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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/01/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26543/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26543/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOLLOT Parte_1 C.F._1
ANTONIA, elettivamente domiciliato in VIA XXVII APRILE - FARRA N. 50 - 32016 ALPAGO presso il difensore avv. TOLLOT ANTONIA ATTORE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIOPPA Controparte_1 P.IVA_1
CARLO GUSTAVO, elettivamente domiciliato in Besana 20122 MILANO presso il difensore avv. CIOPPA CARLO GUSTAVO CONVENUTO CONCLUSIONI Per Parte_1
Nel merito: accertato e dichiarato: -che, alla data del 17.05.2020, era in vigore, tra l' CP_2
, di cui l'attore è tesserato e la (all'attualità
[...] Controparte_3
), il contratto assicurativo, come comprovato dalla polizza infortuni n. Controparte_1
00079731000365, prodotta sub doc.1 attoreo;
-che , in data 17.05.2020, mentre si trovava a Parte_1 praticare attività di allenamento, in sella al velocipede di sua proprietà, subiva un infortunio rientrante tra quelli indennizzabili ai sensi del summentovato contratto, da cui derivavano la frattura pertrocanterica del femore sinistro e la lesione parziale dello SPE (id est del nervo sciatico popliteo esterno); per l'effetto, condannarsi la
(C.F.: e P.IVA: (già , a Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_4 corrispondere a l'integrale ammontare delle indennità assicurative dallo stesso maturate in Parte_1 applicazione dell'art.
3.4 e ss. delle condizioni generali del contratto di assicurazione, a titolo di invalidità permanente, nella misura pari ad € 10.400,00 (cfr in nota in calce n. 1 le modalità di calcolo della somma in parola) ovvero nella diversa misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, detratto l'acconto già corrisposto all'assicurato, a titolo di I.P., pari ad € 800,00, maggiorata di rivalutazione e di interessi compensativi, nonché a risarcire il danno patrimoniale emergente costituito dalla spesa sostenenda per l'assistenza stragiudiziale prestata dalla Risarcimento danni. Spese di lite integralmente rifuse, CP_5 comprese le spese generali, ex art. 13, comma 10, L. 247/2012, nella misura del 15%, secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.M. n. 55/2014, con distrazione in favore del procuratore attoreo che si dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c.. -Rigettarsi tutte le eccezioni, le domande e le argomentazioni difensive svolte da parte convenuta in comparsa di costituzione e risposta, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Per Controparte_1 Voglia l'intestato Tribunale, contrariis reiectis, cosi' decidere: Nel merito: - accertare riconoscere e dichiarare le domande tutte di parte attrice giacche' infondate sia in fatto che in diritto per i motivi illustrati in narrativa. In via subordinata: Nella denegata ipotesi in cui le domande attoree dovessero ritenersi fondate, anche solo parzialmente, contenere la liquidazione del risarcimento entro i limiti contrattuali e di giustizia, con applicazione pagina 1 di 6 della franchigia contrattuale del 9% e deduzione dell'importo di € 900,00 già corrisposto all'attore da parte di ante causam;
In ogni caso Con integrale vittoria di spese ed onorari di causa. CP_3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con comparsa per riassunzione di causa ex artt. 50 e 125 disp. att. c.p.c., ha Parte_1 instaurato il presente giudizio per ottenere l'accoglimento della domanda di indennizzo proposta nei confronti di (già ) in relazione a un Controparte_1 Controparte_3 infortunio occorso in data 17.05.2020 durante un allenamento sportivo. Parte attrice ha esposto quanto segue
• di essere socio dell'Associazione di Cultura, Sport e Tempo Libero (ACSI)- settore ciclismo, la quale ha stipulato la polizza assicurativa “Polizza Collettiva Infortuni - Garanzia Base - Settore Ciclismo infortuni” n. 00079731000365 con la
[...]
(citazione documenti attorei Trib. Vi. doc. 1). Controparte_3
• che tale polizza prevede, in coerenza con l'art. 3 dpcm 3 novembre 2010 (“Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti”), un indennizzo per gli infortuni occorsi “durante ed a causa dello svolgimento delle attività sportive, degli allenamenti e durante le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara od allenamento ufficiale”.
• che l'infortunio per il quale è causa aveva comportato le seguenti conseguenze: frattura pertrocanterica del femore sinistro;
la lesione parziale del nervo sciatico popliteo esterno.
• che tuttavia la parte convenuta ha accolto parzialmente la richiesta di indennizzo, ritenendo indennizzabile solo la frattura pertrocanterica del femore nella misura del 10% dalla quale sottrarre la franchigia del 9%, mentre ha escluso la lesione parziale del nervo sciatico dal calcolo del quantum complessivo del risarcimento in ragione del fatto che la polizza assicurativa, nell'individuazione delle tipologie di lesioni all'apparato scheletrico risarcibili, rinviava integralmente all'Allegato A del DPCM del 3 novembre 2010.
