Art. 23. Disposizioni in materia di riporzionamento dei prodotti preconfezionati 1. Dopo l' articolo 15 del codice del consumo , di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , e' inserito il seguente:
«Art. 15-bis (Disposizioni in materia di riporzionamento dei prodotti preconfezionati). - 1. I produttori che immettono in commercio, anche per il tramite dei distributori operanti in Italia, un prodotto di consumo che, pur mantenendo inalterato il precedente confezionamento, ha subito una riduzione della quantita' nominale e un correlato aumento del prezzo per unita' di misura da essi dipendenti, informano il consumatore dell'avvenuta riduzione della quantita', tramite l'apposizione, nel campo visivo principale della confezione di vendita o in un'etichetta adesiva, della seguente dicitura: "Questa confezione contiene un prodotto inferiore di X (unita' di misura) rispetto alla precedente quantita'".
2. L'obbligo di informazione di cui al comma 1 si applica per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di immissione in commercio del prodotto interessato.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° aprile 2025». ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 , convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15 , ha disposto (con l'art. 13, comma 1-sexies) che "All' articolo 23, comma 3, della legge 16 dicembre 2024, n. 193 , le parole: "a decorrere dal 1° aprile 2025" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° ottobre 2025"."
«Art. 15-bis (Disposizioni in materia di riporzionamento dei prodotti preconfezionati). - 1. I produttori che immettono in commercio, anche per il tramite dei distributori operanti in Italia, un prodotto di consumo che, pur mantenendo inalterato il precedente confezionamento, ha subito una riduzione della quantita' nominale e un correlato aumento del prezzo per unita' di misura da essi dipendenti, informano il consumatore dell'avvenuta riduzione della quantita', tramite l'apposizione, nel campo visivo principale della confezione di vendita o in un'etichetta adesiva, della seguente dicitura: "Questa confezione contiene un prodotto inferiore di X (unita' di misura) rispetto alla precedente quantita'".
2. L'obbligo di informazione di cui al comma 1 si applica per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di immissione in commercio del prodotto interessato.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° aprile 2025». ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 , convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15 , ha disposto (con l'art. 13, comma 1-sexies) che "All' articolo 23, comma 3, della legge 16 dicembre 2024, n. 193 , le parole: "a decorrere dal 1° aprile 2025" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° ottobre 2025"."