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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 18/07/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 486/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Luca Fadda - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 486/2025 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. VINCENZETTI SERGIO ed elettivamente domiciliati in VIA
LOSANNA, 10 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. VINCENZETTI SERGIO
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“voglia il Tribunale ill.mo, ai sensi dell'art. 3 L. 898/1970 e dell'art. 473 bis.51, pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Saint Marcel in data 30.9.2012 alle condizioni di cui sotto, mandando alla Cancelleria di provvedere all'immediato passaggio in giudicato delle emananda sentenza, nonché alle pagina 1 di 7 prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune
di Saint Marcel per i necessari adempimenti.
Condizioni:
1. I ricorrenti vivranno separati rispettandosi e senza interferire nelle rispettive vite private, con facoltà per entrambi di stabilire la propria residenza ove lo ritengano più opportuno, rilasciandosi sin d'ora reciproco consenso al rilascio del passaporto o altro documento valido per l'espatrio.
2. La figlia è affidata in regime di condivisione fra i Per_1
genitori, con mantenimento della residenza presso il padre in
Brissogne (AO), Frazione Les Volget n.2, e domicilio preferenziale presso la madre, attualmente in Fenis (AO) Loc. Barche n. 99. Con
riguardo alla residenza della minore, i ricorrenti si impegnano a mantenerla ove attualmente (presso il padre) fino alla conclusione delle scuole elementari in Brissogne, ove è iscritta, impegnandosi altresì a non richiedere l'iscrizione presso altra scuola.
3. Le modalità di affidamento sono così convenute:
Prima settimana del mese: la minore sarà affidata alle cure della madre dal lunedì sino al mercoledì mattina all'entrata di scuola,
successivamente il padre provvederà a prendere la minore all'uscita di scuola e l'avrà in cura sino al venerdì all'entra di scuola;
Seconda settimana del mese: la madre avrà a carico la minore sino al lunedì all'entra di scuola e il papà l'avrà in cura dall'uscita di scuola sino al mercoledì mattina all'entra di scuola, dopodiché sarà
affidata alla mamma sino al venerdì all'entra di scuola affinché la minore trascorra il fine settimana col proprio padre sino alle ore 21
di domenica.
pagina 2 di 7 Terza settimana del mese: stesse modalità previste per la prima settimana;
Quarta settimana del mese: stesse modalità previste per la seconda settimana;
Durante il periodo estivo: la minore trascorrerà due intere settimane, anche non consecutive, coi rispettivi genitori da concordarsi entro il 31 marzo di ogni anno;
Durante le vacanze invernali: la minore ad anni alterni trascorrerà
il periodo compreso dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore (a partire con la mamma per l'anno 2024) e il periodo compreso dal 30
dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, tuttavia il giorno 26
dicembre sarà sempre trascorso con l'altro genitore per garantire il festeggiamento delle vacanze natalizie con entrambe le parti;
Pasqua e Pasquetta: la minore trascorrerà ogni anno le seguenti giornate in maniera alternata (a partire dal giorno di pasqua 2024 con la madre).
Per le restanti giornate di vacanze le modalità di affidamento non modificano il calendario ordinario.
4. Il padre concorrerà al mantenimento della figlia con il versamento di un assegno di mantenimento mensile di € 350,00 entro il giorno 5
di ogni mese e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica,
l'assegno sarà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT;
5. Il sig. sosterrà il 60% delle spese extra-assegno Parte_1
(mediche, scolastiche e ludico sportive). Con riguardo al costo della mensa scolastica, i ricorrenti convengono che il costo della stessa sia a totale carico del padre, per tutto il periodo Parte_1
delle scuole elementari fintantoché la minore sia residente in
Brissogne, ove si trovano le scuole che frequenta;
a partire dalla pagina 3 di 7 prima media, i ricorrenti convengono che sarà a carico di entrambi i genitori, per metà ciascuno, il solo costo dell'eventuale mensa scolastica, stricto sensu, dovendosi diversamente ritenere compreso nell'assegno di mantenimento ogni costo per ogni altro pasto ovunque consumato.
