Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 31/03/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Nr. 2920 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Giudice Onorario di Asti, Dr. Salvatore Sorgi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
IG.ra , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Monica Maria Friolo e Paolo Parte_1
Micheletta, quest'ultimo con domicilio presso il proprio studio in Torino () Via Duca degli Abruzzi
42, come da delega in calce.
attrice
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore IG. Controparte_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Roberto Faccenda, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino () Via Goffredo Casalis 52, come per delega in calce convenuta
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Voglia il Giudice Onorario, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Parte attrice
NEL MERITO: dichiarare la piena responsabilità dell'odierna convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c. per l'incidente occorso alla IG.ra in data 15 luglio 2022 e/o in Parte_2 subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c. per violazione del generale principio del “neminem laedere” e per l'effetto CONDANNARE l' (C.F.-P.IVA: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, corrente in Abano Terme (PD), Via Cristoforo
Colombo n. 16, INDIRIZZO PEC: quale proprietaria della struttura Email_1 alberghiera in cui è avvenuto l'incidente, al pagamento a favore della parte attrice, per le causali di cui in narrativa, delle seguenti somme, così ripartite:
I.P. 8% € 11.632,68 Controparte_3
Danno morale (33,33%) € 4.368,10
danno biologico temporaneo €. 1.472,92
SPESE MEDICHE DOCUMENTATE €. 1.394,00
per un totale complessivo di €. 18.867,70
Con vittoria di spese (anche tecniche) e di onorari del presente giudizio. Salvis juribus.
NEL MERITO: respingere ogni domanda proposta da parte attrice ed in subordine contenere la condanna di parte convenuta nei limiti del giusto e del provato.
Con vittoria delle spese di giudizio, oltre le competenze di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Depositato atto di citazione in data 31.10.2023, parte attrice evocava avanti al Tribunale di
Asti la soc. convenuta in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, per Controparte_1 ivi sentirla dichiarare tenuta e condannarla al risarcimento del subito danno nella misura, di cui alle predette conclusioni, previo accertamento e conseguente dichiarazione della responsabilità extracontrattuale ex art 2051 c.c. e/o in subordine 2043 c.c.
La convenuta si costituiva con comparsa di costituzione e risposta, contestando la domanda attorea e chiedendo così il rigetto delle domande di controparte.
Eseguite le verifiche preliminari e dato atto del tentativo infruttuoso di concludere una convenzione di negoziazione assistita ex D.L. 132/2014, si procedeva alla fase istruttoria con interrogatorio formale, escussione dei testi e nomina di un CTU.
All'esito di questa fase, ovvero con il deposito della relazione peritale a firma del dr.
ritenuta la causa esaurientemente istruita si provvedeva a rimettere la causa in Persona_1 decisione.
All'esito del deposito delle note scritte di precisazione delle conclusioni e delle conseguenti repliche la causa veniva trattenuta a decisione.
Premesso che il mancato rispetto del termine di gg. 30 va ricondotto a sopraggiunti impegni presso altra Amministrazione di appartenenza, viene pronunciata sentenza come di seguito motivata, respingendo la attorea domanda nei termini e come da motivazioni seguenti.
Fatto
All'esito della fruizione di una piscina in dotazione all'albergo dov'era ospite, l'attrice si allontanava dall'area, indossando delle ciabatte mod. Crocs, e percorrendo un corridoio si apprestava a raggiunge un apparecchio telefonico a disposizione dei clienti.
All'atto di prendere la cornetta l'attrice scivolava, cadendo a terra. Intervenivano sul luogo i soccorsi, in primis l'amica, tale IG.ra che le era accanto al momento dell'incidente, nonché Per_2 successivamente anche il pronto soccorso subito chiamato dagli addetti della struttura ricettiva.
All'esito degli accertamenti clinici, ovvero TAC del polso dx e indagine radiologica al bacino, alle articolazioni sacro-iliache, al tratto lombo-sacrale e alla mano e al polso dx, veniva prodotto il seguente referto: “frattura pluriframmentaria scomposta metaepifisaria distale del radio con ingranamento parziale dei monconi e retroversione dell'epifisi. Distacco del processo stiloideo dell'ulna”.
