Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/01/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO – Sezione Quinta Civile – in composizione monocratica in persona del Giudice Cinzia Ferreri ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n° 14418 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente tra in persona del procuratore speciale Ing. Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Guido Foglia e Giuliano Berruti;
ATTRICE
e
Controparte_1 TE
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
[...]
tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;
CONVENUTI nonché
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Capecchi;
Controparte_4
;
[...]
TERZE CHIAMATE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio ha chiesto “accertare e Parte_1
dichiarare, con espressa statuizione sul punto, l'inadempimento della e Controparte_1
dell' , ognuno per quanto di TE
rispettiva ragione, nel riconoscere e nel provvedere al versamento del saldo del Contributo Tariffario ex L.R. 9/2004 e, per l'effetto, condannare la e l' Controparte_1 TE
, ognuno per quanto di rispettiva ragione, a corrispondere l'importo di
[...]
€ 5.978.003,00, ovvero nella maggiore o diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, nei confronti di
1
dichiarare i gravi danni subiti e subendi da a cagione del mancato Pt_1 Parte_1
riconoscimento e pagamento del Contributo Tariffario ex L.R. 9/2004 e, per l'effetto, condannare la e l' , ognuno per Controparte_1 TE
quanto di rispettiva ragione, alla integrale rifusione di tutti i danni subiti e subendi da
[...]
nella misura che saranno quantificati in corso di causa, da liquidarsi anche in via Parte_1
equitativa”.
A fondamento della domanda, l'attrice ha esposto che:
- con deliberazione n. 15 del 28 dicembre 2005, l'Assemblea dei rappresentanti dell' Pt_3
aggiudicava in via definitiva a favore dell' più altri (di seguito, ) la Controparte_5 CP_5
concessione di gestione del SII e l'esecuzione diretta di lavori connessi nell'ambito territoriale ottimale di . I componenti dell'A.T.I. aggiudicataria costituivano poi, in data 20 luglio Parte_1
2006, la società di progetto (di seguito anche;
Pt_1 Parte_1 CP_6
- in data 27 luglio 2006, e l'ATO CL6 stipulavano il “Contratto di Affidamento del CP_6
Servizio Idrico Integrato e Lavori connessi” a mezzo del quale il consorzio “
[...]
” affidava, con il regime giuridico della concessione, alla società di Controparte_4 Pt_1
la gestione del S.I.I. e la realizzazione diretta di lavori connessi;
Parte_1
- contestualmente veniva stipulata la convenzione di gestione, definitivamente approvata dall' in data 25 luglio 2006; Pt_3
- in forza della Convenzione con l' era divenuta il gestore del servizio idrico Pt_3 CP_6
integrato dell'ambito territoriale ottimale n. 6 di e, quale gestore del SII, era la Parte_1 CP_6 effettiva beneficiaria del contributo tariffario previsto dall'art. 4 della Legge Regionale della Sicilia 31 maggio 2004 n. 9;
- la gestione del SII da parte di era stata in concreto avviata soltanto il 1° ottobre 2006; CP_6
- con decreto dell'Assessore dei Lavori Pubblici del 30 luglio 2004 n. 31042/23, la
[...]
aveva ripartito la spesa autorizzata tra gli ambiti territoriali ottimali di ed CP_1 Parte_1
Agrigento. Successivamente, la aveva assegnato il 70% delle risorse stanziate, pari a Controparte_1
€ 35.840.000,00, all'ambito territoriale di , secondo un cronoprogramma che prevedeva Parte_1
l'erogazione di 6 rate annuali di ammontare pari a circa € 6.000.000,00 destinate a coprire il fabbisogno nel periodo tra il 2005 e il 2010;
- vantava ancora il credito per Contributo Tariffario, per un importo pari ad € CP_6
5.978.003,00 a saldo.
La e l' Controparte_1 [...]
costituitisi in giudizio, hanno TE
2 preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione attiva e passiva, evidenziando che il rapporto di provvista (di diritto pubblico) nascente dall'art. 4, L.R. n. 9/04 intercorreva esclusivamente tra l'Amministrazione regionale e l'ATO – CL6. Nel merito hanno contestato l'avversa pretesa, evidenziando che in forza dell'art. 4, L.R. 9/04 e nel rispetto dell'art. 3 (Legge finanziaria), L.R.
n.10/99 era stata prevista, per la prima applicazione del sistema tariffario, una spesa (massima e teorica) per il periodo di sei anni, dal 2005 al 2010, pari a € 51.200.000,00 e che, in ossequio all'art. 81, Cost., doveva ritenersi che l'anno 2010 (l'ultimo per cui era stata prevista la copertura finanziaria di detta spesa) costituisse il limite temporale finale per l'erogazione del beneficio economico in esame.
Hanno chiesto ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 106 e 167 cpc di chiamare in causa l'
[...]
nonché Controparte_7
l' chiedendone la condanna a tenere indenni e Controparte_3
manlevare le Amministrazioni regionali convenute rispetto alle pretese dell'attrice.
Si è costituita in giudizio l' Controparte_3
, subentrata in tutte le posizioni giuridiche attive e passive del
[...] [...]
, la quale ha contestato le domande proposte dalla Controparte_8 Controparte_1
e dall'
[...] Controparte_9
, e ne ha chiesto il rigetto, deducendo che
[...]
l'articolo 4 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9 dispone espressamente che il contributo CP_9
“è a carico della Regione” e che e l'eventuale obbligo dell'ATO di di pagamento del Parte_1 contributo regionale a favore della società deve considerarsi sorto, valido ed efficace soltanto CP_6
sul presupposto ed a condizione che la abbia provveduto al riconoscimento giuridico Controparte_9 ed alla effettiva erogazione del suddetto contributo regionale a favore dell' di stessa Parte_1
e, quindi, in forza del subentro al di , a favore dell' CP_8 Parte_1 CP_3
Territoriale di . CP_3 Parte_1
*****
La controversia verte sulla pretesa di gestore del servizio idrico Parte_1
6 di , ad ottenere il pagamento da parte Controparte_4Controparte_4 Parte_1
della del saldo del contributo previsto dall'art. 4, L.R. n. 9/2004. CP_1
Il sopra citato articolo 4 dispone che “
1. Al fine di garantire l'equilibrio economico-gestionale dei piani di ambito approvati dagli ambiti territoriali ottimali ( elle province di Agrigento e , istituiti Pt_3 Parte_1 ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nella fase di prima applicazione del sistema tariffario e per un periodo massimo di sei anni, a decorrere dalla data di affidamento della gestione dei relativi servizi idrici integrati, la differenza tra la tariffa che consente l'equilibrio economico del piano d'ambito e la tariffa derivante dall'applicazione del metodo normalizzato di cui al decreto ministeriale 1 agosto 1996, entrambe previste nei
3 rispettivi piani d'ambito, al netto delle riduzioni tariffarie derivanti dall'affidamento del servizio idrico integrato da parte degli ambiti territoriali ottimali in questione, è a carico della Regione che può erogarla anche con le modalità di cui al comma 3 dell'Art. 3 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 134, come sostituito dall'Art. 88 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4. 2. Per le finalità del comma 1 è autorizzata per gli anni
2005-2010 la spesa complessiva di 51.200 migliaia di euro.
3. Gli oneri di cui al comma 2, ricadenti negli esercizi finanziari 2005 e 2006, pari a 8.534 migliaia di euro per ciascun anno trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione UPB 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1001. 4. Per gli esercizi finanziari dal 2007 al 2010 l'onere annuale, nel limite dell'autorizzazione complessiva di cui al comma 2, è quantificato ai sensi della lettera g) del comma 2 dell'Art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni”.
In forza di tale disposizione i destinatari del contributo tariffario sono gli e Parte_4
con la dichiarata unica finalità di garantire l'equilibrio economico-gestionale dei Parte_1
rispettivi Piani di ambito (v. artt. 141 e ss., D.lgs. n. 152/2006)
Con decreto dell'Assessore dei Lavori Pubblici n. 1042/23 del 30 luglio 2004 la ha CP_1
provveduto a ripartire le risorse finanziarie autorizzate tra l' e l' Parte_4 [...]
, assegnando a quest'ultimo la somma di euro 35.840.000,00 secondo un CP_3
cronoprogramma dall'anno 2005 fino all'anno 2010.
E', pertanto, fondato l'assunto della convenuta, secondo cui il rapporto di provvista (di diritto pubblico) nascente dall'art. 4, L.R. n. 9/04 intercorre esclusivamente tra l'Amministrazione regionale e l'ATO-CL6. Soltanto quest'ultimo Ente potrebbe avanzare nei confronti dell'Amministrazione regionale pretese creditorie derivanti dalla predetta norma.
Ne consegue la fondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva di
[...]
sollevata dall'amministrazione convenuta. Parte_1
Peraltro, come emerge dall'art. 4, il contributo regionale poteva essere erogato con decorrenza dalla data di affidamento della gestione dei relativi servizi idrici integrati e per un periodo massimo di sei anni, periodo che poteva anche essere inferiore se l'affidamento in gestione fosse avvenuto, così come nel caso di specie, successivamente al 2005, avendo la spesa annuale copertura finanziaria solo per gli anni 2005-2010.
Pertanto, la domanda di Acque di Caltanissetta S.p.A. deve essere rigettata, restando assorbita ogni altra questione la cui trattazione deve ritenersi superflua.
Le spese del giudizio, nei rapporti con l'amministrazione convenuta, seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano come in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia, applicando i parametri minimi dello scaglione da € 4.000.001 a € 8.000.000, per tutte le fasi svolte (studio,
4 introduttiva, trattazione e decisionale), tenuto conto dell'effettivo valore della controversia, dell'assenza di istruttoria e dell'obiettiva semplicità delle questioni trattate.
Nei rapporti con la terza chiamata di – Controparte_3 Parte_1
le spese del giudizio devono essere poste a carico dell'amministrazione convenuta, attesa Parte_1
la palese infondatezza della chiamata, non avendo l'ATO di alcun obbligo o Parte_1
responsabilità in merito all'erogazione del contributo regionale, che gravava in via esclusiva sulla
. Controparte_9
Giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità riconosce che, se sussiste palese infondatezza della domanda di garanzia del convenuto nei confronti del chiamato, deve applicarsi il principio di soccombenza nel loro rapporto processuale, per cui il soccombente (il chiamante) deve rifondere le spese al terzo, concretando, l'iniziativa del chiamante, un esercizio abusivo del diritto di difesa (Cass.
n. 31889/2019; v. anche Cass. n. 10364/2023: “In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante in causa quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale”).
P. Q. M.
Il Tribunale di Palermo – Sezione Quinta Civile - in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: rigetta la domanda proposta da Parte_1 condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 Controparte_1
e
[...] TE
delle spese del giudizio che si liquidano in € 32.070,00, oltre spese generali,
[...]
iva e c.p.a. come per legge;
condanna e Controparte_1 [...]
in solido, alla rifusione, in favore di TE
, delle spese del giudizio Controparte_3
che si liquidano in € 32.070,00, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Palermo, il 10 gennaio 2025
Il Giudice
Cinzia Ferreri
5