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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/07/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 322/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
EN RE Presidente Serena BACCOLINI Consigliere rel. Alessandra ARCERI Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa
da
(P.I. ), in persona del Presidente pro tempore Parte_1 P.IVA_1
AT FO, rappresentata e difesa nel presente procedimento dagli avv.ti Alessandra Zimmitti PEC e Andrea Ilario Maria Email_1
Viani PEC dell'Avvocatura regionale, giusta delega Email_2 in atti, ed elettivamente domiciliata in Piazza Città di Lombardia, n. 1 Milano (MI) APPELLANTE contro
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Realdo Filippo Frattoni PEC giusta Email_3 delega allegata in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in via Dante 2, Broni (PV) APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 902/2023 del Tribunale di Pavia pubblicata in data 14/7/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 11 per l'appellante “ Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, Parte_1 annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione III civile, n. 902 pubblicata in data 14.07.2023, non notificata, e per l'effetto, dichiarare come integralmente dovuto dal sig. l'importo di € 111.023,57 richiesto Controparte_1 dalla a quest'ultimo con l'ordinanza di ingiunzione di pagamento n. Pt_1 Parte_1
185 del 14.01.2022 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 61, comma 2 della L.R. n. 31/08. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio e con ogni più ampia riserva di ogni ulteriore deduzione e di richiesta istruttoria.
per l'appellato : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis Controparte_1 reiectis, premesse le opportune declaratorie:
- in via pregiudiziale dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. per i motivi di cui in narrativa;
- in via principale e nel merito respingere l'avversario appello perché infondato in fatto e in diritto con conseguente conferma della sentenza n. 902/2023 emessa dal Tribunale di Pavia e pubblicata in data 14.07.2023. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio. Con ogni più ampia riserva.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex artt. 6 D. Lgs. n. 150/2011 e 22 l. n. 689/81 Controparte_1 proponeva opposizione avanti al Tribunale di Pavia avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 815 del 14/1/2022, con cui la lo sanzionava ai sensi dell'art. 43 L.R. Parte_1
n. 31/2008, chiedendogli il pagamento di € 111.041,82. A fondamento dell'opposizione, il ricorrente deduceva:
− di essere legale rappresentante della nonché Parte_2 titolare dell' Parte_3
− che con verbale di accertamento n. 9/Z Reg. del 7/2/ 2020, la sezione Forestale dei Carabinieri Zavattarello gli aveva contestato di aver effettuato tra la fine dell'anno 2018 e i primi mesi dell'anno 2019, senza autorizzazione, la trasformazione di un'area boschiva sita nel Comune di Stradella (PV)1 con eliminazione della vegetazione presente;
− che la sanzione amministrativa pecuniaria era stata indicata nel minimo edittale previsto dall'art. 61, comma 2, L.R. n. 31/08; 1 Area boschiva identificata al foglio 24, mappali 89, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 296, 297, 298, 355, 56, per una superficie complessiva di 9.102 mq. pagina 2 di 11 − di essersi limitato a ripulire dagli infestanti la parte centrale dell'area in questione, che si presentava, prima dell'intervento, come terreno incolto, con tracce di un vigneto abbandonato;
− che l'intervento non aveva interessato i mappali 97, 99 e 101, di proprietà di terzi;
− che, al momento dell'impianto dei vigneti, si era rivolto alla propria associazione di categoria (UNICAA srl) e che il responsabile, Tes_1
verificata la disponibilità dei diritti di reimpianto in capo
[...] all'azienda, aveva dato corso all'iter burocratico per impiantare il vigneto;
− che l aveva messo a dimora il vigneto in data Parte_3
24/5/2019, dandone comunicazione a in data Parte_1
25/5/20192;
− che la Società in un primo momento, aveva proposto Pt_3 Parte_2 domanda di adesione (n. 2019/00057713)3 al finanziamento previsto dal
“Piano di riconversione e ristrutturazione dei vigneti campagna 2019/2020” (c.d. “PRRV”) e, in un secondo momento, aveva comunicato l'avvio dell'impianto del vigneto, con conseguente apertura da parte della di un procedimento istruttorio, conclusosi con esito Parte_1 positivo in data 24/2/20204;
− di avere dato corso al reimpianto di cui al verbale di accertamento nella convinzione di aver agito in conformità alle disposizioni di legge.
Il a sostegno dell'opposizione, produceva elaborati tecnici volti ad attestare la CP_1 regolarità del suo operato. Il ricorrente contestava, in ogni caso, la quantificazione del terreno per mq.
9.102 indicata dagli operanti nel verbale di accertamento, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione. La si costituiva, concludendo per il rigetto dei motivi di Parte_1 opposizione. L'ente territoriale deduceva:
− che all'interno dell'area soggetta all'intervento (per complessivi mq. 20.500) era possibile distinguere – come da allegata ortofoto dell'area dal 2007 al 2021 – cespuglieti in area agricola della superficie di 5.064 mq., prati permanenti in assenza di specie arboree e arbustive dell'estensione di 6.344 mq., “bosco vero e proprio” per la superficie di 9.102 mq.;
− che le particelle 97, 99 e 101 del Foglio 24, di proprietà di terzi, erano condotte in affitto dalla Parte_2 − che il ricorrente, nelle qualità dichiarate, risultava privo dell'autorizzazione necessaria ad effettuare l'intervento di trasformazione indicato nel verbale di accertamento;
− che il in qualità di titolare della era CP_1 Parte_2 risultato destinatario di un provvedimento di decadenza della domanda di adesione al PRRV, presentata relativamente alla particella n. 89 Foglio 24 del Comune di Stradella (PV), in ragione della presenza di un vincolo di area boschiva (comunicazione da parte della trasmessa con nota Parte_1 del 27/11/20195);
− che il ricorrente aveva ottenuto un'autorizzazione all'estirpo di vigneto esistente solo in relazione alla particella n. 25, Foglio 25 del Comune di Stradella6;
− che l'autorizzazione concessa per la particella n. 25 non consentiva di utilizzare i diritti all'impianto anche in altra area diversa, senza preventiva verifica dell'esistenza di eventuali vincoli.
