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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 03/03/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
RG 409/ 2024
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 03/03/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorren rione;
per parte opposta l'avv. Carisi, in sostituzione dell'avv. Tortora;
per l'avv. Pirotta. CP_1
Sono al ai fini della orense, il dott. e la Persona_1 dott.ssa . Persona_2
Dichiara la contumacia di e dà atto della Controparte_2 azione del contradditto società da parte di Pt_1
[...]
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 409/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. 409/2024, cui sono riunite le cause 410/2024 e 411/2024, promosse da: FI s.p.a., rappresentata e difesa, in forza di procura depositata telematicamente, dall'avv. Maurizio Orione, presso il cui studio è elettivamente domiciliata ricorrente
CONTRO
e rappresentati e difesi, in forza di Controparte_3 CP_4 CP_5
t uela Tortora, presso il cui studio è elettivamente domiciliato resistente
E CONTRO
Controparte_6 terza chiamata contumace
E CONTRO
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Controparte_7 vv. Gigliola Pirotta, presso il cui studio è elettivamente domiciliata terza chiamata contumace dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c. Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorsi successivamente riuniti1, FI ha proposto opposizione avverso i decreti ingiuntivi nn. 103/2024, 105/2024 e 107/2024 emessi dal Tribunale di Gorizia a favore di , e dipendenti di CP_3 CP_4 CP_5 [...]
impresa appaltatrice di FI, e con i quali le è stato ingiunto, ai CP_2 sensi dell'art. 29 d. lgs. n. 276 del 2003, il pagamento delle somme, rispettivamente, di euro 12.007,79, euro 6.085,05 ed euro 6.178,89 relative a voci di natura strettamente retributiva contenute nella busta paga di gennaio, febbraio e marzo 2024, nonché del t.f.r..
1.1 Nell'opporsi ai provvedimenti monitori, FI non ha negato il coinvolgimento di quale società sub-appaltatrice rispetto alla Controparte_2 sua appaltatrice società delle quali ha chiesto la chiamata in Controparte_7 causa onde essere manlevata da un'eventuale statuizione negativa. A dire di FI, tuttavia, i lavoratori non avrebbero fornito la prova d'aver lavorato all'interno dell'appalto nelle mensilità per cui chiedono il pagamento della retribuzione.
2. I lavoratori si sono costituti in giudizio chiedendo la reiezione delle opposizioni.
3. benché ritualmente intimata, non si è costituita in Controparte_2 giudizio ed è stata dichiarata contumace.
4. si è costituita in giudizio deducendo l'insussistenza delle AR pretese creditorie, con particolare riferimento alla retribuzione di marzo 2024, visto che l'appalto che avrebbe coinvolto i lavoratori è cessato il 29 febbraio 2024, e alle quote di t.f.r. maturate dall'avvio del rapporto nel novembre 2021 fino al 26 giugno 2023, posto che i ricorrenti avrebbero operato nell'ambito dell'appalto per la commessa 6310 solo a partire dal 27.06.2023. Rispetto alla domanda di FI, ne ha chiesto il rigetto in quanto, esercitando le proprie prerogative contrattuali, la committente avrebbe già trattenuto a le somme richiesta dal AR lavoratore. Ad ogni buon conto, ha chiesto la chiamata in causa di Controparte_2 onde essere manlevata da un'eventuale statuizione negativa 5. Istruita documentalmente e mediante l'escussione di testimoni, la causa è stata assegnata discussa dai difensori delle parti, che si sono riportati ai rispettivi atti.
* 6. Così ricostruito l'iter processuale, nella specie è documentale la sussistenza dei rapporti di lavoro intercorsi tra i lavoratori e [cfr. doc. 1 Controparte_2 opposti]. È del pari documentale il quantum del credito da ciascuno azionato e oggetto delle ingiunzioni. Trattasi di crediti composti esclusivamente da voci aventi natura strettamente retributiva. In particolare, va precisato che rispetto a tutti i lavoratori coinvolti, già in sede d'ingiunzione, sono state rivendicate e comunque limitate a seguito di chiarimenti chiesti dal giudice, soltanto voci aventi natura strettamente retributiva, ciò che rileva anche rispetto a , il cui credito compreso nella CP_4 responsabilità solidale è avulso da voci afferenti all'infortunio subito e riportate nei prospetti paga oggetto del giudizio.
