Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 24/06/2025, n. 1456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1456 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
n.5655/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv. SAVELLA ANDREA -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._3
-parte resistente-
e
; Controparte_2
-parte resistente contumace- all'udienza del 24/06/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Con ricorso depositato in data 21/07/2023 la parte ricorrente ha convenuto in giudizio dinanzi a Questo Ufficio Giudicante
l' e il rassegnando le seguenti CP_1 Controparte_2 conclusioni:
a) accertare e dichiarare in contraddittorio con l' e con CP_1 il fondo “ , in persona dei rispettivi legali CP_2
1
pari alla somma di € 8.503,39 da parte Controparte_3 dell' quale gestore del Fondi di Garanzia di cui all'art. 5 CP_1 del D. Lgs. n. 80/1992 e, per l'effetto,
b) condannare l' , in persona del proprio legale CP_1 rappresentante p.t., quale gestore del fondo di garanzia di cui all'art. 5 del D. Lgs. 80/1992 a versare al fondo “ CP_2 il t.f.r. maturato dal ricorrente durante il rapporto di lavoro intercorso con la pari alla somma lorda di Controparte_3
€ 8.503,39.
c) il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali e condanna dell' al pagamento delle spese e competenze di lite CP_1 oltre r.s.g., c.n.p.a. ed i.v.a. come per legge, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore distrattario”.
I.1. - A fondamento della sua domanda il ricorrente ha dedotto che aveva lavorato alle dipendenze della presso Controparte_3 lo stabilimento di Bisceglie, dal 01°/05/2012 al 12/03/2017; che aveva aderito al “ ”, al quale aveva conferito CP_2 CP_2 il trattamento di fine rapporto maturato nel corso del rapporto di lavoro con la;
che la Controparte_3 Controparte_3 aveva omesso di versare in favore del fondo “ il CP_2 trattamento di fine rapporto da lui maturato;
che la era stata ammessa alla procedura concorsuale Controparte_3 del concordato preventivo dal Tribunale di Bari, procedura aperta il 22-23/01/2018; che era risultato ammesso nell'elenco dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis c.c. del concordato preventivo della ed il liquidatore Controparte_3 giudiziale della avv. Domenico Livio Controparte_3
Albanese, aveva trasmesso il modello PPC/CUR - SR95 con l'attestazione della somma inserita nell'elenco dei crediti privilegiati ex art. 2751 bis c.c. a titolo di omessa contribuzione alla previdenza complementare per € 8.503,39 a titolo di trattamento di fine rapporto;
che in data 02/11/2021 aveva presentato all' richiesta di integrazione presso il CP_1
2 fondo “ ” dei contributi omessi dalla CP_2 Controparte_3
in relazione al t.f.r. conferito dal ricorrente ai sensi
[...] dell'art. 5 del D. Lgs. n. 80/1992, trasmettendo anche il modello
PPC/CUR - SR95; che aveva ripetutamente richiesto al fondo
“ ” la trasmissione del modello PPC/FOND – SR98, in CP_2 ultimo in data 02/01/2013 ed il 27/06/2023, ma il fondo
“ ” inspiegabilmente, non aveva mai trasmesso tale CP_2 modulistica compilata e sottoscritta;
che l' ha respinto la CP_1 domanda di integrazione presso il fondo “ dei CP_2 contributi omessi dalla in relazione al Controparte_3
t.f.r. da lui conferito, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n.
80/1992, per mancata trasmissione del modello PPC/FOND – SR98; che aveva trasmesso all' autocertificazione, in luogo del modello CP_1
PPC/FOND – SR98, nella quale aveva attestato di “non avere riscattato integralmente la propria posizione previdenziale complementare”; che aveva presentato ricorso al comitato provinciale ex art. 46 Legge n. 88/1989. Il ricorrente ha censurato la determinazione dell' di rigettare la sua CP_1 richiesta di integrazione della propria posizione di previdenza complementare ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 80/1992, in quanto illegittima ed errata in presenza di tutti i presupposti per ottenere il riconoscimento del suo diritto all'integrazione da parte dell' del trattamento di fine rapporto maturato alle CP_1 dipendenze della presso il fondo di Controparte_3 previdenza complementare “ . CP_2
II. - Ritualmente costituitosi in giudizio, l' ha domandato il CP_1 rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
II.1. - Invece, deve essere dichiarata la contumacia del
[...]
, che, sebbene ritualmente evocato in giudizio, è CP_2 rimasto contumace.
III. - Nel merito, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere integralmente rigettato sulla base delle argomentazioni esposte dalla Corte di Appello di Bari in una sentenza resa recentemente in un caso analogo [Corte di Appello di Bari, Sentenza n. 424/2024 pubbl. il 29/04/2024, RG n. 1580/2022 – est. Dott.ssa Isabella
3 Calia], che, essendo pienamente condivise, vengono di seguito riportate in termini integrali.
III.1. - «In funzione di un corretto inquadramento della controversia e al fine di meglio corrispondere alle deduzioni dell'Ente previdenziale, ritiene il Collegio opportuno procedere a una breve disamina del quadro normativo di riferimento.
Giova, infatti, premettere che la disciplina delle forme pensionistiche complementari, collocate nell'alveo dell'art. 38
Cost., al pari della previdenza obbligatoria (secondo la teoria della "funzionalizzazione della previdenza complementare": cfr.
Corte cost. n. 421 del 1995 e n. 393 del 2000), trova il suo attuale referente normativo nel d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, emanato in attuazione della legge-delega n. 243 del 2004, che ha operato una riforma organica del settore, nella prospettiva di una complessiva armonizzazione e razionalizzazione, informandola al principio di autonomia (ancorché “funzionalizzata”), tenuto conto che ai sensi dell'art. 1, comma 2, d.lgs. 252/05 «l'adesione alle forme pensionistiche complementari ... è libera e volontaria» e che ai sensi del successivo art. 3, comma 1, «le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari», nella loro modulazione negoziale collettiva e regolamentare, «stabiliscono le modalità di partecipazione, garantendo la libertà di adesione individuale».
Con il suddetto d.lgs. n. 252/2005 è stata, dunque, ridisegnata la disciplina delle forme pensionistiche complementari, nell'ottica di sostenerne e favorirne lo sviluppo (art. 1, comma 1), sono stati individuati i soggetti che possono istituirle e vi possono partecipare (art. 3), sono state definite le relative forme di finanziamento (art. 8) e si è previsto, per il caso di lavoratori dipendenti, che possa avvenire attraverso il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente, oltre che con il conferimento del TFR.
Detti contributi non vanno a immediato vantaggio del lavoratore, ma sono finalizzati proprio a garantire la funzione del trattamento integrativo che nella logica della riforma deve essere
4 sostenuto e favorito (citata L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 1, lett. c).
La rigidità degli effetti conseguenti all'adesione al fondo, previsti dall'art. 11 del menzionato d.lgs. n. 252/2005 (che vincola la partecipazione individuale fino alla maturazione, a norma del secondo comma, dei requisiti per la riscossione delle prestazioni pensionistiche, fatta salva la previsione statutaria o regolamentare del fondo della possibilità di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'art. 14, comma 1, nonché la facoltà di ottenere anticipazioni della posizione individuale maturata, a norma dell'art. 11, comma 7), è temperata dall'art. 14, comma 6, che, anche per incentivare la partecipazione dei lavoratori, prevede la c.d. "portabilità" dell'intera posizione individuale (la facoltà del suo trasferimento a un'altra forma di previdenza complementare).
In nessuna maniera la disciplina sopravvenuta della previdenza complementare ha inciso sulla natura dei versamenti effettuati sui singoli conti.
La L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 2, lett. e), n. 8, espressamente fa riferimento a un "diritto alla contribuzione" di cui attribuisce la contitolarità ai fondi pensione, conferendo loro la legittimazione a rappresentare i propri iscritti nelle controversie aventi per oggetto i contributi omessi nonché
l'eventuale danno derivante dal mancato conseguimento dei relativi rendimenti.
Peraltro, una volta che si sia aderito al fondo, l'obbligazione contributiva di finanziamento è del lavoratore nei confronti del fondo stesso e lo strumento attraverso il quale essa viene adempiuta (una trattenuta sullo stipendio e successivo versamento a cura del datore di lavoro) non muta la natura dell'obbligazione che resta contributiva e, dunque, previdenziale (cfr. Cass., Sez.
Lav., n. 2406/2022).
In tale contesto, trova diretta applicazione la disciplina dettata dall'art. 5, d.lgs. n. 80/1992, in forza della quale “nel caso in cui, a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi di
5 cui al comma 1 ad opera del datore di lavoro, non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delle procedure indicate al comma 1, può richiedere al di garanzia di integrare presso la CP_2 gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi. Il Fondo è surrogato di diritto al lavoratore per l'equivalente dei contributi omessi, versati a norma del comma
2”.
Siffatta disposizione normativa appresta una misura – a carico della fiscalità pubblica, tipica, aggiuntiva e, pertanto, di stretta interpretazione – contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro insolventi dei contributi dovuti per forme di previdenza complementare, peraltro unicamente per le prestazioni di vecchiaia e ai superstiti, prevedendo l'istituzione presso l' di un CP_1 apposito Fondo di Garanzia.
La modalità di intervento di quest'ultimo consiste non già nel pagamento della prestazione al lavoratore, bensì nel dovere dell' di integrare presso la gestione di previdenza CP_1 complementare interessata i pagamenti non eseguiti dall'ex datore di lavoro e da cui sia eventualmente derivato un pregiudizio al diritto del lavoratore alle prestazioni complementari per la vecchiaia e i superstiti, con conseguente surroga di diritto del fondo complementare al lavoratore per l'importo equivalente (Cass.
26.07.2010, n. 17526).
In tale prospettiva, esso è preposto ad ausiliare il fondo di previdenza complementare e svolge soltanto il compito di consentire l'operatività di quest'ultimo, altrimenti compromessa, al momento conclusivo: è in sede di consuntivo che può, invero, apprezzarsi l'eventuale ostacolo contributivo, ascrivibile al datore inottemperante ed emendabile mediante l'intervento del fondo ex art. 5 d.lgs. n. 80/92. CP_1
Deve quindi ritenersi che l'art. 5 appena richiamato, nel prevedere l'intervento del Fondo di garanzia costituito presso
6 l' per l'integrazione dei contributi omessi o CP_1 insufficientemente versati dal datore di lavoro presso gli enti gestori delle forme di previdenza complementare, si riferisca, in via esclusiva, alla pensione di vecchiaia che il dipendente o i superstiti non siano riusciti a costituire a causa dell'inadempienza contributiva, consistendo, perciò, l'obbligo del fondo – in coerenza con gli obiettivi della direttiva comunitaria
80/987 (cfr. Corte di Giustizia, n. 278/05, 25 gennaio 2007) – nella integrazione dei contributi nella misura necessaria per la costituzione della predetta prestazione, laddove il lavoratore o i suoi aventi causa non abbiano recuperato, mediante l'insinuazione nel fallimento, la contribuzione minima richiesta.
Sul piano sistematico, il meccanismo è del tutto distinto da quello previsto per le forme obbligatorie di previdenza, per le quali, in applicazione del principio dell'automatismo dell'obbligazione contributiva e dell'accredito automatico dei contributi, il d.lgs. n. 80 del 1992, art. 3, prevede che i contributi omessi, anche se prescritti, vengano considerati come versati, ai fini del diritto alle prestazioni comprese nell'assicurazione generale e, altresì, della loro misura.
E la limitazione della garanzia, con riguardo alle forme complementari, trova riscontro nella giurisprudenza comunitaria, essendosi esplicitamente precisato che la direttiva 80/987 va interpretata nel senso che, in caso di insolvenza del datore di lavoro e di conseguente insufficienza delle risorse dei regimi complementari di previdenza, il finanziamento dei diritti alle prestazioni di vecchiaia, che il lavoratore ha maturato, non necessariamente deve essere assicurato dagli Stati membri, né necessariamente deve essere integrale (cfr. Corte di Giustizia 27 gennaio 2007, n. 278/05, cit.).
La diversità di disciplina non suscita, d'altra parte, dubbi di illegittimità costituzionale, pur considerando la scelta del legislatore di stabilire un collegamento funzionale tra la previdenza complementare - ricondotta nel sistema di tutela dell'art. 38 Cost., comma 2 - e la previdenza obbligatoria, al
7 fine di assicurare funzionalità ed equilibrio all'intero sistema pensionistico (cfr. Corte cost. n. 393 del 2000; n. 178 del 2000);
e infatti nella ricostruzione unitaria della previdenza assume, comunque, rilievo la definizione dei livelli di protezione garantiti dalle diverse forme di tutela, obbligatoria e complementare, risultandone un sistema complessivo, essenzialmente unitario, caratterizzato da diversi livelli di bisogni socialmente rilevanti, corrispondenti, rispettivamente, al minimo vitale riconosciuto per tutti i cittadini, nonché ai mezzi adeguati per le esigenze di vita dei lavoratori, e al mantenimento del tenore di vita raggiunto durante l'occupazione lavorativa.
Le condizioni per l'operatività del Fondo ex art. 5 d.lgs. n.
80/1992 sono: 1) che, per effetto dell'omissione contributiva datoriale, non possa essere corrisposta la prestazione cui avrebbe avuto diritto il lavoratore;
2) che il credito per tal via maturato in capo al lavoratore sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito alla procedura concorsuale a carico del datore di lavoro;
3) che il lavoratore faccia istanza di intervento al fondo di garanzia.
Si tratta degli stessi requisiti previsti per l'intervento del
Fondo di Garanzia per il TFR di cui all'art. 2 L. n. 297/1982, ai quali si aggiunge però quello di iscrizione a una delle forme di previdenza complementari previste dal d.lgs. n. 252/2005: tale condizione deve sussistere alla data della domanda di intervento del Fondo, sicché, se a tale data il lavoratore ha già riscattato completamente la sua posizione contributiva complementare, egli non può più chiedere al Fondo di garanzia di integrare, CP_1 presso il fondo di previdenza complementare a cui non è più iscritto, i contributi non versati dal datore di lavoro.
In altri termini, l'intervento del Fondo di garanzia di cui CP_1 all'art. 5 d.lgs. n. 80/1992 per l'integrazione dei contributi omessi, o insufficientemente versati, dal datore di lavoro presso gli enti gestori di forme di previdenza complementare, è possibile soltanto ove la posizione del lavoratore nel fondo di previdenza
8 complementare risulti ancora aperta e attiva al momento della presentazione della relativa istanza.
Tanto è stato, peraltro, puntualizzato dallo stesso Ente previdenziale attraverso il messaggio n. 2084 del 11.05.2016, avente ad oggetto “Fondo di garanzia di cui all'art. 2 L. 297/92
(TFR e crediti di lavoro). Fondo di garanzia di cui all'art. 5
D.Lvo 80/92 (Posizione previdenziale complementare. Documenti da presentare a corredo della domanda”, ove si legge: “Si ricorda che in caso di riscatto integrale della posizione, la richiesta di intervento del Fondo di garanzia non può essere accolta in quanto manca il requisito dell'iscrizione ad un fondo di previdenza complementare al momento della presentazione della domanda (cfr. circolare n. 23/2008 par.
6.1. lett. a). La domanda potrà essere accolta qualora il lavoratore, successivamente, si iscriva ad un'altra forma di previdenza complementare prevista dal d.lgs.
252/2005”.
Così delineato il quadro normativo, si rileva che nella fattispecie in scrutinio il lavoratore ha allegato l'inadempienza della società datrice di lavoro, il suo stato di insolvenza, poi sfociato nel fallimento, nonché l'accertamento del residuo credito per cui è causa mediante insinuazione nello stato passivo del fallimento e l'inoltro all' , quale gestore del Fondo di CP_1 garanzia, della domanda di pagamento della somma di € 7.321,39 a titolo di TFR destinato al Fondo Privato denominato “Alleata previdenza - piano individuale pensionistico di tipo assicurativo”.
Detta istanza, tuttavia, risulta presentata dall'odierno appellato in data 09.03.2021, a fronte dell'avvenuto riscatto integrale da parte del medesimo della propria posizione previdenziale in data
23.06.2019.
È evidente, pertanto, che all'atto della richiesta di intervento del Fondo di garanzia , nonché al momento della introduzione CP_1 del presente giudizio, la posizione previdenziale complementare del lavoratore risultava ormai estinta, come emerge distintamente dalla dichiarazione del Legale Rappresentante del Fondo privato
9 contenuta nel modello SR98 prodotto dall' Controparte_4 ove si legge: “Io sottoscritto in qualità di legale Parte_2 rappresentante del Fondo di Previdenza Complementare: PIANO
INDIVIDUALE PENSIONISTICO – ALLEATA PREVIDENZA…in relazione alla domanda di intervento del Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare presentata da Parte_3
Dichiaro che il lavoratore sopra indicato è iscritto a questo fondo di previdenza complementare dal (gg/mm/aaaa) 01/04/2014
✓ ha ottenuto il riscatto totale della posizione individuale in data (gg/mm/aaaaa) in data 23/06/2019
(per riscatto deve intendersi la riscossione dell'intero capitale presente sulla posizione del lavoratore alla data indicata)”.
Ne consegue che il lavoratore non poteva all'epoca più vantare il diritto all'intervento del Fondo di garanzia ex art. 5 d.lgs. CP_1
n. 80/1992, difettandone il presupposto essenziale costituito dall'iscrizione a un fondo di previdenza complementare.
Non può, quindi, trovare accoglimento la domanda tesa a ottenere la condanna dell'Ente previdenziale al pagamento in favore del
Fondo di previdenza complementare della quota di TFR ad esso destinata, non versata dall'ex datrice di lavoro andata fallita
(cfr. punto 3. delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo).
Parimenti va disattesa la domanda dell'odierno appellato di condanna dell'Istituto al pagamento in proprio favore della somma di € 7.321,39 a titolo di TFR non versato dalla Parte_4
(cfr. punto 2. delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo), non potendosi ritenere - come erroneamente argomentato dal Tribunale - che la accertata estinzione di ogni rapporto previdenziale con il Fondo di previdenza complementare valga a legittimare la richiesta avanzata dalla parte ricorrente all' , quale gestore del Fondo di garanzia ex art. 2 L. CP_1
297/1982, per la relativa quota di TFR, ritualmente ammessa al passivo del fallimento.
10 Invero, con l'adesione al Fondo di previdenza complementare mediante versamento delle quote del TFR, la tutela apprestata dal legislatore in favore del lavoratore, a fronte dell'inadempimento della parte datoriale, non è quella di cui all'art. 2 della Legge
n. 297/1982, il quale ha previsto l'istituzione presso l' del CP_1
"Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto, bensì quella del Fondo di garanzia per la previdenza complementare ex art. 5 d.lgs. n. 80/1992, che, a differenza del primo, non esegue alcun pagamento diretto del TFR al lavoratore, ma si limita a integrare la contribuzione nel Fondo di previdenza complementare.
In caso, cioè, di omesso o insufficiente versamento da parte del datore di lavoro sottoposto a procedura concorsuale dei contributi dovuti per le forme di previdenza complementare di cui al D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 9 bis, art. 9 bis, convertito, con modificazioni, nella L. 1 giugno 1991, n. 166, al lavoratore rimane soltanto o un'azione di risarcimento danni nei confronti di quest'ultimo oppure la richiesta di intervento del Fondo di garanzia ex art. 5, d.lgs. n. 80/1992, con esclusione dell'intervento da parte del Fondo di garanzia ex art. 2 L. n.
297/1982, invocato dall'odierno appellato nel ricorso introduttivo di primo grado (cfr. Cass. n. 2406/22 cit.).
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, recentemente chiarito che, persino laddove il riscatto sia avvenuto dopo la domanda di intervento del Fondo - ipotesi che, come già evidenziato, non ricorre nella fattispecie in scrutinio, nella quale il riscatto della posizione è addirittura antecedente rispetto all'istanza di intervento - il lavoratore non potrebbe, comunque, richiedere all' il pagamento diretto delle quote di CP_1
TFR non versate dal datore di lavoro alla previdenza complementare
(cfr. Cass. 24.03.2023, n. 8524).
11 Nella pronuncia appena richiamata la Suprema Corte, esaminando proprio un caso di condanna dell' a pagare in favore del CP_1 lavoratore una somma a titolo di TFR che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare al fondo complementare, dopo aver dato atto che la domanda amministrativa di intervento era stata proposta all' quando il lavoratore era ancora iscritto al fondo, e che CP_1 successivamente (dopo l'istanza, ma prima dell'intervento dell' ) questi aveva riscattato completamente la propria CP_1 posizione previdenziale, ha, infatti, osservato che “… se nella fattispecie veniva in gioco pacificamente l'articolo 5 decreto 80 del 1992, che disciplina il fondo di garanzia previsto per la previdenza complementare, l'intervento di questo non opera – a differenza del fondo previsto ex lege 1982 - con il pagamento di determinati emolumenti direttamente in favore del lavoratore, ma opera in funzione della sola integrazione della pensione obbligatoria sulla base dei versamenti volontari;
infatti, le garanzie della previdenza integrativa riguardano prestazioni aggiuntive rivolte a vantaggio esclusivo delle categorie di lavoratori aderenti ai patti incrementativi dei trattamenti ordinari, in relazione alle quali non opera il principio di automatismo delle prestazioni;
come chiarito da SU 9/3/2015 n.
4684, il beneficio derivante al lavoratore dal rapporto di previdenza integrativa non è costituito dai versamenti effettuati dal datore di lavoro, ma dalla pensione che, anche sulla base di tali versamenti, lo stesso lavoratore potrà percepire;
la contribuzione datoriale non entra direttamente nel patrimonio del lavoratore interessato, il quale può solo pretendere che tale contribuzione venga versata al soggetto indicato nello statuto;
ed infatti il lavoratore non riceve tale contribuzione alla cessazione del rapporto, essendo solo il destinatario di un'aspettativa al trattamento pensionistico integrativo, aspettativa che si concreterà esclusivamente ove maturino determinati requisiti e condizioni previsti dallo statuto del fondo;
ne deriva che non vi è spazio nel sistema per l'intervento del Fondo di garanzia ex lege 297/82, che ha diversi presupposti,
12 in relazione a prestazione di previdenza obbligatoria in caso di mancata corresponsione del TFR a causa dell'insolvenza del datore di lavoro, laddove le quote di TFR destinate al Fondo di previdenza complementare costituiscono contribuzione finalizzata al conseguimento di un trattamento pensionistico integrativo e non hanno natura di trattamento di fine rapporto”.
La Corte di cassazione ha, quindi, concluso nel senso che l'intervento del fondo di garanzia previsto per la previdenza complementare dall'art. 5 del decreto n. 80 del 1992, non opera con il pagamento di determinati emolumenti direttamente in favore del lavoratore, bensì in funzione della sola integrazione della pensione obbligatoria sulla base dei versamenti volontari;
ne deriva che le quote di trattamento di fine rapporto destinate al
Fondo di previdenza complementare costituiscono contribuzione finalizzata al conseguimento di un trattamento pensionistico integrativo e non hanno natura di TFR in relazione al quale sia configurabile l'intervento del Fondo di garanzia di cui alla Legge
n. 297/1982.
Alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità va, dunque, superato l'orientamento precedentemente espresso da questa
Corte - richiamato dal primo giudice (Corte d'appello Bari n.
2162/2019 e n. 2172/2019) - secondo cui uno spazio per l'operatività della alternativa forma di tutela ex art. 2 della citata Legge n. 297/1982 può residuare in ipotesi in cui la posizione di previdenza complementare sia stata riscattata dal lavoratore, con conseguente definitiva impossibilità di effettuare i versamenti presso il fondo di previdenza complementare, alla stregua di quanto previsto dall'art. 5 d.lgs. n. 80/1992, in considerazione della natura retributiva e non contributiva del credito del lavoratore costituito dalla quota di TFR destinata al fondo privato non versata dal datore di lavoro, più volte affermata dalla Corte di Cassazione, laddove ha statuito che le prestazioni pensionistiche integrative o complementari sono, anch'esse come il TFR, retribuzione differita con funzione previdenziale, e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia
13 delle Comunità Europee, secondo cui le prestazioni erogate dai regimi di previdenza complementare privata rientrano nella nozione di retribuzione dettata dall'art. 141 (ex articolo 119) del
Trattato UE (Cass. 09.06.2021, n. 16084; Cass. 12.01.2011, n. 545
e Cass. 30.09.2011, n. 20105).
Deve, infatti, ritenersi che, a fronte dell'estinzione della posizione del lavoratore nel fondo di previdenza complementare e della conseguente impossibilità di invocare la garanzia ex art. 5
d.lgs. n. 80/1992, all'odierno appellato restava preclusa la possibilità di chiedere e ottenere, ai sensi dell'art. 2 Legge n.
297/1982, il pagamento diretto della quota di TFR destinata al
Fondo di previdenza complementare e rimasta scoperta senza colpa alcuna del gestore del medesimo.
In conclusione, pur volendo prescindere dai presupposti di intervento del Fondo di garanzia ex art. 5 d.lgs. n. 80/1992, CP_1 risultati nella specie carenti per avere il lavoratore già riscattato la posizione di previdenza complementare, deve affermarsi che l'odierno appellato non poteva nella specie azionare – e il primo giudice non poteva riconoscere – la diversa tutela fondata sull'art. 2 della Legge n. 297/82, sulla base dell'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di pagare il
TFR, acclarato a seguito dell'ammissione del credito del lavoratore al passivo fallimentare, atteso che, non avendo le quote di TFR destinate al Fondo privato natura di trattamento di fine rapporto, poiché rivolte a conseguire un trattamento pensionistico integrativo, nessun credito a titolo di TFR poteva dirsi sussistente in capo al lavoratore.
Sulla scorta delle esposte considerazioni, l'appello deve essere accolto, con riforma della decisione gravata, dovendo essere integralmente rigettata la domanda proposta in primo grado dall'odierno appellato. Resta assorbita ogni altra questione».
III.2. - In applicazione dei predetti principi, occorre evidenziare che analogamente, nel caso di specie, risulta che all'atto della richiesta di intervento del Fondo di garanzia CP_1 nonché al momento della introduzione del presente giudizio, la
14 posizione previdenziale complementare del lavoratore risultava ormai estinta, come emerge distintamente dalla dichiarazione del
Legale Rappresentante del Fondo privato (si veda il modello SR98 acquisito soltanto in corso di causa), in cui si legge testualmente: "Io sottoscritto in qualità di Parte_5 legale rappresentante del Fondo di Previdenza Complementare:
TE …in relazione alla domanda di intervento del Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare presentata da Controparte_5
Dichiaro che il lavoratore sopra indicato è iscritto a questo fondo di previdenza complementare dal … 25/01/1999 ha ottenuto il riscatto totale della posizione individuale in data
… 30/07/2021 (per riscatto totale deve intendersi la riscossione dell'intero capitale presente sulla posizione del lavoratore alla data indicata)".
Ne consegue che il lavoratore non poteva già all'epoca della presentazione della domanda amministrativa (02/11/2021) più vantare il diritto all'intervento del Fondo di garanzia ex CP_1 art. 5 d.lgs. n. 80/1992, difettandone il presupposto essenziale costituito dall'iscrizione a un fondo di previdenza complementare.
Deve essere, quindi, rigettata la domanda tesa a ottenere la condanna dell'Ente previdenziale al pagamento in favore del Fondo di previdenza complementare della quota di TFR ad esso destinata, non versata dall'ex datrice di lavoro andata fallita.
III.3. - In ogni caso, occorre rimarcare per completezza che, sotto altro profilo, la domanda giudiziale è improcedibile, perché la domanda amministrativa era carente dell'allegazione del modello
SR98, che è stato acquisito soltanto in corso di causa in ottemperanza al provvedimento adottato in data 05/03/2024 da questo giudicante.
Al riguardo, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che non si ha ragione di disattendere [Cass. Sez. Lav., Ordinanza n. 23552 del 03/09/2024
(Rv. 672200 - 01)], “La domanda amministrativa di una prestazione
15 previdenziale, per la quale costituisce presupposto necessario l'accertamento di un fatto demandato ad un'amministrazione diversa da quella tenuta alla sua erogazione, dev'essere corredata dalla documentazione contenente detto accertamento, risultando altrimenti incompleta nei suoi elementi essenziali, con conseguente improcedibilità della successiva domanda giudiziale.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva respinto il ricorso dell'assicurato in ragione dell'omessa allegazione, alla domanda amministrativa rivolta all' di CP_1 rivalutazione contributiva per l'esposizione qualificata ad amianto, della certificazione INAIL inerente tale esposizione)”.
Pertanto, anche sotto tale ulteriore profilo il ricorso deve essere rigettato.
IV. - Attesa la produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese di lite nel rapporto processuale tra la parte ricorrente e l' ; mentre nulla si CP_1 dispone in merito alla regolamentazione delle spese di lite nel rapporto processuale con il rimasto Controparte_2 contumace.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- rigetta integralmente il ricorso;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite nel rapporto processuale tra la parte ricorrente e l' ; CP_1
- nulla si dispone in merito alla regolamentazione delle spese di lite nel rapporto processuale con il Controparte_2
Trani, 24/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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