Nel corso del giudizio avanti al Tribunale di Pavia, le parti davano atto della pendenza di un procedimento penale avente a oggetto la medesima vicenda, nell'ambito del quale erano state contestate al le seguenti imputazioni: A) il reato di cui agli artt. 181 CP_1 co. 1 – 134 co. 1 lett. b) – 142 co. 1 lett. g) D.Lgs. n. 42/2004; B) il reato di cui agli artt. 81 co. 2 e 734 cp7. All'udienza del 17/5/2023, il ricorrente comunicava che la aveva Parte_1 approvato la richiesta di autorizzazione alla trasformazione e compensazione del terreno in sanatoria, inoltrata dal successivamente all'accertamento dell'illecito CP_1 amministrativo per cui si procede. Acquisita la documentazione, ivi compresi gli atti relativi al giudizio penale, e disposta attività istruttoria orale (audizione teste , il Tribunale di Pavia Testimone_2 annullava l'ordinanza ingiunzione opposta e compensava integralmente le spese di giudizio.
In motivazione, il Giudice di primo grado:
− riteneva infondata l'eccezione proposta dal ricorrente in merito alla circostanza che non tutte le particelle oggetto dell'ingiunzione fossero di proprietà, a fronte della produzione documentale assicurata dalla da cui Parte_1 emergeva che il godimento del terreno di cui alle particelle oggetto di impianto di cui ai mappali nn. 97, 99 e 101 era garantito alla da Parte_2 un contratto di affitto;
− richiamava le norme di cui agli artt. 43 e 61, comma 2, L.R. n. 43/2008, che sanzionano tutti gli interventi di trasformazione del bosco8, senza o in difformità di apposita autorizzazione rilasciata dagli enti territoriali competenti;
− rilevava come i terreni, oggetto dell'intervento contestato, risultassero classificati come “bosco” al Piano di Indirizzo Forestale (PIF) del 2007 e come vigneto di classe 4 dal catasto;
− riteneva non raggiunta la prova in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, quantomeno della colpa, in capo all'autore materiale della condotta contestata, poiché l'attività istruttoria espletata aveva consentito di appurare come il si fosse trovato di fronte non già a un terreno boschivo, ma a un terreno CP_1 all'interno del quale vi erano “arbusti e resti di impianti precedenti”, mentre gli alberi di alto fusto erano stati estirpati in precedenza da altro ente pubblico;
− inoltre, veniva sottolineato, a sostegno della buona fede del come lo stesso CP_1 si fosse rivolto, per le pratiche amministrative necessarie, a un centro di assistenza agricola, che aveva verificato la fattibilità dell'intervento, senza ritenere necessarie ulteriori indagini in merito alla diversa classificazione dei terreni al PIF 2007 e ciò anche in ragione delle diverse risultanze del catasto.
La ha interposto appello, concludendo per la riforma della sentenza Parte_1 impugnata e la condanna di al pagamento della sanzione portata Controparte_2 dall'ordinanza-ingiunzione opposta. L'appello è stato affidato a due motivi con cui il ha contestato le valutazioni date CP_1 del quadro probatorio acquisito e dell'insussistenza dell'illecito per difetto dell'elemento soggettivo.
Si è costituito in giudizio contestando l'ammissibilità ex art. 348 Controparte_1 bis cpc dell'appello e, comunque, la sua fondatezza, con richiesta di conferma della sentenza di primo grado. All'odierna udienza, le parti hanno discusso la causa, insistendo nell'accoglimento delle rispettive conclusioni, in epigrafe riportate. All'esito, la Corte ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di appello possono essere trattati unitariamente poiché fra loro connessi. 8 La condotta viene descritta nelle disposizioni citate come “ogni intervento artificiale che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente oppure l'asportazione o la modifica del suolo forestale finalizzato a una utilizzazione diversa da quella forestale”. pagina 5 di 11 Con il primo motivo la ha lamentato l'erroneità della sentenza di Parte_1 primo grado nella parte in cui il Tribunale di Pavia ha escluso che il fosse CP_1 intervenuto su un terreno boschivo, affermando che l'area era caratterizzata esclusivamente dalla presenza di “alcuni arbusti e resti di impianti precedenti, come confermato da tutti i testi escussi”. In tesi, il Tribunale di Pavia avrebbe erroneamente riconosciuto dirimente valore probatorio alle dichiarazioni rese dai testimoni in sede penale, nonostante l'accertamento condotto dal Corpo della Guardia Forestale, che con il relativo verbale, rilevante ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., aveva confermato la sussistenza del vincolo boschivo sull'area interessata dalla trasformazione, così come desumibile sia dalla normativa di riferimento, sia dallo stato di fatto dell'area. Quanto al vincolo boschivo, l'ente appellante ha contestato ed eccepito:
- l'omessa attivazione, da parte del di un procedimento amministrativo volto a CP_1 certificare la corrispondenza tra la situazione di fatto dell'area interessata dall'intervento e la situazione di diritto risultante dal PIF 2007, così da ottenere, in ipotesi di mancata corrispondenza, la diversa destinazione dell'area;
- l'inidoneità della classificazione catastale dei terreni ad escludere la sussistenza del vincolo boschivo, poiché di rilevanza solo ai fini fiscali.
