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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 20/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 414/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE della SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 414/2022 promossa da:
, e Pt_1 Pt_2 Parte_3 rappresentati e difesi, in virtù di procure allegate agli atti di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Alberto FERDEGHINI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via Crispi 63 – La Spezia opponenti
contro
Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Gianluca BECHI ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale pec
Email_1 opposta
con la chiamata in causa di
Controparte_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione, dagli Avv.ti Giovanni BOTTAZZOLI e Mariachiara BRUNETTI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Viale Brianza 30 – Milano terza chiamata
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 18 giugno 2024:
1 per l'opponente : Controparte_3
“In via principale revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto proposto per un importo diverso/maggiore rispetto a quello emerso in corso di causa e rigettare, pertanto, la domanda attorea;
In via subordinata, riconoscere il dovuto nella misura ridotta del 50% rispetto alla domanda formulata;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Per gli altri opponenti:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento di quanto di ragione della presente opposizione, così statuire:
In via preliminare, - sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 35/2022 emesso dal Tribunale di La Spezia in data 05/01/2022 o nel procedimento monitorio R.G. 558/2021 nei confronti dei Sig.ri , e odierni opponenti, sussistendo i gravi Parte_4 Pt_2 Parte_3 motivi evidenziati in narrativa.
Nel merito - Accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa monitoria avanzata da parte opposta per non aver mai eseguito alcuna prestazione contrattualmente convenuta in favore degli odierni opponenti;
e, per l'effetto - revocare il decreto ingiuntivo numero 35/2022 emesso il 05.01.2022 da
Codesto Ecc.mo Tribunale di La Spezia;
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente per le ragioni espresse nei motivi del presente atto tenendo indenne l'istante da qualsiasi pretesa creditoria;
- in via di eccezione riconvenzione, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto per grave inadempimento della e, per l'effetto condannare Controparte_1 quest'ultima al risarcimento dei danni subiti dagli opponenti in misura di complessivi euro per complessivi €. 20.000,00 o di quell'altro importo maggiore o minore ritenuto dovuto di giustizia o che dovesse risultare in causa, anche per mezzo di CTU, oltre interessi e danni da svalutazione;
In via subordinata - accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto perfezionatosi con la lettera di incarico del 14.10.2020 per grave inadempimento ascrivibile alla CP_1
e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dagli odierni opponenti alla opposta a
[...] qualsiasi titolo, causa o ragione;
- Condannare in ogni caso parte avversa al risarcimento dei danni ulteriori ex. 96 III co. c.p.c., con vittoria di spese, competenze ed onere come per legge da distrarsi in favore dei costituiti avvocati dichiaratisi antistatari”.
Per l'opposta:
“Voglia il Tribunale adito in tesi: previa reiezione di ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, siccome infondate in fatto ed in diritto e/o nulle, respingere la opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n° 35/2022 – RG 2430/2021 con condanna degli opponenti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio;
nonché condanna degli opponenti ex art 96 3° comma CpC;
in ipotesi previa reiezione di ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, siccome infondate in fatto ed in diritto e/o nulle, respingere la opposizione e, accertato il credito della opposta nella misura del 50% dell'importo complessivo concordato fra le parti nella lettera di incarico del
14.10.2020, condannare , e , a pagare in Controparte_3 Parte_3 Parte_4
2 solido fra loro in favore della (P.I. ) la Controparte_1 P.IVA_1 somma di €. 19.032,00, di cui €. 15.000,00 in linea capitale, €. 600,00 per CP 4% ed €. 3.432,00 per
IVA 22% ovvero, in denegata ipotesi a pagare quella diversa minor somma comprensiva di accessori di legge che dovesse risultare dovuta in corso di causa, a fronte delle attività richiamate nella lettera di incarico del 14.10.2020, poste in essere dalla odierna opposta. Vittoria di spese e compensi di causa, compresi quelli della fase monitoria, nonché condanna degli opponenti ex art 96 3° comma
CpC; in ipotesi denegata ove mai il Tribunale, disattendendo la qui reiterata richiesta di reiezione di tutte le domande, eccezioni e deduzioni formulate da parte opponente siccome infondate in fatto ed in diritto e/o nulle, dovesse tuttavia erroneamente accogliere la domanda di risarcimento danni da preteso inadempimento formulata dagli opponenti, voglia il Tribunale adito:
A) accertata la operatività della copertura assicurativa di cui alla polizza ICOM007053, respinte le contrarie eccezioni e conclusioni della chiamata in causa, condannare
[...]
– (P.I. ) a manlevare, garantire e rilevare indenne Controparte_4 P.IVA_2
(P.I. ) da ogni conseguenza Controparte_1 P.IVA_1 pregiudizievole e da ogni somma che la stessa fosse dichiarata tenuta a corrispondere agli odierni opponenti e/o ai loro procuratori antistatari, a titolo di capitale, interessi, rivalutazione, spese e competenze legali e tecniche del giudizio e comunque a qualsiasi titolo, nulla escluso. Il tutto con condanna della compagnia al pagamento, ex art 1917 3° co C.C., delle spese del Controparte_2 giudizio sostenute da per resistere all'azione degli Controparte_1 opponenti, previa sostituzione e/o disapplicazione e/o declaratoria di non operatività e/o declaratoria di annullamento/nullità della clausola di cui all'art 4 delle condizioni di polizza che esclude il riconoscimento delle spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano designati dalla compagnia, per contrarietà della stessa al disposto dell'art 1917 3° co. C.C. e/o per mancata approvazione espressa ex art. 1341 cc.., oltre alla condanna della chiamata in causa ex art
96 CpC. B) accertato e determinato il credito vantato dalla odierna opposta in forza della lettera di incarico del 14.10.2020 e/o comunque in forza delle attività richiamate in tale lettera di incarico e poste in essere in favore degli opponenti, disporre la compensazione, fino a reciproca concorrenza, fra il credito della ed il presunto controcredito Controparte_1 risarcitorio vantato dagli opponenti, condannando gli stessi, in solido fra loro, a corrispondere la differenza in favore di Con compensazione di spese e Controparte_1 competenze del giudizio”.
