Decreto cautelare 31 ottobre 2025
Sentenza breve 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 22/12/2025, n. 23448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23448 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23448/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13083/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13083 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato EE UR , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) - Ambasciata d'Italia a Islamabad, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
Per la declaratoria dell’illegittimità - previa tutela cautelare – del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad rispetto al dovere di ricezione e formalizzazione dell’istanza di visto di ingresso del ricorrente in possesso di nulla osta per lavoro subordinato,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2025 il dott. TO MA DA ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto come
- con gravame ex art. 117 cpa – depositato il 30/10/2025- il ricorrente abbia impugnato – previa tutela cautelare - il silenzio serbato dalla Rappresentanza Diplomatica a Islamabad rispetto alla sua richiesta di formalizzazione dell’istanza di visto per lavoro subordinato, nonostante il necessario nulla osta al lavoro a suo favore rilasciato il 3/10/2025 dallo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) , previa richiesta nominativa del potenziale datore di lavoro;
- nelle more dell’esame dell’istanza cautelare,. la Sede di Islamabad abbia potuto convocare in data 10/11/2025 il ricorrente per il successivo 22/5/2026;
-parte ricorrente abbia depositato, in data 12/11/2025 – quindi prima dell’ udienza camerale del 15/12/2025 - dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso in epigrafe.
Considerato che
– in relazione all’espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione del gravame – il Collegio non possa decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ma soltanto adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel giudizio amministrativo, in difetto di repliche o di diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, sicchè parte ricorrente - sinchè la causa non venga trattenuta in decisione -fruisce della piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione di merito, in tal modo provocando la presa d’atto del Collegio , che può esclusivamente dichiarare l’improcedibilità del ricorso ex art. 35, comma 1, lett. c) cpa, venendo meno, in tal caso, la condizione dell'azione dell'interesse a ricorrere, che confluisce in una pronuncia di stampo meramente processuale, inidonea a proiettarsi al di fuori del giudizio;
- trattandosi di pronuncia in rito - e non ritenendo il Collegio applicabile la cd. soccombenza virtuale invocata dal ricorrente, attesa la ragionevolezza del termine entro cui la competente Rappresentanza Diplomatica in Pakistan ha proceduto alla fissazione dell’appuntamento per formalizzarne l’ istanza di visto per motivi di lavoro subordinato rispetto al rilascio del Nulla Osta al Lavoro - le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese processuali compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SC LO, Presidente
TO MA DA, Referendario, Estensore
Giovanni Petroni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO MA DA | SC LO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.