Con il secondo motivo di gravame, l'ente ha censurato la sentenza Parte_4 impugnata nella parte in cui ha escluso la sussistenza dell'illecito amministrativo contestato per difetto dell'elemento soggettivo. La ha stigmatizzato la contraddittorietà del ragionamento del primo Parte_1 giudice e ha dato rilievo alla decisione del giudice penale, che, pur escludendo la punibilità del per i reati a lui ascritti, ha affermato che “non sussistono dubbi CP_1 circa la sussistenza del dolo, viste le modalità della condotta e in assenza di autorizzazione specifica”. Sulla base di tali presupposti, l'ente territoriale ha escluso:
- la configurabilità dell'errore di fatto di cui all'art. 3 L. n. 689/81, ritenendo documentalmente provato che, prima dell'intervento in contestazione, vi era stato il rigetto da parte della della domanda di accesso al PRRV 2019/2020 Parte_1 per il mappale n. 89 presentata dal “in quanto [il terreno oggetto della richiesta CP_1 risultava] in gran parte occupato da bosco ai sensi della L. R. 31/2008 e riconosciuto dal PIF”;
- la configurabilità dell'error iuris quale causa di esclusione della responsabilità in materia di illecito amministrativo, non sussistendo, nel caso di specie, un'inevitabile ignoranza del precetto violato, considerata l'attività imprenditoriale svolta dal CP_1 non esonerato dall'onere di operare le verifiche necessarie in ordine all'esatta classificazione dei terreni inseriti nel PIF 2007;
pagina 6 di 11 - che il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria da parte della Provincia di Pavia e dell'autorizzazione forestale consentissero di esonerare il dal pagamento CP_1 della sanzione amministrativa.
La Corte ritiene che entrambi i motivi di appello siano infondati. Si ritiene utile un preliminare richiamo alla l. n. 689/1981 con riferimento agli elementi costitutivi degli illeciti amministrativi e, in particolare, all'elemento soggettivo. L'art. 3 della legge citata dispone che “Nelle violazioni in cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la disposizione pone una presunzione semplice di sussistenza dell'elemento psicologico della colpa a carico al destinatario della sanzione, superabile mediante prova contraria9. La previsione della presunzione di colpa permette di escludere la responsabilità dell'autore dell'illecito amministrativo solo in ipotesi di incolpevole ignoranza in ordine alla sussistenza dei presupposti che caratterizzano la condotta vietata10. Ne deriva che l'applicabilità dell'esimente della buona fede, ai fini dell'esclusione della responsabilità per illecito amministrativo, si configura qualora sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della condotta posta in essere e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso11.
L'applicazione al caso concreto di tali principi di diritto consente alla Corte di condividere le conclusioni del Tribunale di Pavia, che - pur ritenendo accertato che parte dell'area (particella 89) oggetto dell'intervento fosse sottoposto a vincolo boschivo ai sensi del Piano di Indirizzo Forestale (PIF) del 2007 - ha dichiarato la sussistenza dell'esimente della buona fede nella condotta materiale (intervento di trasformazione del bosco in assenza di autorizzazione) posta in essere dal CP_1
Contrariamente a quanto l'ente appellante vorrebbe sentire affermare, il Tribunale di Pavia ha assicurato una valutazione prudente ex art. 116 cpc del materiale probatorio acquisito e ha tenuto conto, come doveva, di tutte le risultanze processuali secondo regole logiche, illustrando in termini esaurienti le ragioni per le quali ha ritenuto di dare maggior rilievo ad alcune prove rispetto ad altre. Le emergenze processuali del primo grado hanno consentito di ritenere accertato:
− che il aveva effettuato delle preventive verifiche sulle visure catastali ai CP_1 fini dell'accertamento della destinazione dei terreni, come da allegazione del ricorrente in opposizione non contestata;
− che, durante i sopralluoghi precedenti all'accertamento per cui è causa, condotti in presenza del responsabile dell'associazione di categoria UNICAA srl, Tes_1
si era appurato che sul terreno interessato erano presenti molti ceppai di
[...] vigneti (testimonianza resa dal nel giudizio di opposizione); Tes_2
− che la zona interessata dall'intervento era coltivata essenzialmente a vigneti (circostanza non contestata);
− che il terreno interessato all'intervento del era zona di rovi e di incolto, con CP_1 sterpaglie e robinie e che, precedentemente ai fatti per cui è causa, i pioppi erano stati rimossi da un ente pubblico (circostanza non contestata);
− che aveva presentato le domande per ottenere le autorizzazioni Testimone_1 per conto delle due aziende agricole del con attivazione di procedure CP_1 amministrative diverse (produzione documentale e testimonianza del resa Tes_1 in primo grado). Tali circostanze hanno trovato riscontro nelle prove atipiche acquisite (verbali dichiarazioni testimoniali procedimento penale n. 1219/21 R.G. Tribunale di Pavia). La portata di tali elementi probatori non risulta compromessa dal carattere di prova privilegiata che assiste il verbale di accertamento. L'emissione da parte di un ente territoriale di un'ordinanza-ingiunzione, a conclusione di un procedimento sanzionatorio avviato con il verbale di accertamento, non preclude al giudice dell'opposizione ex art. 22 l. n. 689/81 di considerare, ai fini dell'accertamento della legittimità della sanzione, elementi probatori diversi e ulteriori da quelli richiamati dallo stesso verbale. E' pacifico in giurisprudenza che l'efficacia di prova privilegiata del verbale, che accerta la trasgressione, rimane limitata ai fatti verificatisi sotto la diretta percezione degli operanti intervenuti e alle dichiarazioni (oggettivamente intese e non già alla veridicità del relativo contenuto) rese alla loro presenza ed è altrettanto pacifico che il Giudice
“può utilizzare le prove raccolte in un diverso giudizio, anche penale, fra le stesse parti oppure fra parti diverse. Infatti, compete al giudice l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, con la facoltà di privilegiare alcuni mezzi di prova in ragione del loro diverso spessore probatorio, rispettando nel contempo l'unico limite dell'adeguata giustificazione del criterio adottato”12. Il verbale di accertamento, nel caso oggetto di esame, riporta pochi elementi in ordine allo stato dei luoghi e genericamente riporta: 12 Cass sez. III civ. n. 9242/2016; per la possibilità da parte del giudice di utilizzare elementi istruttori raccolti in altro giudizio cfr. da ultimo Cass. sez. III civ. n. 31312/2021. pagina 8 di 11 - che alla data dell'intervento (7/2/2020) non era presente il il quale alcuni giorni CP_1 prima aveva dichiarato “di avere pulito, trinciato ed arato il terreno … che si trattava di un vecchio vigneto abbandonato e che tali lavori erano stati effettuati dalla società agricola ...”; Pt_2
- che in data 28/1/2020 erano stati effettuati dei rilievi, consistenti in geolocalizzazione e perimetrazione dei fondi, e dalla consultazione dei sistemi informatici l'area era risultata classificata a bosco “formato da Robinieti puri o misti, aventi due zone interne classificate rispettivamente in cespuglieti in aree agricole abbandonate (5064 mq) e prati permanenti in assenza di specie arboree e arbustive (6334 mq)”.
