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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 01/04/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 327/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI LARINO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Silvia Cucchiella, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello, distinta con il n. 327 R.G. per l'anno 2022, passata in decisione all'udienza del 01 aprile 2025, discussione svoltasi mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Campobasso nei cui uffici domicilia, ope legis, alla via Insorti d'Ungheria n. 74;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso, in forza ed in virtù di mandato CP_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. Antonio Urbano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Larino (CB), alla via F. Jovine n. 11;
APPELLATO
Conclusioni delle parti: come da udienza di discussione in trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. proponeva appello avverso la sentenza emessa dal Giudice Parte_2 di Pace di Larino n. 128/2021, articolando l'impugnazione in due motivi: la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c., dell'art. 118, Disp. att. c.p.c., e dell'art. 111, comma 6, Cost. nonché la nullità della sentenza di primo grado per omessa e/o insufficiente e/o apparente motivazione, non avendo il Giudice di prime cure sufficientemente motivato in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto applicabile al caso di specie la situazione di un soggetto che, pur avendo conseguito il titolo di guida prescritto per un determinato veicolo, non ha poi tempestivamente provveduto al rinnovo dello stesso al momento della sua scadenza;
la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116, commi 15 e 17, D.Lgs. n. 285/1992, dell'art. 113, comma 1, c.p.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., avendo il Giudice di Pace errato nel limitarsi ad annullare il verbale di contestazione oggetto di causa per un vizio meramente formale, quale l'ascrivibilità dell'infrazione contestata all'ipotesi di cui all'art. 126, comma 11, D.Lgs. n. 285/1992 e non all'art. 116, commi 15 e 17, al posto di accertare l'effettiva sussistenza dell'illecito amministrativo, previa, ove necessaria, riqualificazione giuridica dello stesso.
Si costituiva in giudizio eccependo: l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. CP_1
342 c.p.c., atteso che lo stesso non riporta l'indicazione delle parti del provvedimento di primo grado appellate ovvero delle modifiche richieste alla ricostruzione del Giudice di primo grado;
l'infondatezza dell'appello nel merito, avendo il Giudice di prime cure correttamente rilevato l'erronea contestazione presente nel verbale di cui è causa, alla luce della circostanza per cui l'appellato era comunque, al momento del fatto, in possesso di un titolo di idoneità alla guida, senza aver provveduto alla riqualificazione del fatto, mai richiesta in primo grado dall'appellante e in ogni caso non rispettosa, laddove operata, del diritto di contestazione da parte del soggetto destinatario della sanzione amministrativa;
la temerarietà dell'azione giudiziaria proseguita dall'appellante, con conseguente doverosa condanna dello stesso al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
2. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., sollevata da parte appellata, atteso che dal complessivo esame dell'atto di appello si evincono chiaramente i vizi della sentenza impugnata rilevati ed espressamente citati dall'appellante, nonché la diversa interpretazione dei fatti di causa e delle norme da applicare al caso concreto invocata.
3. Nel merito, l'appello va accolto.
Giova, innanzitutto, evidenziare come la presente controversia tragga origine dagli accertamenti effettuati, in data 27/06/2021, da parte dei Carabinieri della legione Abruzzo e Molise – Compagnia di Larino, in occasione dei quali, a carico dell'appellato, veniva elevato verbale di CP_1 contestazione n. 265295931, per la violazione dell'art. 116, commi 15 e 17, del D.lgs. n. 285/1992, con il fermo amministrativo del veicolo, essendo stato il medesimo sorpreso alla guida del motociclo targato X8JFHD, senza che fosse munito della necessaria patente, bensì del solo
Certificato di idoneità alla guida del ciclomotore n. CBA015825F.
La dinamica dei fatti di causa non è, invero, in contestazione tra le parti, mentre l'appellante censura, nel merito, la sentenza di primo grado, con la quale, il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente annullato il verbale di contestazione elevato per il vizio meramente formale consistente nella erronea qualificazione normativa del fatto, impregiudicata restando, però, la sussistenza materiale della violazione commessa dall'appellato nel caso di specie.