La parte riferisce che il percorso corridoio era sprovvisto di pavimento antiscivolo e di corrimano, nonché era privo di qualsivoglia segnaletica fissa o removibile. In diritto
Parte attrice, in forza degli accaduti eventi e delle subite ed accertate conseguenze, lamenta la responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c. in capo alla controparte e/o in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c. per violazione del principio del “neminem laedere”.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. Civ. 7580/2020) la figura della responsabilità per danni cagionati da cosa in custodia si fonda sula ricorrenza di tre elementi fondamentali:
• l'essersi il danno verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o lo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa;
• l'esistenza di un effettivo potere fisico di un soggetto sulla cosa, al qual potere fisico inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, cioè di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che produca danni a terzi;
• ulteriormente, ove la cosa in custodia, da cui scaturisca il danno, sia di per sé statica ed inerte e richieda che l'agire umano, in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, la prova del nesso causale (a carico del danneggiato) eIGe la dimostrazione di uno stato dei luoghi con peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc).
All'esito dell'istruttoria orale risulta pacifica la dinamica dell'incidente occorso all'attrice così, come descritta in atti, ovvero la IG.ra è caduta sul pavimento del percorso Parte_1 corridoio dell'albergo di controparte proprio al momento di accingersi alla presa della cornetta del telefono a parete.
In particolare, non vi è dubbio alcuno sui luoghi e sullo stato degli stessi al momento del denunciato incidente, così come appaiono dalla produzione fotografica in atti (doc. 3 in atti di parte convenuta), sulla quale non vi è contestazione alcuna, né disconoscimento quanto alla conformità ai fatti o alle cose ivi rappresentate ex art. 2712 c.c.
Tenuto conto, quindi, dello stato dei luoghi e delle cose riprodotti nella depositata produzione fotografica emerge per tabulas quanto segue:
• tutto il percorso corridoio de quo, così come anche il punto dove si è verificato il denunciato incidente, è strutturalmente costituito da un piano statico, rivestito da piastrelle regolari, ove non sono presenti ostacoli imprevisti di varia natura o buche;
• sul pavimento non vi è certamente un rivestimento antiscivolo, così come il corridoio non è dotato di struttura corrimano;
• i locali della piscina, usufruita dall'attrice, sono comunque dotati di apposita targa con tutte le indicazioni da seguire per una fruizione sicura del servizio (in tal senso si richiama la foto a pag. 4 del doc. 3 in atti di parte convenuta) e la circostanza che il regolamento, sia pure pubblicato nel locale piscina, non ne esclude l'accorta osservanza anche nei locali adiacenti, tra i quali rientra anche il corridoio di accesso/uscita alla predetta piscina;
• lungo il percorso del corridoio de quo, come documentato (doc. 3 in atti di parte convenuta a pag. 15) ed anche confermato da una deposizione testimoniale, risulta posata su un lato del pavimento e a ridosso di una vetrata una segnaletica gialla con avviso “PAVIMENTO SCIVOLOSO”;
• infine, non risulta, né in atti e né all'esito della compiuta istruttoria orale, che il pavimento del corridoio in esame fosse bagnato al momento dell'occorso incidente o, comunque, presentasse liquidi idonei ad agevolare la caduta dell'attrice. Tale circostanza non è, infatti, emersa né nel corso dell'interrogatorio formale di parte attrice e nemmeno durante l'escussione testimoniale della sua amica, IG.ra , che le era accanto al momento Tes_1 del presunto evento causale.
Sulla lamentata circostanza, che il pavimento de quo non presentasse un rivestimento antiscivolo, si reputa opportuno richiamare le prescrizioni normative tratte dal Testo Unico sulla sicurezza sui Luoghi di lavoro (D.lgs 81/2008), il cui allegato IV al punto 1.3.2. così recita: “i pavimenti dei locali devono essere “fissi, stabili e antisdrucciolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi, oltre a non essere ingombrati da materiali che possano impedire la normale circolazione”.
