CASS
Sentenza 15 marzo 2023
Sentenza 15 marzo 2023
Massime • 1
In tema di revocazione delle sentenze per errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., nella nozione di punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare rientra non solo il fatto che è stato controverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice di merito ha definito il processo. (Nella specie, la S.C. ha statuito che rientra nella nozione di punto controverso anche un fatto introdotto da una parte nella memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/03/2023, n. 7435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7435 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 23914/2020 proposto da: Vr Milan Sri, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma Piazza d'Ara Coeli, 1 presso lo studio dell'avvocato Medici Maria Grazia, rappresentata e difesa dagli avvocati Pepe Fernando e Rescigno Matteo;
-ricorrente - contro AN LI, nella qualità di Curatore del Fallimento NI 1882 Srl in liquidazione, elettivamente domiciliato in Roma Via Pomponio Leto 2 presso lo studio dell'avvocato Rossi Umberto, rappresentato e difeso dall'avvocato Bassi Andrea;
-controricorrente - Civile Sent. Sez. 3 Num. 7435 Anno 2023 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: GIANNITI PASQUALE Data pubblicazione: 15/03/2023 avverso la sentenza n. 3888/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 17/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/2022 dal Consigliere Pasquale Gianniti;
uditi gli Avvocati Pepe Fernando, Piccolo Giuseppe e Rossi Umberto, che hanno illustrato i rispettivi scritti difensivi riportandosi alle conclusioni in essi rassegnati;
udito il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Nardecchia AN TI, che si è riportato alle conclusioni scritte insistendo per l'inammissibilità del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. La società VR Milan s.r.l. ricorre, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 391 bis e 395 primo comma n. 4 c.p.c., avverso la sentenza n. 3888/2020 con la quale questa Corte, accogliendo il primo motivo del ricorso n. 29777/2017, proposto dalla società NI 1982 s.r.l. in liquidazione, ha cassato la sentenza n. 2507/2017 della Corte di Appello di Bologna (che aveva confermato la sentenza pronunciata in primo grado dal Tribunale di Parma), rinviando alla stessa Corte in diversa composizione, anche per le spese. 2. In data 21 giugno 2004 la società ricorrente (che gestisce le strutture costituenti un centro commerciale denominato Fidenza Village) ha stipulato con la società NI Retail Cofi s.r.l. un contratto di affitto di ramo di azienda, in relazione al quale, con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., ha successivamente convenuto in giudizio la società NI, sostenendo che il suddetto contratto era scaduto il 21 giugno 2014 e chiedendo che pertanto la società convenuta fosse condannata al rilascio del ramo di azienda, come definito in contratto (e, in particolare, i locali di cui alle unità 6 e 7 del Fidenza Village con 9 le rispettive attrezzature e pertinenze), nonché al risarcimento dei danni subiti (quantificati in euro 500 mila, oltre interessi). La società convenuta si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda attorea, la dichiarazione di nullità e/o inefficacia e/o inopponibilità del contratto ex adverso invocato e comunque la sussistenza di un rapporto di locazione commerciale. In via riconvenzionale, ha chiesto il risarcimento dei danni con conseguente condanna della VR Milan al pagamento della somma di euro 174.608, 49, oltre accessori, nonché il diritto al rimborso dei miglioramenti e delle addizioni apportate agli immobili, ai sensi degli artt. 1592 c.c. Il Tribunale di Parma, ritenendo accertato che il contratto di affitto era scaduto il 21 giugno 2014, con sentenza n. 1115/2016 ha condannato la società NI alla restituzione del complesso aziendale, mentre con separata ordinanza ha disposto per la prosecuzione della causa. Avverso la sentenza parziale del Tribunale di Parma hanno proposto appello: sia la NI 1882 che la NI Retail Cofi s.r.I., quale cessionaria del ramo d'azienda per cui è processo, ma la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso a questa Corte la società NI, denunciando l'erronea qualificazione del contratto e comunque la sua nullità per frode alla legge. La società VR Milan ha resistito con controricorso, poi illustrato anche con memoria, nella quale ha eccepito preliminarmente l'inammisisbilità del ricorso avversario e la nullità della relativa notifica (indirizzata anche al socio "della estinta società NI Retail Cofi srl" a mezzo pec, senza tuttavia fornire la necessaria indicazione in merito al registro pubblico dal quale sarebbe stato estratto tale indirizzo). 