Il primo Giudice, a fronte della genericità del verbale di accertamento, ha tenuto conto anche degli elementi indiziari desumibili dalle dichiarazioni testimoniali, rese nel procedimento penale in cui il era imputato, e della documentazione prodotta. CP_1
Tali elementi hanno consentito al Tribunale di Pavia di ricostruire tutta la vicenda a partire dalla situazione di fatto dei luoghi precedente all'intervento (zone incolte, con la presenza di sterpaglie, robinie, e ceppaie di un precedente vigneto come riferito dai testimoni nel giudizio penale) e di verificare la condotta del CP_1
L'appellato, una volta determinatosi ad avviare l'impianto del vigneto sui fondi, ha con diligenza fatto ricorso alla consulenza della propria associazione di categoria, UNICAA srl, ricevendo da responsabile dell'ente, rassicurazioni - dopo le Testimone_1 descritte verifiche - circa la titolarità, in capo all'azienda agricola, dei diritti di reimpianto. Il ha prodotto le certificazioni catastali da cui emergeva la classificazione dei CP_1 terreni come vigneti (eccezion fatta proprio per la particella n. 89, classificata a
“seminativo”) ed è di tutta evidenza che la rilevanza, seppur ai fini fiscali, di tali documenti ragionevolmente ha indotto il a non ulteriormente indagare in merito CP_1 alla presenza di eventuali vincoli sui terreni.
La nota con cui, in data 27/11/2019, la respingeva la domanda di Parte_1 finanziamento proposta dal con riferimento al Progetto Regionale di CP_1
Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti (PRRV 2019-2020) non è idonea a mettere in discussione la buona fede dell'appellato. Nel giudizio di primo grado, il ha documentato di avere, con l'ausilio del CP_1
presentato due domande per accedere al suddetto finanziamento: l'una, per i Tes_1 terreni di proprietà dell' l'altra, per i terreni locati alla Società Parte_3 agricola . Parte_2
Mentre la domanda relativa ai terreni dell' era stata accettata, Parte_3 quella relativa alla seconda azienda veniva respinta dalla Regione perché Parte_1
“gran parte del mappale 89 del fg. 24 di Stradella è occupato da bosco ai sensi della L.R. 31/2008 e riconosciuto tale dal PIF (Piano di Indirizzo Forestale). La superficie pagina 9 di 11 eleggibile all'impianto non raggiunge pertanto la superficie minima dei 5.000 mq stabilita dalle disposizioni della misura RRV. Si segnala che all'azienda non sarebbe spettato il punteggio PRRV 24 in quanto la produzione viticola a DOP non raggiunge i 2/3 della propria produzione totale”. Invero, il diniego di accesso al finanziamento previsto dal PRRV 2019-2020 indicava, a giustificazione del rigetto della domanda, la presenza di un vincolo boschivo in “gran parte del mappale 89” e, dunque, non sulla totalità dello stesso, come dimostrerebbero, peraltro, le immagini del PIF del 2007 allegate alla memoria del 10/8/2022 presentata dalla a seguito delle richieste di chiarimenti del Giudice di primo Parte_1 grado. La produzione non in versione integrale del PIF del 2007, da cui era possibile desumere il vincolo forestale gravante sulla particella n. 89, non consente alla Corte di ulteriormente approfondire le contestazioni dell'ente appellante.
Conclusivamente, a giudizio della Corte, la genericità della comunicazione del 27/11/2019 non è idonea a confutare i plurimi e positivi elementi esterni, sopra esaminati, che consentono di affermare la conformità a buona fede del comportamento assunto dal nell'intera vicenda e convergono unitariamente nel senso di una CP_1 condotta in buona fede, con conseguente esclusione della sua responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 l. n. 689/81.
La sentenza impugnata deve quindi trovare conferma.
L'oggettiva complessità della vicenda e la considerazione che la verifica dell'operatività dell'esimente della buona fede ha richiesto l'accesso alla giurisdizione, inducono la Corte a compensare integralmente anche le spese del presente grado di giudizio. Sussistono in capo all'ente appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 902/2023 del Tribunale di Controparte_1
Pavia, pubblicata il 14/7/2023, così provvede:
a. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_1 sentenza impugnata;
b. dichiara le spese di lite del grado integralmente compensate fra le parti;
pagina 10 di 11 c. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012. Così deciso in Milano, il 29/01/2025.
Il Consigliere rel. est. Serena Baccolini
Il Presidente EN Bonaretti
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. doc. 6 primo grado parte appellata. 3 Cfr. doc. 5 ibidem. 4 Cfr. doc. 8 ibidem. pagina 3 di 11 5 Doc.
4.1 di parte appellata. 6 Cfr. doc.