• che secondo la prospettazione della parte convenuta, la circostanza che, nell'ambito dell'Allegato A, la lesione (solo) parziale del nervo sciatico popliteo esterno non avesse una specifica collocazione (essendo contemplata solo la lesione “completa”) avrebbe condotto a escludere l'indennizzabilità della stessa.
• che ha, pertanto, incaricato di richiedere la parte residuale Controparte_6 di indennizzo senza, tuttavia, ottenere alcun esito positivo;
la stessa attivava, altresì, la procedura di mediazione ex d.lgs. 28/2010 che pure si concludeva con esito negativo.
• Che, quindi, ha instaurato un giudizio ordinario davanti al Tribunale di Vicenza al fine di chiedere e ottenere il riconoscimento dell'indennizzo in relazione alla lesione parziale del nervo sciatico popliteo esterno. Ciò in ragione della circostanza che la clausola contrattuale n.
3.4. della polizza assicurativa prevede che anche nei casi di sola minorazione vi è il diritto del danneggiato al risarcimento, previa riduzione delle percentuali stabilite dalle apposite tabelle “in proporzione della funzionalità perduta” (citazione documenti attorei giud. Trib. Vi. doc. 1, pag. 7).
• che chiede, altresì, che la parte convenuta sia condannata anche al ristoro delle spese sostenute dall'attore per l'assistenza stragiudiziale effettuata da Controparte_6
[...]
pagina 2 di 6 Si era costituita avanti al Tribunale di Brescia la parte convenuta, la quale ha eccepito il difetto di competenza territoriale del giudice adito in favore del foro convenzionale esclusivo pattuito in polizza e corrispondente alla residenza o alla sede del convenuto ossia, nel caso di specie, della compagnia assicurativa. Il tribunale bresciano ha proceduto all'istruzione della causa e all'espletamento della TU;
di seguito ha emesso ordinanza di incompetenza territoriale. Ciò tuttavia non per l'applicazione del criterio del foro convenzionale invocata dal convenuto bensì dei criteri generali previsti dal codice di rito costituiti alternativamente o dal foro della sede della società convenuta (art. 19 cpc), ossia il Tribunale di Milano, o dal foro del luogo dove è sorta l'obbligazione o dove l'obbligazione deve essere eseguita (art. 20 cpc), ossia il Tribunale di Verona. Il giudice ha statuito, altresì, sulle spese di lite, ponendo a carico della parte attrice le fasi di studio, di introduzione e di decisione della causa. Quanto alla fase istruttoria, in cui è da includersi anche la TU, il giudice ha disposto una compensazione tra le parti, sussistendo giusti motivi in ragione dello “specifico esito istruttorio”. Pertanto la parte attrice ha instaurato il presente giudizio al fine di ottenere l'accertamento del diritto alla pretesa indennitaria in relazione alla lesione parziale del nervo sciatico popliteo esterno (SPE). A tale fine ha valorizzato sia il tenore letterale della clausola contrattuale 3.4. della polizza sia l'esito della TU che ha riconosciuto alla parte attrice una percentuale di invalidità permanente complessiva pari al 22%, di cui il 10% per la frattura pertrocanterica del femore sinistro e il 12% per la lesione parziale del nervo sciatico popliteo esterno (SPE). Parte attrice ha chiesto, altresì, la condanna alle spese della convenuta e, in particolare, delle spese sostenute per l'attività di assistenza stragiudiziale prestata da Controparte_6
La parte convenuta si è costituita in giudizio, insistendo per il rigetto delle richieste attoree. Al riguardo la stessa ha evidenziato come l'allegato A del contratto di assicurazione contiene un elenco tassativo delle tipologie di lesioni risarcibili sulla falsariga dell'Allegato A previsto dal decreto del 3 novembre 2010. Poichè in tale elenco è contemplata solo la paralisi totale dello SPE (e non anche la paralisi parziale) la lesione subita dal danneggiato non sarebbe, secondo la convenuta, meritevole di tutela risarcitoria. In diritto si ritiene che la domanda di parte attrice sia fondata e che la prospettazione di parte convenuta non sia condivisibile. L'art. 11 del decreto del 3.11.2010 prevede che “
1. In caso di invalidità permanente, la prestazione assicurativa consiste nella erogazione di un indennizzo la cui misura è determinata facendo applicazione della apposita «tabella lesioni» in allegato A) al presente decreto”. Tale decreto contiene un allegato, l'Allegato A (Titolo II_Prevenzione degli infortuni derivanti dall'esercizio della pratica sportiva), che elenca tutte le tipologie di lesioni astrattamente risarcibili, il cui contenuto è stato riportato nella polizza assicurativa sottoscritta dall'attrice. Esso individua, per ogni tipologia di lesione, un coefficiente percentuale di invalidità permanente. In coerenza con il dettato normativo la clausola contrattuale 3.4 prevede che la risarcibilità dell'indennizzo deve essere calcolata in proporzione al grado di invalidità accertato sulla base dei “valori e criteri tabellari previsti dal dpcm del 3 novembre 2010” che regolamenta l'assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti (“Se l'infortunio ha per conseguenza una
