Articolo 12 della Legge 2 aprile 1968, n. 461
Articolo 11Articolo 13
Versione
9 maggio 1968
Art. 12. Le spese ordinarie e straordinarie del bi-
lancio dell'amministrazione predetta, accer-
tate nell'esercizio finanziario 1956-57 per
la competenza propria dell'esercizio stesso,
sono stabilite in........................... L. 116.873.682.596
delle quali furono pagate................... " 53.039.773.582
e rimasero da pagare........................ L. 63.833.909.014
Entrata in vigore il 9 maggio 1968