Per la terza chiamata:
“Piaccia al Tribunale adito contrariis reiectis così giudicare: nel merito: rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto per le motivazioni in atti;
subordinatamente: nel denegato caso di accoglimento della precedente eccezione, accertare e dichiarare la sussistenza e la misura della copertura assicurativa e, conseguentemente, previa riduzione a giustizia delle domande attoree, anche se del caso in applicazione del disposto di cui all'art. 1227 cc, ricondurre nell'alveo ed entro i limiti dell'effettiva garanzia prestata la richiesta di manleva della convenuta opposta, tenuto conto delle condizioni di polizza, ivi compresi massimali, franchigie ed eventuali scoperti;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 2 marzo 2022 e Pt_1 Pt_2 Parte_3
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente
[...] esecutivo n. 35/2022 del 5 gennaio 2022, con il quale il Tribunale della Spezia aveva ingiunto il pagamento a favore di Controparte_1 dell'importo di euro 19.032,00 per competenze professionali, oltre interessi e spese. A sostegno della proposta opposizione, sostenevano che i professionisti con i quali avevano stipulato la lettera di conferimento d'incarico per la ristrutturazione di debiti personali (tra cui la società odierna opposta) non avessero mai svolto alcuno degli adempimenti preliminari prescritti dalla medesima lettera di incarico, limitandosi a suggerire ai clienti di costituire, in violazione dell'art. 2740 c.c., un fondo di destinazione patrimoniale che includesse taluni beni personali da porre a garanzia delle obbligazioni contratte verso il ceto creditorio bancario. Il relativo atto notarile era stato sottoscritto nella stessa data della lettera di conferimento dell'incarico, con conseguente oggettiva impossibilità di eseguire tutte le precedenti attività preliminari di consulenza. Inoltre, l'atto di costituzione del fondo a rogito del notaio di Empoli (il cui Per_1 compenso, pari ad euro 5.500,00, era stato interamente pagato dagli opponenti) si era rivelato inopportuno e sfavorevole alla tutela degli interessi dei sig.ri , Parte_3 tanto che, in conseguenza della registrazione del vincolo di destinazione nei pubblici registri, il ceto bancario, mai informato ex ante dai professionisti, aveva aggredito l'intero patrimonio immobiliare degli opponenti, avviando all'uopo diversi procedimenti monitori ed esecutivi. Gli opponenti erano stati quindi costretti a revocare il predetto vincolo, rivolgendosi al notaio di Padova, con ulteriore esborso di euro 1.667,64. Per_2
Sulla scorta di tali premesse, ribadivano l'insussistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo opposto, a nulla valendo la fattura azionata, in assenza di prova scritta circa l'effettivo svolgimento delle prestazioni professionali pattuite nella lettera d'incarico. Gli opponenti proponevano inoltre eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., evidenziando che, se i professionisti avessero eseguito correttamente il proprio incarico, incontrando i funzionari/operatori degli intermediari, avrebbero potuto negoziare il pagamento in via transattiva a saldo e stralcio delle loro posizioni debitorie. In via di eccezione riconvenzionale, chiedevano quindi dichiararsi la risoluzione del contratto per inadempimento della società opposta, anche per non essersi attenuta ai criteri della diligenza professionale di cui all'art. 1176 comma 2 c.c., con condanna al risarcimento dei conseguenti danni, pari ai costi sopportati per difendersi nei procedimenti promossi dagli istituti di credito contro di essi. si costituiva in giudizio esponendo la Controparte_1 propria ricostruzione dei fatti e dei rapporti intercorsi tra le parti. In particolare, evidenziava che la lettera di incarico era stata sottoscritta – come riconosciuto dagli stessi opponenti – all'esito di reiterati incontri tra le parti, nel corso dei quali erano stati eseguiti tutti gli adempimenti preliminari pattuiti, ossia gli incontri e consultazione con 4 i clienti, l'analisi dei debiti personali e delle possibili soluzioni per la gestione delle posizioni debitorie, mentre l'attività di incontro con i funzionari ed operatori degli intermediari era stata di comune accordo procrastinata ad un momento successivo. L'analisi delle soluzioni possibili era poi approdata alla decisione – anch'essa condivisa
– di vincolare i beni degli opponenti ai sensi dell'art. 2645 ter c.c., in modo da destinarli al soddisfacimento dei creditori. L'opposta aveva quindi assolto sia agli adempimenti preliminari, sia agli adempimenti operativi, stante la collaborazione del legale rappresentante nella fase Parte_5 di studio, preparatoria e di stipula dell'atto notarile di predisposizione del vincolo. A conferma della debenza del compenso azionato in via monitoria, l'opposta richiamava uno scambio di messaggi whatsapp tra ed il dott. Controparte_3 con i quali il primo si scusava per il mancato pagamento della fattura azionata, Pt_5 imputandolo a mera dimenticanza e senza contestazione alcuna delle prestazioni professionali svolte. Quanto alle domande riconvenzionali svolte nell'atto di opposizione, ontestava la richiesta di risoluzione contrattuale, non avendo posto CP_1 in essere alcun inadempimento;
erano stati infatti gli opponenti a revocare unilateralmente il vincolo di destinazione, senza nemmeno notiziarne l'opposta. Contestata infine la genericità e mancata prova dei danni ex adverso allegati, concludeva per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo, ovvero, in subordine, per la condanna degli opponenti al pagamento della minor somma accertata. In caso di accoglimento della domanda di risarcimento dei danni da inadempimento, formulava domanda di manleva nei confronti della propria compagnia assicuratrice che chiedeva di poter chiamare in causa. Controparte_2
Autorizzata la chiamata, si costituiva richiamando le condizioni ed i CP_2 limiti di polizza e precisando come eventuali restituzioni di compensi non potessero trovare copertura assicurativa, non rappresentando una voce di danno risarcibile. Negava inoltre la debenza delle spese di lite in favore dell'assicurata, difesasi con un proprio legale di fiducia non autorizzato dalla compagnia. Nel merito, la terza chiamata aderiva alle difese della convenuta, stante l'infondatezza delle domande svolte dall'opponente a fronte di un corretto e puntuale adempimento dell'incarico professionale conferito. Concludeva quindi per il rigetto delle domande di parte attrice, ovvero, in subordine, per la riconduzione della domanda di manleva nell'alveo ed entro i limiti della effettiva garanzia prestata. L'opposizione è parzialmente fondata, nei limiti che si vanno ad esporre. L'opposta ha azionato in via monitoria il proprio diritto al pagamento della quota di compensi spettanti per lo svolgimento delle attività professionali commissionate dagli opponenti alla ed all'Avv. Filippo ZANASI Controparte_1 con la “lettera di incarico professionale per ristrutturazione di debiti personali” del 14 ottobre 2020 [all. 4 att.]. In particolare, nel predetto contratto le parti avevano pattuito lo svolgimento delle seguenti prestazioni:
5 - Adempimenti preliminari: analisi dei debiti personali;
incontri con i clienti;
incontro con funzionari/operatori degli intermediari;
analisi delle soluzioni possibili per la gestione delle posizioni debitorie;
- Adempimenti operativi: predisposizione di vincolo di destinazione ex art. 2645 ter;
incarico di gestore del patrimonio da liquidare;