pagina 3 di 6 invalidità permanente e questa si verifica entro 2 anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida un indennizzo calcolandolo sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento ai valori ed ai criteri tabellari previsti dal Dlgs. 3 novembre 2010, che forma parte integrante del presente contratto, riportata nella presente polizza come allegato A)”. Per la “paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno” è riconosciuta una percentuale di invalidità permanente del 20%. La paralisi parziale del nervo sciatico popliteo esterno non è, invece, esplicitamente contemplata nella tabella. Ciò non esclude, tuttavia, che la stessa sia meritevole di tutela risarcitoria. Tale soluzione interpretativa trova conferma nel contratto assicurativo. La polizza assicurativa al punto 3.4. considera, infatti, anche le ipotesi di lesione parziale, prevedendo che “la perdita assoluta ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso: se trattasi di minorazione, le percentuali stabilite dalla tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta”. L'omessa previsione espressa nella tabella di cui all'Allegato A del decreto del 3.11.2010 di tale lesione si può spiegare, pertanto, in ragione della circostanza che la gravità della paralisi parziale del nervo sciatico popliteo esterno (SPE) può variare a seconda delle circostanze: il diverso grado di gravità che verrebbe riscontrato in concreto potrebbe stridere con una standardizzazione del coefficiente di percentuale di invalidità. Non a caso, nel caso di specie, il TU ha riconosciuto a tale lesione una percentuale di invalidità del 12% (e non semplicemente una percentuale di invalidità pari alla metà della lesione totale). Tale operazione interpretativa costituisce un'applicazione della regola “interpretatio contra proferentem”, sancito all'art. 1370 cc;
tale norma prevede, infatti, che “le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti si interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro”. Prima ancora, tuttavia, occorre partire dalla considerazione che oggetto dell'assicurazione è l'invalidità permanente derivante da infortunio: caso in cui sorge sempre l'obbligo di indennizzo. Il rinvio alla tabella di cui all'Allegato A avviene solo in ordine al quantum;
testualmente: “la cui misura è determinata facendo applicazione della apposita «tabella lesioni» in allegato A)”. Soccorre quindi, prima ancora che il criterio di cui all'art. 1370 c.c., il tenore letterale del contratto. Ne consegue che, benché non rientri tra le lesioni espressamente contemplate, l'indennizzabilità della paralisi parziale dello SPE deve essere ammessa, salvo poi valutare in concreto, attraverso un accertamento medico-legale, la percentuale di invalidità permanente che può essere riconosciuta. Inoltre, nel contratto di assicurazione è precisato, altresì, che “nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella, l'indennizzo si stabilisce tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione”. Se ne ricava che se sono risarcibili le “lesioni non tabellate” che incidano sulla capacità lavorativa dell'assicurato, a fortiori devono considerarsi risarcibili anche le “lesioni tabellate pagina 4 di 6 minori” ossia quelle non totali che integrano delle minorazioni, come può considerarsi, nel caso di specie, la paralisi parziale del nervo sciatico popliteo esterno. In ogni caso tale clausola contrattuale sembra includere tutte le ipotesi residuali in cui non vi sia una corrispondenza perfetta tra la tipologia di lesione/percentuale di invalidità prevista nella tabella in astratto e la tipologia di lesione/percentuale di invalidità accertata nel caso concreto. Nel caso di specie la sussistenza della lesione ossia della paralisi parziale del nervo sciatico popliteo esterno è stata confermata anche dalla TU secondo cui “l'accertamento medico ha evidenziato una sofferenza articolare cronicizzata a carico dell'anca sinistra, in frattura femorale trattata chirurgicamente e con mezzi di sintesi in sede, a cui si associano deficit funzionale della caviglia e del I dito del piede omolaterali, in deficit parziale dello SPE”. Sulla base dell'accertamento medico-legale compiuto il TU ha riconosciuto l'esistenza di “un danno permanente alla persona, valutabile, come da tabelle di polizza, come di seguito: - deficit funzionale dell'anca sinistra in esiti fratturativi del femore, con mezzi di sintesi in sede: 10%; - deficit parziale dello SPE: 12%; per cui, il quadro menomante complessivo è quantificabile, complessivamente, nella misura del 22%”. Le parti non hanno trasmesso osservazioni in replica alla perizia depositata dal TU. Si deve ritenere quindi che l'elaborato del c.t.u. sia condivisibile, proprio perché in ordine allo stesso neppure i periti di parte hanno svolto contestazioni. Ne consegue che la richiesta di indennizzo della parte attrice deve essere accolta, includendovi anche la paralisi parziale del nervo sciatico popliteo. Al coefficiente di percentuale di invalidità complessivo del 22% deve essere sottratto la franchigia del 9% prevista per l'ipotesi in cui l'infortunio sia occorso in occasione di un allenamento autorizzato (“Si prende atto che se l'infortunio avviene durante un allenamento autorizzato la franchigia viene elevata al 9%”). (citazione doc.