Tale motivo di appello risulta fondato. Orbene, alla luce della disamina della normativa relativa alla fattispecie di cui è causa, come correttamente rilevato dal Giudice di pace nel primo grado di giudizio, deve ritenersi applicabile alla stessa l'art. 126, comma 11, del D.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), secondo cui
“chiunque guida con patente o con altra abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8,
10, 11 e 12, scaduti di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 158 a € 638. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB o della carta di qualificazione del conducente rilasciata ad un conducente titolare di patente di guida emessa da altro Stato, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.”, anziché l'art. 116, commi 15 e
17, del C.d.S., il quale disciplina la fattispecie della guida dei veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida.
In particolare, infatti, a decorrere dalla data del 19/01/2013, per la guida di ciclomotori a due o a tre ruote e di quadricicli leggeri, il Certificato di idoneità alla guida del ciclomotore (CIGC) – disciplinato, fino alla data del 18/01/2013, dall'art. 116, commi da 1-bis ad 1-quinquies e comma
11-bis del C.d.S., quale documento di abilitazione alla guida diverso da una patente – è stato sostituito dalla patente UE di categoria AM, quale introdotta dal D.lgs. n. 59/2011.
Inoltre, in ossequio al regime transitorio statuito dall'art. 25, comma 1, del D.lgs. n. 59/2011, i
CIGC rilasciati entro la data del 18/01/2013 conservano validità sino alla loro naturale scadenza e devono, successivamente a tale data, essere convertiti in patente AM.
Nel caso di specie, erroneamente la fattispecie è stata – nel verbale impugnato – ricondotta nell'ambito dell'art. 116, C.d.S., atteso che l'appellato è stato fermato nell'atto di guidare il ciclomotore essendo in possesso di Certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, la cui data di scadenza era spirata il 31/10/2019, ma non della patente AM, da ottenersi, una volta scaduto il
CIGC (rilasciato anteriormente all'anno 2013), mediante istanza di conversione dello stesso in patente AM, operazione effettuata dall'appellato solo il 20/07/2021, ossia in data successiva rispetto alla comminazione della sanzione.
Quanto, tuttavia, alla legittimità del verbale oggetto di causa, ancorché lo stesso di fatto presenti un errore in ordine all'individuazione della norma applicabile alla fattispecie concreta, il fatto in esso accertato dai Carabinieri intervenuti non è contestato e risulta cristallizzato anche alla luce del valore fidefacente dell'atto.
Sul punto, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che costituisce principio ormai consolidato quello secondo cui il processo verbale rappresenta un atto pubblico, in quanto necessaria esternazione dell'atto di accertamento che il pubblico ufficiale compie sulla base dell'attribuzione normativa di uno specifico potere di documentazione e solo attraverso tale atto può fondarsi ad opera dell'autorità competente l'emanazione di una sanzione ovvero di una ordinanza-ingiunzione.
Di conseguenza, ai sensi dell'art. 2700 c.c., “l'atto pubblico (e, dunque, anche il rapporto della polizia municipale) fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti” (Cass. civ. n. 9037/2019).
La Corte di legittimità ha pure chiarito, quanto al valore probatorio delle “dichiarazioni” rese al pubblico ufficiale, che “l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti o degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, ma non prova la veridicità e
l'esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti, le quali possono essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza ricorrere alla querela di falso” (Cass. civ. n.
22903/2017; cfr., ex multis, in senso conforme, Cass. civ. n. 11012/2013).
In aggiunta, l'errore di qualificazione giuridica della violazione nel verbale di contestazione non comporta l'annullamento dello stesso, in quanto, “in tema di infrazioni amministrative, l'obbligo di contestazione prescritto dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981, a tutela del diritto di difesa del trasgressore, deve ritenersi osservato anche in presenza, nel relativo verbale, di errori circa la individuazione della norma applicabile, ove risulti che detti errori non abbiano in concreto implicato un pregiudizio per il diritto di difesa dell'incolpato, in relazione alle facoltà accordategli dagli artt. 16 e 18 della citata legge” (Cass. civ., Sez. II, n. 8885 del 14/04/2009; Cass. civ., Sez. II,
n. 2201 del 30/01/2008).