incontro con il ceto creditorio. Per lo svolgimento di dette prestazioni, le parti avevano concordato un compenso complessivo pari ad euro 30.000,00; l'opposta, ritenendo di avere correttamente adempiuto all'incarico commissionato, ha agito in via monitoria per il pagamento della quota di sua spettanza, pari alla metà dei compensi complessivi suindicati. Gli opponenti, come visto, contestano la debenza del compenso ex adverso azionato, sostenendo che l'opposta non avesse mai svolto alcuno degli adempimenti preliminari prescritti dalla lettera di incarico, difettando la prova dell'effettivo adempimento delle prestazioni professionali pattuite Tale assunto non può essere condiviso. In primo luogo, non rileva a favore della tesi degli opponenti il fatto che la lettera di incarico fosse stata sottoscritta nella medesima data della stipula notarile del vincolo di destinazione (ciò che, secondo i clienti, avrebbe reso oggettivamente impossibile lo svolgimento di tutte le attività preliminari precedenti). Ed invero, già dalle allegazioni degli opponenti emerge come la lettera di incarico fosse stata predisposta “all'esito di reiterati incontri” con i professionisti, da ciò emergendo che attività quali gli incontri con i clienti e l'analisi della loro situazione debitoria erano già state affrontate prima della formalizzazione del contratto. Nello stesso senso, dalla documentazione prodotta in giudizio da parte opposta [v. all.ti da 4 a 16] emerge che, già nei mesi precedenti alla sottoscrizione della lettera di incarico ed alla coeva redazione dell'atto notarile, vi erano stati incontri tra gli opponenti ed i professionisti incaricati, nel corso ed a seguito dei quali era stata – da un lato – esaminata la situazione patrimoniale attiva e passiva dei clienti (con la redazione di perizie di stima dei loro immobili ed acquisizione delle visure ipotecarie dalle quali emergevano i gravami iscritti) e – dall'altro lato – discusse le possibili soluzioni per la gestione della situazione debitoria, con manifestazione della disponibilità degli opponenti a “seguire il piano d'azione” delineato da Parte_5 volto alla costituzione di un trust per vincolare determinati immobili degli opponenti al soddisfacimento delle ragioni creditorie [v. email del 17.9.2020 in all. 14 conv.]. Il medesimo dott. veva quindi contattato il notaio che avrebbe redatto l'atto di Pt_5 costituzione del vincolo, trasmettendogli la documentazione necessaria. Parimenti, è pacifico e documentato che in data 14 ottobre 2020 gli opponenti, con atto a rogito notaio di Empoli, destinavano – ai sensi dell'art. 2645 ter Persona_3
c.c. – determinati beni immobili di loro proprietà a beneficio dei creditori della società da essi garantiti, affinché il ricavato della loro liquidazione venisse impiegato per far fronte alle loro esposizioni debitorie [v. all. 5 att.]. Ad ulteriore smentita della doglianza per cui nessuna prestazione professionale sarebbe stata resa da parte dell'opposta, si consideri poi il tenore del messaggio whatsapp del 2 febbraio 2022 [v. all. 19 conv.], con il quale , una volta ricevuta Controparte_3
6 la notifica del decreto ingiuntivo oggi opposto, comunicava a che “ad Parte_5 essere sincero con tutte le attività che devo e ho dovuto svolgere in effetti mi sono dimenticato della tua fattura. Ma sarebbe stata sufficiente una telefonata oppure un messaggio per ricordarmi delle mie scadenze: come succede tra le persone che lavorano. Ti chiedo quindi scusa per quanto accaduto, non voluto ovviamente da una volontà ma da semplice distrazione”. Il mancato pagamento veniva quindi imputato a mera dimenticanza, senza alcuna contestazione dell'opera professionale svolta e della debenza dei compensi richiesti. L'esame congiunto della documentazione suindicata induce pertanto a ritenere che, tra le prestazioni individuate nella lettera di conferimento dell'incarico, siano rimaste inadempiute solamente – tra le attività preliminari – quelle attinenti all'incontro con funzionari/operatori degli intermediari, nonché gli adempimenti operativi successivi alla predisposizione del vincolo di destinazione (conferimento di incarico di gestore del patrimonio da liquidare ed incontri con il ceto creditorio). Nondimeno, tali omissioni non giustificano la risoluzione per inadempimento del contratto di prestazione d'opera intellettuale intercorso, dal momento che:
- Con riferimento alla mancata esecuzione dell'attività relativa agli incontri preliminari con gli intermediari, l'opposta, in comparsa di costituzione, ha affermato che era stato deciso, di comune accordo con i fratelli , di Parte_3 procrastinare gli incontri con i creditori ad un momento successivo alla stipula notarile del vincolo di destinazione. Tale allegazione non è stata specificamente contestata dagli opponenti nel primo scritto difensivo successivo e, pertanto, è da ritenersi provata ex art. 115 c.p.c.. D'altronde, dalla documentazione prodotta dall'opposta emerge che, in effetti, in data successiva alla costituzione del vincolo di destinazione, il dott. si era dichiarato disponibile allo Pt_5 svolgimento di un incontro “per parlare dei dialoghi da intraprendere con le banche” [v. all. 17-1 conv.];
- Quanto alle attività previste come successive alla costituzione del vincolo di destinazione, esse non sono state svolte non per omissione dell'opposta, ma perché gli opponenti avevano preferito revocare il vincolo (con decisione unilaterale e senza notiziarne la controparte, altra circostanza allegata dall'opposta in comparsa e non specificamente contestata nelle successive difese avversarie). Né può ravvisarsi un inadempimento della società opposta per violazione degli obblighi di diligenza gravanti sui professionisti. In proposito, gli opponenti sostengono che senza procedere ad alcun CP_1 adempimento e verifica preliminare, si sarebbe limitata a prospettare la necessità di procedere alla stipula di un vincolo di destinazione, soluzione che si sarebbe rivelata infausta. La contrarietà di tale scelta agli interessi dei clienti è rimasta tuttavia una circostanza meramente affermata e non provata, così come non è stato provato che la decisione di procedere alla revoca del vincolo si fosse resa necessaria per aspetti problematici derivanti dalla costituzione del vincolo medesimo: dall'esame dell'atto di revoca [v. all. 6 att.] non emerge infatti alcun richiamo alle allegate (e non provate) azioni 7 esecutive che sarebbero state poste in essere dopo la stipula dell'atto ex art. 2645 ter c.c.; al contrario, la revoca è stata espressamente motivata per il fatto che non si erano avverate le condizioni alle quali erano stati sospensivamente condizionati gli effetti del predetto atto di destinazione (mancato avveramento che gli opponenti neppure menzionano e che pertanto non imputano a responsabilità dell'opposta). Peraltro, quand'anche fosse ravvisabile un qualche inadempimento imputabile alla società opposta, difetterebbe la prova dei danni lamentati dagli opponenti, nonché del nesso di causa tra gli stessi e la condotta dei professionisti. In particolare:
- Non è stata offerta prova scritta della notifica agli opponenti di decreti ingiuntivi da parte delle banche in data successiva alla stipula del vincolo di destinazione, né delle conseguenti procedure esecutive;
- In ogni caso, non è provato il nesso di causa tra la costituzione del vincolo e le allegate procedure esecutive, da imputarsi piuttosto alla situazione debitoria accumulata dagli opponenti, indipendente da responsabilità dell'opposta;
- Conseguentemente, non possono ritenersi danni risarcibili né le spese sopportate a causa delle azioni esecutive subite, né gli esborsi affrontati per la stipula dell'atto di destinazione e per la sua revoca (trattandosi, nel caso dell'atto ex art. 2645 ter c.c., di adempimento di quanto pattuito nella lettera d'incarico, mentre la successiva revoca è dipesa da una decisione unilaterale dei clienti, non condivisa con l'opposta; peraltro, risulta che i relativi esborsi siano stati sopportati da un soggetto diverso dagli odierni opponenti).