3 Questa Corte, con la sentenza n, 3888/2020, ritenuta infondata l'eccezione preliminare proposta dalla VR Milan, ha accolto il ricorso della NI 1882 srl in liquidazione. 3. Avverso detta sentenza di questa Corte, come sopra rilevato, ha proposto ricorso la società VR Milan s.r.l. Ha resistito con controricorso il curatore del fallimento della NI 1882 s.r.l. in liquidazione (essendo stato dichiarato dal Tribunale di Como, in pendenza del giudizio di legittimità, il fallimento della NI 1882 s.r.l. in liquidazione). In vista dell'odierna udienza pubblica il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, mentre il Difensore della società ricorrente ha depositato memoria, nella quale ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. All'odierna udienza pubblica il Procuratore generale si è riportato alle proprie conclusioni mentre i Difensori delle parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.La società ricorrente denuncia la sentenza impugnata per errore di fatto nella percezione dell'eccezione di inammissibilità del ricorso originario, in relazione alla mancata indicazione del pubblico registro da cui risultava l'indirizzo pec della notifica a Trust Chilometro Lanciato, che aveva formulato in sede di memoria. Rileva che, in sede di eccezione preliminare, formulata nella memoria ex art. 378 c.p.c., aveva evidenziato che dall'esame della copia del ricorso che era stato ad essa notificato risultava che: a) tra i destinatari della notifica del ricorso era indicato anche "Trust Kilometro Lanciato quale socio della estinta società NI Retail Cofi s.r.I.; b) 4 a tale riguardo era indicato per la notifica l'indirizzo Pec collinadicardina@pec.it ; c) in riferimento a tale indirizzo pec, la società NI 1882 srl in liquidazione non aveva fornito la necessaria indicazione del pubblico registro dal quale detto indirizzo pec sarebbe stato estratto;
d) tale omissione costituiva violazione dell'art. 3 bis della legge n. 53/1994. Si lamenta che la Corte, ha rigettato la suddetta sua eccezione (peraltro rilevabile anche d'ufficio) sostenendo che l'atto aveva raggiunto il suo scopo (dal momento che la mail di notifica era stata ricevuta, come ammesso dalla stessa resistente) e che la notifica del ricorso via posta elettronica certificata risultava effettuata in termini. Deduce che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, essa società, da un lato, non aveva mai sostenuto (e men che meno ammesso) che il ricorso per cassazione era stato notificato a Trust Kilometro Lanciato, e, dall'altro, non aveva mai eccepito eventuali vizi di tardività della notifica, ma aveva eccepito la palese assenza dell'indicazione del pubblico registro da cui risultasse l'indirizzo pec della notifica a Trust Kilometro Lanciato. Chiede, pertanto, che questa Corte, revocata la sentenza impugnata, accolga in fase rescissoria l'eccezione di inammissibilità, che era stata da essa formulata in sede di memoria ex art. 378 c.p.c. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Occorre, innanzi tutto, ricordare il costante insegnamento di questa Corte, secondo il quale l'errore revocatorio presuppone il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti: una dalla sentenza e l'altra dagli atti e dai documenti processuali, purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio, cioè frutto 5 dell'apprezzamento del giudica dalle risultanze processuali, e, dall'altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti. Sul solco di detto consolidato indirizzo ermeneutico (già affermato da Cass. 28 ottobre 2000 n. 14256; 30 agosto 1999 n. 9120; 12 marzo 1999 n. 2214), occorre qui ribadire che l'errore di fatto previsto dall'art. 395 cod. proc. civ., n. 4 , per essere idoneo a costituire motivo di revocazione delle sentenze di questa Corte ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., non deve cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata e deve risolversi in un mero errore di percezione Orbene, nel caso di specie, il denunciato errore di fatto non presente nessuno dei suddetti due caratteri. 