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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 29/09/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' PRESIDENTE RELATORE
DOTT.SSA ADELE FORESTA CONSIGLIERE
DOTT.SSA ALESSANDRA PETROLO CONSIGLIERE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1004/2023 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'8 luglio 2025, vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , elettivamente domiciliati in Paola (CS), Corso Roma n. 3, Parte_4 Parte_5
presso e nello studio dell'Avv. Paolo Perrone, che li rappresenta e difende giusta procura speciale alle liti depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLANTI
E
, elettivamente domiciliata in Paola (CS), Viale Mannarino n. 4, presso e nello Controparte_1 studio dell'Avv. Edoardo Sommella, che la rappresenta e difende giusta procura speciale alle liti depositata all'interno del fascicolo telematico, in sostituzione dell'Avv. Pietro Sommella, difensore originariamente designato;
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “Piaccia all'adita Corte di Appello di Catanzaro, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione impugnata, contestata e reietta per le ragioni tutte di cui in narrativa, in totale riforma della sentenza appellata n. 375/2023 del Tribunale di Paola, pubblicata il 5/5/2023 e notificata a mezzo
PEC il 9/5/2023:
- sospendere l'efficacia provvisoriamente esecutiva della sentenza appellata […];
1 - in via preliminare e pregiudiziale: accertare e dichiarare, con ogni conseguenza di legge, il difetto di legittimazione passiva dell'appellante , nonché accertare e dichiarare l'estinzione Parte_5 dell'intero giudizio;
- nel merito ed in ogni caso, sempre in totale riforma della sentenza appellata n. 375/2023 del
Tribunale di Paola, pubblicata il 5/5/2023 e notificata a mezzo PEC il 9/5/2023, rigettare, in ogni sua parte, l'avversa domanda proposta dall'appellata perché infondata in fatto ed in Controparte_1
diritto.
- In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dagli appellanti, accertare e dichiarare che gli stessi hanno acquistato, per intervenuta usucapione, il diritto reale di servitù a mantenere il cancello di cui alla narrativa degli atti di causa, posto al confine tra la via pubblica ed il fondo servente di proprietà dell'appellata;
- sempre in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare l'appellata Controparte_1
a pagare la quota parte delle spese sostenute dall'appellante per la sostituzione del Parte_1
cancello di cui alla narrativa del presente atto, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto fino al soddisfo, per come quantificate in atti”.
Per l'appellata: “1. Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata l'istanza inibitoria proposta accertare e dichiarare la palese infondatezza dell'atto di appello e rigettarlo in toto, per tutte le motivazioni esplicitate ed argomentate in narrativa, confermando per l'effetto la sentenza n. 375/2023 del Tribunale Civile di Paola, Giudice dott. Torretta, resa e depositata in data 05.05.2023.
In ogni caso, condannando gli appellanti alla refusione delle spese e competenze di lite”.
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
ha proposto domanda al fine di ottenere l'accertamento della inesistenza di Controparte_1
qualsivoglia diritto di tipo dominicale in capo a e per la conseguente condanna di Parte_1
questi alla cessazione delle turbative sul terreno di sua proprietà
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto che, con atto di donazione dell'8 maggio 2001, è divenuta proprietaria di un quoziente di terreno sito nel Comune di Paola, riportato in catasto al foglio
27, particella 339, ora ente urbano particella 675. Su parte di tale terreno è stato realizzato un fabbricato adibito a civile abitazione, mentre la restante parte è stata destinata ad area di pertinenza. In tale area pertinenziale, confinante con il terreno di proprietà di è stato realizzato – da parte di Parte_1 quest'ultimo e senza autorizzazione alcuna – un cancello in profilati di ferro. Tale cancello, a seguito di plurime segnalazioni, anche alla polizia municipale, è stato ricollocato in altra posizione, sempre all'interno di proprietà della . Per tali motivi, quale procuratore generale di CP_1 Parte_6 [...]
ha proposto domanda ai sensi dell'art. 949 c.c. al fine di accertare l'inesistenza di CP_1
2 qualsivoglia diritto dominicale in capo al . Tale giudizio è stato incardinato presso il Tribunale Pt_1
di Paola e iscritto al R.G. con il numero 433/2011, ed è stato definito con sentenza di accoglimento n.
9/2017. ha quindi impugnato la predetta sentenza presso la Corte d'Appello di Parte_1
Catanzaro eccependone la nullità per la mancata integrazione del contraddittorio. Con successiva sentenza n. 1285/2017, la Corte d'Appello ha dichiarato la nullità, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., della pronuncia resa in prime cure. Per tali motivi, ha provveduto a riassumere il giudizio Controparte_1
nei confronti dei litisconsorti pretermessi, facendo valere le medesime considerazioni svolte nella precedente fase e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare che sul fondo in questione il sig. non ha alcun diritto di proprietà, atteso che esso Parte_1 appartiene esclusivamente alla sig.ra ; b) per l'effetto, ordinare al di Controparte_1 Pt_1 cessare le turbative e molestie nell'esercizio di tale diritto e conseguentemente condannarlo anche al pagamento di una somma, da determinarsi in via equitativa, a titolo di risarcimento danni;
c) con vittoria di spese e competenze da liquidarsi in favore del procuratore antistatario”.
, e unitamente a si sono costituiti, Pt_1 Pt_5 Parte_3 Parte_4 Parte_2
eccependo: (i) il difetto di legittimazione passiva di , per non essere la stessa titolare Parte_5
di alcun diritto reale in merito ai beni immobili per cui si procede;
(ii) l'estinzione del giudizio per l'infruttuosa decorrenza del termine perentorio utile alla riassunzione;
(iii) l'infondatezza nel merito della vicenda, dal momento che gli odierni convenuti sono proprietari del fondo dominante finitimo e che esercitano pro quota un acclarato diritto di servitù persistente sul fondo servente di proprietà della parte attrice;
(iv) l'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di servitù volto a mantenere il cancello di cui è causa, dal momento che nella precedente fase processuale è stato accertato che lo stesso era già esistente da oltre quarant'anni; (v) non vi è stato mai alcun tipo di molestia o turbativa, dal momento che i convenuti hanno inteso esclusivamente esercitare il loro legittimo diritto di servitù pedonale e carrabile, per come costituito con atto pubblico dell'8 aprile 1968, con cui il padre della parte attrice ha contrattualmente riconosciuto tale diritto in capo ai convenuti. Hanno concluso, quindi, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “… - in via preliminare e pregiudiziale: accertare e dichiarare, con ogni conseguenza di legge, il difetto di legittimazione passiva della convenuta nonché accertare e dichiarare l'estinzione del giudizio;
- nel merito ed Parte_5
in ogni caso, rigettare, in ogni sua parte, l'avversa comparsa in riassunzione ex art. 125 disp. att.
c.p.c. notificata ai convenuti perché infondata in fatto ed in diritto. – In accoglimento della domanda riconvenzionale, proposta dai convenuti, accertare e dichiarare che i convenuti hanno acquistato, per intervenuta usucapione, la servitù di passaggio pedonale e carrabile di cui in narrativa, ivi incluso il diritto di servitù a mantenere il cancello di cui alla narrativa degli atti di causa. – Sempre in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare l'attrice al risarcimento Controparte_1
3 dei danni in favore dei convenuti per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., nella misura che il Tribunale riterrà equa;
condannare, inoltre, la medesima attrice a pagare la quota parte delle Controparte_1
spese sostenute dal convenuto per la sostituzione del cancello, oltre interessi e Parte_1 rivalutazione dal dovuto fino al soddisfo”.
Quindi, espletata l'istruttoria per il tramite di prova testimoniale, la causa è stata decisa con sentenza n. 375/2023 resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 5 maggio 2023, con la quale il
Tribunale di Paola ha così deciso:
“accerta e dichiara l'insussistenza, ai fini dell'esercizio della servitù di passaggio, del diritto in capo
a e agli altri convenuti di installare e mantenere il cancello di accesso sul fondo di Parte_1
proprietà di , catastalmente identificato al foglio 27, p.lla 339 (ente urbano Controparte_1
particella 675) del Comune di Paola.
Ordina ai convenuti la rimozione del cancello per cui è causa.
Condanna i convenuti al pagamento, in solido tra loro, delle spese processuali che si liquidano in €
85,44 per esborsi e in € 2.552,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA se dovuta, da distrarsi in favore dell'avv. Pietro Sommella che ha dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver ricevuto compenso dalla sua assistita ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Il Tribunale ha ritenuto:
che nel caso in esame, è fuori discussione sia l'appartenenza all'attrice del fondo su cui è stato apposto il cancello in contestazione da parte di sia la sussistenza di una servitù di passaggio Parte_1
pedonale e carrabile in capo ai convenuti per accedere agli immobili di loro proprietà, quali proprietari del fondo dominante, costituita con atto dell'8 aprile 1968;
che, tuttavia, l'esercizio della servitù in questione non ricomprende anche la facoltà di apporre alcun cancello da parte del proprietario del fondo dominante: in primo luogo, perché di siffatta facoltà non vi è traccia nel contratto dell'8 aprile 1968; in secondo luogo, perché deve decisamente escludersi che tale installazione possa farsi rientrare tra le opere necessarie all'esercizio della servitù, secondo quanto prevede il primo comma dell'art. 1064 c.c.. Infine, perché non è stata fornita alcuna prova, anche a supporto delle spiegate domande di acquisto per usucapione, dell'intervenuto mutamento del menzionato titolo del 1968 (interversio possessionis) che abbia determinato la nascita per usucapione di una servitù di passaggio dal contenuto diverso e più ampio, inclusiva cioè della facoltà di esclusione di chiunque dal suo utilizzo;
che, dunque, l'apposizione del cancello non è conforme al titolo da cui trae origine la servitù di passaggio, sicché il comportamento posto in essere dai convenuti si risolve in una illecita ingerenza nella sfera dominicale del proprietario del fondo, al quale solo è rimessa la decisione di apporvi una limitazione, in ossequio al richiamato disposto dell'art. 841 c.c.;
4 che, in considerazione dell'illecita compressione del diritto di proprietà, deve dunque accogliersi la domanda negatoria, con conseguenziale condanna dei convenuti alla rimozione del cancello;
che la domanda di risarcimento del danno deve essere disattesa, avendo parte attrice solo paventato la
(legittima) preoccupazione che dalla condotta dei convenuti possa derivare un «serio pregiudizio all'esplicarsi del suo diritto e con l'impedimento concreto, in suo danno, di potervi realizzare quanto sopra specificato», pregiudizio, tuttavia, che non appare di dimensioni apprezzabili e che, pertanto, non è suscettibile di ristoro;
che, all'accoglimento della domanda principale segue il rigetto delle domande riconvenzionali spiegate dai convenuti sia relativamente all'intervenuto acquisto per usucapione della servitù, per le ragioni già esposte. La manifesta fondatezza della domanda proposta da parte attrice rende inconsistente anche la domanda di risarcimento proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
§ 2. L'appello
Avverso sopraddetta sentenza, notificata in data 9 maggio 2023, sono insorti , Pt_1 Pt_5
e unitamente a i quali hanno interposto appello con Parte_3 Parte_4 Parte_2
citazione ritualmente notificata in data 8 giugno 2023, per i motivi che si esamineranno.
Con comparsa di costituzione presentata, telematicamente, in data 11 dicembre 2023, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e in diritto;
Controparte_1
vinte le spese di lite.
Il Consigliere Istruttore, con ordinanza del 15 gennaio 2024, ha fissato davanti a sé l'udienza dell'8 luglio 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti termine perentorio di 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, il successivo termine di 30 giorni per il deposito di comparse conclusionali ed il successivo termine del 15 giorni per il deposito delle note di replica.
L'udienza dell'8 luglio 2025 è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c.
Indi, il Consigliere Istruttore, viste le note, ha assegnato la causa in decisione con ordinanza di data 5 agosto 2025.
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1 Il primo motivo di appello è così rubricato: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 307 c.p.c., nonché dell'art. 533 c.c., nonché dell'art. 2967 c.c.”.
In primo luogo, l'appellante si duole di rigetto dell'eccezione di carenza d legittimazione passiva al processo di . Rappresenta che è completamente estranea rispetto Parte_5 Parte_5
ai fatti dedotti in giudizio, per non essere la stessa titolare di alcun diritto reale in ordine ai beni immobili per i quali si procede, per come risulta inequivocabilmente dall'atto di divisione. Né “il
5 giudice di prime cure avrebbe potuto supporre, d'ufficio, la sua qualità di erede, pur volendo ritenere, ma così non è, che il suo interesse possa essere desunto da tale specifica presunta e non meglio specificata qualità” (cfr. citazione in appello, pag. 3).
Adduce, poi, parte appellante, di avere tempestivamente eccepito l'intervenuta estinzione del giudizio per non avere correttamente notificato, nel termine perentorio di legge, la comparsa Controparte_1
di riassunzione nei riguardi di tutti i litisconsorti necessari per come statuito dalla Corte di Appello di
Catanzaro con sentenza n. 1285/2017, con la quale il giudice dell'appello ha accolto il gravame proposto da , dichiarando la nullità della sentenza appellata, nonché degli atti del Parte_1
giudizio di primo grado, ad eccezione degli atti introduttivi e rimettendo le parti innanzi al Tribunale di Paola ai sensi dell'art. 354 c.p.c.. Invero, prosegue l'appellante, “l'appellata ha evocato in giudizio
i signori e che in realtà sono persone del tutto estranee rispetto Controparte_2 Controparte_3 al presente giudizio” (cfr. citazione in appello, pag. 3). In ordine a tale eccezione, però, il giudice di prime cure “nulla ha motivato al riguardo ...” (cfr. citazione in appello, pag. 4).
Il motivo è infondato in tutti i profili in cui si articola.
Costituendosi nel giudizio di primo grado, a seguito di riassunzione del giudizio, la convenuta Pt_5
ha eccepito di difettare di legittimazione passiva al processo, per non essere la stessa titolare
[...]
di alcun diritto reale in merito ai beni immobili per cui si procede.
Il Giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione, argomentando che, invero, “è Parte_5
indubbiamente erede di unitamente alle sorelle , e alla madre Persona_1 Parte_4 Parte_3
Pertanto, a dispetto del fatto che nell'atto di divisione del 23 giugno 1999 Parte_2 Pt_5
sia intervenuta al solo scopo di rinunciare all'azione di riduzione, non può dirsi che questa
[...] sia priva di legittimazione passiva, attesa la sua indiscussa qualità di erede di ” (cfr. Persona_1
sentenza, pag. 3).
Si tratta di statuizione conforme a iure che resiste alle censure mosse dall'appellante.
Invero, dalla documentazione in atti si evince che:
con atto di citazione notificato in data 22 marzo 2011, , in qualità di procuratore speciale Parte_6
della sig.ra , conveniva al giudizio del Tribunale di Paola il sig. e, Controparte_1 Parte_1
premesso di essere legittima proprietaria di un quoziente di terreno esteso are 11,00 sito nel Comune di Paola, alla via Badia, riportato in catasto al foglio 27 part.lla 339, ora ente urbano part.lla n. 675, chiedeva, ai sensi dell'art. 949 c.c., che venisse accertato e dichiarato che sul fondo in questione il sig.
non ha alcun diritto di proprietà, atteso che esso appartiene esclusivamente alla sig.ra Parte_1
, e, per l'effetto, ordinare al di cessare turbative e molestie nell'esercizio di Controparte_1 Pt_1
tale diritto e conseguentemente condannarlo anche al pagamento di una somma, da determinarsi in via equitativa, a titolo di risarcimento danni;
6 si costituiva nel giudizio davanti al Tribunale Palermo Libero, con apposita comparsa, con cui eccepiva: l'invalidità della procura speciale in favore di ed il suo difetto di Parte_6
legittimazione attiva;
la improcedibilità ed inammissibilità della domanda, per mancanza del tentativo obbligatorio di mediazione;
la nullità della domanda, per difetto dei requisiti d cui all'art. 163, n. 3 e n. 4 c.p.c.; la sua infondatezza nel merito, atteso che il convenuto si era limitato ad esercitare il suo diritto di servitù di passaggio, per come riconosciuto al ed a suo fratello nell'apposito Pt_1 Per_1 atto costitutivo dell'8 aprile 1968, stipulato con padre di;
Persona_2 Controparte_1
il Tribunale di Paola, con sentenza n. 9/2017, pubblicata il 10 gennaio 2017, accoglieva la domanda attrice e, quindi, condannava alla rimozione del cancello;
Parte_1
proposto gravame avverso la sentenza de qua, la Corte di Appello di Catanzaro pronunciava sentenza n. 1285/2017, in forza della quale dichiarava la nullità della pronuncia di primo grado per non avere parte attrice integrato il contraddittorio nei confronti di contitolare con Persona_1 Pt_1
del medesimo diritto di servitù;
[...]
con citazione recante data 31 ottobre 2017, riassumeva il processo davanti al Controparte_1
Tribunale di Paola, nei confronti di , nonché nei confronti di , Parte_1 Controparte_3 [...]
e tutte nella qualità di eredi legittime di Parte_4 Parte_5 Controparte_2 Per_1
[...]
nel costituirsi in giudizio, adduceva la propria estraneità “rispetto ai fatti dedotti in Parte_5
giudizio, per non essere la stessa titolare di alcun diritto reale in ordine ai beni immobili per i quali si procede, per come risulta dall'allegato atto di divisione” (cfr. comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, pag. 1); chiedeva, pertanto, di essere estromessa dal giudizio, stante “il suo evidente ed innegabile difetto di legittimazione passiva” (cfr. comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, pag. 2).
L'eccezione è stata reietta dal Tribunale che, come sopradetto, ha concluso per la legittimazione passiva di in quanto, indiscutibilmente, erede legittima di Parte_5 Persona_1
unitamente alle sorelle e alla madre Parte_4 Parte_3 Parte_2
Obietta l'appellante che, di vero, il Tribunale non avrebbe potuto supporre, d'ufficio, la qualità di erede posto che la prova del possesso della qualità di chiamato all'eredità deve essere fornita con certificazioni anagrafiche, che nel caso di specie mancano completamente. Da tanto, pertanto, la abnormità della decisione qui impugnata.
La censura è manifestamente infondata alla luce dell'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, cui anche questo Collegio presta adesione, secondo cui “in base al principio di vicinanza della prova, qualora la controparte abbia convenuto in giudizio il chiamato all'eredità della parte deceduta,
7 spetterà al chiamato dimostrare di non aver assunto la qualità di erede, dunque di non aver accettato
l'eredità” (cfr. Cass. civ., 31 maggio 2025, n. 14668).
Il chiamato all'eredità, pur non assumendo la qualità di erede per il solo fatto di aver accettato la notifica dell'atto di citazione, ha l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale qualità, così da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la riassunzione. Sovviene al riguardo il generale principio di vicinanza della prova, in quanto il chiamato all'eredità ha l'agevole possibilità di costituirsi e di allegare di non aver accettato l'eredità, mentre la parte non colpita dall'evento interruttivo si troverebbe nella difficoltà di dimostrare l'effettiva qualità di erede del chiamato, vista la complessità dei fenomeni ereditari e non essendovi un sistema di pubblicità che consenta un controllo da parte dei terzi sull'effettiva acquisizione della qualità di erede da parte del chiamato.
Ora. Nel caso in esame, si è costituita nel giudizio riassunto da ed Parte_5 Controparte_1
ha contestato la qualità di erede di di cui era figlia legittima, ma non ha dimostrato Persona_1
di non aver assunto la qualità di erede, essendosi, per l'appunto, limitata, sul piano probatorio, a produrre l'atto di divisione del 23 giugno 1999 per AI , nel corpo del quale atto si è Per_3 limitata a dichiarare di rinunciare alla azione di riduzione relativamente all'eredità relitta del proprio genitore dacché, la rinuncia all'azione di riduzione non equivale a rinuncia Persona_1 all'eredità, trattandosi, in realtà, di fattispecie distinte sul piano strutturale e funzionale (v. Cass. civ.,
22 febbraio 2016, n. 3389). In particolare, la rinuncia all'eredità è negozio giuridico abdicativo, unilaterale, non recettizio, solenne, formale, con il quale il chiamato dismette il proprio diritto di accettare l'eredità, manifestando la volontà di non acquistarla. L'azione di riduzione elimina l'efficacia delle disposizioni testamentarie lesive dei diritti del legittimario pretermesso.
Di conseguenza, è corretto quanto sostenuto dal Tribunale per rigettare l'eccezione formulata da
Parte_5
Infondata è pure l'eccezione di estinzione del giudizio di primo grado formulata sull'assunto che
“l'appellata ha evocato in giudizio i signori e che in realtà sono Controparte_2 Controparte_3 persone del tutto estranee rispetto al presente giudizio”.
In vero, si è già detto che, nel caso in esame, ha riassunto il giudizio a seguito della Controparte_1
sentenza n. 1285/2017 con cui la Corte di Appello di Catanzaro ha dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale ed ha disposto la rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., avendo ritenuto necessario, al fine di ottenere una pronuncia che non fosse inutile e che fosse opponibile anche all'altro contitolare della servitù, sig. chiamarlo in giudizio Persona_1
davanti al Tribunale.
8 Ora. Ai sensi del comma 2 dell'art. 353 c.p.c. (richiamato dall'art. 354, comma 3), “Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di sei mesi dalla notificazione della sentenza”.
Trattandosi di termine perentorio, esso, se non osservato, determina l'estinzione del processo.
Nessuna ipotesi di estinzione del processo riassunto è disciplinata dal legislatore per la (diversa) ipotesi di evocazione in giudizio di soggetti (eventualmente) privi di legittimazione passiva: il che è sufficiente ad escludere l'estinzione del processo, noto essendo che le ipotesi di estinzione del processo sono tassativamente previste e disciplinate dal legislatore e non sono suscettibili di ampliamento per via di interpretazione.
3.2 Con il secondo motivo, così rubricato: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1027 c.c. e dell'art. 1031 c.c. in relazione anche all'art. 2697 c.c.”, l'appellante si duole di rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione del diritto di servitù a mantenere il cancello per cui è causa installato da oltre venti anni sul confine tra la pubblica via e il fondo servente.
Assume che “ha errato il giudice di prime cure a fondare la sua decisione sulle facoltà che spettano al proprietario del fondo servente, tra cui quella di recintare il proprio fondo a patto di non ostolare ovvero rendere più gravoso l'esercizio del diritto di servitù di passaggio di cui è eventualmente titolare il proprietario del fondo dominante, in quanto lo stesso avrebbe invece dovuto vagliare la fondatezza della domanda riconvenzionale spiegata dagli appellanti di mantenere il cancello dagli stessi installato da oltre quarant'anni sul confine tra la via pubblica e il fondo servente” (cfr. citazione in appello, pag. 7). Infatti, prosegue l'appellante, con la domanda riconvenzionale proposta dagli appellanti, “è sempre stato semplicemente domandato l'intervenuto acquisto del diritto di servitù, e non già della proprietà del fondo servente, così come vorrebbe far credere il giudice di prime cure. E tale prova è stata ampiamente offerta dagli appellanti” (cfr. citazione in appello, pag. 7) i quali richiamano le dichiarazioni testimoniali rese da , e Tes_1 Testimone_2 Tes_3 [...]
. In considerazione quindi della fondatezza della domanda riconvenzionale spiegata dagli Tes_4 appellanti, la sig.ra “dovrà essere condannata a pagare, sempre in via Controparte_1 riconvenzionale, quota parte delle spese sostenute dall'appellante per la sostituzione Parte_1 del cancello per cui è causa, per come si evince dal prevenivo spese allegato al fascicolo di parte”
(cfr. citazione in appello, pag. 8).
Il motivo è complessivamente infondato.
Giova rammentare che, il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione, argomentando che:
la facoltà di chiusura del fondo, finalizzata ad escludere i terzi, prevista e disciplinata dall'art. 841 c.c., costituisce espressione di quella pienezza ed esclusività che connotano il solo diritto di proprietà.
Resta, dunque, escluso che il potere di chiusura del fondo possa essere esercitato anche dai titolari dei
9 diritti reali minori e, per quanto rileva in questa sede, dal titolare di una servitù di passaggio, quale proprietario del fondo dominante;
è comunque imprescindibile la disamina del titolo dal quale scaturisce la servitù, potendosi ritenere legittima l'apposizione di un cancello da parte del proprietario del fondo dominante nel solo caso in cui sia da questo desumibile che le parti abbiano voluto conseguire l'esclusione di ogni facoltà di accesso o transito da parte di soggetti diversi dal titolare del fondo dominante;
nel caso di specie, tuttavia, l'esercizio della servitù in questione non ricomprende anche la facoltà di apporre alcun cancello da parte del proprietario del fondo dominante;
peraltro, non è stata fornita alcuna prova, anche a supporto delle spiegate domande di acquisto per usucapione, dell'intervenuto mutamento del menzionato titolo del 1968 (interversio possessionis) che abbia determinato la nascita per usucapione di una servitù di passaggio dal contenuto diverso e più ampio, inclusiva cioè della facoltà di esclusione di chiunque dal suo utilizzo;
il fatto, dunque, che il cancello sia stato apposto da oltre quarant'anni non assume alcun rilevo, attesa, da un lato l'insussistenza di un acquisto originario per mancanza di prova dell'interversio e, dall'altro,
l'imprescrittibilità dell'azione negatoria esercitata. Dalle testimonianze raccolte nel corso del processo
“non emerge alcun elemento a supporto sia dell'esclusività dell'esercizio della servitù (tutti i testimoni hanno riferito che il cancello era utilizzato da entrambe le parti in causa) sia del compimento di un atto che, in termini inequivoci, possa essere apprezzato alla stregua di un mutamento del titolo. Se, poi, tale atto di interversione vuole farsi coincidere con l'apposizione del cancello nel novembre 2010
(dopo averlo rimosso il mese precedente e, quindi, contro la volontà del proprietario) allora deve decisamente escludersi che sia decorso il termine utile ad usucapire il diritto fatto oggetto della domanda riconvenzionale” (cfr. sentenza, pag. 5).
Ha quindi concluso nel senso nel senso di escludere che, l'apposizione da quarant'anni del cancello sul fondo servente abbia determinato in capo ai titolari della servitù la nascita di una servitù contenutisticamente diversa da quella loro già riconosciuta dal titolo (passaggio pedonale e carrabile), come tale estesa anche al mantenimento del cancello. “Poiché, dunque, l'apposizione del cancello non
è conforme al titolo da cui trae origine la servitù di passaggio, il comportamento posto in essere dai convenuti si risolve in un'illecita ingerenza nella sfera dominicale del proprietario del fondo, al quale solo è rimessa la decisione di apporvi una delimitazione, in ossequio al richiamato disposto dell'art.
841 cod. civ. In considerazione dell'illecita compressione del diritto di proprietà, deve dunque accogliersi la domanda negatoria, con conseguenziale condanna dei convenuti alla rimozione del cancello” (cfr. sentenza, pag. 5).
Orbene, in forza dell'art. 1063 c.c., “L'estensione e l'esercizio delle servitù sono regolati dal titolo e, in mancanza, dalle disposizioni seguenti”.
10 Per giurisprudenza pacifica della Suprema Corte, (Cass. civ., 9 agosto 2018, n. 20696; 5 marzo 2010,
n. 5434; Cass. civ., 25 marzo 1986, n. 2893) l'art. 1063 c.c. stabilisce una graduatoria delle fonti regolatrici dell'estensione e dell'esercizio delle servitù, ponendo a fonte primaria il titolo costitutivo del diritto, mentre i precetti dettati dai successivi art. 1064 e 1065 c.c. rivestono carattere meramente sussidiario. Tali precetti, pertanto, possono trovare applicazione soltanto quando il titolo manifesti al riguardo lacune o imprecisioni non superabili mediante l'impiego di adeguati criteri ermeneutici: ove, invece, il contenuto e le modalità di esercizio risultino puntualmente e inequivocabilmente determinati dal titolo, a questo soltanto deve farsi riferimento.
L'estensione e le modalità di esercizio della servitù debbono, pertanto, essere dedotte anzitutto dal titolo, quale fonte regolatrice primaria del diritto, tenendo conto della comune intenzione dei contraenti, da ricavarsi, peraltro, non soltanto dal tenore letterario delle espressioni usate, ma anche dallo stato dei luoghi, dall'ubicazione reciproca dei fondi e dalla loro naturale destinazione, elementi formativi e caratterizzanti l'“utiltas” legittimante la costituzione della servitù. Solo ove il titolo manifesti imprecisioni o lacune, non superabili mediante adeguati criteri ermeneutici, è possibile ricorrere ai precetti sussidiari di cui agli artt. 1064 e 1065 c.c. (Cass. civ., 20 maggio 1981, n. 3306).
Nel caso in esame, viene in rilievo una servitù di passaggio a piedi e con mezzi meccanici che risulta essere stata costituita con atto pubblico in data 8 aprile 1968, a rogito del AI Dott. . Persona_4
Con esso atto pubblico, vende ai germani fratelli e , i Persona_2 Persona_1 Parte_1
quali accettano ed in comunione in parti uguali acquistano, un quoziente di terreno edificatorio, sito nell'agro di Paola, alla contrada Fosse, annotato nel catasto terreni del Comune di Paola alla partita n.
3730 particella 1. Con il medesimo atto pubblico “il venditore concede agli acquirenti, loro eredi ed aventi causa il diritto di transito pedonale e con mezzi meccanici attraverso la restante sua proprietà lungo il lato che congiunge la strada comunale col quoziente di terreno di essi germani acquirenti
[…]”.
È, dunque, evidente che, nel costituire, volontariamente, per atto pubblico, la servitù di passaggio a piedi e con mezzi meccanici sul fondo in proprietà (cd. fondo servente), non è stata Persona_2
attribuita ai comproprietari del fondo dominante – germani e – la facoltà di Per_1 Parte_1
apporre un cancello.
Né una siffatta facoltà, che si risolve, in buona sostanza, nella chiusura del fondo (servente), può essere ritenuta comunque ricompresa tra le facoltà che spettano al titolare del diritto di servitù di passaggio
(i.e., il proprietario del fondo dominante).
La Suprema Corte, con orientamento consolidato al quale questa Corte intende dare continuità, ha affermato che nel diritto di passo devono ritenersi comprese tutte le concrete e varie modalità del passaggio, inteso quale “utilitas” che il proprietario del fondo dominante riceve non solo in via diretta,
11 cioè mediante l'esercizio del diritto personale o dei familiari e di tutti coloro che detengono il fondo dominante in suo nome, ma anche in via indiretta, attraverso le visite di terzi, riferibili alle normali esigenze della vita di relazione (Cass. civ., 1 giugno 1990, n. 5163; Cass. civ., 19 febbraio 2019, n.
4821).
Come opportunamente evidenziato dal Giudice di prime cure, la facoltà di chiudere in qualunque tempo il fondo, è invece esclusiva del proprietario del fondo, giusta l'inequivoca portata dell'art. 841
c.c., recante “Chiusura del fondo”, che così dispone: “Il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo”.
La norma cioè attribuisce al proprietario di un fondo la facoltà imprescrittibile di recingerlo e ciò anche nell'ipotesi in cui il fondo sia gravato da una servitù di passaggio, in base al combinato disposto della norma de qua e del capoverso dell'art. 1164 c.c. (ex multis Cass. civ., 1 agosto 1995, n. 8436; Cass. civ., 31 ottobre 1989, n. 4548; Cass. civ., 7 marzo 1986, n. 1509).
Il potenziale conflitto tra il proprietario del fondo servente, al quale è assicurata la facoltà, in qualunque tempo (art. 841 c.c.), di chiudere il fondo, e il titolare della servitù di passaggio, è quindi risolto (art. 1064, comma 2, c.c.) garantendo a quest'ultimo il libero e comodo esercizio di tale servitù, in base ad un bilanciamento da effettuare – come insegna la giurisprudenza di legittimità – tenendo conto del contenuto specifico del diritto reale di godimento, delle precedenti modalità del suo esercizio e dello stato e della configurazione dei luoghi.
Resta, dunque, escluso che il potere di chiusura del fondo possa essere esercitato dai titolari dei diritti reali minori e, per quanto rileva in questa sede, dal titolare di una servitù di passaggio, quale proprietario del fondo dominante.
Questa conclusione trova ulteriore conferma nel disposto del citato art. 1064, comma 2, c.c., a mente del quale “Se il fondo viene chiuso, il proprietario deve lasciarne libero e comodo l'ingresso a chi ha un diritto di servitù che renda necessario il passaggio per il fondo stesso”. È evidente che, la norma riconosce solo al proprietario del fondo servente il potere di chiudere il fondo, e non ad altri.
Indubbiamente, è vero che i proprietari del fondo dominante ben potrebbero agitare domanda di acquisto per usucapione di una servitù di passaggio dal contenuto diverso e più ampio, inclusiva cioè della facoltà di esclusione di chiunque dal suo utilizzo.
E nel caso in esame, effettivamente, una domanda in tal senso era stata proposta in via riconvenzionale dai convenuti.
Essa è stata però disattesa dal Tribunale per non avere i convenuti dimostrato né l'esclusività dell'esercizio della servitù, né l'interversio possessionis, vale a dire il compimento di un atto che, in termini inequivoci, possa essere apprezzato alla stregua di un mutamento del titolo.
Si tratta, ancora una volta, di statuizione corretta in iure e conforme alle risultanze istruttorie.
12 In effetti, i testi indicati dai convenuti hanno confermato che il cancello era utilizzato da entrambe le parti in causa. Così il teste ha riferito che la stradella al di là del cancello era sterrata Testimone_5
e veniva utilizzata sia da sia dai . In particolare esaminata sul capitolo 3 della memoria Pt_1 CP_1 ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., di parte convenuta (“è vero o no che l'attrice ha Controparte_1
sempre, al pari dei convenuti, utilizzato il cancello in questione per accedere in seno alla sua proprietà?”) ha risposto: “confermo la circostanza. Quelle volte che lei era lì l'ho vista utilizzare il cancello in questione” (cfr. verbale di udienza del 21 gennaio 2022).
Il teste , esaminato sul medesimo capitolo 3 della memoria ex art. 183, comma 6, Testimone_4
n. 2 c.p.c., di parte convenuta, ha riferito: “Non conosco . Ho visto però che, quando Controparte_1 costruivano l'immobile che attualmente si trova nello stato grezzo, il cancello era in uso agli operai e mi sembra che gli operai avessero proprio la chiave che utilizzavano per aprire il cancello senza dover chiedere il permesso a nessuno”.
Dalle dichiarazioni rese dai testi indicati dai dunque, è emerso che tanto Parte_7 Pt_1
che utilizzavano il cancello in questione, sicché deve concludersi nel senso che, i convenuti CP_1
non hanno dimostrato di aver esercitato per almeno venti anni una servitù di passaggio inclusiva della facoltà di esclusione di chiunque dal suo utilizzo (o, se si vuole, una servitù contenutisticamente diversa da quella loro già riconosciuta dal titolo, come tale estesa anche al mantenimento del cancello).
Né, tantomeno, hanno dimostrato l'interversio possessionis, vale a dire il compimento di un atto che, in termini inequivoci, possa essere apprezzato alla stregua di un mutamento del titolo.
L'appello va dunque rigettato e, per l'effetto, la sentenza impugnata integralmente confermata.
§ 4. Le spese di lite
4.1 Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sul valore dichiarato della lite, secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022 per tutte le fasi.
4.2 Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n.
115/2022, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, nei confronti di con citazione Parte_4 Parte_5 Controparte_1
notificata in data 8 giugno 2023, e avverso la sentenza del Tribunale di Paola n. 375/2023 resa e pubblicata il 5 maggio 2023, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
13 - condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese processuali in favore di , Controparte_1
liquidate complessivamente in € 673,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA, come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione
Civile, del 15 settembre 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Anna Maria Raschellà
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