Esclusa dunque la sussistenza dei presupposti per addivenire tanto alla risoluzione per inadempimento del contratto, quanto al risarcimento dei danni azionati in via riconvenzionale dagli opponenti, deve osservarsi come il contratto oggetto di causa, in realtà, sia stato risolto per recesso dei clienti (valendo, per l'appunto, come tale la decisione unilaterale di procedere alla revoca del vincolo di destinazione, che rappresentava il fulcro dell'incarico conferito ai professionisti). In tal caso, secondo quanto stabilito dal punto 13 del contratto inter partes (e, in via generale, dall'art. 2237 c.c.), il cliente che recede dal contratto deve rimborsare al prestatore d'opera le spese sostenute e pagare il compenso per l'opera svolta. Venendo quindi alla quantificazione dei compensi spettanti per l'opera svolta, non può aderirsi alle difese svolte da n comparsa conclusionale, laddove CP_1
l'opposta sostiene di avere eseguito tutte le prestazioni di sua competenza, essendo la gestione del patrimonio attività di competenza dell'altro professionista incaricato, Avv. Filippo ZANASI. Ed invero, anche al di là dell'individuazione del soggetto che avrebbe dovuto assumere l'incarico di gestore del patrimonio da liquidare, è comunque pacifica la mancata esecuzione di alcune delle attività di cui avrebbe dovuto occuparsi (anche, se non esclusivamente) la società opposta, ossia l'attività – preliminare – di “incontro con funzionari/operatori degli intermediari” e l'attività – successiva alla predisposizione del vincolo – di “incontro con il ceto creditorio”.
8 Tenuto quindi conto della (scarna) documentazione relativa alle attività preliminari svolte, con esclusione degli incontri con gli intermediari, e tenuto altresì conto della mancata esecuzione di tutte le attività professionali successive alla stipula dell'atto di costituzione del vincolo (stante il sopravvenuto recesso degli opponenti), la quota dei compensi spettanti all'opposta per le attività preliminari e per l'assistenza alla redazione dell'atto ex art. 2645 ter c.c. può essere equitativamente determinata in misura pari ai 2/3 del compenso (pari a complessivi euro 15.000,00 oltre accessori) che sarebbe spettato a in ipotesi di esecuzione integrale dell'incarico, CP_1 dunque per finali euro 12.688,00 (euro 10.000,00 oltre IVA al 22% ed accessori previdenziali al 4%). La riconosciuta sussistenza di un credito inferiore rispetto a quello azionato in via monitoria determina la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna degli opponenti al pagamento del minore importo accertato come dovuto, pari ad euro 12.688,00, oltre interessi legali dalla scadenza delle fatture ed interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della proposizione del ricorso monitorio. Quanto infine alla posizione della terza chiamata il rigetto della CP_2 domanda risarcitoria formulata in via riconvenzionale dagli opponenti determina l'assorbimento della domanda di manleva svolta dall'opposta, non potendo, per il resto, la copertura assicurativa estendersi al ristoro del mancato guadagno derivante dalla minore quota di compensi percepita dalla società a seguito dell'adempimento parziale dell'incarico professionale In ordine alle spese di lite, si osserva che la fase monitoria e quella di opposizione del procedimento di ingiunzione fanno parte di un unico processo, il cui complessivo svolgimento ed esito finale determinano la regolamentazione delle spese processuali (cfr. Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 29642 del 28/12/2020), sicché non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria (cfr. Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17854 del 27/08/2020). Le spese di lite nel rapporto tra opponenti ed opposta vengono quindi poste a carico dei primi e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della lite (rientrante nello scaglione sino ad euro 52.000,00, tenuto conto del credito accertato e del valore della domanda riconvenzionale), con applicazione dei parametri medi di cui al DM n. 147/2022. Tra gli esborsi vanno considerati ripetibili il contributo unificato per la chiamata in causa della compagnia e le spese di trasferta del legale ex art. 27 DM n. 55/2014 (non invece le spese per iscrizione a ruolo e registrazione del decreto ingiuntivo, stante l'intervenuta revoca dello stesso). L'accoglimento parziale dell'opposizione giustifica il rigetto della domanda di condanna degli opponenti ex art. 96 c.p.c.. Anche le spese di lite della terza chiamata seguono la soccombenza degli opponenti sulla domanda riconvenzionale risarcitoria che ha determinato la proposizione della domanda di manleva verso l'assicurata, per il principio di causalità (v. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 23123 del 17/09/2019). Le spese in esame sono liquidate avuto riguardo ad un valore della lite rientrante nello scaglione sino ad euro 26.000,00 (tenuto conto dell'importo della domanda risarcitoria), con diminuzione di giustizia dei 9 parametri medi ex DM n. 147 cit., stante l'adesione della compagnia alle difese dell'assicurata e la marginalità delle questioni attinenti all'operatività della polizza in punto spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accertato il diritto dell'opposta ad ottenere, a saldo delle prestazioni professionali rese, il pagamento dell'importo di complessivi euro 12.688,00, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna , e Parte_4 Controparte_3 Parte_3
, in solido tra loro, a corrispondere a
[...] Controparte_1 la predetta somma, maggiorata di interessi legali dalla scadenza delle fatture
[...] ed interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della proposizione del ricorso monitorio;
condanna gli opponenti in solido al pagamento delle spese di lite della convenuta e della terza chiamata, che liquida come segue:
- In favore di euro 986,60 per esborsi ed euro Controparte_1
7.616,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA;
- In favore di euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CP_2
CPA. La Spezia, 20 gennaio 2025
Il Giudice dott. Gabriele Romano
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE della SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 414/2022 promossa da:
, e Pt_1 Pt_2 Parte_3 rappresentati e difesi, in virtù di procure allegate agli atti di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Alberto FERDEGHINI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via Crispi 63 – La Spezia opponenti
contro
Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Gianluca BECHI ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale pec
Email_1 opposta
con la chiamata in causa di
Controparte_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione, dagli Avv.ti Giovanni BOTTAZZOLI e Mariachiara BRUNETTI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Viale Brianza 30 – Milano terza chiamata
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 18 giugno 2024:
1 per l'opponente : Controparte_3
“In via principale revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto proposto per un importo diverso/maggiore rispetto a quello emerso in corso di causa e rigettare, pertanto, la domanda attorea;
In via subordinata, riconoscere il dovuto nella misura ridotta del 50% rispetto alla domanda formulata;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Per gli altri opponenti:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento di quanto di ragione della presente opposizione, così statuire:
In via preliminare, - sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 35/2022 emesso dal Tribunale di La Spezia in data 05/01/2022 o nel procedimento monitorio R.G. 558/2021 nei confronti dei Sig.ri , e odierni opponenti, sussistendo i gravi Parte_4 Pt_2 Parte_3 motivi evidenziati in narrativa.
