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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/04/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TO, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio,
nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
Patrizia NIGRI - Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 597 - 2025 r.g. v.g.
a domanda congiunta di
– rappresentato e difeso dall'avv. LAMANNA Parte_1
SABRINA
E
– rappresentato e difeso dall'avv. LAMANNA Controparte_1
SABRINA
con l'intervento del
P.M. in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
FATTO E DIRITTO
1
- il giorno 12/09/1998 avevano contratto matrimonio in TO;
- dalla loro unione era nato il figlio Persona_1
il TARANTO 04/08/1999;
[...]
- l'unione era naufragata e si era addivenuti ad una separazione consensuale omologata dal Tribunale di TO con decreto del giorno
23/11/2009;
- era, quindi, decorso il periodo necessario ex art.3 comma 4 l.898-1970
per il divorzio dal momento della loro comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione;
adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'atto di ricorso.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che per l'udienza camerale del 11/04/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e delle successive note depositate in atti ed insistito per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con decreto del Tribunale di
TO del giorno 23/11/2009. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di
2 separazione personale, e per un tempo maggiore di quello prescritto ex art.3
comma 4 l.898-1970, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.n.
898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché
dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015 n.55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va rilevato, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, nonché quelli concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso introduttivo di questo giudizio e delle successive note scritte depositate il 24/03/2025 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Tale accordo, considerando la situazione complessiva delle parti, soddisfa le esigenze della prole. La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato congiuntamente il 20/02/2025 da e Parte_1 [...]
così provvede: CP_1
1.DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno
12/09/1998 nel Comune di da , nata a [...] Parte_1
il 13/11/1966, e , nato a [...] il Controparte_1
3 15/07/1968, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di TO
dell'anno 1998 , parte 2 , serie A , numero 229 ;
2.DISPONE che i rapporti economici tra le parti e le questioni concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole siano disciplinati secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso e delle successive note di trattazione scritta depositate il 24/03/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3.ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di TO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10
L.n.898/'70 ed agli artt. 133 n.2 e 88 n.7 ord. stato civile;
4.COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in TO, nella camera di consiglio dell' 11/04/2025
IL PRESIDENTE rel.
(dott. Marcello Maggi)
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