Ordinanza cautelare 14 aprile 2025
Sentenza 20 gennaio 2026
Decreto collegiale 12 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00274/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00951/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 951 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Ambrosetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del decreto emesso nell''ambito della procedura prot. n. -OMISSIS- dalla Prefettura di Milano in data 20/3/2025 con il quale veniva revocato il nulla osta all'ingresso in Italia emesso nell'interesse del sig. -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 il dott. RI FO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con il provvedimento impugnato l’amministrazione ha revocato il nulla osta rilasciato in favore del ricorrente ai fini dello svolgimento in Italia di attività lavorativa, in ragione della mancata costituzione del rapporto di lavoro per il quale era stato rilasciato il nulla osta.
2) Il ricorrente lamenta, in termini di violazione di legge e di eccesso di potere, che l’amministrazione avrebbe dovuto procedere, anche in caso di indisponibilità del datore di lavoro, alla convocazione del solo lavoratore, al fine di consentirgli la costituzione di un rapporto di lavoro.
Le censure non possono essere condivise.
In primo luogo va osservato che nell’atto di impugnazione si riferisce che “appena giunto in Italia” il ricorrente avrebbe “provato a contattare il datore di lavoro al fine di regolarizzare la propria posizione e sottoscrivere regolare contratto di soggiorno. Il datore di lavoro, però, si negava”.
Il dato è confermato dall’amministrazione che sia nel preavviso di rigetto, sia nel provvedimento impugnato, evidenzia come il datore di lavoro abbia negato la propria disponibilità alla stipulazione del contratto.
In tale situazione, comunque sottoposta al contraddittorio attraverso la comunicazione del preavviso ex art. 10 bis della legge 1990 n. 241, non è configurabile l’obbligo per l’amministrazione di convocare il solo lavoratore, essendo precluso il conseguimento del bene della vita preteso, ossia il rilascio di un permesso per lavoro subordinato.
Il ricorrente ha fatto ingresso in Italia per svolgere l’attività di infermiere, sicché rientra nella previsione di cui all’art. 27, comma 1, lett. r-bis) del TU immigrazione e in relazione a tale categoria l’art. 40, comma 23, del dpr 1999 n. 394 precisa che “possono instaurare un nuovo rapporto di lavoro a condizione che la qualifica di assunzione coincida con quella per cui è stato rilasciato l'originario nullaosta. Si applicano nei loro confronti l'articolo 22, comma 11, del testo unico”.
Già il dato letterale del citato comma 23 dell’art. 40 evidenzia che i lavoratori considerato possono instaurare un “nuovo” e non un “diverso” rapporto di lavoro, sicché si presuppone la previa instaurazione del rapporto di lavoro con il datore cui si riferisce il nulla osta e, del resto, il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. n. 286/1998 è nominativo e il suo rilascio, così come il successivo rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, è funzionale all’assunzione presso il datore di lavoro richiedente.
In tal senso anche il comma 6 dell’art. 22 del TU immigrazione indica come parti del contratto di soggiorno quelle cui si riferisce il nulla osta, facendo così riferimento al datore di lavoro che ha chiesto l’ingresso del lavoratore e che “è tenuto a confermare la richiesta di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore”, ai sensi del comma 5-quinquies dell’art. 22.
La necessità di stipulare il contratto con il datore di lavoro che ha richiesto il nulla osta mira ad evitare elusioni alla disciplina che sovrintende all’ingresso di cittadini extracomunitari per lavoro subordinato, in quanto, diversamente opinando, si legittimerebbe il rilascio di nulla osta sulla base di dichiarazioni rese da datori di lavoro non realmente intenzionati all’assunzione, con il risultato di consentire l’ingresso in Italia di stranieri solo formalmente muniti di una proposta di lavoro.
In ogni caso, sul piano fattuale va osservato che il ricorrente con le osservazioni presentate a seguito del preavviso di rigetto – secondo quanto emerge dalla documentazione depositata in giudizio – non ha dedotto di disporre ab origine di una diversa possibilità occupazionale, in grado di condurre alla stipulazione del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6 dell’art. 22 cit., la cui violazione conduce alla revoca del nulla osta, salvo che il ritardo nella stipulazione sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore.
Solo in sede processuale il ricorrente ha depositato in giudizio una dichiarazione asseritamente resa da “La Nuova Colonia RSA” datata 22 agosto 2025, ove si riferisce di un rapporto di lavoro instaurato in data 6 maggio 2024, circostanza quest’ultima non supportata sul piano probatorio.
Sotto altro profilo, va osservato che, a fronte della dichiarata indisponibilità del datore di lavoro, non era ipotizzabile la convocazione del ricorrente neppure ai fini del rilascio di un permesso per attesa occupazione.
L’art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998, prevede che “La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno […]. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può rendere dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro […], e beneficiare degli effetti ad essa correlati per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore […]”.
La norma è chiara nel prevedere che il rilascio di un permesso per attesa occupazione presuppone la valida instaurazione di un rapporto di lavoro e la sua successiva cessazione.
Sul punto, il Tribunale condivide il più recente orientamento giurisprudenziale, a mente del quale ai fini dell’applicazione dell’articolo 22, comma 5-ter, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, la possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone pur sempre che un rapporto di lavoro si sia instaurato” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, nn. 4839/2025; 2403/2025; 399/2025; 7245/2022; 4151/2021; 4237/2018).
L’unica possibilità per il rilascio di un permesso di lavoro per attesa occupazione è legata all’interruzione di un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore (Consiglio di Stato, III sez. n. 3158/2025) e dalla mancata sottoscrizione del contratto di lavoro non può che derivare la revoca del nulla osta (cfr. giur cit.).
Del resto, il lavoratore non ha allegato, né è documentato alcun caso di forza maggiore (es.: morte, fallimento, evento calamitoso, etc.), che abbia impedito al datore di lavoro di assumere il lavoratore, quale unica circostanza che la giurisprudenza citata ammette per il rilascio, in via eccezionale, del c.d. permesso (provvisorio) per ricerca di occupazione.
Va, pertanto, ribadita l’infondatezza delle censure proposte.
3) In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La natura delle questioni fattuali e giuridiche sottese all’impugnazione consente di compensare tra le parti le spese della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) respinge il ricorso, come in epigrafe proposto;
2) compensa tra le parti le spese della lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IC SO, Presidente
RI FO, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI FO | IC SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.