Nel merito - Accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa monitoria avanzata da parte opposta per non aver mai eseguito alcuna prestazione contrattualmente convenuta in favore degli odierni opponenti;
e, per l'effetto - revocare il decreto ingiuntivo numero 35/2022 emesso il 05.01.2022 da
Codesto Ecc.mo Tribunale di La Spezia;
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente per le ragioni espresse nei motivi del presente atto tenendo indenne l'istante da qualsiasi pretesa creditoria;
- in via di eccezione riconvenzione, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto per grave inadempimento della e, per l'effetto condannare Controparte_1 quest'ultima al risarcimento dei danni subiti dagli opponenti in misura di complessivi euro per complessivi €. 20.000,00 o di quell'altro importo maggiore o minore ritenuto dovuto di giustizia o che dovesse risultare in causa, anche per mezzo di CTU, oltre interessi e danni da svalutazione;
In via subordinata - accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto perfezionatosi con la lettera di incarico del 14.10.2020 per grave inadempimento ascrivibile alla CP_1
e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dagli odierni opponenti alla opposta a
[...] qualsiasi titolo, causa o ragione;
- Condannare in ogni caso parte avversa al risarcimento dei danni ulteriori ex. 96 III co. c.p.c., con vittoria di spese, competenze ed onere come per legge da distrarsi in favore dei costituiti avvocati dichiaratisi antistatari”.
Per l'opposta:
“Voglia il Tribunale adito in tesi: previa reiezione di ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, siccome infondate in fatto ed in diritto e/o nulle, respingere la opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n° 35/2022 – RG 2430/2021 con condanna degli opponenti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio;
nonché condanna degli opponenti ex art 96 3° comma CpC;
in ipotesi previa reiezione di ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, siccome infondate in fatto ed in diritto e/o nulle, respingere la opposizione e, accertato il credito della opposta nella misura del 50% dell'importo complessivo concordato fra le parti nella lettera di incarico del
14.10.2020, condannare , e , a pagare in Controparte_3 Parte_3 Parte_4
2 solido fra loro in favore della (P.I. ) la Controparte_1 P.IVA_1 somma di €. 19.032,00, di cui €. 15.000,00 in linea capitale, €. 600,00 per CP 4% ed €. 3.432,00 per
IVA 22% ovvero, in denegata ipotesi a pagare quella diversa minor somma comprensiva di accessori di legge che dovesse risultare dovuta in corso di causa, a fronte delle attività richiamate nella lettera di incarico del 14.10.2020, poste in essere dalla odierna opposta. Vittoria di spese e compensi di causa, compresi quelli della fase monitoria, nonché condanna degli opponenti ex art 96 3° comma
CpC; in ipotesi denegata ove mai il Tribunale, disattendendo la qui reiterata richiesta di reiezione di tutte le domande, eccezioni e deduzioni formulate da parte opponente siccome infondate in fatto ed in diritto e/o nulle, dovesse tuttavia erroneamente accogliere la domanda di risarcimento danni da preteso inadempimento formulata dagli opponenti, voglia il Tribunale adito:
A) accertata la operatività della copertura assicurativa di cui alla polizza ICOM007053, respinte le contrarie eccezioni e conclusioni della chiamata in causa, condannare
[...]
– (P.I. ) a manlevare, garantire e rilevare indenne Controparte_4 P.IVA_2
(P.I. ) da ogni conseguenza Controparte_1 P.IVA_1 pregiudizievole e da ogni somma che la stessa fosse dichiarata tenuta a corrispondere agli odierni opponenti e/o ai loro procuratori antistatari, a titolo di capitale, interessi, rivalutazione, spese e competenze legali e tecniche del giudizio e comunque a qualsiasi titolo, nulla escluso. Il tutto con condanna della compagnia al pagamento, ex art 1917 3° co C.C., delle spese del Controparte_2 giudizio sostenute da per resistere all'azione degli Controparte_1 opponenti, previa sostituzione e/o disapplicazione e/o declaratoria di non operatività e/o declaratoria di annullamento/nullità della clausola di cui all'art 4 delle condizioni di polizza che esclude il riconoscimento delle spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano designati dalla compagnia, per contrarietà della stessa al disposto dell'art 1917 3° co. C.C. e/o per mancata approvazione espressa ex art. 1341 cc.., oltre alla condanna della chiamata in causa ex art
96 CpC. B) accertato e determinato il credito vantato dalla odierna opposta in forza della lettera di incarico del 14.10.2020 e/o comunque in forza delle attività richiamate in tale lettera di incarico e poste in essere in favore degli opponenti, disporre la compensazione, fino a reciproca concorrenza, fra il credito della ed il presunto controcredito Controparte_1 risarcitorio vantato dagli opponenti, condannando gli stessi, in solido fra loro, a corrispondere la differenza in favore di Con compensazione di spese e Controparte_1 competenze del giudizio”.