Quanto ai primi due requisiti è ragionevole dedurre senza ombra di dubbio che il pavimento de quo costituisce una struttura fissa e stabile o meglio detto requisito non risulta circostanza contestata. Per quanto concerne l'ulteriore requisito, ovvero per capire se questo stesso pavimento possa intendersi antisdrucciolevole o meno è opportuno richiamare il d.m. del Ministero dei Lavori
Pubblici 236/1989 ex art. 8 punto 8.2.2 che, nel fornire le prescrizione tecniche idonee all'eliminazione e superamento delle barriere architettoniche per l'edilizia residenziale pubblica e sovvenzionata, così dispone: “Per pavimentazione antisdrucciolevole si intende una pavimentazione realizzata con materiali il cui coefficiente di attrito, misurato secondo il metodo della British Ceramic Research Association Ltd. (B.C.R.A.) Rep. CEC. 6/81, sia superiore ai seguenti valori: a - 0.40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta;
b - 0.40 per elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata”.
A questo punto, dato atto che il pavimento de quo costituisce una parte strutturale dei locali dell' avente natura statica, ove non risultano presenti imprevisti ostacoli di diversa natura, Pt_3 se ne deve ragionevolmente dedurre che il subito danno non si è sviluppato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa.
Tuttavia, la caduta di parte attrice ed i conseguenti postumi patologici potrebbero costituire conseguenza immediata di un agente dannoso sorto nel pavimento, come la dedotta circostanza che il rivestimento strutturale rendesse scivoloso il piano di percorrenza.
Pertanto, trovandoci in un contesto strutturale come già riferito “statico ed inerte” qual è il pavimento e tenuto conto degli incombenti probatori in materia di responsabilità extracontrattuale ex art. 2051, così come elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, su parte attrice danneggiata grava la prova del nesso causale, ovvero occorre la dimostrazione di uno stato dei luoghi con peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione.
Va chiarito che a fronte delle lagnanze attoree circa la natura scivolosa del percorso pavimento, tuttavia non risulta in alcun modo dimostrato che il materiale impiegato per realizzare detta pavimentazione avesse un coefficiente di attrito inferiore ai valori indicati nel citato d.m. del
Ministero dei Lavori Pubblici 236/1989 ex art. 8 punto 8.2.2.
Ciò nonostante, la documentazione fotografica in atti di parte convenuta può indurre a desumere in via indiziaria che il pavimento possa avere requisiti tali da renderlo scivoloso, così come documentato in atti di parte convenuta (doc. 3 a pag. 15) attraverso la foto, che raffigura il cartello giallo con l'avviso ben visibile “PAVIMENTO SCIVOLOSO” posato a terra proprio lungo il percorso corridoio ed appoggiato ad una vetrata.
Detto cartello sembra fossa già presente anche ai tempi dell'occorso incidente, così come riferito dal teste escusso, IG. , intervenuto sul luogo di causa quando la attrice era Testimone_2 già caduta a terra, il quale riferisce che nel dedotto corridoio era presente il cartello giallo con l'avviso ben visibile “PAVIMENTO SCIVOLOSO”. Proprio sul punto la dichiarazione del teste, rispondendo in controprova al capo 4 della memoria attorea ex art. 171ter nr. 2 c.p.c., è del seguente tenore: “All'epoca dei fatti di causa era presente la segnaletica, che si vede nella rammostrata foto nr. 10 del doc. 3 di parte convenuta”.
Sebbene il teste escusso sia figlio del titolare dell' , tuttavia anche in ragione della Pt_3 prodotta foto, nonché della natura delle dichiarazioni rese, non vi è motivo per ritenere queste ultime inattendibili.
Se anche il pavimento possa essere considerato in via astratta scivoloso, soprattutto in ragione della documentata e riferita segnaletica, tuttavia non vanno dimenticati i doveri di precauzione e di cautela, che comunque gravano in capo alla vittima.
Proprio sul tema della condotta del danneggiato, la giurisprudenza di legittimità costante (ex plurimis Cass. Civ., sez. 3, ord. 21675/23) così interviene: “quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa, gestita così come custodita, o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia stato concorso causale tra i due fattori, costituisce valutazione di merito da compiere sul piano del nesso eziologico, sottendendo un bilanciamento con i doveri di precauzione e cautela;
dunque, ove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa autonomamente sopravvenuta dell'evento del quale la cosa abbia infine costituito, in questo senso, una mera occasione, viene meno il nesso eziologico con la “res”, anche se la condotta del danneggiato possa ritenersi astrattamente prevedibile, ma debba essere esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale da verificare dunque secondo uno “standard” oggettivo;
in altri termini, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado d'incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e dev'essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.”.