* 6. Ciò posto, non è controverso che abbia operato in Controparte_2 forza d'un appalto con a sua volta appaltatrice di FI. AR
L'istruttoria testimoniale svolta ha consentito di delineare il percorso lavorativo svolto dai lavoratori, ciò che rileva anche rispetto alla domanda di manleva proposta dalla committente nei confronti delle terze chiamate2.
, ha riferito di conoscere «gli opposti. Li ho conosciuti sul lavoro Controparte_8 in quanto abbiamo lavorato tutti e tre per Vi ho lavorato dal Controparte_2
04.11.2021 al 03.04.2024. Lavoravo a Monfalcone, presso i cantieri di FI. Per un periodo abbiamo lavorato anche a Marghera, non per ma per TSI. Diversamente, CP_1 nel periodo in cui ho operato a Monfalcone, operava su commesse date da CP_2 CP_1
e a questa da FI. Ho operato a Marghera nel 2022, per circa 7 mesi. Vedevo quotidianamente e , che hanno operato con me sia a Monfalcone che a CP_4 Per_3
Marghera. l'ho visto solo a Monfalcone. è stato assunto dopo di me. CP_3 CP_3
Quando è stato assunto eravamo entrambi a Monfalcone. L'assunzione di si è CP_3 collocata in un periodo successivo a quello in cui ho operato a Marghera. Ribadisco di aver visto tutti i giorni i miei colleghi».
, deponendo sulla posizione di e ha riferito di averli Controparte_3 CP_4 CP_5 conosciuti «per ragioni lavorative. Lavoravamo tutti e tre per Ho Controparte_2 lavorato per quest'ultima società da giugno 2022 a marzo 2024. Lavoravo sulle commesse 6319 e 6310, a Monfalcone presso i cantieri di FI. ha ricevuto queste CP_2 commesse tramite che a sua volta le ha ricevute da FI. Ho lavorato solo a CP_1
Monfalcone. all'avvio del mio rapporto con lavoravano già per Per_4 CP_5 CP_2 questa società. Li ho visti tutti i giorni nel periodo in cui ho lavorato a Monfalcone».
, a sua volta, riferendo in merito alla posizione di e ha CP_4 CP_3 CP_5 ricordato di aver lavorato con loro presso In particolare, ha Controparte_2 riferito di aver «lavorato per questa società da marzo 2021 fino febbraio 2024. Ho operato presso i cantieri di FI siti a Monfalcone e a Marghera. Ho operato a Marghera nel 2022, per 7 o 8 mesi, da gennaio, mi pare. e ogni giorno. Controparte_9 CP_5 CP_3 tuttavia ha avviato il suo rapporto con dopo il periodo in cui avevo lavorato a CP_2
Marghera. invece ha lavorato con me anche a Marghera. A Monfalcone vedevo CP_5 entrambi, con cadenza quotidiana. Lavoravo su commesse date da a Ciò CP_2 CP_1 vale per il periodo in cui ho lavorato a Monfalcone, mentre a riceveva le Controparte_10 commesse da TSI». Infine, riferendo in merito ai colleghi e , ha confermato di CP_5 CP_3 CP_4 aver lavorato con loro presso Ha riferito di aver «lavorato per Controparte_2 questa società nel 2018, mi pare da marzo, e vi ho lavorato fino al 6 marzo 2024. Lavoravo a Monfalcone, presso i cantieri di FI sulla commessa 6310. Prima ho operato anche su altre commesse come la 6319. Ho lavorato anche a Marghera, presso i cantieri di FI. In quel caso riceveva la commessa da TSI. A Monfalcone, invece, CP_2 operava su commesse date da Ho lavorato a Marghera per 7-8 mesi circa CP_2 CP_1 tre anni fa. Ho lavorato con solo a Monfalcone. Con ho lavorato sia a CP_3 CP_4
Marghera che a Monfalcone. Li vedevo quotidianamente». Negli stessi termini s'è espresso anche altro collega del ricorrente CP_5 presso Il teste ha spiegato d'aver «iniziato a lavorare per Controparte_2 circa 7 anni fa. arrivò dopo di me. Mi pare abbia iniziato a lavorare per CP_2 CP_8
4 o 5 anni fa. Lavoravamo insieme, nel senso che lo vedevo quotidianamente, in CP_2 quanto lavoravamo nello stesso orario e nella stessa area. Abbiamo lavorato in FI, a Monfalcone, e per meno di un anno nei cantieri di FI a Marghera. Abbiamo lavorato a Marghera circa 3 anni fa, mi pare per una decina di mesi…vi fu la commessa di TSI, che si svolse a Marghera. A Monfalcone, invece, operava su una commessa CP_2 affidata da A Monfalcone, io e il ricorrente abbiamo lavorato sulle commesse date CP_1 da a Queste sono le commesse affidate da la 6319 e la 6310. CP_1 CP_2 CP_1
Non ricordo il numero di commessa relativa a TSI». È affine a questa ricostruzione anche quella emergente dalle parole del teste dipendente di dal giugno 2021 al 31 marzo 2024 e Controparte_3 CP_2 collega di «Vedevo ogni giorno – ha spiegato il teste -. Abbiamo CP_8 CP_8 lavorato insieme in FI, nella costruzione 6319, nella costruzione 6310. Abbiamo lavorato sempre e solo a Monfalcone. Le commesse in questione furono affidate a CP_2 da In tutto il periodo da giugno 2021 al 31.03.2024 ho lavorato in FI a CP_1
Monfalcone, nella commessa 6319 e nella 6310, affidate da a CP_1 CP_2 CP_8 ha lavorato con me per tutto il periodo».
6.1. In ragione della ricostruzione derivante da queste risultanze deve ritenersi che i ricorrenti abbiano sempre operato presso appalti riconducibili alla committente FI e che ciò sia avvenuto per l'intero periodo per cui è causa, con ciò comprendendo anche il mese di marzo 2024, visto che il teste il CP_8 cui rapporto si è sviluppato fino ad aprile 2024, ha riferito d'aver visto i suoi colleghi con cadenza quotidiana. L'adibizione dei lavoratori ad appalti riconducibili a FI è avvenuta sia sia presso il cantiere di Monfalcone, dove è provato che Controparte_2 operasse su incarico ricevuto da sia presso il cantiere di Marghera - AR in un periodo che, prudentemente, si ritiene di circoscrivere nell'arco di tempo da gennaio a luglio 2022 compresi -, dove però è escluso il coinvolgimento di Pt_1
..
[...]
6.2. In ragione di ciò, la responsabilità di FI ex art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003, va affermata rispetto a tutti i crediti azionati. Non depone in senso opposto la circostanza che taluni crediti – segnatamente alcune quote di t.f.r. – siano maturate rispetto a prestazioni svolte non già a Monfalcone, contesto a cui i lavoratori hanno fatto riferimento nei propri atti -, bensì a Marghera, ambito cui gli opposti non hanno fatto cenno. Il presupposto della responsabilità del committente è infatti lo svolgimento d'attività lavorativa nell'ambito d'appalti riconducibili a FI ed esso è stato accuratamente dedotto e provato dai lavoratori, a nulla rilevando lo specifico contesto geografico di svolgimento della prestazione o l'unicità o molteplicità degli appalti, circostanza che i lavoratori, chiamati a svolgere la loro attività per lo stesso datore di lavoro e in contesto proprio del medesimo committente, possono senz'altro incolpevolmente ignorare. Va quindi ribadito che FI è responsabile per i crediti portati dai decreti ingiuntivi opposti in base all'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003.
* 7. Richiamato quanto testé esposto in ordine all'irrilevanza delle specifiche commesse affidate, vista la continuità degli appalti intercorsi, vanno poi integralmente accolte, ricorrendone i presupposti, le domande di manleva formulate da FI nei confronti di e va parzialmente Controparte_2 accolta anche quella formulata nei confronti di AR
Sono domande di cui va affermata senz'altro l'ammissibilità, vertendosi in ipotesi di garanzia propria. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo e anche quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande;
mentre si ha garanzia impropria quando il convenuto tenda a riversare le conseguenze del proprio inadempimento su di un terzo in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale
[Cass., n. 11362/2009; Cass., n. 17688/2009; Cass., n. 19208/2005; Cass., Sez. Un., n. 12968/2004; Cass., n. 12029/2002]. Nella specie, il fatto generatore della responsabilità è unico e consiste nella prestazione di attività di lavoro subordinato resa dai lavoratori all'interno dell'appalto affidato da FI a o altro appaltatore (TSI) e da AR questi a Ne consegue la possibilità di trattazione unitaria Controparte_2 delle domande, con applicazione, ex art. 40 c.p.c., del rito del lavoro. e vanno dunque condannate a tenere AR Controparte_2 indenne e manlevare FI di tutto quanto da essa pagato ai lavoratori in forza della presente sentenza.
7.1. Quanto a la responsabilità così sancita è integrale. Controparte_2
7.2. Rispetto a invece, va escluso che essa possa rispondere AR rispetto alle quote di t.f.r. relative al periodo in cui i lavoratori sono stati impiegati a Marghera, posto che in quel contesto ha operato su incarico Controparte_2 di un diverso sub-committente. Ne deriva che risponda integralmente del debito nei confronti di AR
, che a Marghera non ha mai lavorato. CP_3
Quando a e a fronte dei conteggi da loro depositati rispetto alle CP_4 CP_5 quote di t.f.r. maturate nel periodo da gennaio a luglio 2022, su cui né FI né hanno proposto osservazioni, risulta che, per , a fronte di un AR CP_4
t.f.r. complessivo pari ad euro 3.390,18, le quote relative al periodo di lavoro svolto a Marghera ammontano ad euro 807,58; per a fronte di un t.f.r. complessivo CP_5 pari ad euro 1.747,72, le quote relative al periodo di lavoro svolto a Marghera ammontano ad euro 819,67. Dovendosi circoscrivere la responsabilità di Pt_1 lle sole quote relative al periodo di lavoro a Monfalcone, la domanda di
[...] manleva proposta nei suoi confronti da FI va accolta, rispetto a nei CP_4 limiti della somma di euro 5.277,47 (6.085,05-807,58) , e, rispetto a nei CP_5 limiti della somma di euro 5.329,22 (6.178,89-819,67). va dunque condannata a tenere indenne FI dalle AR conseguenze di questa statuizione, nei limiti complessivi di euro 22.644,48. Non osta a questa conclusione la deduzione di secondo cui AR
FI, esercitando le proprie prerogative contrattuali, avrebbe già trattenuto a le somme richieste dai lavoratori. Trattasi infatti di deduzione del AR tutto generica, in alcun modo documentata e non oggetto d'apposite istanze istruttorie tese a provarla.
* 8. Per le stesse ragioni appena esposte, va altresì accolta la domanda di manleva proposta da nei confronti di ovviamente per AR Controparte_2 lo stesso importo di cui la prima è responsabile.
* 9. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono liquidate tenuto conto di quanto previsto, per il caso di riunione dei giudizi, dall'art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinge i ricorsi in opposizione e conferma i decreti ingiuntivi opposti;
condanna e quest'ultima nei limiti Controparte_2 AR dell'importo complessivo di euro 22.644,48, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a tenere indenne e manlevare FI s.p.a. di tutto quanto da essa pagato ai lavoratori in forza dei decreti ingiuntivi opposti e della presente sentenza;
condanna a tenere indenne e manlevare Controparte_2 AR di tutto quanto da essa pagato ai lavoratori in forza della presente sentenza;
condanna FI, a rifondere agli opposti le spese del giudizio, liquidate in euro 6.132,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.;;
condanna a rifondere a FI le Parte_2 spese del giudizio, liquidate in euro 6.132,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.;
condanna a rifondere a le spese del Controparte_2 AR giudizio, liquidate in euro 6.132,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.. Gorizia, 3 marzo 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. verbale d'udienza del'11.11.2024. 2 Cfr. verbale d'udienza del 05.02.2025.
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 03/03/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorren rione;
per parte opposta l'avv. Carisi, in sostituzione dell'avv. Tortora;
per l'avv. Pirotta. CP_1
Sono al ai fini della orense, il dott. e la Persona_1 dott.ssa . Persona_2
Dichiara la contumacia di e dà atto della Controparte_2 azione del contradditto società da parte di Pt_1
[...]
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 409/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. 409/2024, cui sono riunite le cause 410/2024 e 411/2024, promosse da: FI s.p.a., rappresentata e difesa, in forza di procura depositata telematicamente, dall'avv. Maurizio Orione, presso il cui studio è elettivamente domiciliata ricorrente
CONTRO
e rappresentati e difesi, in forza di Controparte_3 CP_4 CP_5
t uela Tortora, presso il cui studio è elettivamente domiciliato resistente
E CONTRO
Controparte_6 terza chiamata contumace
E CONTRO
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Controparte_7 vv. Gigliola Pirotta, presso il cui studio è elettivamente domiciliata terza chiamata contumace dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c. Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorsi successivamente riuniti1, FI ha proposto opposizione avverso i decreti ingiuntivi nn. 103/2024, 105/2024 e 107/2024 emessi dal Tribunale di Gorizia a favore di , e dipendenti di CP_3 CP_4 CP_5 [...]
impresa appaltatrice di FI, e con i quali le è stato ingiunto, ai CP_2 sensi dell'art. 29 d. lgs. n. 276 del 2003, il pagamento delle somme, rispettivamente, di euro 12.007,79, euro 6.085,05 ed euro 6.178,89 relative a voci di natura strettamente retributiva contenute nella busta paga di gennaio, febbraio e marzo 2024, nonché del t.f.r..
1.1 Nell'opporsi ai provvedimenti monitori, FI non ha negato il coinvolgimento di quale società sub-appaltatrice rispetto alla Controparte_2 sua appaltatrice società delle quali ha chiesto la chiamata in Controparte_7 causa onde essere manlevata da un'eventuale statuizione negativa. A dire di FI, tuttavia, i lavoratori non avrebbero fornito la prova d'aver lavorato all'interno dell'appalto nelle mensilità per cui chiedono il pagamento della retribuzione.
2. I lavoratori si sono costituti in giudizio chiedendo la reiezione delle opposizioni.
3. benché ritualmente intimata, non si è costituita in Controparte_2 giudizio ed è stata dichiarata contumace.
4. si è costituita in giudizio deducendo l'insussistenza delle AR pretese creditorie, con particolare riferimento alla retribuzione di marzo 2024, visto che l'appalto che avrebbe coinvolto i lavoratori è cessato il 29 febbraio 2024, e alle quote di t.f.r. maturate dall'avvio del rapporto nel novembre 2021 fino al 26 giugno 2023, posto che i ricorrenti avrebbero operato nell'ambito dell'appalto per la commessa 6310 solo a partire dal 27.06.2023. Rispetto alla domanda di FI, ne ha chiesto il rigetto in quanto, esercitando le proprie prerogative contrattuali, la committente avrebbe già trattenuto a le somme richiesta dal AR lavoratore. Ad ogni buon conto, ha chiesto la chiamata in causa di Controparte_2 onde essere manlevata da un'eventuale statuizione negativa 5. Istruita documentalmente e mediante l'escussione di testimoni, la causa è stata assegnata discussa dai difensori delle parti, che si sono riportati ai rispettivi atti.
* 6. Così ricostruito l'iter processuale, nella specie è documentale la sussistenza dei rapporti di lavoro intercorsi tra i lavoratori e [cfr. doc. 1 Controparte_2 opposti]. È del pari documentale il quantum del credito da ciascuno azionato e oggetto delle ingiunzioni. Trattasi di crediti composti esclusivamente da voci aventi natura strettamente retributiva. In particolare, va precisato che rispetto a tutti i lavoratori coinvolti, già in sede d'ingiunzione, sono state rivendicate e comunque limitate a seguito di chiarimenti chiesti dal giudice, soltanto voci aventi natura strettamente retributiva, ciò che rileva anche rispetto a , il cui credito compreso nella CP_4 responsabilità solidale è avulso da voci afferenti all'infortunio subito e riportate nei prospetti paga oggetto del giudizio.
* 6. Ciò posto, non è controverso che abbia operato in Controparte_2 forza d'un appalto con a sua volta appaltatrice di FI. AR
L'istruttoria testimoniale svolta ha consentito di delineare il percorso lavorativo svolto dai lavoratori, ciò che rileva anche rispetto alla domanda di manleva proposta dalla committente nei confronti delle terze chiamate2.
, ha riferito di conoscere «gli opposti. Li ho conosciuti sul lavoro Controparte_8 in quanto abbiamo lavorato tutti e tre per Vi ho lavorato dal Controparte_2
04.11.2021 al 03.04.2024. Lavoravo a Monfalcone, presso i cantieri di FI. Per un periodo abbiamo lavorato anche a Marghera, non per ma per TSI. Diversamente, CP_1 nel periodo in cui ho operato a Monfalcone, operava su commesse date da CP_2 CP_1
e a questa da FI. Ho operato a Marghera nel 2022, per circa 7 mesi. Vedevo quotidianamente e , che hanno operato con me sia a Monfalcone che a CP_4 Per_3
Marghera. l'ho visto solo a Monfalcone. è stato assunto dopo di me. CP_3 CP_3
Quando è stato assunto eravamo entrambi a Monfalcone. L'assunzione di si è CP_3 collocata in un periodo successivo a quello in cui ho operato a Marghera. Ribadisco di aver visto tutti i giorni i miei colleghi».
, deponendo sulla posizione di e ha riferito di averli Controparte_3 CP_4 CP_5 conosciuti «per ragioni lavorative. Lavoravamo tutti e tre per Ho Controparte_2 lavorato per quest'ultima società da giugno 2022 a marzo 2024. Lavoravo sulle commesse 6319 e 6310, a Monfalcone presso i cantieri di FI. ha ricevuto queste CP_2 commesse tramite che a sua volta le ha ricevute da FI. Ho lavorato solo a CP_1
Monfalcone. all'avvio del mio rapporto con lavoravano già per Per_4 CP_5 CP_2 questa società. Li ho visti tutti i giorni nel periodo in cui ho lavorato a Monfalcone».
, a sua volta, riferendo in merito alla posizione di e ha CP_4 CP_3 CP_5 ricordato di aver lavorato con loro presso In particolare, ha Controparte_2 riferito di aver «lavorato per questa società da marzo 2021 fino febbraio 2024. Ho operato presso i cantieri di FI siti a Monfalcone e a Marghera. Ho operato a Marghera nel 2022, per 7 o 8 mesi, da gennaio, mi pare. e ogni giorno. Controparte_9 CP_5 CP_3 tuttavia ha avviato il suo rapporto con dopo il periodo in cui avevo lavorato a CP_2
Marghera. invece ha lavorato con me anche a Marghera. A Monfalcone vedevo CP_5 entrambi, con cadenza quotidiana. Lavoravo su commesse date da a Ciò CP_2 CP_1 vale per il periodo in cui ho lavorato a Monfalcone, mentre a riceveva le Controparte_10 commesse da TSI». Infine, riferendo in merito ai colleghi e , ha confermato di CP_5 CP_3 CP_4 aver lavorato con loro presso Ha riferito di aver «lavorato per Controparte_2 questa società nel 2018, mi pare da marzo, e vi ho lavorato fino al 6 marzo 2024. Lavoravo a Monfalcone, presso i cantieri di FI sulla commessa 6310. Prima ho operato anche su altre commesse come la 6319. Ho lavorato anche a Marghera, presso i cantieri di FI. In quel caso riceveva la commessa da TSI. A Monfalcone, invece, CP_2 operava su commesse date da Ho lavorato a Marghera per 7-8 mesi circa CP_2 CP_1 tre anni fa. Ho lavorato con solo a Monfalcone. Con ho lavorato sia a CP_3 CP_4
Marghera che a Monfalcone. Li vedevo quotidianamente». Negli stessi termini s'è espresso anche altro collega del ricorrente CP_5 presso Il teste ha spiegato d'aver «iniziato a lavorare per Controparte_2 circa 7 anni fa. arrivò dopo di me. Mi pare abbia iniziato a lavorare per CP_2 CP_8
4 o 5 anni fa. Lavoravamo insieme, nel senso che lo vedevo quotidianamente, in CP_2 quanto lavoravamo nello stesso orario e nella stessa area. Abbiamo lavorato in FI, a Monfalcone, e per meno di un anno nei cantieri di FI a Marghera. Abbiamo lavorato a Marghera circa 3 anni fa, mi pare per una decina di mesi…vi fu la commessa di TSI, che si svolse a Marghera. A Monfalcone, invece, operava su una commessa CP_2 affidata da A Monfalcone, io e il ricorrente abbiamo lavorato sulle commesse date CP_1 da a Queste sono le commesse affidate da la 6319 e la 6310. CP_1 CP_2 CP_1
Non ricordo il numero di commessa relativa a TSI». È affine a questa ricostruzione anche quella emergente dalle parole del teste dipendente di dal giugno 2021 al 31 marzo 2024 e Controparte_3 CP_2 collega di «Vedevo ogni giorno – ha spiegato il teste -. Abbiamo CP_8 CP_8 lavorato insieme in FI, nella costruzione 6319, nella costruzione 6310. Abbiamo lavorato sempre e solo a Monfalcone. Le commesse in questione furono affidate a CP_2 da In tutto il periodo da giugno 2021 al 31.03.2024 ho lavorato in FI a CP_1
Monfalcone, nella commessa 6319 e nella 6310, affidate da a CP_1 CP_2 CP_8 ha lavorato con me per tutto il periodo».
6.1. In ragione della ricostruzione derivante da queste risultanze deve ritenersi che i ricorrenti abbiano sempre operato presso appalti riconducibili alla committente FI e che ciò sia avvenuto per l'intero periodo per cui è causa, con ciò comprendendo anche il mese di marzo 2024, visto che il teste il CP_8 cui rapporto si è sviluppato fino ad aprile 2024, ha riferito d'aver visto i suoi colleghi con cadenza quotidiana. L'adibizione dei lavoratori ad appalti riconducibili a FI è avvenuta sia sia presso il cantiere di Monfalcone, dove è provato che Controparte_2 operasse su incarico ricevuto da sia presso il cantiere di Marghera - AR in un periodo che, prudentemente, si ritiene di circoscrivere nell'arco di tempo da gennaio a luglio 2022 compresi -, dove però è escluso il coinvolgimento di Pt_1
..
[...]
6.2. In ragione di ciò, la responsabilità di FI ex art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003, va affermata rispetto a tutti i crediti azionati. Non depone in senso opposto la circostanza che taluni crediti – segnatamente alcune quote di t.f.r. – siano maturate rispetto a prestazioni svolte non già a Monfalcone, contesto a cui i lavoratori hanno fatto riferimento nei propri atti -, bensì a Marghera, ambito cui gli opposti non hanno fatto cenno. Il presupposto della responsabilità del committente è infatti lo svolgimento d'attività lavorativa nell'ambito d'appalti riconducibili a FI ed esso è stato accuratamente dedotto e provato dai lavoratori, a nulla rilevando lo specifico contesto geografico di svolgimento della prestazione o l'unicità o molteplicità degli appalti, circostanza che i lavoratori, chiamati a svolgere la loro attività per lo stesso datore di lavoro e in contesto proprio del medesimo committente, possono senz'altro incolpevolmente ignorare. Va quindi ribadito che FI è responsabile per i crediti portati dai decreti ingiuntivi opposti in base all'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003.
* 7. Richiamato quanto testé esposto in ordine all'irrilevanza delle specifiche commesse affidate, vista la continuità degli appalti intercorsi, vanno poi integralmente accolte, ricorrendone i presupposti, le domande di manleva formulate da FI nei confronti di e va parzialmente Controparte_2 accolta anche quella formulata nei confronti di AR
Sono domande di cui va affermata senz'altro l'ammissibilità, vertendosi in ipotesi di garanzia propria. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo e anche quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande;
mentre si ha garanzia impropria quando il convenuto tenda a riversare le conseguenze del proprio inadempimento su di un terzo in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale
[Cass., n. 11362/2009; Cass., n. 17688/2009; Cass., n. 19208/2005; Cass., Sez. Un., n. 12968/2004; Cass., n. 12029/2002]. Nella specie, il fatto generatore della responsabilità è unico e consiste nella prestazione di attività di lavoro subordinato resa dai lavoratori all'interno dell'appalto affidato da FI a o altro appaltatore (TSI) e da AR questi a Ne consegue la possibilità di trattazione unitaria Controparte_2 delle domande, con applicazione, ex art. 40 c.p.c., del rito del lavoro. e vanno dunque condannate a tenere AR Controparte_2 indenne e manlevare FI di tutto quanto da essa pagato ai lavoratori in forza della presente sentenza.
7.1. Quanto a la responsabilità così sancita è integrale. Controparte_2
7.2. Rispetto a invece, va escluso che essa possa rispondere AR rispetto alle quote di t.f.r. relative al periodo in cui i lavoratori sono stati impiegati a Marghera, posto che in quel contesto ha operato su incarico Controparte_2 di un diverso sub-committente. Ne deriva che risponda integralmente del debito nei confronti di AR
, che a Marghera non ha mai lavorato. CP_3
Quando a e a fronte dei conteggi da loro depositati rispetto alle CP_4 CP_5 quote di t.f.r. maturate nel periodo da gennaio a luglio 2022, su cui né FI né hanno proposto osservazioni, risulta che, per , a fronte di un AR CP_4
t.f.r. complessivo pari ad euro 3.390,18, le quote relative al periodo di lavoro svolto a Marghera ammontano ad euro 807,58; per a fronte di un t.f.r. complessivo CP_5 pari ad euro 1.747,72, le quote relative al periodo di lavoro svolto a Marghera ammontano ad euro 819,67. Dovendosi circoscrivere la responsabilità di Pt_1 lle sole quote relative al periodo di lavoro a Monfalcone, la domanda di
[...] manleva proposta nei suoi confronti da FI va accolta, rispetto a nei CP_4 limiti della somma di euro 5.277,47 (6.085,05-807,58) , e, rispetto a nei CP_5 limiti della somma di euro 5.329,22 (6.178,89-819,67). va dunque condannata a tenere indenne FI dalle AR conseguenze di questa statuizione, nei limiti complessivi di euro 22.644,48. Non osta a questa conclusione la deduzione di secondo cui AR
FI, esercitando le proprie prerogative contrattuali, avrebbe già trattenuto a le somme richieste dai lavoratori. Trattasi infatti di deduzione del AR tutto generica, in alcun modo documentata e non oggetto d'apposite istanze istruttorie tese a provarla.
* 8. Per le stesse ragioni appena esposte, va altresì accolta la domanda di manleva proposta da nei confronti di ovviamente per AR Controparte_2 lo stesso importo di cui la prima è responsabile.
* 9. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono liquidate tenuto conto di quanto previsto, per il caso di riunione dei giudizi, dall'art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinge i ricorsi in opposizione e conferma i decreti ingiuntivi opposti;
condanna e quest'ultima nei limiti Controparte_2 AR dell'importo complessivo di euro 22.644,48, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a tenere indenne e manlevare FI s.p.a. di tutto quanto da essa pagato ai lavoratori in forza dei decreti ingiuntivi opposti e della presente sentenza;
condanna a tenere indenne e manlevare Controparte_2 AR di tutto quanto da essa pagato ai lavoratori in forza della presente sentenza;
condanna FI, a rifondere agli opposti le spese del giudizio, liquidate in euro 6.132,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.;;
condanna a rifondere a FI le Parte_2 spese del giudizio, liquidate in euro 6.132,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.;
condanna a rifondere a le spese del Controparte_2 AR giudizio, liquidate in euro 6.132,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.. Gorizia, 3 marzo 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. verbale d'udienza del'11.11.2024. 2 Cfr. verbale d'udienza del 05.02.2025.