Per la terza chiamata:
“Piaccia al Tribunale adito contrariis reiectis così giudicare: nel merito: rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto per le motivazioni in atti;
subordinatamente: nel denegato caso di accoglimento della precedente eccezione, accertare e dichiarare la sussistenza e la misura della copertura assicurativa e, conseguentemente, previa riduzione a giustizia delle domande attoree, anche se del caso in applicazione del disposto di cui all'art. 1227 cc, ricondurre nell'alveo ed entro i limiti dell'effettiva garanzia prestata la richiesta di manleva della convenuta opposta, tenuto conto delle condizioni di polizza, ivi compresi massimali, franchigie ed eventuali scoperti;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 2 marzo 2022 e Pt_1 Pt_2 Parte_3
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente
[...] esecutivo n. 35/2022 del 5 gennaio 2022, con il quale il Tribunale della Spezia aveva ingiunto il pagamento a favore di Controparte_1 dell'importo di euro 19.032,00 per competenze professionali, oltre interessi e spese. A sostegno della proposta opposizione, sostenevano che i professionisti con i quali avevano stipulato la lettera di conferimento d'incarico per la ristrutturazione di debiti personali (tra cui la società odierna opposta) non avessero mai svolto alcuno degli adempimenti preliminari prescritti dalla medesima lettera di incarico, limitandosi a suggerire ai clienti di costituire, in violazione dell'art. 2740 c.c., un fondo di destinazione patrimoniale che includesse taluni beni personali da porre a garanzia delle obbligazioni contratte verso il ceto creditorio bancario. Il relativo atto notarile era stato sottoscritto nella stessa data della lettera di conferimento dell'incarico, con conseguente oggettiva impossibilità di eseguire tutte le precedenti attività preliminari di consulenza. Inoltre, l'atto di costituzione del fondo a rogito del notaio di Empoli (il cui Per_1 compenso, pari ad euro 5.500,00, era stato interamente pagato dagli opponenti) si era rivelato inopportuno e sfavorevole alla tutela degli interessi dei sig.ri , Parte_3 tanto che, in conseguenza della registrazione del vincolo di destinazione nei pubblici registri, il ceto bancario, mai informato ex ante dai professionisti, aveva aggredito l'intero patrimonio immobiliare degli opponenti, avviando all'uopo diversi procedimenti monitori ed esecutivi. Gli opponenti erano stati quindi costretti a revocare il predetto vincolo, rivolgendosi al notaio di Padova, con ulteriore esborso di euro 1.667,64. Per_2
Sulla scorta di tali premesse, ribadivano l'insussistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo opposto, a nulla valendo la fattura azionata, in assenza di prova scritta circa l'effettivo svolgimento delle prestazioni professionali pattuite nella lettera d'incarico. Gli opponenti proponevano inoltre eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., evidenziando che, se i professionisti avessero eseguito correttamente il proprio incarico, incontrando i funzionari/operatori degli intermediari, avrebbero potuto negoziare il pagamento in via transattiva a saldo e stralcio delle loro posizioni debitorie. In via di eccezione riconvenzionale, chiedevano quindi dichiararsi la risoluzione del contratto per inadempimento della società opposta, anche per non essersi attenuta ai criteri della diligenza professionale di cui all'art. 1176 comma 2 c.c., con condanna al risarcimento dei conseguenti danni, pari ai costi sopportati per difendersi nei procedimenti promossi dagli istituti di credito contro di essi. si costituiva in giudizio esponendo la Controparte_1 propria ricostruzione dei fatti e dei rapporti intercorsi tra le parti. In particolare, evidenziava che la lettera di incarico era stata sottoscritta – come riconosciuto dagli stessi opponenti – all'esito di reiterati incontri tra le parti, nel corso dei quali erano stati eseguiti tutti gli adempimenti preliminari pattuiti, ossia gli incontri e consultazione con 4 i clienti, l'analisi dei debiti personali e delle possibili soluzioni per la gestione delle posizioni debitorie, mentre l'attività di incontro con i funzionari ed operatori degli intermediari era stata di comune accordo procrastinata ad un momento successivo. L'analisi delle soluzioni possibili era poi approdata alla decisione – anch'essa condivisa
– di vincolare i beni degli opponenti ai sensi dell'art. 2645 ter c.c., in modo da destinarli al soddisfacimento dei creditori. L'opposta aveva quindi assolto sia agli adempimenti preliminari, sia agli adempimenti operativi, stante la collaborazione del legale rappresentante nella fase Parte_5 di studio, preparatoria e di stipula dell'atto notarile di predisposizione del vincolo. A conferma della debenza del compenso azionato in via monitoria, l'opposta richiamava uno scambio di messaggi whatsapp tra ed il dott. Controparte_3 con i quali il primo si scusava per il mancato pagamento della fattura azionata, Pt_5 imputandolo a mera dimenticanza e senza contestazione alcuna delle prestazioni professionali svolte. Quanto alle domande riconvenzionali svolte nell'atto di opposizione, ontestava la richiesta di risoluzione contrattuale, non avendo posto CP_1 in essere alcun inadempimento;
erano stati infatti gli opponenti a revocare unilateralmente il vincolo di destinazione, senza nemmeno notiziarne l'opposta. Contestata infine la genericità e mancata prova dei danni ex adverso allegati, concludeva per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo, ovvero, in subordine, per la condanna degli opponenti al pagamento della minor somma accertata. In caso di accoglimento della domanda di risarcimento dei danni da inadempimento, formulava domanda di manleva nei confronti della propria compagnia assicuratrice che chiedeva di poter chiamare in causa. Controparte_2
Autorizzata la chiamata, si costituiva richiamando le condizioni ed i CP_2 limiti di polizza e precisando come eventuali restituzioni di compensi non potessero trovare copertura assicurativa, non rappresentando una voce di danno risarcibile. Negava inoltre la debenza delle spese di lite in favore dell'assicurata, difesasi con un proprio legale di fiducia non autorizzato dalla compagnia. Nel merito, la terza chiamata aderiva alle difese della convenuta, stante l'infondatezza delle domande svolte dall'opponente a fronte di un corretto e puntuale adempimento dell'incarico professionale conferito. Concludeva quindi per il rigetto delle domande di parte attrice, ovvero, in subordine, per la riconduzione della domanda di manleva nell'alveo ed entro i limiti della effettiva garanzia prestata. L'opposizione è parzialmente fondata, nei limiti che si vanno ad esporre. L'opposta ha azionato in via monitoria il proprio diritto al pagamento della quota di compensi spettanti per lo svolgimento delle attività professionali commissionate dagli opponenti alla ed all'Avv. Filippo ZANASI Controparte_1 con la “lettera di incarico professionale per ristrutturazione di debiti personali” del 14 ottobre 2020 [all. 4 att.]. In particolare, nel predetto contratto le parti avevano pattuito lo svolgimento delle seguenti prestazioni:
5 - Adempimenti preliminari: analisi dei debiti personali;
incontri con i clienti;
incontro con funzionari/operatori degli intermediari;
analisi delle soluzioni possibili per la gestione delle posizioni debitorie;
- Adempimenti operativi: predisposizione di vincolo di destinazione ex art. 2645 ter;
incarico di gestore del patrimonio da liquidare;