Nella vicenda, infatti, emergono particolari IGnificativi, da cui poter desumere con un ragionevole grado di probabilità che la situazione di possibile danno poteva essere superata attraverso l'adozione da parte della danneggiata delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alla situazione, così come dedotta all'epoca dei fatti.
Ovvero, sulla base delle risultanze istruttorie è possibile pervenire alla ragionevole conclusione che la danneggiata abbia tenuto un comportamento imprudente tale da incidere nella causa del danno e così indebolire il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso.
Proprio l'escusso teste di parte convenuta, IG. , interrogato sul capo 1 della Testimone_2 comparsa di costituzione e risposta, ha fornito la seguente risposta: “Quando sono arrivato per portare lo spritz alla IG.ra , l'ho trovata a terra senza le ciabatte e senza le stampelle. Parte_1 ADR Le stampelle erano poggiate sulla finestra della piscina esterna. Preciso che l'incidente è avvenuto vicino alla piscina interna all' . ADR Al teste viene rammostrato la foto nr. 9 del Pt_3 doc. 3 di parte convenuta. Il teste così riferisce: dalla vetrata sulla sinistra della foto ho potuto constare la presenza delle stampelle della IG.ra appoggiate così come già riferito”. Parte_1
Proprio la circostanza dell'ausilio ortopedico nelle attività di deambulazione, alle quali in qualche modo l'attrice risulta ricorrere, non trova smentita nelle dichiarazioni attoree. Infatti, la stessa IG.ra , interrogata sul capo 1 della comparsa di costituzione e risposta di Parte_1 controparte, così chiarisce con la sua risposta: “Io non sono solita fare uso delle stampelle per deambulare, ad eccezione di quei momenti in cui soffro di mal di schiena”. Nella vicenda de qua non soffrivo di mal di schiena e non mi avvalevo delle dedotte stampelle”.
Mettendo a confronto le dichiarazioni spontanee dell'attrice, unitamente a quelle rilasciate dal testimone di controparte, è possibile logicamente dedurre che la IG.ra possa Parte_2 ricorrere al supporto delle dedotte stampelle e che, avendole incautamente e temporaneamente abbandonate durante il percorso tragitto fino al telefono, questa decisione possa aver contribuito alla sua caduta;
da ciò una condotta imprudente atta a poter interrompere il nesso causale tra la cosa
(alias il pavimento de quo) e il subito evento (alias i danni riportati nel referto medico sanitario).
Quanto fin qui riferito trova logico conforto nella disposta ed eseguita relazione del nominato CTU, Dr. il quale, chiamato a rispondere anche ed in primis sul quesito con Persona_1 cui si chiede di descrivere se e in che misura le già preesistenti e accennate problematiche alla colonna vertebrale dell'attrice condizionano la sua postura e i suoi movimenti giornalieri tutti, fornisce una serie di dati clinici idonei a chiarire e supporre che parte attrice ricorra, sia pure non in modo costante, a presidi sanitari idonei a supportarla nel movimento spaziale giornaliero.
In particolare, la dedotta relazione di CTU in sede di anamnesi patologica remota dell'attrice a pag. 3 così riferisce: a - esiti di pregressi, plurimi interventi chirurgici al rachide lombosacrale per patologia discale (dalla visione della documentazione presente in atti, risulta che sia stata sottoposta a due trattamenti chirurgici al rachide lombosacrale); b - esito di pregresso riferito intervento chirurgico di trasposizione tendinea al piede destro finalizzato alla correzione dello steppage omolaterale.
Altresì, lo stesso CTU conferma che all'esito dei pregressi interventi chirurgici viene evidenziata una correlazione con episodi di riacutizzazioni algiche al rachide lombo-sacrale, al maggior impegno funzionale dell'articolazione di anca bilaterale al fine di vicariare il deficit della dorsiflessione del piede, condizione responsabile di una deambulazione steppante, ed alla minor resistenza allo sforzo quando sono coinvolti gli arti inferiori. In esito al Quesito 1 segue detta precisazione: “Al contempo, la tipologia e l'entità dei suddetti esiti non contraddicono quanto riferito dalla periziata su come ella si muove nello spazio durante lo svolgimento della sue attività di vita quotidiana;
tale condizione clinica è infatti compatibile con una deambulazione non necessariamente sostenuta da ortesi o ausili, con il riferito utilizzo occasionale della molla di IL a destra e con l'impiego di un paio di “bastoni” solo quando compie lunghi tragitti”.
