TAR Milano, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 274
TAR
Ordinanza cautelare 14 aprile 2025
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TAR
Sentenza 20 gennaio 2026
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TAR
Decreto collegiale 12 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per mancata convocazione del lavoratore

    Non è configurabile l'obbligo di convocare il solo lavoratore quando il datore di lavoro ha negato la propria disponibilità alla stipulazione del contratto, precludendo il conseguimento del bene della vita preteso (rilascio di un permesso per lavoro subordinato). Il nulla osta è nominativo e funzionale all'assunzione presso il datore di lavoro richiedente.

  • Rigettato
    Mancanza di prova di una diversa possibilità occupazionale

    Il ricorrente non ha provato di avere una diversa possibilità occupazionale. La dichiarazione di un diverso datore di lavoro è stata prodotta solo in sede processuale e non è supportata da prove.

  • Rigettato
    Inconfigurabilità del permesso per attesa occupazione

    Il rilascio di un permesso per attesa occupazione presuppone la valida instaurazione di un rapporto di lavoro e la sua successiva cessazione per causa non imputabile al lavoratore. La mancata sottoscrizione del contratto di lavoro non può che comportare la revoca del nulla osta. Non è stato allegato alcun caso di forza maggiore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 274
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 274
    Data del deposito : 20 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo