Decreto presidenziale 10 gennaio 2020
Ordinanza cautelare 17 gennaio 2020
Sentenza 4 febbraio 2021
Accoglimento
Sentenza 25 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 04/02/2021, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/02/2021
N. 00164/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01295/2019 REG.RIC.
N. 00383/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1295 del 2019, proposto da
Comitato A.S.M.A. Associazione Salute AR Ausiliatrice, Provincia Italiana Sacro Cuore degli Stimmatini, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, TO MB, IL OI, FR NE, AN IN, AU AD, AL JA, RA GO, IU De IC, LU TO, LU PO, DE De IC, RT TT, AR RL RO, LI SC, IA TO, EP BU, AN AN, EN LE, MI PE, NA CH, UD ES, RT AP, NA AN, LU FI, LA AR, ND MO, AT CC, SC CC, AR AL, MO CC, WA AN, IA UZ, LU NN, RA OS, OV IZ, RA ER, OV ER, IT ES, AN RI, IN De IN D'OR, NO TU, rappresentati e difesi dall'avvocato Maurizio Sartori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Verona, via Scrimiari n. 10;
contro
Comune di Verona, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati OV Michelon, Fulvia Squadroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura Civica in Verona, piazza Bra 1;
G.I.C. Gruppo Italiano Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NO Bigolaro, Vittorio Domenichelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vittorio Domenichelli in Padova, Gall. G. Berchet n. 8;
e con l'intervento di
ad opponendum :
DI Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NO Sacchetto, Alessandro Ezechieli, LI Tamborino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 383 del 2020, proposto da
ARnna OC, VA IN, UR ME, DE LA, EL MB, rappresentati e difesi dall'avvocato Maurizio Sartori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maurizio Sartori in Verona, via Scrimiari n. 10;
contro
Comune di Verona, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati OV Michelon, Fulvia Squadroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’ Avvocatura Civica in Verona, piazza Bra 1;
G.I.C. Gruppo Italiano Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NO Bigolaro, Vittorio Domenichelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vittorio Domenichelli in Padova, Gall. G. Berchet n. 8;
e con l'intervento di
ad opponendum:
DI Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NO Sacchetto, Alessandro Ezechieli, LI Tamborino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 1295 del 2019:
del permesso di costruire del Comune di Verona per "Nuova costruzione in attuazione PUA Via Mameli n. 7180004 in via Mameli, via Cavalcaselle, via Failoni" pratica edilizia n. 06.03/001475/2018 rilasciato il 30 agosto 2019 e di ogni altro atto presupposto e/o connesso..
quanto al ricorso n. 383 del 2020:
- del permesso di costruire del Comune di Verona per “Nuova costruzione in attuazione PUA Via Mameli n. 7180004 in via Mameli – via Cavalcaselle – via Failoni” pratica edilizia n. 06.03/001475/2018 rilasciato il 30 agosto 2019 e di ogni altro atto presupposto e/o connesso..
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Verona e di G.I.C. Gruppo Italiano Costruzioni S.r.l. e di Comune di Verona e di G.I.C. Gruppo Italiano Costruzioni S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2020 la dott.ssa ARgiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso n. 1295/2019 ricorrono il Comitato Associazione Salute AR Ausiliatrice, la Provincia Italiana Sacro Cuore degli Stimmatici e altri privati residenti in prossimità dell’area ex BAM, sita all’interno della seconda circoscrizione del Comune di Verona. L’area è stata oggetto di un PUA, approvato ai sensi della formulazione all’epoca vigente dell’articolo 3, comma 2, L.R. 14/2009 con delibera di Giunta comunale n. 61 del 20.2.2012 (e confermata con la D.G.C. n. 242 del 22.6.2017), con cui è stata prevista la realizzazione di quattro palazzi di otto e dieci piani.
I ricorrenti deducono che l’area era classificata, in base al PRG vigente fino all’approvazione del P.I., avvenuta con delibera di Giunta comunale n. 91 del 23.12.2011, come ZTO F - verde pubblico o sportivo e ZTO 30 – parcheggi e che su di essa insisteva solo un fabbricato di due piani adibito prima a manifattura tabacchi di Verona e poi ad attività commerciali.
L’edificio è stato oggetto di un primo permesso di costruire (n. 6908/2002) per il restauro del piano terra e la ristrutturazione edilizia del primo piano, che prevedeva la demolizione di tutte le strutture interne. I lavori vennero realizzati in difformità dal titolo, avendo i proprietari proceduto alla demolizione anche delle mura perimetrali dei piani primo e secondo sul lato nord-ovest, nonché di quasi tutte le pareti del piano terra, compreso il solaio. L’istanza di sanatoria dei suddetti lavori veniva una prima volta rigettata per difetto di doppia conformità. Divenuta proprietaria del compendio la C.I.G., ad essa veniva rilasciato un permesso di costruire in variante a quello n. 6908/2002 ed in sanatoria (il n. 525 del 30 maggio 2008). La sanatoria riguardava le demolizioni eseguite, mentre la ristrutturazione veniva assentita per completamento delle opere relative al permesso di costruire n. 6908/2002, con talune variazioni. Veniva, altresì, fissato il termine di inizio e fine lavori in uno e tre anni dal rilascio del titolo. Entro il suddetto termine nessuna nuova opera veniva realizzata, con conseguente decadenza del titolo, ai sensi dell’art. 15 D.P.R. 380/2001.
In data 9.5.2011 la CIG presentava istanza di approvazione di un PUA, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della L.R. 14/2009 all’epoca vigente e dell’articolo 3, comma 8, del regolamento attuativo adottato dal Comune di Verona, per l’ampliamento dell’edificio con ricomposizione planivolumetrica su area di sedime diversa.
In data 8.9.2011 il Comune adottava il Piano degli interventi, con delibera n. 59.
Con delibera di Giunta comunale n. 368 del 30.11.2011 veniva adottato il PUA, in base ai seguenti presupposti:
- Posto che l’istanza di PUA è stata proposta prima dell’adozione del P.I, ai sensi dell’articolo 189, comma 1, lett. d) delle NTA del PI adottato, il PUA è assoggettato alle previsioni del PRG (purchè l’approvazione dello stesso avvenga entro la data di efficacia del PI);
- Nel PI adottato l’area ricade nel tessuto TCe 2 (tessuto con dominante edificazione libera interna all’isolato disposta secondo progetto unitario) che configura, ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento attuativo della L.R. 14/2009 “zona propria”;
- La volumetria di progetto è calcolata tenendo conto della parte di edificio ancora esistente e di quella demolita sulla base del permesso di costruire 4295/2006 per la quale non è stata ancora attuata la ricostruzione.
- Si è, inoltre, assimilata l’area alla ZTO B del D.M. 1444/68 ai fini del calcolo delle altezze massime.
Con delibera di Giunta comunale n. 91 del 23.12.2011 è stato approvato il PI, divenuto efficace il 13.3.2012. Con delibera di Giunta comunale n. 61 del 22.2.2012 è stato approvato anche il PUA.
Con delibera n. 242 del 22.6.2017 è stata confermata la delibera di approvazione ed approvate delle modifiche allo schema di convenzione, con aggiornamento delle prescrizioni. In data 23.11.2017 è stata sottoscritta la convenzione urbanistica e in data 30.1.2019 rilasciato il permesso di costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.
In data 30 agosto 2019 è stato rilasciato il PDC per la realizzazione degli edifici: quattro palazzine residenziali di otto e dieci piani e un edificio con destinazione commerciale.
I ricorrenti hanno impugnato il permesso di costruire, la delibera n. 368 del 30.11.2011 di adozione del PUA la delibera n. 61 del 22.2.2012 di approvazione del PUA, il regolamento attuativo della L.R. 14/2009 approvato dal Comune di Verona con delibera n. 84 del 29.10.2009 e gli atti successivi, formulando le seguenti censure:
1) Violazione del PRG applicabile al PUA, in particolare le norme di cui alle ZTO 19 e 30; violazione dell’art. 76, co. 6, della L.R. 61/85 e artt. 3 e 9 del d.P.R. n. 380/2001. Violazione dell’art. 189 NTO al PI. Eccesso di potere: contraddittorietà e perplessità della motivazione; erroneità e/o falsa applicazione dei presupposti
2) Violazione degli artt. 2, 3 e 9 della L.R. 14/2009, nonché degli articoli 3 e 5 del Regolamento del Comune di Verona attuativo della L.R. 14/2009; della circolare della Regione Veneto n. 1 del 13.11.2014; del combinato disposto delle norme di PRG ZTO F 19 a verde pubblico o sportivo e art. 9 Dpr 380/2001; dell’art. 10, c. 9, L.R. 32/2013. Eccesso di potere: contraddittorietà e perplessità della motivazione; erroneità e/o falsa applicazione dei presupposti.
3) Violazione delle norme di PRG ZTO 14, 19 e 30, anche in combinato disposto con l’art. 9 Dpr 380/2001; violazione del DM 1444/68, art. 8 e 9. Eccesso di potere: difetto di motivazione; illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà della motivazione.
4) Violazione dell’art. 5, punto 13 del Regolamento attuativo piano casa.
5) Violazione di legge: dell’art. 32 L.R. 11/2004; delle NTA di PRG e DGC 396 del 25.11.2009; Eccesso di potere: travisamento o erroneità dei presupposti.
6) In subordine: violazione delle NTO art. 181 del Piano degli Interventi.
I medesimi provvedimenti sono stati impugnati dai sig.ri ARnna OC, VA IN, UR ME, DE LA, EL MB con ricorso straordinario al Capo dello Stato, trasposto in sede giurisdizionale ed allibrato al registro ricorsi di questo T.A.R. con il n. 383/2020. Il gravame contiene le medesime censure svolte in seno al ricorso n. 1295/19.
In entrambi i giudizi si sono costituiti il Comune di Verona e la controinteressata. E’ intervenuta anche DI Immobiliare s.r.l. in qualità di acquirente dell’area edificabile a destinazione commerciale.
Le parti resistenti e l’interveniente, oltre a resistere nel merito hanno eccepito, in via preliminare:
1) L’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, non avendo i ricorrenti allegato né provato il pregiudizio loro arrecato dall’intervento;
2) L’irricevibilità del primo, del secondo, del terzo, del quinto e del sesto motivo in quanto censure dirette a contestare i contenuti del PUA che, essendo dotato di immediata efficacia lesiva, avrebbe dovuto essere impugnato entro il termine decadenziale di 60 giorni dalla sua pubblicazione all’Albo pretorio del Comune;
3) Il difetto di legittimazione attiva del Comitato per difetto di prova dei relativi requisiti e di taluni dei ricorrenti che non risultano essere proprietari di immobili confinanti con l’area di intervento.
La domanda cautelare proposta in seno al ricorso è stata rigettata in primo grado, ma accolta in appello con l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 3146/2020, in ragione della necessità di evitare ogni trasformazione del territorio nelle more della decisione di merito. La decisione del giudice d’appello è stata ribadita anche con l’ordinanza n. 4368/2020 resa all’esito dell’istanza di revoca della precedente ordinanza proposta da DI Immobiliare s.r.l.
In data 20 ottobre 2020, la ricorrente NA AN ha dichiarato, a mezzo del proprio difensore costituito, di voler rinunciare agli atti del ricorso.
All’udienza pubblica del 22 ottobre 2020, la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, il Collegio ritiene opportuno procedere alla riunione dei ricorsi n. 1295/2019 e 383/2020 per evidente connessione parzialmente soggettiva ed oggettiva.
2. Ancora preliminarmente, deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per la sig.ra NA AN, la quale, sebbene in forme irrituali, rispetto a quanto previsto dall’articolo 84, commi 1 e 3, del c.p.a., ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso. Tale dichiarazione costituisce argomento di prova circa la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 giugno 2015, n. 2940; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III ter, 5 dicembre 2017, n. 11990; T.A.R. Piemonte, sez. II, 6 giugno 2014, n. 981) ex art. 84, comma 4, c.p.a., secondo cui “anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa”.
3. Ancora preliminarmente occorre dare conto delle eccezioni preliminari di difetto di legittimazione attiva del Comitato A.S.M.A. e di difetto di legittimazione ed interesse degli altri ricorrenti.
Non appare revocabile in dubbio la legittimazione e l’interesse quantomeno dei ricorrenti frontistanti l’area dell’intervento. Tali presupposti tuttavia, possono essere riconosciuti anche in capo agli altri ricorrenti che hanno dimostrato di abitare nell’area circostante quella dell’intervento, atteso che il pregiudizio lamentato attiene al peggioramento delle condizioni di vivibilità dell’area derivante dalla realizzazione di un complesso residenziale destinato ad ospitare un numero cospicuo di abitanti ed un esercizio commerciale, in un’area destinata a verde pubblico e servizi pubblici.
Possono ritenersi provati i requisiti di legittimazione individuati dalla giurisprudenza per ritenere il Comitato ricorrente legittimato ad agire (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen, 20 febbraio 2020, n. 6). La giurisprudenza ha in più occasioni affermato come la legittimazione a ricorrere dei comitati debba essere apprezzata sulla base del perseguimento, sancito in via statutaria e in modo non occasionale, di obiettivi connessi ad un interesse diffuso superindividuale, valutando, altresì, la sussistenza di un adeguato grado di rappresentatività e di uno stabile collegamento con il territorio in cui è sito il bene che si assume leso (cfr. Consiglio di Stato sez. IV,15 marzo 2018, n. 1838). Dagli atti di causa, oltre alla coerenza dell’odierna impugnazione con gli obiettivi statutari, emerge il requisito della sufficiente rappresentatività dell’ente avuto riguardo alla dimensione dell’interesse tutelato (limitato alla seconda circoscrizione della città di Verona) e lo stabile collegamento con l'area della quale il Comitato si propone di tutelare i valori ambientali. E’ stata, infatti, documentata l’attività svolta dallo stesso comitato a partire dal 2018, in epoca antecedente al rilascio del provvedimento impugnato e non limitata alle sole questioni concernenti l’edificazione dell’area ex BAM.
4. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano l’illegittimità del permesso di costruire in quanto con esso sarebbe autorizzato un intervento di nuova costruzione in contrasto con la destinazione urbanistica dell’area impressa dal PRG, applicabile ai sensi dell’articolo 189 delle NTO del PI al PUA via Mameli. Per effetto di tale disposizione, infatti, l’area avrebbe conservato la destinazione urbanistica previgente, in parte a verde pubblico ed in parte a parcheggi con vincolo decaduto, nella quale, applicandosi la disciplina di cui all’articolo 9 DPR 380/01 sarebbero ammissibili solo interventi di ristrutturazione. Invece l’intervento assentito con il PUA e poi con il permesso di costruire sarebbe ascrivibile alla categoria della nuova costruzione, in quanto esso deriva da un precedente titolo edilizio (con cui era stata concessa la sanatoria delle precedenti demolizioni ed assentita la ricostruzione del preesistente edificio con varianti), non eseguito entro il termine di cui all’articolo 15 D.P.R. 380/2001 e quindi decaduto.
5. Con il secondo motivo i ricorrenti affermano che l’intervento non sarebbe da ritenersi assentibile neppure sulla base della disciplina del Piano casa. Infatti anzitutto essa consente l’ampliamento del patrimonio edilizio esistente, mentre all’epoca in cui fu presentata la domanda di permesso di costruire oltre 29.000 mc dell’edificio risultavano demoliti. Inoltre, l’ammissibilità degli ampliamenti ai sensi dell’art. 3 L.R. 14/2009 è subordinata a che essi siano collocati in zona “propria”, requisito che nella specie non ricorrerebbe. Il PUA, infatti, è stato istruito ed approvato sulla scorta di quanto previsto dall’articolo 189 NTA del PI, che in via transitoria ha previsto che esso non si applichi “agli immobili oggetto di (…) PUA presentati in data antecedente a quella di adozione del presente PI, purchè la loro approvazione intervenga definitivamente entro 120 giorni dalla data di efficacia del presente PI” . In base al PRG previgente l’area è destinata in parte a verde pubblico (ZTO F) e in parte a parcheggi (con vincolo decaduto).
6. I primi due motivi sono irricevibili. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “in tema di disposizioni dirette a disciplinare l’uso del territorio negli aspetti urbanistici ed edilizi, contenute negli strumenti urbanistici generali o di attuazione, devono distinguersi le prescrizioni che in via immediata definiscono le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata (nel cui ambito rientrano, in particolare le norme di cosiddetta zonizzazione e di localizzazione di opere pubbliche o di interesse collettivo) dalle altre previsioni che, più in dettaglio, regolano l’esercizio dell’attività edificatoria, ordinariamente inserite nelle norme tecniche di attuazione del piano e nel regolamento edilizio (come tra l’altro, le disposizioni sul calcolo delle distanze e delle altezze, sull’osservanza dei canoni estetici, sull’assolvimento di oneri procedimentali e documentali; le regole tecniche sull’attività costruttiva). Le prescrizioni appartenenti alla prima categoria devono essere impugnate, in ragione dell’effetto conformativo dello ius aedificandi dei proprietari dei suoli interessati che da quelle deriva, entro il termine decadenziale decorrente dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio, non essendo indispensabile la notificazione individuale o la piena conoscenza da parte degli interessati, tale notificazione, è bene specificare, è necessaria unicamente nel caso in cui il piano imponga un vincolo espropriativo su uno specifico immobile. Le prescrizioni appartenenti alla seconda categoria, essendo suscettibili di ripetuta applicazione, esplicano effetto lesivo nel momento in cui viene rilasciato il titolo edilizio e possono essere, quindi, oggetto di censura in occasione dell’impugnazione di quest’ultimo” (si veda, tra le altre Cons. Stato, sez. IV, 28 marzo 2011, n. 864; id., 23 dicembre 2010, n. 9375; Id., sez. VI 8 settembre 2009, n. 5258).
In applicazione di tali principi, in ragione della insuscettibilità di ripetuta applicazione, la giurisprudenza d’appello ha ritenuto immediatamente lesive e le previsioni dei piani attuativi in cui è disciplinato un unico e specifico intervento edilizio, con l’individuazione delle caratteristiche dell’opera realizzanda. Trattandosi di prescrizioni destinate ad essere applicate una sola volta, per un solo edificio ed essendo l’impatto dell’opera immediatamente percepibile, il piano che le contiene deve essere oggetto di immediata impugnazione. Ha altresì precisato il Consiglio di Stato che “la immediata lesività riguarda non solo le prescrizioni di natura strettamente urbanistica ma anche quelle di natura edilizia”. (Consiglio di Stato, sez. VI, 23 dicembre 2013, n. 6223, cfr. anche T.A.R. Salerno, sez. II, 25 luglio 2019, n. 1420).
Analoghe caratteristiche ricorrono con riguardo allo strumento urbanistico in esame. Lo strumento urbanistico oggetto di impugnazione, infatti, lungi dal dettare una disciplina attuativa del piano regolatore per un’area determinata del territorio, costituisce lo strumento esecutivo che l’art. 3, comma 3, della legge sul Piano casa (nella formulazione vigente all’epoca) prevedeva come condizione per l’esecuzione degli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento da attuarsi mediante ricomposizione planivolumetrica e diversa localizzazione dell’area di sedime. Il Piano attuativo, in tale ipotesi, è, pertanto, volto a definire le caratteristiche di un intervento unico ed isolato per il quale ha definito specifiche prescrizioni relative alla volumetria massima realizzabile, alle altezze e distanze massime ed alle modalità realizzative. Tali previsioni, pertanto, non essendo suscettibili di ripetuta applicazione, ed essendo destinate a regolare un singolo e specifico intervento sono da ritenersi immediatamente lesive.
5.1 A diversa conclusione non conduce l’argomentazione spesa dalla parte ricorrente, ovvero che non essendo il PUA lo strumento urbanistico deputato alla zonizzazione ed essendo l’intervento per cui era richiesto il titolo edilizio contrastante con la destinazione di zona impressa all’area dal PRG – ultravigente rispetto al sopravvenuto piano degli interventi, in forza della disposizione transitoria contenuta all’articolo 189 NTA del PI - l’Amministrazione avrebbe dovuto negare il permesso di costruire. All’Amministrazione, infatti, non è consentito, in sede di rilascio del permesso di costruire – salvo l’esercizio dell’autotutela -, disapplicare le previsioni degli strumenti urbanistici non tempestivamente impugnate. Nella specie, non rilasciare il titolo edilizio, avrebbe significato disapplicare le previsioni del PUA che, in attuazione della Legge sul Piano casa (e non di una disposizione del PRG), aveva previsto uno specifico e puntuale intervento edilizio sul presupposto che esso fosse assentibile sulla base delle disposizioni della suddetta legge speciale (tra le quali che esso avvenisse in “ zona propria” e che la classificazione dell’area come tessuto residenziale consolidato contenuta nel PAT e nel PI fosse idonea ad integrare il suddetto presupposto). Non si tratta, allora, di disconoscere l’efficacia delle previsioni di zonizzazione contenute negli strumenti urbanistici generali, nè di attribuire al PUA un potere di suddividere il territorio in zone omogenee, ma di considerare che, nella specie, l’intervento edilizio per cui era richiesto il titolo era espressamente previsto da uno speciale strumento attuativo della legge sul Piano casa, non tempestivamente impugnato e quindi non disapplicabile dall’amministrazione. Il suddetto PUA consentiva l’intervento per il quale era stato richiesto il titolo e, pertanto, non poteva ritenersi l’amministrazione obbligata a negarne il rilascio sulla scorta di considerazioni attinenti alla qualificabilità dell’area come “zona propria” alla stregua delle disposizioni della L.R. 14/2009.
5.2 Neppure consente di superare la tardiva proposizione delle censure svolte nei confronti del PUA, la considerazione che il titolo edilizio autorizzi la realizzazione di un numero di edifici diversi da quelli previsti nel PUA, con diverse sagome ed altezze, in quanto, una tale considerazione non dimostra la natura non immediatamente lesiva del PUA, ma si risolve in un possibile motivo di illegittimità del permesso di costruire che, tuttavia, non è stato dedotto con il ricorso introduttivo.
7. Con il terzo motivo si contesta l’arbitrarietà dell’applicazione all’area dei parametri urbanistico-edilizi delle ZTO B, in spregio alle disposizioni del PRG che classificava l’area come ZTO F e zona bianca.
7.1 Prescrivendo il PUA il rispetto delle distanze previste dall’articolo 9 D.M. 1444/68, esso ha derogato alla disciplina delle distanze prevista dal PRG per la zona Z 19.
7.2 In sede di rilascio del PdC, inoltre, è stato rilevato che le distanze previste dal PUA, ovvero quelle individuate dall’art. 9 del D.M. 1444/68, sono ormai prive di fondamento normativo, atteso che l’articolo 5 D.L. 32/2019 ha previsto che i commi 2 e 3 dell’articolo 9 D.M. 1444/68 si applichino soltanto alle zone B e tuttavia nel PdC si riporta la distanza minima di m. 7,50 tra fabbricati (tra i quali siano interposte strade) in conformità all’articolo 9, c. 2, D.M. 1444/68.
7.3 Inoltre il PUA ha previsto (oltre alla distanza minima di m. 10 con i fabbricati esterni all’ambito qualora sia interposta una strada), che “qualora le distanze tra fabbricati esterni all’ambito, con strade interposte, risultino inferiori all’altezza del fabbricato più alto, le distanze sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all’altezza stessa” . Tale prescrizione non risulta rispettata in sede di PdC in quanto l’edificio più alto dell’ambito misura un’altezza di m. 32,93.
7.4 Quanto alle altezze, si afferma che: la zona F non prevede parametri di altezza, l’assimilazione alla zona B è arbitraria, avrebbe dovuto assimilarsi l’area alla zona 14 (completamento) che prevede come altezza massima quella dell’edificio più alto dell’isolato. Il PDC sarebbe, quindi, illegittimo in quanto, nel caso di specie, nell’isolato sono presenti solo edifici di 3 piani (contro i 10 di progetto).
7.5 In ogni caso, in sede di PdC non sono state rispettate le altezze massime previste dal PUA che richiama l’articolo 8 D.M. 1444/68, atteso che gli edifici preesistenti e circostanti l’area dell’intervento hanno un’altezza inferiore.
7.6 I profili di doglianza compendiati ai punti 7, 7.1 e 7.4 sono irricevibili poiché mirano a censurare prescrizioni non tempestivamente impugnate contenute nel PUA e, comunque, non sono fondate, poiché con il PUA è stata data applicazione alla L.R. 14/2009 che – anche nella formulazione vigente all’epoca dell’approvazione del piano attuativo – consentiva di derogare alle previsioni urbanistiche in materia di distanze ed altezze.
7.7 Per il resto, il motivo è infondato per le censure relative alle distanze ed è, invece, fondato, per quel che concerne il rispetto dei limiti di altezza previsti dall’art. 8 D.M. 1444/68.
7.8 Quanto alle distanze, con la perizia depositata dalla controinteressata, non contestata nelle conclusioni di ordine tecnico dai ricorrenti, è stato dimostrato il rispetto delle previsioni delle NTA del PUA e dell’articolo 9 D.M. 1444/68, da interpretarsi come riferite alle maggiori altezze degli edifici frontistanti e non, come afferma la parte ricorrente, a quella dell’edificio più alto del comparto, non trovando tale interpretazione conforto nè nel dettato normativo, né nella ratio della disposizione che è quella di tutela dell'igiene pubblica (evitare il formarsi di intercapedini dannose per la salubrità dell’abitato) e di decoro urbanistico dell'abitato.
7.9 Né è idonea a far venir meno le previsioni del PUA in materia di distanze, la norma di interpretazione autentica prevista dall’art. 5 D.L. 32/2019 (che ha stabilito l’applicabilità dei limiti di distanza tra fabbricati previsti dall’articolo 9, commi secondo e terzo soltanto alle zone C), poiché l’applicazione delle indicate distanze discende dalle previsioni del PUA, che riproduce la norma previgente.
7.10 Quanto alle altezze, come si è detto, la contestata assimilazione dell’area ad una zona B è tardiva, derivando dalle scelte compiute in sede di PUA e, comunque, non fondata, atteso che il PUA ha dato applicazione all’art. 3 L.R. 14/2009 che consentiva, anche nella formulazione all’epoca vigente, la deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici.
7.11 Tuttavia, mentre le altezze massime previste dal PUA sono state rispettate in sede di rilascio del permesso di costruire, come emerge dalla relazione tecnica depositata dalla controinteressata (le cui risultanze, in parte qua, non sono contestate dai resistenti), non risulta rispettata la prescrizione dell’articolo 8 D.M. 1444/68. Tale disposizione, secondo consolidata giurisprudenza, è inderogabile ed è suscettibile di prevalere sulle contrastanti disposizioni degli strumenti urbanistici e quindi anche del PUA (con riferimento alla disciplina delle distanze prevista dall’articolo 9 D.M. 1444/1968 cfr. da ultimo, Cons. Stato Sez. II, 07/02/2020, n. 985: “In tema di distanza tra costruzioni il D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9, comma 2, ha efficacia di legge dello Stato, sicché le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, ai quali si sostituiscono per inserzione automatica, con la conseguenza che l'adozione, da parte degli Enti locali, di strumenti urbanistici contrastanti con la citata norma fa sorgere l'obbligo per il giudice di merito di disapplicare le disposizioni illegittime e di applicare immediatamente la disposizione dell'art. 9, del medesimo D.M.” T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, 24/03/2020, n. 360, T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. II, 10/09/2020, n. 565, la conclusione vale, analogamente, per le altezze, poiché scopo delle norme regolamentari concernenti l'altezza degli edifici non è soltanto la tutela dell'igiene pubblica, ma, insieme, quella del decoro e dell'indirizzo urbanistico dell'abitato (cfr. in termini ad es. Cons. Stato, sez. IV, 12 luglio 2002, n. 3931, Cass ss.uu. 1 luglio 1997 n. 5889, Cass., sez. II, 14 marzo 2012, n. 4076 e Cass., sez. un., 7 luglio 2011, n. 14953).
Non risulta, invero, che i ricorrenti abbiano inteso fruire della deroga di cui all’art. 9, comma 8-bis, L.R. 14/2009 (peraltro non ancora in vigore all’epoca di approvazione del PUA), i cui presupposti applicativi, peraltro, non risultano dimostrati. Al contrario, nella relazione al PUA si è espressamente stabilito che le altezze ivi indicate erano state determinate nel rispetto dell’articolo 8 D.M. 1444/68. Tale circostanza, tuttavia, non può essere confermata alla luce della documentazione in atti (cfr. perizia dimessa dai ricorrenti, non contestata in parte qua dalle parti resistenti) da cui emerge che gli edifici preesistenti e circostanti sono più bassi di quelli autorizzati. Neppure può ritenersi derogata la disposizione in ragione del fatto che le altezze sono state definite in sede di pianificazione attuativa, in quanto difetta l’ulteriore condizione prevista dalla norma, ovvero che essa contenga previsioni planovolumetriche. La delibera di approvazione del PUA, infatti, esclude espressamente tale circostanza, mentre per costante giurisprudenza, occorre che, per giustificare la deroga ai limiti di altezza previsti dalla norma, il piano attuativo contenga “previsioni planovolumetriche che evidenzino una capacità progettuale tale da definire i rapporti spazio-dimensionali e architettonici delle varie costruzioni considerate come fossero un edificio unitario” .
8. Con il quarto motivo è dedotta la violazione dell’articolo 5, punto 13 del Regolamento attuativo della L.R. 14/2009, poiché alla data di presentazione del permesso di costruire non vi era stato il collaudo definitivo delle opere di urbanizzazione.
Il motivo non è fondato. La disposizione, nel disciplinare i “limiti all’applicazione della Legge regionale 14/2009” esclude gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 L.R. 14/2009 per gli “ edifici esistenti all’interno dell’ambito di Piani Urbanistici Attuativi Vigenti, qualora non sia ancora, alla data di presentazione della DIA, approvato il certificato di collaudo definitivo o di regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione”. La disposizione non consente l’applicazione delle norme della Legge sul Piano casa per gli edifici posti all’interno di PUA per i quali non vi sia prova della regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione e non disciplina l’ipotesi oggetto d’esame, in cui il permesso di costruire è stato rilasciato in applicazione delle disposizioni del PUA già approvato ai sensi dell’art. 3, comma 3, L.R. 14/2009.
9. Con il quinto motivo si contesta la quantificazione delle aree a standard, deducendo la violazione dell’art. 32 L.R. 11/2004, nonché i vizi di eccesso di potere per travisamento o erroneità dei presupposti. Affermano i ricorrenti che, non essendovi stata contestualità tra demolizione e ricostruzione, l’intervento autorizzato con il PDC sarebbe ascriversi alla categoria della “nuova costruzione”. Pertanto il calcolo degli standard avrebbe dovuto essere eseguito sull’intera volumetria assentita e non solo avuto riguardo all’ampliamento autorizzato con il PUA e con il titolo. Il motivo è formulato in maniera generica ed è, comunque, infondato. Non è provata la violazione dell’articolo 32 L.R. 11/2004, atteso che, anche a voler ritenere la norma – riguardante il quantum di opere di urbanizzazione primaria per i PUA riferiti a “ nuovi insediamenti ” – applicabile alla fattispecie, non è stato dedotto alcunchè sulla sussistenza di opere di urbanizzazione primaria preesistenti, atteso che, sebbene non vi sia stata contestualità tra demolizione e ricostruzione, l’area era pacificamente edificata in passato.
10. Con il sesto motivo, in via subordinata, per il caso in cui si ritenga applicabile il PI, il PUA dovrebbe ritenersi decaduto non essendo stata sottoscritta la convenzione attuativa entro il termine previsto dall’art. 181, NTO del PI. Il motivo è infondato. L’art. 181 delle NTO del Piano Interventi del Comune di Verona prevede: “ 1. L’approvazione del presente piano e delle sue varianti comporta la decadenza degli accordi di programma, dei PIRUEA, dei piani urbanistici attuativi (PUA) e dei PEEP vigenti, limitatamente alle parti con esso incompatibili espressamente indicate dal piano stesso, salvo che i relativi lavori siano oggetto di accordo o convenzione urbanistica già sottoscritta ed efficace”. Da un lato, infatti, il PUA è stato approvato sulla scorta della disposizione transitoria di cui all’articolo 189 NTA del PI e, pertanto, l’art. 181 non trova applicazione. In ogni caso non è stata provata l’altra condizione che determina la decadenza del piano, ovvero l’incompatibilità dei suoi contenuti con il PI.
11. In definitiva i ricorsi sono in parte irricevibili e infondati ed in parte fondati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), riuniti i ricorsi in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando, li dichiara, in parte irricevibili ed infondati ed in parte li accoglie e, per l’effetto, annulla il permesso di costruire impugnato, nei limiti di cui in motivazione. Condanna il Comune e la società controinteressata al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 6.000,00, oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:
RT Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
ARgiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ARgiovanna Amorizzo | RT Pasi |
IL SEGRETARIO