incontro con il ceto creditorio. Per lo svolgimento di dette prestazioni, le parti avevano concordato un compenso complessivo pari ad euro 30.000,00; l'opposta, ritenendo di avere correttamente adempiuto all'incarico commissionato, ha agito in via monitoria per il pagamento della quota di sua spettanza, pari alla metà dei compensi complessivi suindicati. Gli opponenti, come visto, contestano la debenza del compenso ex adverso azionato, sostenendo che l'opposta non avesse mai svolto alcuno degli adempimenti preliminari prescritti dalla lettera di incarico, difettando la prova dell'effettivo adempimento delle prestazioni professionali pattuite Tale assunto non può essere condiviso. In primo luogo, non rileva a favore della tesi degli opponenti il fatto che la lettera di incarico fosse stata sottoscritta nella medesima data della stipula notarile del vincolo di destinazione (ciò che, secondo i clienti, avrebbe reso oggettivamente impossibile lo svolgimento di tutte le attività preliminari precedenti). Ed invero, già dalle allegazioni degli opponenti emerge come la lettera di incarico fosse stata predisposta “all'esito di reiterati incontri” con i professionisti, da ciò emergendo che attività quali gli incontri con i clienti e l'analisi della loro situazione debitoria erano già state affrontate prima della formalizzazione del contratto. Nello stesso senso, dalla documentazione prodotta in giudizio da parte opposta [v. all.ti da 4 a 16] emerge che, già nei mesi precedenti alla sottoscrizione della lettera di incarico ed alla coeva redazione dell'atto notarile, vi erano stati incontri tra gli opponenti ed i professionisti incaricati, nel corso ed a seguito dei quali era stata – da un lato – esaminata la situazione patrimoniale attiva e passiva dei clienti (con la redazione di perizie di stima dei loro immobili ed acquisizione delle visure ipotecarie dalle quali emergevano i gravami iscritti) e – dall'altro lato – discusse le possibili soluzioni per la gestione della situazione debitoria, con manifestazione della disponibilità degli opponenti a “seguire il piano d'azione” delineato da Parte_5 volto alla costituzione di un trust per vincolare determinati immobili degli opponenti al soddisfacimento delle ragioni creditorie [v. email del 17.9.2020 in all. 14 conv.]. Il medesimo dott. veva quindi contattato il notaio che avrebbe redatto l'atto di Pt_5 costituzione del vincolo, trasmettendogli la documentazione necessaria. Parimenti, è pacifico e documentato che in data 14 ottobre 2020 gli opponenti, con atto a rogito notaio di Empoli, destinavano – ai sensi dell'art. 2645 ter Persona_3
c.c. – determinati beni immobili di loro proprietà a beneficio dei creditori della società da essi garantiti, affinché il ricavato della loro liquidazione venisse impiegato per far fronte alle loro esposizioni debitorie [v. all. 5 att.]. Ad ulteriore smentita della doglianza per cui nessuna prestazione professionale sarebbe stata resa da parte dell'opposta, si consideri poi il tenore del messaggio whatsapp del 2 febbraio 2022 [v. all. 19 conv.], con il quale , una volta ricevuta Controparte_3
6 la notifica del decreto ingiuntivo oggi opposto, comunicava a che “ad Parte_5 essere sincero con tutte le attività che devo e ho dovuto svolgere in effetti mi sono dimenticato della tua fattura. Ma sarebbe stata sufficiente una telefonata oppure un messaggio per ricordarmi delle mie scadenze: come succede tra le persone che lavorano. Ti chiedo quindi scusa per quanto accaduto, non voluto ovviamente da una volontà ma da semplice distrazione”. Il mancato pagamento veniva quindi imputato a mera dimenticanza, senza alcuna contestazione dell'opera professionale svolta e della debenza dei compensi richiesti. L'esame congiunto della documentazione suindicata induce pertanto a ritenere che, tra le prestazioni individuate nella lettera di conferimento dell'incarico, siano rimaste inadempiute solamente – tra le attività preliminari – quelle attinenti all'incontro con funzionari/operatori degli intermediari, nonché gli adempimenti operativi successivi alla predisposizione del vincolo di destinazione (conferimento di incarico di gestore del patrimonio da liquidare ed incontri con il ceto creditorio). Nondimeno, tali omissioni non giustificano la risoluzione per inadempimento del contratto di prestazione d'opera intellettuale intercorso, dal momento che:
- Con riferimento alla mancata esecuzione dell'attività relativa agli incontri preliminari con gli intermediari, l'opposta, in comparsa di costituzione, ha affermato che era stato deciso, di comune accordo con i fratelli , di Parte_3 procrastinare gli incontri con i creditori ad un momento successivo alla stipula notarile del vincolo di destinazione. Tale allegazione non è stata specificamente contestata dagli opponenti nel primo scritto difensivo successivo e, pertanto, è da ritenersi provata ex art. 115 c.p.c.. D'altronde, dalla documentazione prodotta dall'opposta emerge che, in effetti, in data successiva alla costituzione del vincolo di destinazione, il dott. si era dichiarato disponibile allo Pt_5 svolgimento di un incontro “per parlare dei dialoghi da intraprendere con le banche” [v. all. 17-1 conv.];
- Quanto alle attività previste come successive alla costituzione del vincolo di destinazione, esse non sono state svolte non per omissione dell'opposta, ma perché gli opponenti avevano preferito revocare il vincolo (con decisione unilaterale e senza notiziarne la controparte, altra circostanza allegata dall'opposta in comparsa e non specificamente contestata nelle successive difese avversarie). Né può ravvisarsi un inadempimento della società opposta per violazione degli obblighi di diligenza gravanti sui professionisti. In proposito, gli opponenti sostengono che senza procedere ad alcun CP_1 adempimento e verifica preliminare, si sarebbe limitata a prospettare la necessità di procedere alla stipula di un vincolo di destinazione, soluzione che si sarebbe rivelata infausta. La contrarietà di tale scelta agli interessi dei clienti è rimasta tuttavia una circostanza meramente affermata e non provata, così come non è stato provato che la decisione di procedere alla revoca del vincolo si fosse resa necessaria per aspetti problematici derivanti dalla costituzione del vincolo medesimo: dall'esame dell'atto di revoca [v. all. 6 att.] non emerge infatti alcun richiamo alle allegate (e non provate) azioni 7 esecutive che sarebbero state poste in essere dopo la stipula dell'atto ex art. 2645 ter c.c.; al contrario, la revoca è stata espressamente motivata per il fatto che non si erano avverate le condizioni alle quali erano stati sospensivamente condizionati gli effetti del predetto atto di destinazione (mancato avveramento che gli opponenti neppure menzionano e che pertanto non imputano a responsabilità dell'opposta). Peraltro, quand'anche fosse ravvisabile un qualche inadempimento imputabile alla società opposta, difetterebbe la prova dei danni lamentati dagli opponenti, nonché del nesso di causa tra gli stessi e la condotta dei professionisti. In particolare:
- Non è stata offerta prova scritta della notifica agli opponenti di decreti ingiuntivi da parte delle banche in data successiva alla stipula del vincolo di destinazione, né delle conseguenti procedure esecutive;
- In ogni caso, non è provato il nesso di causa tra la costituzione del vincolo e le allegate procedure esecutive, da imputarsi piuttosto alla situazione debitoria accumulata dagli opponenti, indipendente da responsabilità dell'opposta;
- Conseguentemente, non possono ritenersi danni risarcibili né le spese sopportate a causa delle azioni esecutive subite, né gli esborsi affrontati per la stipula dell'atto di destinazione e per la sua revoca (trattandosi, nel caso dell'atto ex art. 2645 ter c.c., di adempimento di quanto pattuito nella lettera d'incarico, mentre la successiva revoca è dipesa da una decisione unilaterale dei clienti, non condivisa con l'opposta; peraltro, risulta che i relativi esborsi siano stati sopportati da un soggetto diverso dagli odierni opponenti).