Pertanto, la giurisprudenza, in tali ipotesi, ritiene che non comporti nullità l'avere riportato nel verbale di contestazione un testo di legge diverso da quello violato, ove l'interessato sia stato posto in condizione di conoscere adeguatamente il fatto ascrittogli e dunque di esercitare il diritto di difesa.
Nella specie, nessun pregiudizio è derivato, né è stato allegato, alla difesa dell'appellato, il quale ha regolarmente esperito il rimedio giurisdizionale.
Alla luce di quanto esposto, in accoglimento dell'appello proposto, la sentenza impugnata va riformata, con conseguente riqualificazione giuridica della fattispecie in quella di guida con patente scaduta ed applicazione, a carico del trasgressore, odierno appellato, della relativa sanzione, da commisurarsi, ai sensi dell'art. 126, comma 11, del Codice della Strada, nella sanzione amministrativa di € 500,00 – considerato che il CIGC dell'appellato era, al momento dei fatti, scaduto da oltre un anno –, e con applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ritiro del documento.
4. Infine, in assenza di temerarietà della lite, va rigettata la domanda (avanzata da parte appellata) di cui all'art. 96 c.p.c.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio e sono liquidate in base ai parametri medi del decreto ministeriale n. 147 del 2022, in considerazione delle fasi espletate e del valore della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, quale Giudice d'appello avverso la sentenza n. 128/2021 emessa dal Giudice di Pace di Larino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. 327/2022, vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, previa riqualificazione giuridica del fatto nella violazione di cui all'art. 126 co. 11 Codice della
Strada, ridetermina la sanzione amministrativa pecuniaria in €.500,00 ed applica altresì la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente.
2. Pone le spese di giudizio a carico di e le liquida nei seguenti termini: CP_1
- Giudizio di primo grado: euro 913,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
- Giudizio di primo grado: euro 1.701,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Larino, 01 aprile 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Silvia Cucchiella
TRIBUNALE ORDINARIO DI LARINO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Silvia Cucchiella, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello, distinta con il n. 327 R.G. per l'anno 2022, passata in decisione all'udienza del 01 aprile 2025, discussione svoltasi mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Campobasso nei cui uffici domicilia, ope legis, alla via Insorti d'Ungheria n. 74;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso, in forza ed in virtù di mandato CP_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. Antonio Urbano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Larino (CB), alla via F. Jovine n. 11;
APPELLATO
Conclusioni delle parti: come da udienza di discussione in trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. proponeva appello avverso la sentenza emessa dal Giudice Parte_2 di Pace di Larino n. 128/2021, articolando l'impugnazione in due motivi: la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c., dell'art. 118, Disp. att. c.p.c., e dell'art. 111, comma 6, Cost. nonché la nullità della sentenza di primo grado per omessa e/o insufficiente e/o apparente motivazione, non avendo il Giudice di prime cure sufficientemente motivato in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto applicabile al caso di specie la situazione di un soggetto che, pur avendo conseguito il titolo di guida prescritto per un determinato veicolo, non ha poi tempestivamente provveduto al rinnovo dello stesso al momento della sua scadenza;
la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116, commi 15 e 17, D.Lgs. n. 285/1992, dell'art. 113, comma 1, c.p.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., avendo il Giudice di Pace errato nel limitarsi ad annullare il verbale di contestazione oggetto di causa per un vizio meramente formale, quale l'ascrivibilità dell'infrazione contestata all'ipotesi di cui all'art. 126, comma 11, D.Lgs. n. 285/1992 e non all'art. 116, commi 15 e 17, al posto di accertare l'effettiva sussistenza dell'illecito amministrativo, previa, ove necessaria, riqualificazione giuridica dello stesso.