1 - documenti attorei – Trib. Vi.). Ne consegue che viene in rilievo il coefficiente percentuale di invalidità del 13%. Occorre partire dalla somma assicurata ossia dall'importo massimo risarcibile per il caso di infortunio da cui sia derivata l'invalidità permanente che è pari a € 80.000,00. Applicando a tale somma il coefficiente della percentuale di invalidità permanente del 13%, si ha come risultato che il risarcimento dovuto è pari a € 10.400,00. Dalla somma di € 10.400,00 deve essere, altresì, sottratta la somma già corrisposta alla parte attrice e pari a € 900,00 per l'indennizzo riferibile alla frattura femorale a alla diaria per i giorni di ricovero (5 giorni su 10 totali, operando una franchigia di 5 giorni). Pertanto, la compagnia assicurativa deve corrispondere alla parte attrice la somma residua di € 9.600,00; in quanto debito di valore (non essendo liquido fin dall'origine), è dovuta la rivalutazione in base agli indici istat prezzi al consumo dalla data del sinistro (17.05.2020) alla data della pubblicazione della presente sentenza. Sono altresì dovuti (cfr. cass. s.u. n. 1712/1995) gli interessi a titolo compensativo, al tasso legale pro tempore vigente, sulla medesima somma di anno in anno rivalutata in base agli indici di cui supra. Quanto alla richiesta di risarcimento della parte attrice del danno patrimoniale emergente costituito dalle spese per l'attività stragiudiziale svolta da viene Controparte_6 richiesta a questo giudice una liquidazione anche in via equitativa separata di tale voce di danno. Sulla base di quanto prodotto in giudizio si evidenzia come, nel contratto di mandato tra e fosse stato pattuito che una quota pari al 10% Parte_1 Controparte_6
pagina 5 di 6 dell'indennizzo effettivamente incassato dalla mandante/assicurata avrebbe dovuto essere riconosciuto alla mandataria. Tale domanda di liquidazione autonoma delle spese sostenute dalla parte attrice per l'assistenza stragiudiziale della lite può esser accolta. È vero che si tratta di spese che, come sostenuto dalla parte convenuta, non sono contemplate strettamente nel contratto di assicurazione: la polizza assicurativa non prevede il rimborso di alcuna spesa legale e/o di assistenza per le richieste di risarcimento. tuttavia, è pacifico che il danno da inadempimento contrattuale non sia integrato solo dalla prestazione promessa e non eseguita, ma anche dalle ulteriori spese e/o mancati guadagni che derivano dal fatto dell'inadempimento e siano allo stesso causalmente correlati ex art. 1223 c.c. Ora, i danni lamentati hanno, innegabilmente, come presupposto l'inadempimento contrattuale da parte della convenuta, nel senso che l'assistenza stragiudiziale prestata da
[...] non avrebbe avuto ragion d'essere se la compagnia assicurativa avesse Controparte_6 corrisposto l'indennizzo come richiesto dall'assicurato.
Le spese per l'assistenza stragiudiziale sembrano peraltro meglio inquadrabili, da questo punto di vista, come voce (autonoma) analoga alle spese di lite per l'assistenza stragiudiziale. Si tratta di spesa dovuta in base al contratto con a prescindere dal fatto Controparte_6 che sia stato pagato o meno, perché un debito, se tale, esiste a prescindere dal suo adempimento, e nel caso di specie, il fatto stesso del sorgere del debito integra un danno risarcibile ex art. 1223 c.c. Ora, in forza del contratto, il debito ammonta a € 1.040,00, ossia al 10% del valore dell'indennizzo complessivamente spettante alla parte attrice in forza del contratto. Si tratta di somma congrua, tenuto conto che la stessa appare ricompresa nell'ambito delle somme liquidabili in base alle tabelle dei parametri forensi di cui al d.m. 55/2014 per le ipotesi di assistenza stragiudiziale (fattispecie alla quale si può assimilare l'attività prestata dalla società
. Controparte_6
Quanto alle spese relative al presente procedimento, esclusa la possibilità di rideterminare le spese di c.t.u. per come imputate a carico delle parti (ciascuna al 50%) da parte del Tribunale di Vicenza (non essendo il presente giudizio un'impugnativa della relativa sentenza;
né del resto la c.t.u. è stata svolta nel presente giudizio), si liquidano in € 2.000,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, c.p.a. e i.v.a. ed € 286,00 per esborsi a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita CONDANNA a pagare a favore di Controparte_1 Parte_1
€ 9.600,00, oltre rivalutazione e interessi come da motivazione di sentenza a titolo risarcitorio della prestazione contrattuale inadempiuta nonché € 1.040,00 a titolo di danno dovuto ex art. 1223 c.c.