Esclusa dunque la sussistenza dei presupposti per addivenire tanto alla risoluzione per inadempimento del contratto, quanto al risarcimento dei danni azionati in via riconvenzionale dagli opponenti, deve osservarsi come il contratto oggetto di causa, in realtà, sia stato risolto per recesso dei clienti (valendo, per l'appunto, come tale la decisione unilaterale di procedere alla revoca del vincolo di destinazione, che rappresentava il fulcro dell'incarico conferito ai professionisti). In tal caso, secondo quanto stabilito dal punto 13 del contratto inter partes (e, in via generale, dall'art. 2237 c.c.), il cliente che recede dal contratto deve rimborsare al prestatore d'opera le spese sostenute e pagare il compenso per l'opera svolta. Venendo quindi alla quantificazione dei compensi spettanti per l'opera svolta, non può aderirsi alle difese svolte da n comparsa conclusionale, laddove CP_1
l'opposta sostiene di avere eseguito tutte le prestazioni di sua competenza, essendo la gestione del patrimonio attività di competenza dell'altro professionista incaricato, Avv. Filippo ZANASI. Ed invero, anche al di là dell'individuazione del soggetto che avrebbe dovuto assumere l'incarico di gestore del patrimonio da liquidare, è comunque pacifica la mancata esecuzione di alcune delle attività di cui avrebbe dovuto occuparsi (anche, se non esclusivamente) la società opposta, ossia l'attività – preliminare – di “incontro con funzionari/operatori degli intermediari” e l'attività – successiva alla predisposizione del vincolo – di “incontro con il ceto creditorio”.
8 Tenuto quindi conto della (scarna) documentazione relativa alle attività preliminari svolte, con esclusione degli incontri con gli intermediari, e tenuto altresì conto della mancata esecuzione di tutte le attività professionali successive alla stipula dell'atto di costituzione del vincolo (stante il sopravvenuto recesso degli opponenti), la quota dei compensi spettanti all'opposta per le attività preliminari e per l'assistenza alla redazione dell'atto ex art. 2645 ter c.c. può essere equitativamente determinata in misura pari ai 2/3 del compenso (pari a complessivi euro 15.000,00 oltre accessori) che sarebbe spettato a in ipotesi di esecuzione integrale dell'incarico, CP_1 dunque per finali euro 12.688,00 (euro 10.000,00 oltre IVA al 22% ed accessori previdenziali al 4%). La riconosciuta sussistenza di un credito inferiore rispetto a quello azionato in via monitoria determina la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna degli opponenti al pagamento del minore importo accertato come dovuto, pari ad euro 12.688,00, oltre interessi legali dalla scadenza delle fatture ed interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della proposizione del ricorso monitorio. Quanto infine alla posizione della terza chiamata il rigetto della CP_2 domanda risarcitoria formulata in via riconvenzionale dagli opponenti determina l'assorbimento della domanda di manleva svolta dall'opposta, non potendo, per il resto, la copertura assicurativa estendersi al ristoro del mancato guadagno derivante dalla minore quota di compensi percepita dalla società a seguito dell'adempimento parziale dell'incarico professionale In ordine alle spese di lite, si osserva che la fase monitoria e quella di opposizione del procedimento di ingiunzione fanno parte di un unico processo, il cui complessivo svolgimento ed esito finale determinano la regolamentazione delle spese processuali (cfr. Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 29642 del 28/12/2020), sicché non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria (cfr. Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17854 del 27/08/2020). Le spese di lite nel rapporto tra opponenti ed opposta vengono quindi poste a carico dei primi e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della lite (rientrante nello scaglione sino ad euro 52.000,00, tenuto conto del credito accertato e del valore della domanda riconvenzionale), con applicazione dei parametri medi di cui al DM n. 147/2022. Tra gli esborsi vanno considerati ripetibili il contributo unificato per la chiamata in causa della compagnia e le spese di trasferta del legale ex art. 27 DM n. 55/2014 (non invece le spese per iscrizione a ruolo e registrazione del decreto ingiuntivo, stante l'intervenuta revoca dello stesso). L'accoglimento parziale dell'opposizione giustifica il rigetto della domanda di condanna degli opponenti ex art. 96 c.p.c.. Anche le spese di lite della terza chiamata seguono la soccombenza degli opponenti sulla domanda riconvenzionale risarcitoria che ha determinato la proposizione della domanda di manleva verso l'assicurata, per il principio di causalità (v. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 23123 del 17/09/2019). Le spese in esame sono liquidate avuto riguardo ad un valore della lite rientrante nello scaglione sino ad euro 26.000,00 (tenuto conto dell'importo della domanda risarcitoria), con diminuzione di giustizia dei 9 parametri medi ex DM n. 147 cit., stante l'adesione della compagnia alle difese dell'assicurata e la marginalità delle questioni attinenti all'operatività della polizza in punto spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accertato il diritto dell'opposta ad ottenere, a saldo delle prestazioni professionali rese, il pagamento dell'importo di complessivi euro 12.688,00, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna , e Parte_4 Controparte_3 Parte_3
, in solido tra loro, a corrispondere a
[...] Controparte_1 la predetta somma, maggiorata di interessi legali dalla scadenza delle fatture
[...] ed interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della proposizione del ricorso monitorio;
condanna gli opponenti in solido al pagamento delle spese di lite della convenuta e della terza chiamata, che liquida come segue:
- In favore di euro 986,60 per esborsi ed euro Controparte_1
7.616,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA;
- In favore di euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CP_2
CPA. La Spezia, 20 gennaio 2025
Il Giudice dott. Gabriele Romano
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