Si costituiva in giudizio eccependo: l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. CP_1
342 c.p.c., atteso che lo stesso non riporta l'indicazione delle parti del provvedimento di primo grado appellate ovvero delle modifiche richieste alla ricostruzione del Giudice di primo grado;
l'infondatezza dell'appello nel merito, avendo il Giudice di prime cure correttamente rilevato l'erronea contestazione presente nel verbale di cui è causa, alla luce della circostanza per cui l'appellato era comunque, al momento del fatto, in possesso di un titolo di idoneità alla guida, senza aver provveduto alla riqualificazione del fatto, mai richiesta in primo grado dall'appellante e in ogni caso non rispettosa, laddove operata, del diritto di contestazione da parte del soggetto destinatario della sanzione amministrativa;
la temerarietà dell'azione giudiziaria proseguita dall'appellante, con conseguente doverosa condanna dello stesso al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
2. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., sollevata da parte appellata, atteso che dal complessivo esame dell'atto di appello si evincono chiaramente i vizi della sentenza impugnata rilevati ed espressamente citati dall'appellante, nonché la diversa interpretazione dei fatti di causa e delle norme da applicare al caso concreto invocata.
3. Nel merito, l'appello va accolto.
Giova, innanzitutto, evidenziare come la presente controversia tragga origine dagli accertamenti effettuati, in data 27/06/2021, da parte dei Carabinieri della legione Abruzzo e Molise – Compagnia di Larino, in occasione dei quali, a carico dell'appellato, veniva elevato verbale di CP_1 contestazione n. 265295931, per la violazione dell'art. 116, commi 15 e 17, del D.lgs. n. 285/1992, con il fermo amministrativo del veicolo, essendo stato il medesimo sorpreso alla guida del motociclo targato X8JFHD, senza che fosse munito della necessaria patente, bensì del solo
Certificato di idoneità alla guida del ciclomotore n. CBA015825F.
La dinamica dei fatti di causa non è, invero, in contestazione tra le parti, mentre l'appellante censura, nel merito, la sentenza di primo grado, con la quale, il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente annullato il verbale di contestazione elevato per il vizio meramente formale consistente nella erronea qualificazione normativa del fatto, impregiudicata restando, però, la sussistenza materiale della violazione commessa dall'appellato nel caso di specie.
Tale motivo di appello risulta fondato. Orbene, alla luce della disamina della normativa relativa alla fattispecie di cui è causa, come correttamente rilevato dal Giudice di pace nel primo grado di giudizio, deve ritenersi applicabile alla stessa l'art. 126, comma 11, del D.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), secondo cui
“chiunque guida con patente o con altra abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8,
10, 11 e 12, scaduti di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 158 a € 638. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB o della carta di qualificazione del conducente rilasciata ad un conducente titolare di patente di guida emessa da altro Stato, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.”, anziché l'art. 116, commi 15 e
17, del C.d.S., il quale disciplina la fattispecie della guida dei veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida.
In particolare, infatti, a decorrere dalla data del 19/01/2013, per la guida di ciclomotori a due o a tre ruote e di quadricicli leggeri, il Certificato di idoneità alla guida del ciclomotore (CIGC) – disciplinato, fino alla data del 18/01/2013, dall'art. 116, commi da 1-bis ad 1-quinquies e comma
11-bis del C.d.S., quale documento di abilitazione alla guida diverso da una patente – è stato sostituito dalla patente UE di categoria AM, quale introdotta dal D.lgs. n. 59/2011.
Inoltre, in ossequio al regime transitorio statuito dall'art. 25, comma 1, del D.lgs. n. 59/2011, i
CIGC rilasciati entro la data del 18/01/2013 conservano validità sino alla loro naturale scadenza e devono, successivamente a tale data, essere convertiti in patente AM.
Nel caso di specie, erroneamente la fattispecie è stata – nel verbale impugnato – ricondotta nell'ambito dell'art. 116, C.d.S., atteso che l'appellato è stato fermato nell'atto di guidare il ciclomotore essendo in possesso di Certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, la cui data di scadenza era spirata il 31/10/2019, ma non della patente AM, da ottenersi, una volta scaduto il
CIGC (rilasciato anteriormente all'anno 2013), mediante istanza di conversione dello stesso in patente AM, operazione effettuata dall'appellato solo il 20/07/2021, ossia in data successiva rispetto alla comminazione della sanzione.