Le conclusioni, cui è pervenuto il nominato CTU e qui sopra riportate in esito al primo quesito posto, unitamente ai fatti riferiti dal teste di parte convenuta, IG. , peraltro Testimone_2 non del tutto smentiti in sede di interrogatorio formale di parte attrice, rafforzano in via presuntiva ex art. 2729 c.c. il convincimento che la IG.ra , mentre si apprestava a percorrere il Parte_1 dedotto corridoio, abbia tenuto una condotta imprudente.
Infatti, tenuto conto delle condizioni cliniche della sua colonna vertebrale e del suo piede destro, parte attrice avrebbe dovuto osservare con maggiore attenzione la segnaletica in dotazione alla struttura, sia quella posata lungo il corridoio finalizzata ad avvertire il pericolo del “Pavimento Scivoloso”, così come quella a parete nel locale piscina, che prescriveva l'uso di ciabatte di gomma.
L'assenza, invece, di una condotta prudente, ovvero non aver fatto uso dell'ausilio ortopedico e per di più non aver indossato ciabatte di gomma, così come riferito in sede di escussione testimoniale, finisce per spostare la responsabilità dal custode (art. 20251 c.c.) all'autore della condotta incauta, essendo questa idonea di per sè a creare il nesso causale tra evento (caduta) ed il lamentato danno (conseguenze cliniche riportate in atti). L'eventuale inosservanza delle norme di sicurezza e tra queste anche la mancata predisposizione del corrimano lungo il corridoio de quo, in presenza dell'incauta condotta della vittima, non sono indicatori di per sé idonei ad affermare una imputazione diversa della responsabilità.
Quindi, tenuto conto dell'esposto insegnamento giurisprudenziale, può costituire un ragionevole calcolo probabilistico quello secondo cui, ove l'attrice avesse osservato le attenzioni dettate dalla segnaletica presente nei locali interessati dall'evento, tenendo conto anche delle sue condizioni cliniche, così come emerse in sede di relazione peritale del CTU (peraltro non del tutto smentite dall'attrice medesima), e quindi avesse percorso il corridoio avvalendosi delle sue stampelle ed indossando le prescritte ciabatte di gomma, è possibile e ragionevole concludere che l'evento dannoso sarebbe potuto non accadere.
In forza delle raggiunte conclusioni, la decisione di rigettare la domanda attorea finisce, quindi, per assorbire anche quella in subordine ex art. 2043 c.c., stante la mancanza del nesso causale tra la supposta condotta omissiva della società di gestione dell'Albergo e gli eventi e le relative conseguenze, subite da parte attrice.
Da quanto sopra argomentato, pertanto, se ne deduce che le istanze tutte di parte attrice non meritano di essere accolte.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace,
definitivamente pronunciando sull'atto di citazione, depositato in data 31.10.2023, dalla IG.
– parte attrice – con il quale veniva convenuto in giudizio in Parte_2 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, – parte convenuta – contrariis reiectis, così provvede:
ACCERTA
la non sussistenza dei fatti dedotti a fondamento delle ragioni attoree.
Per l'effetto,
RIGETTA
le istanze attoree tutte.
ed infine,
DISPONE
ricorrendo le condizioni di cui all'art. 91.c.p.c., la condanna di parte soccombente all'integrale refusione delle spese di lite in favore della soc. in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, da liquidarsi in €. 5.077/00 (cinquemilasettantasette/00) per onorari, oltre rimborso per spese generali (15%), iva e cpa.
Rimane fermo e viene richiamato il consolidato principio della solidarietà delle spese di
CTU tra le parti (ex plurimis Cass. Civ., sez. 6, sent. 25179/13). Sentenza pubblicata con la sottoscrizione in forma digitale del presente verbale ed immediatamente depositata in cancelleria
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Asti, lì 30/03/2025 il G.O.
Salvatore Sorgi