2.2. Invero, da una parte, l'errore denunciato non è un errore di percezione, ma di valutazione. La prima censura, quella che il ricorso indica sub a) a pag. 11 - là dove prospetta che la ricorrente non ha mai sostenuto che il ricorso ordinario sia stato notificato effettivamente (a Trust Kilometro Lanciato, quale socio della estinta NI Retail Cofi s.r.l.), non attinge un'affermazione dell'ordinanza circa l'avere invece la ricorrente sostenuto l'effettività della notifica: l'inciso «L'atto, intanto, ha raggiunto lo scopo, dal momento che la mail di notifica è stata ricevuta» non va inteso nel senso che, secondo la Corte, la ricezione della mail di notifica è stata una affermazione dell'odierna ricorrente, ma esprime una valutazione della Corte. La seconda censura, quella sub b, sempre a pag. 11, concernente l'ulteriore successivo inciso «come ammesso dalla stessa resistente», parimenti esprime una valutazione, cioè che la ricorrente 6 avesse ammesso implicitamente il perfezionamento della notifica con la ricezione, e tale valutazione è corretta, posto che la contestazione concerneva non la ricezione della notifica per come effettuata, ma l'inosservanza della prescrizione in ordine all'elenco di estrazione della PEC. Sicché, la ricezione non risultava posta in discussione, come emerge dal tenore dell'eccezione svolta nella memoria. La terza censura - quella sub c, sempre a pag. 11- è pretestuosa, dato che fa dire all'ordinanza impugnata quello che non ha detto, cioè che la ricorrente aveva eccepito la tardività della notificazione. In definitiva, la società ricorrente deduce non un errore di fatto (cioè una svista percettiva immediatamente percepibile), ma un errato esame dell'eccezione preliminare: il suo ricorso ripropone sotto forma di revocazione un motivo di contestazione, che è stato espressamente esaminato e respinto da questa Corte nella sentenza impugnata. 2.3. D'altra parte, il dedotto errore non è caduto su un fatto incontrovertibile: pertanto, viene meno in radice il presupposto di ammissibilità dell'errore revocatorio, previsto dalla parte finale dell'art. 395 c.p.c., n. 4 (quanto al giudizio di legittimità, espressamente, tra le molte, v.: Cass. 10 maggio 2006, n.10807). Al riguardo, giova precisare che l'errore costituisce un punto controverso oggetto della decisione non soltanto nel caso in cui cada su un fatto, in relazione al quale siano emerse posizioni contrapposte tra le parti, di talché vi è stata una discussione in corso di causa, in ragione della quale la pronuncia del giudice assume necessariamente una dimensione valutativa (è questa l'ipotesi alla quale ha fatto riferimento la Sezione Quinta con sent. n. 14929/2018, peraltro emessa in una fattispecie nella quale in sede di controricorso si era solo segnalato che non era chiaro se fosse stata prodotta la copia con la 7 relata della sentenza, e, dunque, in ragione del carattere dubitativo della segnalazione, non era stata effettivamente introdotta un'eccezione rilevabile d'ufficio); ma anche nel caso in cui (sotteso al presente ricorso) l'errore cada su un fatto controvertibile, di un fatto cioè che è stato prospettato da una delle parti o, eventualmente, dallo stesso giudice e che, per tale ragione, è rimasto acquisito al processo (è questa l'ipotesi alla quale fa riferimento l'ord. n. 26451/2014 della Sezione Sesta di Terza). Invero, un qualsiasi punto (anche se concerne una questione rilevabile d'ufficio) - una volta che sulla base di poteri esercitabili dalla parte (come la presentazione di una memoria) o dal giudice (nel corso dell'ordinaria direzione del processo o nell'esercizio dei suoi poteri di controllo officiosi) è divenuto oggetto potenziale, per la sua stessa prospettazione, di dibattito processuale e, dunque, di decisione - diviene per ciò stesso un punto controverso anche tra le parti. In definitiva, punto controverso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c., non è soltanto il fatto che sia stato controverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche il fatto che, essendo stato introdotto da una parte, come con la memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c., sia divenuto per ciò solo controvertibile, di modo che debba ritenersi che abbia comunque formato oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia, con la quale il giudice di merito ha definito il processo. 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile per la non configurabilità del presupposto dell'errore revocatorio e parte ricorrente, soccombente, va condannata alle spese del giudizio di legittimità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da 8 parte controricorrente, nonché la declaratoria di sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso;
-condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 8500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 23 novembre 2022, nella camera di [-
-ricorrente - contro AN LI, nella qualità di Curatore del Fallimento NI 1882 Srl in liquidazione, elettivamente domiciliato in Roma Via Pomponio Leto 2 presso lo studio dell'avvocato Rossi Umberto, rappresentato e difeso dall'avvocato Bassi Andrea;
-controricorrente - Civile Sent. Sez. 3 Num. 7435 Anno 2023 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: GIANNITI PASQUALE Data pubblicazione: 15/03/2023 avverso la sentenza n. 3888/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 17/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/2022 dal Consigliere Pasquale Gianniti;
uditi gli Avvocati Pepe Fernando, Piccolo Giuseppe e Rossi Umberto, che hanno illustrato i rispettivi scritti difensivi riportandosi alle conclusioni in essi rassegnati;
udito il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Nardecchia AN TI, che si è riportato alle conclusioni scritte insistendo per l'inammissibilità del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. La società VR Milan s.r.l. ricorre, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 391 bis e 395 primo comma n. 4 c.p.c., avverso la sentenza n. 3888/2020 con la quale questa Corte, accogliendo il primo motivo del ricorso n. 29777/2017, proposto dalla società NI 1982 s.r.l. in liquidazione, ha cassato la sentenza n. 2507/2017 della Corte di Appello di Bologna (che aveva confermato la sentenza pronunciata in primo grado dal Tribunale di Parma), rinviando alla stessa Corte in diversa composizione, anche per le spese. 2. In data 21 giugno 2004 la società ricorrente (che gestisce le strutture costituenti un centro commerciale denominato Fidenza Village) ha stipulato con la società NI Retail Cofi s.r.l. un contratto di affitto di ramo di azienda, in relazione al quale, con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., ha successivamente convenuto in giudizio la società NI, sostenendo che il suddetto contratto era scaduto il 21 giugno 2014 e chiedendo che pertanto la società convenuta fosse condannata al rilascio del ramo di azienda, come definito in contratto (e, in particolare, i locali di cui alle unità 6 e 7 del Fidenza Village con 9 le rispettive attrezzature e pertinenze), nonché al risarcimento dei danni subiti (quantificati in euro 500 mila, oltre interessi). La società convenuta si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda attorea, la dichiarazione di nullità e/o inefficacia e/o inopponibilità del contratto ex adverso invocato e comunque la sussistenza di un rapporto di locazione commerciale. In via riconvenzionale, ha chiesto il risarcimento dei danni con conseguente condanna della VR Milan al pagamento della somma di euro 174.608, 49, oltre accessori, nonché il diritto al rimborso dei miglioramenti e delle addizioni apportate agli immobili, ai sensi degli artt. 1592 c.c. Il Tribunale di Parma, ritenendo accertato che il contratto di affitto era scaduto il 21 giugno 2014, con sentenza n. 1115/2016 ha condannato la società NI alla restituzione del complesso aziendale, mentre con separata ordinanza ha disposto per la prosecuzione della causa. Avverso la sentenza parziale del Tribunale di Parma hanno proposto appello: sia la NI 1882 che la NI Retail Cofi s.r.I., quale cessionaria del ramo d'azienda per cui è processo, ma la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso a questa Corte la società NI, denunciando l'erronea qualificazione del contratto e comunque la sua nullità per frode alla legge. La società VR Milan ha resistito con controricorso, poi illustrato anche con memoria, nella quale ha eccepito preliminarmente l'inammisisbilità del ricorso avversario e la nullità della relativa notifica (indirizzata anche al socio "della estinta società NI Retail Cofi srl" a mezzo pec, senza tuttavia fornire la necessaria indicazione in merito al registro pubblico dal quale sarebbe stato estratto tale indirizzo). 3 Questa Corte, con la sentenza n, 3888/2020, ritenuta infondata l'eccezione preliminare proposta dalla VR Milan, ha accolto il ricorso della NI 1882 srl in liquidazione. 