€ 2.000,00 oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a., nonché € 264,00 a titolo di spese vive;
RESPINGE ogni ulteriore domanda. Milano, 10 gennaio 2025 Il Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26543/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOLLOT Parte_1 C.F._1
ANTONIA, elettivamente domiciliato in VIA XXVII APRILE - FARRA N. 50 - 32016 ALPAGO presso il difensore avv. TOLLOT ANTONIA ATTORE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIOPPA Controparte_1 P.IVA_1
CARLO GUSTAVO, elettivamente domiciliato in Besana 20122 MILANO presso il difensore avv. CIOPPA CARLO GUSTAVO CONVENUTO CONCLUSIONI Per Parte_1
Nel merito: accertato e dichiarato: -che, alla data del 17.05.2020, era in vigore, tra l' CP_2
, di cui l'attore è tesserato e la (all'attualità
[...] Controparte_3
), il contratto assicurativo, come comprovato dalla polizza infortuni n. Controparte_1
00079731000365, prodotta sub doc.1 attoreo;
-che , in data 17.05.2020, mentre si trovava a Parte_1 praticare attività di allenamento, in sella al velocipede di sua proprietà, subiva un infortunio rientrante tra quelli indennizzabili ai sensi del summentovato contratto, da cui derivavano la frattura pertrocanterica del femore sinistro e la lesione parziale dello SPE (id est del nervo sciatico popliteo esterno); per l'effetto, condannarsi la
(C.F.: e P.IVA: (già , a Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_4 corrispondere a l'integrale ammontare delle indennità assicurative dallo stesso maturate in Parte_1 applicazione dell'art.
3.4 e ss. delle condizioni generali del contratto di assicurazione, a titolo di invalidità permanente, nella misura pari ad € 10.400,00 (cfr in nota in calce n. 1 le modalità di calcolo della somma in parola) ovvero nella diversa misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, detratto l'acconto già corrisposto all'assicurato, a titolo di I.P., pari ad € 800,00, maggiorata di rivalutazione e di interessi compensativi, nonché a risarcire il danno patrimoniale emergente costituito dalla spesa sostenenda per l'assistenza stragiudiziale prestata dalla Risarcimento danni. Spese di lite integralmente rifuse, CP_5 comprese le spese generali, ex art. 13, comma 10, L. 247/2012, nella misura del 15%, secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.M. n. 55/2014, con distrazione in favore del procuratore attoreo che si dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c.. -Rigettarsi tutte le eccezioni, le domande e le argomentazioni difensive svolte da parte convenuta in comparsa di costituzione e risposta, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Per Controparte_1 Voglia l'intestato Tribunale, contrariis reiectis, cosi' decidere: Nel merito: - accertare riconoscere e dichiarare le domande tutte di parte attrice giacche' infondate sia in fatto che in diritto per i motivi illustrati in narrativa. In via subordinata: Nella denegata ipotesi in cui le domande attoree dovessero ritenersi fondate, anche solo parzialmente, contenere la liquidazione del risarcimento entro i limiti contrattuali e di giustizia, con applicazione pagina 1 di 6 della franchigia contrattuale del 9% e deduzione dell'importo di € 900,00 già corrisposto all'attore da parte di ante causam;
In ogni caso Con integrale vittoria di spese ed onorari di causa. CP_3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con comparsa per riassunzione di causa ex artt. 50 e 125 disp. att. c.p.c., ha Parte_1 instaurato il presente giudizio per ottenere l'accoglimento della domanda di indennizzo proposta nei confronti di (già ) in relazione a un Controparte_1 Controparte_3 infortunio occorso in data 17.05.2020 durante un allenamento sportivo. Parte attrice ha esposto quanto segue
• di essere socio dell'Associazione di Cultura, Sport e Tempo Libero (ACSI)- settore ciclismo, la quale ha stipulato la polizza assicurativa “Polizza Collettiva Infortuni - Garanzia Base - Settore Ciclismo infortuni” n. 00079731000365 con la
[...]
(citazione documenti attorei Trib. Vi. doc. 1). Controparte_3
• che tale polizza prevede, in coerenza con l'art. 3 dpcm 3 novembre 2010 (“Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti”), un indennizzo per gli infortuni occorsi “durante ed a causa dello svolgimento delle attività sportive, degli allenamenti e durante le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara od allenamento ufficiale”.
• che l'infortunio per il quale è causa aveva comportato le seguenti conseguenze: frattura pertrocanterica del femore sinistro;
la lesione parziale del nervo sciatico popliteo esterno.
• che tuttavia la parte convenuta ha accolto parzialmente la richiesta di indennizzo, ritenendo indennizzabile solo la frattura pertrocanterica del femore nella misura del 10% dalla quale sottrarre la franchigia del 9%, mentre ha escluso la lesione parziale del nervo sciatico dal calcolo del quantum complessivo del risarcimento in ragione del fatto che la polizza assicurativa, nell'individuazione delle tipologie di lesioni all'apparato scheletrico risarcibili, rinviava integralmente all'Allegato A del DPCM del 3 novembre 2010.