5.2 di parte appellata. 7 Il procedimento si è concluso con sentenza n. 1199/2022, con cui il Tribunale di Pavia ha assolto il CP_1 dall'imputazione di cui al capo B) per insussistenza del fatto e ha escluso la punibilità dello stesso per l'imputazione di cui al capo A) per particolare tenuità del fatto. pagina 4 di 11 9 cfr. da ultimo, Cass. sez. II civ. ord. n. 24386/2023. 10 Cass. sez. II civ. n. 6018/2019. 11 cfr. Cass. sez. V n. 2139/2020. pagina 7 di 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
EN RE Presidente Serena BACCOLINI Consigliere rel. Alessandra ARCERI Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa
da
(P.I. ), in persona del Presidente pro tempore Parte_1 P.IVA_1
AT FO, rappresentata e difesa nel presente procedimento dagli avv.ti Alessandra Zimmitti PEC e Andrea Ilario Maria Email_1
Viani PEC dell'Avvocatura regionale, giusta delega Email_2 in atti, ed elettivamente domiciliata in Piazza Città di Lombardia, n. 1 Milano (MI) APPELLANTE contro
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Realdo Filippo Frattoni PEC giusta Email_3 delega allegata in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in via Dante 2, Broni (PV) APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 902/2023 del Tribunale di Pavia pubblicata in data 14/7/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 11 per l'appellante “ Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, Parte_1 annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione III civile, n. 902 pubblicata in data 14.07.2023, non notificata, e per l'effetto, dichiarare come integralmente dovuto dal sig. l'importo di € 111.023,57 richiesto Controparte_1 dalla a quest'ultimo con l'ordinanza di ingiunzione di pagamento n. Pt_1 Parte_1
185 del 14.01.2022 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 61, comma 2 della L.R. n. 31/08. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio e con ogni più ampia riserva di ogni ulteriore deduzione e di richiesta istruttoria.
per l'appellato : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis Controparte_1 reiectis, premesse le opportune declaratorie:
- in via pregiudiziale dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. per i motivi di cui in narrativa;
- in via principale e nel merito respingere l'avversario appello perché infondato in fatto e in diritto con conseguente conferma della sentenza n. 902/2023 emessa dal Tribunale di Pavia e pubblicata in data 14.07.2023. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio. Con ogni più ampia riserva.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex artt. 6 D. Lgs. n. 150/2011 e 22 l. n. 689/81 Controparte_1 proponeva opposizione avanti al Tribunale di Pavia avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 815 del 14/1/2022, con cui la lo sanzionava ai sensi dell'art. 43 L.R. Parte_1
n. 31/2008, chiedendogli il pagamento di € 111.041,82. A fondamento dell'opposizione, il ricorrente deduceva:
− di essere legale rappresentante della nonché Parte_2 titolare dell' Parte_3
− che con verbale di accertamento n. 9/Z Reg. del 7/2/ 2020, la sezione Forestale dei Carabinieri Zavattarello gli aveva contestato di aver effettuato tra la fine dell'anno 2018 e i primi mesi dell'anno 2019, senza autorizzazione, la trasformazione di un'area boschiva sita nel Comune di Stradella (PV)1 con eliminazione della vegetazione presente;
− che la sanzione amministrativa pecuniaria era stata indicata nel minimo edittale previsto dall'art. 61, comma 2, L.R. n. 31/08; 1 Area boschiva identificata al foglio 24, mappali 89, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 296, 297, 298, 355, 56, per una superficie complessiva di 9.102 mq. pagina 2 di 11 − di essersi limitato a ripulire dagli infestanti la parte centrale dell'area in questione, che si presentava, prima dell'intervento, come terreno incolto, con tracce di un vigneto abbandonato;
− che l'intervento non aveva interessato i mappali 97, 99 e 101, di proprietà di terzi;
− che, al momento dell'impianto dei vigneti, si era rivolto alla propria associazione di categoria (UNICAA srl) e che il responsabile, Tes_1
verificata la disponibilità dei diritti di reimpianto in capo
[...] all'azienda, aveva dato corso all'iter burocratico per impiantare il vigneto;
− che l aveva messo a dimora il vigneto in data Parte_3
24/5/2019, dandone comunicazione a in data Parte_1
25/5/20192;
− che la Società in un primo momento, aveva proposto Pt_3 Parte_2 domanda di adesione (n. 2019/00057713)3 al finanziamento previsto dal
“Piano di riconversione e ristrutturazione dei vigneti campagna 2019/2020” (c.d. “PRRV”) e, in un secondo momento, aveva comunicato l'avvio dell'impianto del vigneto, con conseguente apertura da parte della di un procedimento istruttorio, conclusosi con esito Parte_1 positivo in data 24/2/20204;
− di avere dato corso al reimpianto di cui al verbale di accertamento nella convinzione di aver agito in conformità alle disposizioni di legge.
Il a sostegno dell'opposizione, produceva elaborati tecnici volti ad attestare la CP_1 regolarità del suo operato. Il ricorrente contestava, in ogni caso, la quantificazione del terreno per mq.
9.102 indicata dagli operanti nel verbale di accertamento, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione. La si costituiva, concludendo per il rigetto dei motivi di Parte_1 opposizione. L'ente territoriale deduceva:
− che all'interno dell'area soggetta all'intervento (per complessivi mq. 20.500) era possibile distinguere – come da allegata ortofoto dell'area dal 2007 al 2021 – cespuglieti in area agricola della superficie di 5.064 mq., prati permanenti in assenza di specie arboree e arbustive dell'estensione di 6.344 mq., “bosco vero e proprio” per la superficie di 9.102 mq.;
− che le particelle 97, 99 e 101 del Foglio 24, di proprietà di terzi, erano condotte in affitto dalla Parte_2 − che il ricorrente, nelle qualità dichiarate, risultava privo dell'autorizzazione necessaria ad effettuare l'intervento di trasformazione indicato nel verbale di accertamento;
− che il in qualità di titolare della era CP_1 Parte_2 risultato destinatario di un provvedimento di decadenza della domanda di adesione al PRRV, presentata relativamente alla particella n. 89 Foglio 24 del Comune di Stradella (PV), in ragione della presenza di un vincolo di area boschiva (comunicazione da parte della trasmessa con nota Parte_1 del 27/11/20195);
− che il ricorrente aveva ottenuto un'autorizzazione all'estirpo di vigneto esistente solo in relazione alla particella n. 25, Foglio 25 del Comune di Stradella6;
− che l'autorizzazione concessa per la particella n. 25 non consentiva di utilizzare i diritti all'impianto anche in altra area diversa, senza preventiva verifica dell'esistenza di eventuali vincoli.
Nel corso del giudizio avanti al Tribunale di Pavia, le parti davano atto della pendenza di un procedimento penale avente a oggetto la medesima vicenda, nell'ambito del quale erano state contestate al le seguenti imputazioni: A) il reato di cui agli artt. 181 CP_1 co. 1 – 134 co. 1 lett. b) – 142 co. 1 lett. g) D.Lgs. n. 42/2004; B) il reato di cui agli artt. 81 co. 2 e 734 cp7. All'udienza del 17/5/2023, il ricorrente comunicava che la aveva Parte_1 approvato la richiesta di autorizzazione alla trasformazione e compensazione del terreno in sanatoria, inoltrata dal successivamente all'accertamento dell'illecito CP_1 amministrativo per cui si procede. Acquisita la documentazione, ivi compresi gli atti relativi al giudizio penale, e disposta attività istruttoria orale (audizione teste , il Tribunale di Pavia Testimone_2 annullava l'ordinanza ingiunzione opposta e compensava integralmente le spese di giudizio.
In motivazione, il Giudice di primo grado:
− riteneva infondata l'eccezione proposta dal ricorrente in merito alla circostanza che non tutte le particelle oggetto dell'ingiunzione fossero di proprietà, a fronte della produzione documentale assicurata dalla da cui Parte_1 emergeva che il godimento del terreno di cui alle particelle oggetto di impianto di cui ai mappali nn. 97, 99 e 101 era garantito alla da Parte_2 un contratto di affitto;
− richiamava le norme di cui agli artt. 43 e 61, comma 2, L.R. n. 43/2008, che sanzionano tutti gli interventi di trasformazione del bosco8, senza o in difformità di apposita autorizzazione rilasciata dagli enti territoriali competenti;
− rilevava come i terreni, oggetto dell'intervento contestato, risultassero classificati come “bosco” al Piano di Indirizzo Forestale (PIF) del 2007 e come vigneto di classe 4 dal catasto;
− riteneva non raggiunta la prova in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, quantomeno della colpa, in capo all'autore materiale della condotta contestata, poiché l'attività istruttoria espletata aveva consentito di appurare come il si fosse trovato di fronte non già a un terreno boschivo, ma a un terreno CP_1 all'interno del quale vi erano “arbusti e resti di impianti precedenti”, mentre gli alberi di alto fusto erano stati estirpati in precedenza da altro ente pubblico;
− inoltre, veniva sottolineato, a sostegno della buona fede del come lo stesso CP_1 si fosse rivolto, per le pratiche amministrative necessarie, a un centro di assistenza agricola, che aveva verificato la fattibilità dell'intervento, senza ritenere necessarie ulteriori indagini in merito alla diversa classificazione dei terreni al PIF 2007 e ciò anche in ragione delle diverse risultanze del catasto.
La ha interposto appello, concludendo per la riforma della sentenza Parte_1 impugnata e la condanna di al pagamento della sanzione portata Controparte_2 dall'ordinanza-ingiunzione opposta. L'appello è stato affidato a due motivi con cui il ha contestato le valutazioni date CP_1 del quadro probatorio acquisito e dell'insussistenza dell'illecito per difetto dell'elemento soggettivo.
Si è costituito in giudizio contestando l'ammissibilità ex art. 348 Controparte_1 bis cpc dell'appello e, comunque, la sua fondatezza, con richiesta di conferma della sentenza di primo grado. All'odierna udienza, le parti hanno discusso la causa, insistendo nell'accoglimento delle rispettive conclusioni, in epigrafe riportate. All'esito, la Corte ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di appello possono essere trattati unitariamente poiché fra loro connessi. 8 La condotta viene descritta nelle disposizioni citate come “ogni intervento artificiale che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente oppure l'asportazione o la modifica del suolo forestale finalizzato a una utilizzazione diversa da quella forestale”. pagina 5 di 11 Con il primo motivo la ha lamentato l'erroneità della sentenza di Parte_1 primo grado nella parte in cui il Tribunale di Pavia ha escluso che il fosse CP_1 intervenuto su un terreno boschivo, affermando che l'area era caratterizzata esclusivamente dalla presenza di “alcuni arbusti e resti di impianti precedenti, come confermato da tutti i testi escussi”. In tesi, il Tribunale di Pavia avrebbe erroneamente riconosciuto dirimente valore probatorio alle dichiarazioni rese dai testimoni in sede penale, nonostante l'accertamento condotto dal Corpo della Guardia Forestale, che con il relativo verbale, rilevante ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., aveva confermato la sussistenza del vincolo boschivo sull'area interessata dalla trasformazione, così come desumibile sia dalla normativa di riferimento, sia dallo stato di fatto dell'area. Quanto al vincolo boschivo, l'ente appellante ha contestato ed eccepito:
- l'omessa attivazione, da parte del di un procedimento amministrativo volto a CP_1 certificare la corrispondenza tra la situazione di fatto dell'area interessata dall'intervento e la situazione di diritto risultante dal PIF 2007, così da ottenere, in ipotesi di mancata corrispondenza, la diversa destinazione dell'area;
- l'inidoneità della classificazione catastale dei terreni ad escludere la sussistenza del vincolo boschivo, poiché di rilevanza solo ai fini fiscali.
Con il secondo motivo di gravame, l'ente ha censurato la sentenza Parte_4 impugnata nella parte in cui ha escluso la sussistenza dell'illecito amministrativo contestato per difetto dell'elemento soggettivo. La ha stigmatizzato la contraddittorietà del ragionamento del primo Parte_1 giudice e ha dato rilievo alla decisione del giudice penale, che, pur escludendo la punibilità del per i reati a lui ascritti, ha affermato che “non sussistono dubbi CP_1 circa la sussistenza del dolo, viste le modalità della condotta e in assenza di autorizzazione specifica”. Sulla base di tali presupposti, l'ente territoriale ha escluso:
- la configurabilità dell'errore di fatto di cui all'art. 3 L. n. 689/81, ritenendo documentalmente provato che, prima dell'intervento in contestazione, vi era stato il rigetto da parte della della domanda di accesso al PRRV 2019/2020 Parte_1 per il mappale n. 89 presentata dal “in quanto [il terreno oggetto della richiesta CP_1 risultava] in gran parte occupato da bosco ai sensi della L. R. 31/2008 e riconosciuto dal PIF”;
- la configurabilità dell'error iuris quale causa di esclusione della responsabilità in materia di illecito amministrativo, non sussistendo, nel caso di specie, un'inevitabile ignoranza del precetto violato, considerata l'attività imprenditoriale svolta dal CP_1 non esonerato dall'onere di operare le verifiche necessarie in ordine all'esatta classificazione dei terreni inseriti nel PIF 2007;
pagina 6 di 11 - che il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria da parte della Provincia di Pavia e dell'autorizzazione forestale consentissero di esonerare il dal pagamento CP_1 della sanzione amministrativa.
La Corte ritiene che entrambi i motivi di appello siano infondati. Si ritiene utile un preliminare richiamo alla l. n. 689/1981 con riferimento agli elementi costitutivi degli illeciti amministrativi e, in particolare, all'elemento soggettivo. L'art. 3 della legge citata dispone che “Nelle violazioni in cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la disposizione pone una presunzione semplice di sussistenza dell'elemento psicologico della colpa a carico al destinatario della sanzione, superabile mediante prova contraria9. La previsione della presunzione di colpa permette di escludere la responsabilità dell'autore dell'illecito amministrativo solo in ipotesi di incolpevole ignoranza in ordine alla sussistenza dei presupposti che caratterizzano la condotta vietata10. Ne deriva che l'applicabilità dell'esimente della buona fede, ai fini dell'esclusione della responsabilità per illecito amministrativo, si configura qualora sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della condotta posta in essere e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso11.
L'applicazione al caso concreto di tali principi di diritto consente alla Corte di condividere le conclusioni del Tribunale di Pavia, che - pur ritenendo accertato che parte dell'area (particella 89) oggetto dell'intervento fosse sottoposto a vincolo boschivo ai sensi del Piano di Indirizzo Forestale (PIF) del 2007 - ha dichiarato la sussistenza dell'esimente della buona fede nella condotta materiale (intervento di trasformazione del bosco in assenza di autorizzazione) posta in essere dal CP_1
Contrariamente a quanto l'ente appellante vorrebbe sentire affermare, il Tribunale di Pavia ha assicurato una valutazione prudente ex art. 116 cpc del materiale probatorio acquisito e ha tenuto conto, come doveva, di tutte le risultanze processuali secondo regole logiche, illustrando in termini esaurienti le ragioni per le quali ha ritenuto di dare maggior rilievo ad alcune prove rispetto ad altre. Le emergenze processuali del primo grado hanno consentito di ritenere accertato:
− che il aveva effettuato delle preventive verifiche sulle visure catastali ai CP_1 fini dell'accertamento della destinazione dei terreni, come da allegazione del ricorrente in opposizione non contestata;
− che, durante i sopralluoghi precedenti all'accertamento per cui è causa, condotti in presenza del responsabile dell'associazione di categoria UNICAA srl, Tes_1
si era appurato che sul terreno interessato erano presenti molti ceppai di
[...] vigneti (testimonianza resa dal nel giudizio di opposizione); Tes_2
− che la zona interessata dall'intervento era coltivata essenzialmente a vigneti (circostanza non contestata);
− che il terreno interessato all'intervento del era zona di rovi e di incolto, con CP_1 sterpaglie e robinie e che, precedentemente ai fatti per cui è causa, i pioppi erano stati rimossi da un ente pubblico (circostanza non contestata);
− che aveva presentato le domande per ottenere le autorizzazioni Testimone_1 per conto delle due aziende agricole del con attivazione di procedure CP_1 amministrative diverse (produzione documentale e testimonianza del resa Tes_1 in primo grado). Tali circostanze hanno trovato riscontro nelle prove atipiche acquisite (verbali dichiarazioni testimoniali procedimento penale n. 1219/21 R.G. Tribunale di Pavia). La portata di tali elementi probatori non risulta compromessa dal carattere di prova privilegiata che assiste il verbale di accertamento. L'emissione da parte di un ente territoriale di un'ordinanza-ingiunzione, a conclusione di un procedimento sanzionatorio avviato con il verbale di accertamento, non preclude al giudice dell'opposizione ex art. 22 l. n. 689/81 di considerare, ai fini dell'accertamento della legittimità della sanzione, elementi probatori diversi e ulteriori da quelli richiamati dallo stesso verbale. E' pacifico in giurisprudenza che l'efficacia di prova privilegiata del verbale, che accerta la trasgressione, rimane limitata ai fatti verificatisi sotto la diretta percezione degli operanti intervenuti e alle dichiarazioni (oggettivamente intese e non già alla veridicità del relativo contenuto) rese alla loro presenza ed è altrettanto pacifico che il Giudice
“può utilizzare le prove raccolte in un diverso giudizio, anche penale, fra le stesse parti oppure fra parti diverse. Infatti, compete al giudice l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, con la facoltà di privilegiare alcuni mezzi di prova in ragione del loro diverso spessore probatorio, rispettando nel contempo l'unico limite dell'adeguata giustificazione del criterio adottato”12. Il verbale di accertamento, nel caso oggetto di esame, riporta pochi elementi in ordine allo stato dei luoghi e genericamente riporta: 12 Cass sez. III civ. n. 9242/2016; per la possibilità da parte del giudice di utilizzare elementi istruttori raccolti in altro giudizio cfr. da ultimo Cass. sez. III civ. n. 31312/2021. pagina 8 di 11 - che alla data dell'intervento (7/2/2020) non era presente il il quale alcuni giorni CP_1 prima aveva dichiarato “di avere pulito, trinciato ed arato il terreno … che si trattava di un vecchio vigneto abbandonato e che tali lavori erano stati effettuati dalla società agricola ...”; Pt_2
- che in data 28/1/2020 erano stati effettuati dei rilievi, consistenti in geolocalizzazione e perimetrazione dei fondi, e dalla consultazione dei sistemi informatici l'area era risultata classificata a bosco “formato da Robinieti puri o misti, aventi due zone interne classificate rispettivamente in cespuglieti in aree agricole abbandonate (5064 mq) e prati permanenti in assenza di specie arboree e arbustive (6334 mq)”.
Il primo Giudice, a fronte della genericità del verbale di accertamento, ha tenuto conto anche degli elementi indiziari desumibili dalle dichiarazioni testimoniali, rese nel procedimento penale in cui il era imputato, e della documentazione prodotta. CP_1
Tali elementi hanno consentito al Tribunale di Pavia di ricostruire tutta la vicenda a partire dalla situazione di fatto dei luoghi precedente all'intervento (zone incolte, con la presenza di sterpaglie, robinie, e ceppaie di un precedente vigneto come riferito dai testimoni nel giudizio penale) e di verificare la condotta del CP_1
L'appellato, una volta determinatosi ad avviare l'impianto del vigneto sui fondi, ha con diligenza fatto ricorso alla consulenza della propria associazione di categoria, UNICAA srl, ricevendo da responsabile dell'ente, rassicurazioni - dopo le Testimone_1 descritte verifiche - circa la titolarità, in capo all'azienda agricola, dei diritti di reimpianto. Il ha prodotto le certificazioni catastali da cui emergeva la classificazione dei CP_1 terreni come vigneti (eccezion fatta proprio per la particella n. 89, classificata a
“seminativo”) ed è di tutta evidenza che la rilevanza, seppur ai fini fiscali, di tali documenti ragionevolmente ha indotto il a non ulteriormente indagare in merito CP_1 alla presenza di eventuali vincoli sui terreni.
La nota con cui, in data 27/11/2019, la respingeva la domanda di Parte_1 finanziamento proposta dal con riferimento al Progetto Regionale di CP_1
Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti (PRRV 2019-2020) non è idonea a mettere in discussione la buona fede dell'appellato. Nel giudizio di primo grado, il ha documentato di avere, con l'ausilio del CP_1
presentato due domande per accedere al suddetto finanziamento: l'una, per i Tes_1 terreni di proprietà dell' l'altra, per i terreni locati alla Società Parte_3 agricola . Parte_2
Mentre la domanda relativa ai terreni dell' era stata accettata, Parte_3 quella relativa alla seconda azienda veniva respinta dalla Regione perché Parte_1
“gran parte del mappale 89 del fg. 24 di Stradella è occupato da bosco ai sensi della L.R. 31/2008 e riconosciuto tale dal PIF (Piano di Indirizzo Forestale). La superficie pagina 9 di 11 eleggibile all'impianto non raggiunge pertanto la superficie minima dei 5.000 mq stabilita dalle disposizioni della misura RRV. Si segnala che all'azienda non sarebbe spettato il punteggio PRRV 24 in quanto la produzione viticola a DOP non raggiunge i 2/3 della propria produzione totale”. Invero, il diniego di accesso al finanziamento previsto dal PRRV 2019-2020 indicava, a giustificazione del rigetto della domanda, la presenza di un vincolo boschivo in “gran parte del mappale 89” e, dunque, non sulla totalità dello stesso, come dimostrerebbero, peraltro, le immagini del PIF del 2007 allegate alla memoria del 10/8/2022 presentata dalla a seguito delle richieste di chiarimenti del Giudice di primo Parte_1 grado. La produzione non in versione integrale del PIF del 2007, da cui era possibile desumere il vincolo forestale gravante sulla particella n. 89, non consente alla Corte di ulteriormente approfondire le contestazioni dell'ente appellante.
Conclusivamente, a giudizio della Corte, la genericità della comunicazione del 27/11/2019 non è idonea a confutare i plurimi e positivi elementi esterni, sopra esaminati, che consentono di affermare la conformità a buona fede del comportamento assunto dal nell'intera vicenda e convergono unitariamente nel senso di una CP_1 condotta in buona fede, con conseguente esclusione della sua responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 l. n. 689/81.
La sentenza impugnata deve quindi trovare conferma.
L'oggettiva complessità della vicenda e la considerazione che la verifica dell'operatività dell'esimente della buona fede ha richiesto l'accesso alla giurisdizione, inducono la Corte a compensare integralmente anche le spese del presente grado di giudizio. Sussistono in capo all'ente appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 902/2023 del Tribunale di Controparte_1
Pavia, pubblicata il 14/7/2023, così provvede:
a. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_1 sentenza impugnata;
b. dichiara le spese di lite del grado integralmente compensate fra le parti;
pagina 10 di 11 c. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012. Così deciso in Milano, il 29/01/2025.
Il Consigliere rel. est. Serena Baccolini
Il Presidente EN Bonaretti
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. doc. 6 primo grado parte appellata. 3 Cfr. doc. 5 ibidem. 4 Cfr. doc. 8 ibidem. pagina 3 di 11 5 Doc.
4.1 di parte appellata. 6 Cfr. doc.
5.2 di parte appellata. 7 Il procedimento si è concluso con sentenza n. 1199/2022, con cui il Tribunale di Pavia ha assolto il CP_1 dall'imputazione di cui al capo B) per insussistenza del fatto e ha escluso la punibilità dello stesso per l'imputazione di cui al capo A) per particolare tenuità del fatto. pagina 4 di 11 9 cfr. da ultimo, Cass. sez. II civ. ord. n. 24386/2023. 10 Cass. sez. II civ. n. 6018/2019. 11 cfr. Cass. sez. V n. 2139/2020. pagina 7 di 11