3. Avverso detta sentenza di questa Corte, come sopra rilevato, ha proposto ricorso la società VR Milan s.r.l. Ha resistito con controricorso il curatore del fallimento della NI 1882 s.r.l. in liquidazione (essendo stato dichiarato dal Tribunale di Como, in pendenza del giudizio di legittimità, il fallimento della NI 1882 s.r.l. in liquidazione). In vista dell'odierna udienza pubblica il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, mentre il Difensore della società ricorrente ha depositato memoria, nella quale ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. All'odierna udienza pubblica il Procuratore generale si è riportato alle proprie conclusioni mentre i Difensori delle parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.La società ricorrente denuncia la sentenza impugnata per errore di fatto nella percezione dell'eccezione di inammissibilità del ricorso originario, in relazione alla mancata indicazione del pubblico registro da cui risultava l'indirizzo pec della notifica a Trust Chilometro Lanciato, che aveva formulato in sede di memoria. Rileva che, in sede di eccezione preliminare, formulata nella memoria ex art. 378 c.p.c., aveva evidenziato che dall'esame della copia del ricorso che era stato ad essa notificato risultava che: a) tra i destinatari della notifica del ricorso era indicato anche "Trust Kilometro Lanciato quale socio della estinta società NI Retail Cofi s.r.I.; b) 4 a tale riguardo era indicato per la notifica l'indirizzo Pec collinadicardina@pec.it ; c) in riferimento a tale indirizzo pec, la società NI 1882 srl in liquidazione non aveva fornito la necessaria indicazione del pubblico registro dal quale detto indirizzo pec sarebbe stato estratto;
d) tale omissione costituiva violazione dell'art. 3 bis della legge n. 53/1994. Si lamenta che la Corte, ha rigettato la suddetta sua eccezione (peraltro rilevabile anche d'ufficio) sostenendo che l'atto aveva raggiunto il suo scopo (dal momento che la mail di notifica era stata ricevuta, come ammesso dalla stessa resistente) e che la notifica del ricorso via posta elettronica certificata risultava effettuata in termini. Deduce che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, essa società, da un lato, non aveva mai sostenuto (e men che meno ammesso) che il ricorso per cassazione era stato notificato a Trust Kilometro Lanciato, e, dall'altro, non aveva mai eccepito eventuali vizi di tardività della notifica, ma aveva eccepito la palese assenza dell'indicazione del pubblico registro da cui risultasse l'indirizzo pec della notifica a Trust Kilometro Lanciato. Chiede, pertanto, che questa Corte, revocata la sentenza impugnata, accolga in fase rescissoria l'eccezione di inammissibilità, che era stata da essa formulata in sede di memoria ex art. 378 c.p.c. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Occorre, innanzi tutto, ricordare il costante insegnamento di questa Corte, secondo il quale l'errore revocatorio presuppone il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti: una dalla sentenza e l'altra dagli atti e dai documenti processuali, purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio, cioè frutto 5 dell'apprezzamento del giudica dalle risultanze processuali, e, dall'altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti. Sul solco di detto consolidato indirizzo ermeneutico (già affermato da Cass. 28 ottobre 2000 n. 14256; 30 agosto 1999 n. 9120; 12 marzo 1999 n. 2214), occorre qui ribadire che l'errore di fatto previsto dall'art. 395 cod. proc. civ., n. 4 , per essere idoneo a costituire motivo di revocazione delle sentenze di questa Corte ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., non deve cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata e deve risolversi in un mero errore di percezione Orbene, nel caso di specie, il denunciato errore di fatto non presente nessuno dei suddetti due caratteri. 