• che secondo la prospettazione della parte convenuta, la circostanza che, nell'ambito dell'Allegato A, la lesione (solo) parziale del nervo sciatico popliteo esterno non avesse una specifica collocazione (essendo contemplata solo la lesione “completa”) avrebbe condotto a escludere l'indennizzabilità della stessa.
• che ha, pertanto, incaricato di richiedere la parte residuale Controparte_6 di indennizzo senza, tuttavia, ottenere alcun esito positivo;
la stessa attivava, altresì, la procedura di mediazione ex d.lgs. 28/2010 che pure si concludeva con esito negativo.
• Che, quindi, ha instaurato un giudizio ordinario davanti al Tribunale di Vicenza al fine di chiedere e ottenere il riconoscimento dell'indennizzo in relazione alla lesione parziale del nervo sciatico popliteo esterno. Ciò in ragione della circostanza che la clausola contrattuale n.
3.4. della polizza assicurativa prevede che anche nei casi di sola minorazione vi è il diritto del danneggiato al risarcimento, previa riduzione delle percentuali stabilite dalle apposite tabelle “in proporzione della funzionalità perduta” (citazione documenti attorei giud. Trib. Vi. doc. 1, pag. 7).
• che chiede, altresì, che la parte convenuta sia condannata anche al ristoro delle spese sostenute dall'attore per l'assistenza stragiudiziale effettuata da Controparte_6
[...]
pagina 2 di 6 Si era costituita avanti al Tribunale di Brescia la parte convenuta, la quale ha eccepito il difetto di competenza territoriale del giudice adito in favore del foro convenzionale esclusivo pattuito in polizza e corrispondente alla residenza o alla sede del convenuto ossia, nel caso di specie, della compagnia assicurativa. Il tribunale bresciano ha proceduto all'istruzione della causa e all'espletamento della TU;
di seguito ha emesso ordinanza di incompetenza territoriale. Ciò tuttavia non per l'applicazione del criterio del foro convenzionale invocata dal convenuto bensì dei criteri generali previsti dal codice di rito costituiti alternativamente o dal foro della sede della società convenuta (art. 19 cpc), ossia il Tribunale di Milano, o dal foro del luogo dove è sorta l'obbligazione o dove l'obbligazione deve essere eseguita (art. 20 cpc), ossia il Tribunale di Verona. Il giudice ha statuito, altresì, sulle spese di lite, ponendo a carico della parte attrice le fasi di studio, di introduzione e di decisione della causa. Quanto alla fase istruttoria, in cui è da includersi anche la TU, il giudice ha disposto una compensazione tra le parti, sussistendo giusti motivi in ragione dello “specifico esito istruttorio”. Pertanto la parte attrice ha instaurato il presente giudizio al fine di ottenere l'accertamento del diritto alla pretesa indennitaria in relazione alla lesione parziale del nervo sciatico popliteo esterno (SPE). A tale fine ha valorizzato sia il tenore letterale della clausola contrattuale 3.4. della polizza sia l'esito della TU che ha riconosciuto alla parte attrice una percentuale di invalidità permanente complessiva pari al 22%, di cui il 10% per la frattura pertrocanterica del femore sinistro e il 12% per la lesione parziale del nervo sciatico popliteo esterno (SPE). Parte attrice ha chiesto, altresì, la condanna alle spese della convenuta e, in particolare, delle spese sostenute per l'attività di assistenza stragiudiziale prestata da Controparte_6
La parte convenuta si è costituita in giudizio, insistendo per il rigetto delle richieste attoree. Al riguardo la stessa ha evidenziato come l'allegato A del contratto di assicurazione contiene un elenco tassativo delle tipologie di lesioni risarcibili sulla falsariga dell'Allegato A previsto dal decreto del 3 novembre 2010. Poichè in tale elenco è contemplata solo la paralisi totale dello SPE (e non anche la paralisi parziale) la lesione subita dal danneggiato non sarebbe, secondo la convenuta, meritevole di tutela risarcitoria. In diritto si ritiene che la domanda di parte attrice sia fondata e che la prospettazione di parte convenuta non sia condivisibile. L'art. 11 del decreto del 3.11.2010 prevede che “
1. In caso di invalidità permanente, la prestazione assicurativa consiste nella erogazione di un indennizzo la cui misura è determinata facendo applicazione della apposita «tabella lesioni» in allegato A) al presente decreto”. Tale decreto contiene un allegato, l'Allegato A (Titolo II_Prevenzione degli infortuni derivanti dall'esercizio della pratica sportiva), che elenca tutte le tipologie di lesioni astrattamente risarcibili, il cui contenuto è stato riportato nella polizza assicurativa sottoscritta dall'attrice. Esso individua, per ogni tipologia di lesione, un coefficiente percentuale di invalidità permanente. In coerenza con il dettato normativo la clausola contrattuale 3.4 prevede che la risarcibilità dell'indennizzo deve essere calcolata in proporzione al grado di invalidità accertato sulla base dei “valori e criteri tabellari previsti dal dpcm del 3 novembre 2010” che regolamenta l'assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti (“Se l'infortunio ha per conseguenza una
pagina 3 di 6 invalidità permanente e questa si verifica entro 2 anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida un indennizzo calcolandolo sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento ai valori ed ai criteri tabellari previsti dal Dlgs. 3 novembre 2010, che forma parte integrante del presente contratto, riportata nella presente polizza come allegato A)”. Per la “paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno” è riconosciuta una percentuale di invalidità permanente del 20%. La paralisi parziale del nervo sciatico popliteo esterno non è, invece, esplicitamente contemplata nella tabella. Ciò non esclude, tuttavia, che la stessa sia meritevole di tutela risarcitoria. Tale soluzione interpretativa trova conferma nel contratto assicurativo. La polizza assicurativa al punto 3.4. considera, infatti, anche le ipotesi di lesione parziale, prevedendo che “la perdita assoluta ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso: se trattasi di minorazione, le percentuali stabilite dalla tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta”. L'omessa previsione espressa nella tabella di cui all'Allegato A del decreto del 3.11.2010 di tale lesione si può spiegare, pertanto, in ragione della circostanza che la gravità della paralisi parziale del nervo sciatico popliteo esterno (SPE) può variare a seconda delle circostanze: il diverso grado di gravità che verrebbe riscontrato in concreto potrebbe stridere con una standardizzazione del coefficiente di percentuale di invalidità. Non a caso, nel caso di specie, il TU ha riconosciuto a tale lesione una percentuale di invalidità del 12% (e non semplicemente una percentuale di invalidità pari alla metà della lesione totale). Tale operazione interpretativa costituisce un'applicazione della regola “interpretatio contra proferentem”, sancito all'art. 1370 cc;
tale norma prevede, infatti, che “le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti si interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro”. Prima ancora, tuttavia, occorre partire dalla considerazione che oggetto dell'assicurazione è l'invalidità permanente derivante da infortunio: caso in cui sorge sempre l'obbligo di indennizzo. Il rinvio alla tabella di cui all'Allegato A avviene solo in ordine al quantum;
testualmente: “la cui misura è determinata facendo applicazione della apposita «tabella lesioni» in allegato A)”. Soccorre quindi, prima ancora che il criterio di cui all'art. 1370 c.c., il tenore letterale del contratto. Ne consegue che, benché non rientri tra le lesioni espressamente contemplate, l'indennizzabilità della paralisi parziale dello SPE deve essere ammessa, salvo poi valutare in concreto, attraverso un accertamento medico-legale, la percentuale di invalidità permanente che può essere riconosciuta. Inoltre, nel contratto di assicurazione è precisato, altresì, che “nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella, l'indennizzo si stabilisce tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione”. Se ne ricava che se sono risarcibili le “lesioni non tabellate” che incidano sulla capacità lavorativa dell'assicurato, a fortiori devono considerarsi risarcibili anche le “lesioni tabellate pagina 4 di 6 minori” ossia quelle non totali che integrano delle minorazioni, come può considerarsi, nel caso di specie, la paralisi parziale del nervo sciatico popliteo esterno. In ogni caso tale clausola contrattuale sembra includere tutte le ipotesi residuali in cui non vi sia una corrispondenza perfetta tra la tipologia di lesione/percentuale di invalidità prevista nella tabella in astratto e la tipologia di lesione/percentuale di invalidità accertata nel caso concreto. Nel caso di specie la sussistenza della lesione ossia della paralisi parziale del nervo sciatico popliteo esterno è stata confermata anche dalla TU secondo cui “l'accertamento medico ha evidenziato una sofferenza articolare cronicizzata a carico dell'anca sinistra, in frattura femorale trattata chirurgicamente e con mezzi di sintesi in sede, a cui si associano deficit funzionale della caviglia e del I dito del piede omolaterali, in deficit parziale dello SPE”. Sulla base dell'accertamento medico-legale compiuto il TU ha riconosciuto l'esistenza di “un danno permanente alla persona, valutabile, come da tabelle di polizza, come di seguito: - deficit funzionale dell'anca sinistra in esiti fratturativi del femore, con mezzi di sintesi in sede: 10%; - deficit parziale dello SPE: 12%; per cui, il quadro menomante complessivo è quantificabile, complessivamente, nella misura del 22%”. Le parti non hanno trasmesso osservazioni in replica alla perizia depositata dal TU. Si deve ritenere quindi che l'elaborato del c.t.u. sia condivisibile, proprio perché in ordine allo stesso neppure i periti di parte hanno svolto contestazioni. Ne consegue che la richiesta di indennizzo della parte attrice deve essere accolta, includendovi anche la paralisi parziale del nervo sciatico popliteo. Al coefficiente di percentuale di invalidità complessivo del 22% deve essere sottratto la franchigia del 9% prevista per l'ipotesi in cui l'infortunio sia occorso in occasione di un allenamento autorizzato (“Si prende atto che se l'infortunio avviene durante un allenamento autorizzato la franchigia viene elevata al 9%”). (citazione doc.