6. Le parti danno atto che, per l'individuazione delle spese extra-
assegno e dei casi di necessario preventivo accordo tra i genitori,
troverà applicazione il “Protocollo d'Intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 cc” del Tribunale di Aosta ed emesso il
22.02.2015, con la sola eccezione della questione mensa, come sopra disciplinata, Protocollo che deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto e comunque allegato.
7. I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti:
nessuno sarà pertanto tenuto a versare alcunché a favore dell'altro a titolo di mantenimento.
8. Fermo restando il riconoscimento di debito effettuato, in sede di separazione, dalla signora nei confronti del Parte_2
detto della somma di € 24.000,00 e il correlativo Parte_1
obbligo di restituzione da questa assunto, sempre in sede di separazione, nei confronti dello stesso dell'indicata Parte_1
somma di € 24.000,00 attraverso il pagamento di n. 120
rate di € 200,00 l'una, secondo modi e termini disciplinati in sede di separazione che devono intendersi integralmente richiamati, i ricorrenti danno atto di aver vicendevolmente disciplinato integralmente ogni altro loro rapporto patrimoniale, ed essendo, in ogni caso, conosciute dagli stessi ricorrenti le reciproche condizioni economiche, i ricorrenti concordemente dichiarano di non pagina 4 di 7 depositare la documentazione di cui all'art. 473 bis.12 lett. b) e c)
c.c.
9. Gli odierni ricorrenti dichiarano di non volersi conciliare e intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
10. Le parti dichiarano, inoltre, di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
11. Le spese legali saranno sostenute in misura uguale tra i ricorrenti.”
I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 12 maggio 2025
e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c, i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 16 aprile 2024, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
pagina 5 di 7 Appare adeguato dimidiare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Saint Marcel
il 30 settembre 2012 tra
, nato in [...] il [...] Parte_1
(C.F. ) CodiceFiscale_3
e
nata in [...] il 1° luglio 1991 Parte_2 Parte_2
(C.F. ) C.F._2
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Saint Marcel al n°4, parte I;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Saint Marcel per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 16 luglio 2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Luca Fadda - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 486/2025 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. VINCENZETTI SERGIO ed elettivamente domiciliati in VIA
LOSANNA, 10 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. VINCENZETTI SERGIO
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“voglia il Tribunale ill.mo, ai sensi dell'art. 3 L. 898/1970 e dell'art. 473 bis.51, pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Saint Marcel in data 30.9.2012 alle condizioni di cui sotto, mandando alla Cancelleria di provvedere all'immediato passaggio in giudicato delle emananda sentenza, nonché alle pagina 1 di 7 prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune
di Saint Marcel per i necessari adempimenti.
Condizioni:
1. I ricorrenti vivranno separati rispettandosi e senza interferire nelle rispettive vite private, con facoltà per entrambi di stabilire la propria residenza ove lo ritengano più opportuno, rilasciandosi sin d'ora reciproco consenso al rilascio del passaporto o altro documento valido per l'espatrio.
2. La figlia è affidata in regime di condivisione fra i Per_1
genitori, con mantenimento della residenza presso il padre in
Brissogne (AO), Frazione Les Volget n.2, e domicilio preferenziale presso la madre, attualmente in Fenis (AO) Loc. Barche n. 99. Con
riguardo alla residenza della minore, i ricorrenti si impegnano a mantenerla ove attualmente (presso il padre) fino alla conclusione delle scuole elementari in Brissogne, ove è iscritta, impegnandosi altresì a non richiedere l'iscrizione presso altra scuola.
