di
Catanzaro.
2. L si è costituita formulando eccezione d'incompetenza territoriale in favore del Parte_4 tribunale di Catanzaro e, nel merito chiedendo il rigetto del ricorso stante l'intervenuto pagamento delle somme portate dalle fatture di cui al primo punto del paragrafo che precede (pur con alcune precisazioni in ordine alla corretta indicazione delle fatture) e stante la sussistenza di un accordo transattivo in ragione del quale la ricorrente aveva rinunciato ad ogni pretesa nei confronti dell'
[...]
[...] [
in relazione a tale ragione di credito. CP_4
3. Parte ricorrente ha dato atto dell'intervenuto versamento della somma capitale di € 78.991,50 rilevandone però il pagamento nelle date del 26.07.2024 e del 12.09.2024 ed insistendo in proposito per la sola condanna della resistente al pagamento degli interessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002 nonché chiedendo di tener conto del momento dei pagamenti nella regolazione delle spese di lite.
4. L'eccezione d'incompetenza sollevata dalla resistente è fondata.
La resistente ha, infatti, tempestivamente eccepito l'incompetenza del tribunale di Asti con riferimento a tutti i fori utilmente applicabili per radicarne la competenza, rilevando in particolare che il vincolo contrattuale era sorto in , l'azienda convenuta aveva sede in e il luogo in cui CP_1 CP_1 avrebbe dovuto essere adempiuta l'obbligazione dedotta in giudizio era anche in tal caso , CP_1
Parte comune in cui si trova la sede del Tesoriere dell' e cioè la Controparte_5
in (cfr. docc. 1 e 5, 6 - mandati di pagamento), attesa
[...] CP_1
l'applicabilità alle delle norme sulla contabilità di Stato, in virtù della Controparte_6 previsione di cui all'art. 5, comma 1, del decreto 25 novembre 1989 n. 382, convertito nella legge 25 gennaio 1990 n. 8.
La tesi della resistente trova conferma nella costante giurisprudenza di Cassazione (Cass. civ., Sez. VI
- 1, Ordinanza, 12/02/2020, n. 3505 “In tema di obbligazioni pecuniarie degli enti pubblici, anche a seguito della riforma dell'ordinamento degli enti locali e della relativa disciplina finanziaria contabile, continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali, pur a prescindere da una specifica pattuizione tra le parti, il principio secondo cui nelle cause relative a rapporti di obbligazione aventi ad oggetto somme di denaro dovute da pubbliche amministrazioni, anche diverse da quelle dello Stato ed anche a titolo di interessi per ritardato pagamento, la competenza territoriale secondo il criterio del "forum destinatae solutionis" spetta all'autorità giudiziaria del luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria dell'ente debitore, e ciò anche nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato mediante accreditamento del relativo importo su un conto corrente bancario o postale o mediante commutazione del relativo titolo in vaglia cambiario o postale, costituendo tali forme di adempimento, applicabili su richiesta del creditore ed aventi carattere facoltativo per il titolare dell'ufficio di tesoreria, una mera semplificazione delle modalità di riscossione che non Parte comporta una modificazione del luogo dell'adempimento.” e in tema appunto di cfr. Cass. civ.,
Sez. VI - 2, Ordinanza, 10/06/2019, n. 15579 “Alle aventi natura di persone Controparte_6
giuridiche pubbliche, si applicano le norme sulla contabilità di Stato, in virtù della previsione di cui all'art. 5, comma 1, del d.l. n. 382 del 1989, conv. dalla l. n. 8 del 1990; ne consegue che le
Part obbligazioni delle vanno adempiute in ogni caso al domicilio del debitore (c.d. obbligazioni
3 "querable"), ovvero alla sede dell'ufficio di Tesoreria dell'Ente debitore, non essendo state abrogate le disposizioni che hanno previsto l'inserimento delle dette aziende sanitarie nella tesoreria pubblica, e
Part che la mera scadenza del termine di pagamento non vale a costituire in mora la stessa, in difetto
Part di un formale atto di costituzione in mora, anche quando la effettui i propri pagamenti per mezzo di bonifici, assegni o vaglia cambiari tratti sull'istituto di credito cui abbia affidato il servizio di tesoreria.”; Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 03/05/2017) 20/06/2017, n. 15175 ed ancor prima di Parte cfr. Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 06/10/2011, n. 20530).
Non vi sono ragioni per discostarsi dalla giurisprudenza in questione fondata appunto sull'estensione Parte alle delle norme sulla contabilità di Stato, in virtù della previsione di cui all'art. 5, comma 1, del d.l. n. 382 del 1989, conv. dalla l. n. 8 del 1990, tuttora in vigore.
Si deve quindi accogliere l'eccezione d'incompetenza formulata dalla resistente ed indicare quale tribunale competente quello di Catanzaro.
5. All'accoglimento dell'eccezione d'incompetenza segue la condanna alle spese della parte soccombente (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 09/04/2018, n. 8611).
In proposito merita osservare che, stante l'incompetenza del presente tribunale a decidere nel merito ed essendo quindi il tema del giudizio limitato alla verifica della competenza, non è possibile valorizzare l'intervenuto pagamento in corso di causa di parte della pretesa ad opera della resistente, che potrebbe assumere rilievo in virtù del principio di causazione della lite, ma solo in relazione ad una lite correttamente instaurata e nella quale dunque si potesse valutare il merito della pretesa.
La spese sono liquidate in dispositivo in prossimità ai valori minimi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore corrispondente, tenuto conto dell'attività defensionale esplicata ed effettivamente necessaria e con esclusione della non espletata fase istruttoria.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
DICHIARA l'incompetenza per territorio del tribunale di Asti essendo competente il tribunale di
Catanzaro.
Fissa termine di tre mesi per la riassunzione della causa.
Condanna la ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di lite, che liquida in € 4.250,00 per onorari, oltre oneri riflessi nella misura di legge in luogo di IVA e CPA, trattandosi di difensori iscritti all'Albo speciale degli Avvocati.
Si comunichi.
4 Così deciso il 23 maggio 2025
Il giudice
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