Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00115/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02853/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2853 del 2025, proposto da AN LV, rappresentata e difesa dall'avvocato Lucio Giacomardo, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
SL 106 - AP 1, in persona del Direttore generale pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Domenica Coppola e Errico De Falco, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del silenzio formatosi ai sensi dell’art. 25, c. 4, della Legge 241/1990 e succ. mod. e integr., sull’istanza di accesso agli atti trasmessa ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990 in data 28.04.2025 a mezzo PEC dalla odierna ricorrente alla ASL NA 1 Centro nonché alla Regione Campania per aver accesso a tutta la documentazione meglio indicata nell’istanza medesima con particolare riferimento alla posizione della ricorrente, quale Medico Vaccinatore;
- nonché di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti;
NONCHE’ PER LA DECLARATORIA DI ACCERTAMENTO del diritto della odierna ricorrente, Dott.ssa AN LV, a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti presentata a mezzo p.e.c. in data 28.04.2025, con conseguente ordine all’ASL NA 1 Centro, quale Amministrazione intimata, di esibizione e consegna della documentazione richiesta con particolare riferimento alle vaccinazioni somministrate (inoculate) da essa Dott.ssa AN LV quale Medico vaccinatore;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’SL 106 - AP 1;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa RO PA nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato e depositato in data 9 giugno 2025, la signora AN LV ha adito l’intestato Tribunale ai fini dell’annullamento del silenzio formatosi sull’istanza, trasmessa a mezzo p.e.c. del 28 aprile 2025, alla ASL NA 1 Centro ed alla Regione Campania ai fini dell’ostensione della documentazione ivi indicata in riferimento alla posizione della ricorrente, medico vaccinatore, in uno agli atti connessi e presupposti, con espressa riserva di motivi aggiunti.
2. Parte ricorrente ha altresì istato per l’accertamento del proprio diritto a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso, con conseguente ordine all’ASL NA 1 Centro di esibizione e consegna della documentazione di interesse con particolare riferimento alle vaccinazioni somministrate (inoculate) dalla stessa quale medico vaccinatore.
3. Si è costituita in resistenza la SL AP 1 eccependo, in primis, il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto la documentazione richiesta non sarebbe nella sua disponibilità trattandosi di dati gestiti da SO.RE.SA S.p.A. quale l'organismo tecnico deputato a fornire supporto al governo regionale nel monitoraggio delle prestazioni del Sistema Sanitario Regionale. Il ricorso sarebbe in ogni caso infondato non sussistendo in capo alla SL l'obbligo di creazione o elaborazione di nuovi documenti, trovando il diritto di accesso il proprio limite nella detenzione effettiva dei documenti.
4. La difesa aslina, tuttavia, contestualmente alla anzidetta memoria di costituzione ha versato in atti la nota prot.n. 295201 del 22 settembre 2025 con la quale la SL AP 1 ha comunicato alla dottoressa LV, odierna ricorrente, che la Soresa S.p.A ha fornito il numero delle inoculazioni dalla stessa effettuato (pari a 3945), riservandosi, comunque, di verificare i dati trasmessi dalla SORESA prima di procedere alla liquidazione delle somme spettanti alla ricorrente.
5. Con successive memorie difensive, la ricorrente ha istato per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell’Amministrazione aslina intimata alle spese processuali con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
6. A fondamento della soccombenza dell’SL, la parte ricorrente osserva che l’istanza di accesso veniva riscontrata solo dalla Regione Campania in data 7 maggio 2025 significando che i dati richiesti erano in possesso esclusivamente della ASL NA 1 Centro, nonostante quest’ultima avesse omesso di consentire l’accesso nei termini di legge.
7. Posto poi che la SL non ha mai neppure rappresentato alla ricorrente che i dati di interesse e la relativa documentazione erano in possesso della SO.RE.SA S.p.A., la ricorrente ha prodotto in giudizio comunicazioni relative ad altri due medici specialisti ambulatoriali vaccinatori, per i quali la stessa ASL NA 1 Centro, in riscontro all’istanza di accesso agli atti formulata da questi ultimi, ha fornito la documentazione richiesta, comunicando altresì che avrebbe provveduto al relativo pagamento.
8. In data 21 ottobre 2025 la causa, sentiti i difensori delle parti presenti, è stata trattenuta in decisione.
9. Ritiene il Collegio che, a quanto risulta in atti, sussistono gli estremi per dichiarare cessata la materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a essendo stato documentato l’integrale soddisfacimento della domanda azionata successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo.
10. Va riconosciuta altresì la soccombenza virtuale dell’Amministrazione avendo la parte ricorrente provato che in altre fattispecie la SL ha ritenuto sussistente a suo carico l’obbligo ostensivo, correttamente gestendo le istanze di accesso e prontamente fornendo, in collaborazione con SORESA S.p.A., la documentazione ed i relativi dati concernenti il numero delle inoculazioni effettuate.
11. Per tali motivi, le spese di lite vanno imputate alla SL e liquidate come in dispositivo con attribuzione al procuratore di parte ricorrente, avvocato Lucio Giacomardo, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’SL AP 1 al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AP nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UG LI Di AP, Presidente
RO PA, Primo Referendario, Estensore
Alessandra Vallefuoco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO PA | UG LI Di AP |
IL SEGRETARIO