3. Le modalità di affidamento sono così convenute:
Prima settimana del mese: la minore sarà affidata alle cure della madre dal lunedì sino al mercoledì mattina all'entrata di scuola,
successivamente il padre provvederà a prendere la minore all'uscita di scuola e l'avrà in cura sino al venerdì all'entra di scuola;
Seconda settimana del mese: la madre avrà a carico la minore sino al lunedì all'entra di scuola e il papà l'avrà in cura dall'uscita di scuola sino al mercoledì mattina all'entra di scuola, dopodiché sarà
affidata alla mamma sino al venerdì all'entra di scuola affinché la minore trascorra il fine settimana col proprio padre sino alle ore 21
di domenica.
pagina 2 di 7 Terza settimana del mese: stesse modalità previste per la prima settimana;
Quarta settimana del mese: stesse modalità previste per la seconda settimana;
Durante il periodo estivo: la minore trascorrerà due intere settimane, anche non consecutive, coi rispettivi genitori da concordarsi entro il 31 marzo di ogni anno;
Durante le vacanze invernali: la minore ad anni alterni trascorrerà
il periodo compreso dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore (a partire con la mamma per l'anno 2024) e il periodo compreso dal 30
dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, tuttavia il giorno 26
dicembre sarà sempre trascorso con l'altro genitore per garantire il festeggiamento delle vacanze natalizie con entrambe le parti;
Pasqua e Pasquetta: la minore trascorrerà ogni anno le seguenti giornate in maniera alternata (a partire dal giorno di pasqua 2024 con la madre).
Per le restanti giornate di vacanze le modalità di affidamento non modificano il calendario ordinario.
4. Il padre concorrerà al mantenimento della figlia con il versamento di un assegno di mantenimento mensile di € 350,00 entro il giorno 5
di ogni mese e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica,
l'assegno sarà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT;
5. Il sig. sosterrà il 60% delle spese extra-assegno Parte_1
(mediche, scolastiche e ludico sportive). Con riguardo al costo della mensa scolastica, i ricorrenti convengono che il costo della stessa sia a totale carico del padre, per tutto il periodo Parte_1
delle scuole elementari fintantoché la minore sia residente in
Brissogne, ove si trovano le scuole che frequenta;
a partire dalla pagina 3 di 7 prima media, i ricorrenti convengono che sarà a carico di entrambi i genitori, per metà ciascuno, il solo costo dell'eventuale mensa scolastica, stricto sensu, dovendosi diversamente ritenere compreso nell'assegno di mantenimento ogni costo per ogni altro pasto ovunque consumato.
6. Le parti danno atto che, per l'individuazione delle spese extra-
assegno e dei casi di necessario preventivo accordo tra i genitori,
troverà applicazione il “Protocollo d'Intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 cc” del Tribunale di Aosta ed emesso il
22.02.2015, con la sola eccezione della questione mensa, come sopra disciplinata, Protocollo che deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto e comunque allegato.
7. I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti:
nessuno sarà pertanto tenuto a versare alcunché a favore dell'altro a titolo di mantenimento.
8. Fermo restando il riconoscimento di debito effettuato, in sede di separazione, dalla signora nei confronti del Parte_2
detto della somma di € 24.000,00 e il correlativo Parte_1
obbligo di restituzione da questa assunto, sempre in sede di separazione, nei confronti dello stesso dell'indicata Parte_1
somma di € 24.000,00 attraverso il pagamento di n. 120
rate di € 200,00 l'una, secondo modi e termini disciplinati in sede di separazione che devono intendersi integralmente richiamati, i ricorrenti danno atto di aver vicendevolmente disciplinato integralmente ogni altro loro rapporto patrimoniale, ed essendo, in ogni caso, conosciute dagli stessi ricorrenti le reciproche condizioni economiche, i ricorrenti concordemente dichiarano di non pagina 4 di 7 depositare la documentazione di cui all'art. 473 bis.12 lett. b) e c)
c.c.
9. Gli odierni ricorrenti dichiarano di non volersi conciliare e intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
10. Le parti dichiarano, inoltre, di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
11. Le spese legali saranno sostenute in misura uguale tra i ricorrenti.”
I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 12 maggio 2025
e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c, i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 16 aprile 2024, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
pagina 5 di 7 Appare adeguato dimidiare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Saint Marcel
il 30 settembre 2012 tra
, nato in [...] il [...] Parte_1
(C.F. ) CodiceFiscale_3
e
nata in [...] il 1° luglio 1991 Parte_2 Parte_2
(C.F. ) C.F._2
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Saint Marcel al n°4, parte I;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Saint Marcel per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 16 luglio 2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
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