Quanto, tuttavia, alla legittimità del verbale oggetto di causa, ancorché lo stesso di fatto presenti un errore in ordine all'individuazione della norma applicabile alla fattispecie concreta, il fatto in esso accertato dai Carabinieri intervenuti non è contestato e risulta cristallizzato anche alla luce del valore fidefacente dell'atto.
Sul punto, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che costituisce principio ormai consolidato quello secondo cui il processo verbale rappresenta un atto pubblico, in quanto necessaria esternazione dell'atto di accertamento che il pubblico ufficiale compie sulla base dell'attribuzione normativa di uno specifico potere di documentazione e solo attraverso tale atto può fondarsi ad opera dell'autorità competente l'emanazione di una sanzione ovvero di una ordinanza-ingiunzione.
Di conseguenza, ai sensi dell'art. 2700 c.c., “l'atto pubblico (e, dunque, anche il rapporto della polizia municipale) fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti” (Cass. civ. n. 9037/2019).
La Corte di legittimità ha pure chiarito, quanto al valore probatorio delle “dichiarazioni” rese al pubblico ufficiale, che “l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti o degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, ma non prova la veridicità e
l'esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti, le quali possono essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza ricorrere alla querela di falso” (Cass. civ. n.
22903/2017; cfr., ex multis, in senso conforme, Cass. civ. n. 11012/2013).
In aggiunta, l'errore di qualificazione giuridica della violazione nel verbale di contestazione non comporta l'annullamento dello stesso, in quanto, “in tema di infrazioni amministrative, l'obbligo di contestazione prescritto dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981, a tutela del diritto di difesa del trasgressore, deve ritenersi osservato anche in presenza, nel relativo verbale, di errori circa la individuazione della norma applicabile, ove risulti che detti errori non abbiano in concreto implicato un pregiudizio per il diritto di difesa dell'incolpato, in relazione alle facoltà accordategli dagli artt. 16 e 18 della citata legge” (Cass. civ., Sez. II, n. 8885 del 14/04/2009; Cass. civ., Sez. II,
n. 2201 del 30/01/2008).
Pertanto, la giurisprudenza, in tali ipotesi, ritiene che non comporti nullità l'avere riportato nel verbale di contestazione un testo di legge diverso da quello violato, ove l'interessato sia stato posto in condizione di conoscere adeguatamente il fatto ascrittogli e dunque di esercitare il diritto di difesa.
Nella specie, nessun pregiudizio è derivato, né è stato allegato, alla difesa dell'appellato, il quale ha regolarmente esperito il rimedio giurisdizionale.
Alla luce di quanto esposto, in accoglimento dell'appello proposto, la sentenza impugnata va riformata, con conseguente riqualificazione giuridica della fattispecie in quella di guida con patente scaduta ed applicazione, a carico del trasgressore, odierno appellato, della relativa sanzione, da commisurarsi, ai sensi dell'art. 126, comma 11, del Codice della Strada, nella sanzione amministrativa di € 500,00 – considerato che il CIGC dell'appellato era, al momento dei fatti, scaduto da oltre un anno –, e con applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ritiro del documento.
4. Infine, in assenza di temerarietà della lite, va rigettata la domanda (avanzata da parte appellata) di cui all'art. 96 c.p.c.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio e sono liquidate in base ai parametri medi del decreto ministeriale n. 147 del 2022, in considerazione delle fasi espletate e del valore della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, quale Giudice d'appello avverso la sentenza n. 128/2021 emessa dal Giudice di Pace di Larino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. 327/2022, vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, previa riqualificazione giuridica del fatto nella violazione di cui all'art. 126 co. 11 Codice della
Strada, ridetermina la sanzione amministrativa pecuniaria in €.500,00 ed applica altresì la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente.
2. Pone le spese di giudizio a carico di e le liquida nei seguenti termini: CP_1
- Giudizio di primo grado: euro 913,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
- Giudizio di primo grado: euro 1.701,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Larino, 01 aprile 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Silvia Cucchiella