Art. 47.
Per i delitti di diffamazione commessi prima dell'attuazione del codice penale , la prova della verita' continua ad essere ammessa nei casi preveduti dall' articolo 394 del codice penale abrogato; tuttavia, nel caso preveduto dal numero 3° dell'articolo 394, chi ha presentato querela e non ha ancora conceduta la facolta' di prova al momento dell'attuazione del codice penale , puo' esercitare tale facolta', a pena di decadenza, entro un mese dall'attuazione di esso.
In tutti i casi e' ammessa la facolta' di deferire ad un giuri' d'onore il giudizio sulla verita' del fatto, a' termini del capoverso dell' articolo 596 del codice penale .
Per i delitti di diffamazione commessi prima dell'attuazione del codice penale , la prova della verita' continua ad essere ammessa nei casi preveduti dall' articolo 394 del codice penale abrogato; tuttavia, nel caso preveduto dal numero 3° dell'articolo 394, chi ha presentato querela e non ha ancora conceduta la facolta' di prova al momento dell'attuazione del codice penale , puo' esercitare tale facolta', a pena di decadenza, entro un mese dall'attuazione di esso.
In tutti i casi e' ammessa la facolta' di deferire ad un giuri' d'onore il giudizio sulla verita' del fatto, a' termini del capoverso dell' articolo 596 del codice penale .