2.2. Invero, da una parte, l'errore denunciato non è un errore di percezione, ma di valutazione. La prima censura, quella che il ricorso indica sub a) a pag. 11 - là dove prospetta che la ricorrente non ha mai sostenuto che il ricorso ordinario sia stato notificato effettivamente (a Trust Kilometro Lanciato, quale socio della estinta NI Retail Cofi s.r.l.), non attinge un'affermazione dell'ordinanza circa l'avere invece la ricorrente sostenuto l'effettività della notifica: l'inciso «L'atto, intanto, ha raggiunto lo scopo, dal momento che la mail di notifica è stata ricevuta» non va inteso nel senso che, secondo la Corte, la ricezione della mail di notifica è stata una affermazione dell'odierna ricorrente, ma esprime una valutazione della Corte. La seconda censura, quella sub b, sempre a pag. 11, concernente l'ulteriore successivo inciso «come ammesso dalla stessa resistente», parimenti esprime una valutazione, cioè che la ricorrente 6 avesse ammesso implicitamente il perfezionamento della notifica con la ricezione, e tale valutazione è corretta, posto che la contestazione concerneva non la ricezione della notifica per come effettuata, ma l'inosservanza della prescrizione in ordine all'elenco di estrazione della PEC. Sicché, la ricezione non risultava posta in discussione, come emerge dal tenore dell'eccezione svolta nella memoria. La terza censura - quella sub c, sempre a pag. 11- è pretestuosa, dato che fa dire all'ordinanza impugnata quello che non ha detto, cioè che la ricorrente aveva eccepito la tardività della notificazione. In definitiva, la società ricorrente deduce non un errore di fatto (cioè una svista percettiva immediatamente percepibile), ma un errato esame dell'eccezione preliminare: il suo ricorso ripropone sotto forma di revocazione un motivo di contestazione, che è stato espressamente esaminato e respinto da questa Corte nella sentenza impugnata. 2.3. D'altra parte, il dedotto errore non è caduto su un fatto incontrovertibile: pertanto, viene meno in radice il presupposto di ammissibilità dell'errore revocatorio, previsto dalla parte finale dell'art. 395 c.p.c., n. 4 (quanto al giudizio di legittimità, espressamente, tra le molte, v.: Cass. 10 maggio 2006, n.10807). Al riguardo, giova precisare che l'errore costituisce un punto controverso oggetto della decisione non soltanto nel caso in cui cada su un fatto, in relazione al quale siano emerse posizioni contrapposte tra le parti, di talché vi è stata una discussione in corso di causa, in ragione della quale la pronuncia del giudice assume necessariamente una dimensione valutativa (è questa l'ipotesi alla quale ha fatto riferimento la Sezione Quinta con sent. n. 14929/2018, peraltro emessa in una fattispecie nella quale in sede di controricorso si era solo segnalato che non era chiaro se fosse stata prodotta la copia con la 7 relata della sentenza, e, dunque, in ragione del carattere dubitativo della segnalazione, non era stata effettivamente introdotta un'eccezione rilevabile d'ufficio); ma anche nel caso in cui (sotteso al presente ricorso) l'errore cada su un fatto controvertibile, di un fatto cioè che è stato prospettato da una delle parti o, eventualmente, dallo stesso giudice e che, per tale ragione, è rimasto acquisito al processo (è questa l'ipotesi alla quale fa riferimento l'ord. n. 26451/2014 della Sezione Sesta di Terza). Invero, un qualsiasi punto (anche se concerne una questione rilevabile d'ufficio) - una volta che sulla base di poteri esercitabili dalla parte (come la presentazione di una memoria) o dal giudice (nel corso dell'ordinaria direzione del processo o nell'esercizio dei suoi poteri di controllo officiosi) è divenuto oggetto potenziale, per la sua stessa prospettazione, di dibattito processuale e, dunque, di decisione - diviene per ciò stesso un punto controverso anche tra le parti. In definitiva, punto controverso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c., non è soltanto il fatto che sia stato controverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche il fatto che, essendo stato introdotto da una parte, come con la memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c., sia divenuto per ciò solo controvertibile, di modo che debba ritenersi che abbia comunque formato oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia, con la quale il giudice di merito ha definito il processo. 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile per la non configurabilità del presupposto dell'errore revocatorio e parte ricorrente, soccombente, va condannata alle spese del giudizio di legittimità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da 8 parte controricorrente, nonché la declaratoria di sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso;
-condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 8500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 23 novembre 2022, nella camera di [-