1 - documenti attorei – Trib. Vi.). Ne consegue che viene in rilievo il coefficiente percentuale di invalidità del 13%. Occorre partire dalla somma assicurata ossia dall'importo massimo risarcibile per il caso di infortunio da cui sia derivata l'invalidità permanente che è pari a € 80.000,00. Applicando a tale somma il coefficiente della percentuale di invalidità permanente del 13%, si ha come risultato che il risarcimento dovuto è pari a € 10.400,00. Dalla somma di € 10.400,00 deve essere, altresì, sottratta la somma già corrisposta alla parte attrice e pari a € 900,00 per l'indennizzo riferibile alla frattura femorale a alla diaria per i giorni di ricovero (5 giorni su 10 totali, operando una franchigia di 5 giorni). Pertanto, la compagnia assicurativa deve corrispondere alla parte attrice la somma residua di € 9.600,00; in quanto debito di valore (non essendo liquido fin dall'origine), è dovuta la rivalutazione in base agli indici istat prezzi al consumo dalla data del sinistro (17.05.2020) alla data della pubblicazione della presente sentenza. Sono altresì dovuti (cfr. cass. s.u. n. 1712/1995) gli interessi a titolo compensativo, al tasso legale pro tempore vigente, sulla medesima somma di anno in anno rivalutata in base agli indici di cui supra. Quanto alla richiesta di risarcimento della parte attrice del danno patrimoniale emergente costituito dalle spese per l'attività stragiudiziale svolta da viene Controparte_6 richiesta a questo giudice una liquidazione anche in via equitativa separata di tale voce di danno. Sulla base di quanto prodotto in giudizio si evidenzia come, nel contratto di mandato tra e fosse stato pattuito che una quota pari al 10% Parte_1 Controparte_6
pagina 5 di 6 dell'indennizzo effettivamente incassato dalla mandante/assicurata avrebbe dovuto essere riconosciuto alla mandataria. Tale domanda di liquidazione autonoma delle spese sostenute dalla parte attrice per l'assistenza stragiudiziale della lite può esser accolta. È vero che si tratta di spese che, come sostenuto dalla parte convenuta, non sono contemplate strettamente nel contratto di assicurazione: la polizza assicurativa non prevede il rimborso di alcuna spesa legale e/o di assistenza per le richieste di risarcimento. tuttavia, è pacifico che il danno da inadempimento contrattuale non sia integrato solo dalla prestazione promessa e non eseguita, ma anche dalle ulteriori spese e/o mancati guadagni che derivano dal fatto dell'inadempimento e siano allo stesso causalmente correlati ex art. 1223 c.c. Ora, i danni lamentati hanno, innegabilmente, come presupposto l'inadempimento contrattuale da parte della convenuta, nel senso che l'assistenza stragiudiziale prestata da
[...] non avrebbe avuto ragion d'essere se la compagnia assicurativa avesse Controparte_6 corrisposto l'indennizzo come richiesto dall'assicurato.
Le spese per l'assistenza stragiudiziale sembrano peraltro meglio inquadrabili, da questo punto di vista, come voce (autonoma) analoga alle spese di lite per l'assistenza stragiudiziale. Si tratta di spesa dovuta in base al contratto con a prescindere dal fatto Controparte_6 che sia stato pagato o meno, perché un debito, se tale, esiste a prescindere dal suo adempimento, e nel caso di specie, il fatto stesso del sorgere del debito integra un danno risarcibile ex art. 1223 c.c. Ora, in forza del contratto, il debito ammonta a € 1.040,00, ossia al 10% del valore dell'indennizzo complessivamente spettante alla parte attrice in forza del contratto. Si tratta di somma congrua, tenuto conto che la stessa appare ricompresa nell'ambito delle somme liquidabili in base alle tabelle dei parametri forensi di cui al d.m. 55/2014 per le ipotesi di assistenza stragiudiziale (fattispecie alla quale si può assimilare l'attività prestata dalla società
. Controparte_6
Quanto alle spese relative al presente procedimento, esclusa la possibilità di rideterminare le spese di c.t.u. per come imputate a carico delle parti (ciascuna al 50%) da parte del Tribunale di Vicenza (non essendo il presente giudizio un'impugnativa della relativa sentenza;
né del resto la c.t.u. è stata svolta nel presente giudizio), si liquidano in € 2.000,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, c.p.a. e i.v.a. ed € 286,00 per esborsi a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita CONDANNA a pagare a favore di Controparte_1 Parte_1
€ 9.600,00, oltre rivalutazione e interessi come da motivazione di sentenza a titolo risarcitorio della prestazione contrattuale inadempiuta nonché € 1.040,00 a titolo di danno dovuto ex art. 1223 c.c.
€ 2.000,00 oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a., nonché € 264,00 a titolo di spese vive;
RESPINGE ogni ulteriore domanda. Milano, 10 gennaio 2025 Il Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo
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