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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/03/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di conIGlio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 2920 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto DA
, nata a [...] il [...], parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
SANTORO MARIA ROSARIA, come da procura in atti;
e
, nato a [...] il [...], parte rappresentata e CP_1 difesa dall'avv. UGO CEPPARULO, come da procura in atti;
ricorrenti
NONCHÉ
P.M. in sede, interventore per legge
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI
Le parti hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data Parte_1 CP_1
04/12/2024, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 15/06/2003, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Casalnuovo di PO (NA) (al N. 42, Parte II, Serie A, Anno 2003). Hanno rilevato che la comunione spirituale e materiale non può essere ricostituita, essendosi protratta ininterrottamente la loro separazione a far tempo dalla comparizione dei coniugi ovvero dalla scadenza del termine ex art. 127 ter, 5° comma c.p.c. nella procedura di separazione dei coniugi, definita con decreto di omologa n. 288/2023 emesso in data 01/03/2023. Premesso che dal matrimonio sono nati due figli, nata il [...] ad [...] e Per_1 Per_2 nato il [...] ad [...], le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto. In luogo della fissazione dell'udienza camerale, è stata disposta dal Presidente del Tribunale la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni,
i coniugi hanno rinunziato alla comparizione e ribadito la loro volontà di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili alle condizioni concordate e compiutamente riportate nel ricorso introduttivo del giudizio. Dunque, stante l'impossibilità della conciliazione, la causa è stata trattenuta in decisione con rimessione degli atti al Collegio. Il Pubblico Ministero con visto del 14/01/2025 nulla ha opposto.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Ed infatti, con il richiamato provvedimento, il Tribunale di Nola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e . La Parte_1 CP_1 separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1) i coniugi continueranno a vivere separati, con mutuo rispetto, nei rispettivi domicili: a) Via Vico Fontana 59-80013, Casalnuovo di PO la Sig.ra ; Parte_1
b) Via Caudio n.20-80013, Casalnuovo di PO il Sig. ; CP_1
2) i coniugi si impegnano a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei figli compatibilmente alle singole e specifiche eIGenze lavorative nonché agli impegni di altra natura di ciascuno;
3) la casa coniugale sita in Casalnuovo alla Via Caudio n. 20, Scala A), int 17, riportata in N.C.E.U. al foglio 11, n.2, sub. 21, cat. A/2, classe 4, R.C. 309,87, in comproprietà al 50% tra i coniugi, dal
Tribunale già assegnata al IG. a seguito della separazione unitamente alle cose in CP_1 essa contenute, presso la quale è collocata la residenza abituale dei due figli e i quali, Per_1 Per_2 dalla separazione consensuale a tutt'oggi, hanno continuato ad abitare insieme al padre, rimarrà nella disponibilità del IG. , fino alla cessione al medesimo della quota di proprietà del 50% CP_1 della RA la quale si impegna, con specifico atto pubblico a trasferire al marito Pt_1 separato, per quanto in questa sede come appresso si dirà;
4) il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, con residenza presso il padre e, per quanto Per_2 concerne il diritto di visita della madre, le parti consensualmente e nell'interesse principale del piccolo convengono i tempi paritetici di frequentazione del figlio con entrambi, salva la Per_2 possibilità di diversi accordi in base a nuove eIGenze del minore e di quelle occasionali;
La RA vedrà il figlio: Pt_1
a) tutti i pomeriggi dalle ore 13,00 alle ore 19,00;
b) la madre potrà tenere con sé il figlio a weekend alternati dalle ore 13,00 sino alle ore 21,00 della domenica;
c) la madre potrà tenere con sé il figlio nn 7 giorni consecutivi durante le vacanze Natalizie, nn. 3 giorni consecutivi durante le vacanze di Pasqua e nn 15 gg continuativi durante le vacanze estive, seguendo il criterio dell'alternanza;
5) Il IG.ri , di comune accordo, convengono che quest'ultimo versi alla IG.ra TE
, tutt'ora casalinga e priva di reddito, previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale Pt_1 adito, ed a titolo di liquidazione, l'assegno divorzile in unica soluzione (c.d. una tantum) somma comunemente e pacificamente convenuta in Euro 8.000,00 (ottomila/00), da versarsi mediante assegno circolare, entro e non oltre il giorno successivo alla conclusione del giudizio di cessazione effetti civili e. dunque, alla pubblicazione della sentenza di divorzio. Le parti riconoscono che
l'attribuzione che precede costituisce contributo in una unica soluzione vita natural durante ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 L. 898/70 e comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale;
6) i coniugi convengono, altresì, di sciogliere la comunione legale relativa all'immobile sito in Via
Caudio n. 20 attualmente in comproprietà; la RA si impegna, nelle more del Pt_1 perfezionamento del procedimento di divorzio, e comunque entro il 10 gennaio 2025, con separato atto notarile, a trasferire la piena proprietà della sua quota dell'immobile predetto, pari al 50% al IG. atto da redigersi entro e non oltre il 10.01.2025 e per tale trasferimento CP_1 immobiliare le parti concordano il prezzo per Euro 25.000,00 (venticinquemila/00), che verrà corrisposto dal IG. alla IG.ra , mediante assegno circolare, contestualmente alla CP_1 Pt_1 sottoscrizione dell'atto pubblico. Tale trasferimento avviene nell'ambito della regolamentazione delle rispettive ragioni economiche dei coniugi;
le spese notarili sono poste interamente a carico del IG.
; CP_1
7) che nella regolamentazione delle ragioni economiche e nella determinazione del prezzo convenuto sia per il trasferimento immobiliare capo 6) che per la quantificazione dell'assegno divorzile liquidato in una unica soluzione capo 5), il IG. dichiara di ritenere equo e giusto l'accollo CP_1 relativo all'intero costo per il mantenimento dei figli, di guisa che la somma posta a carico della RA , in sede di separazione, sia per la figlia maggiorenne (Euro 150,00) sia quella per Pt_1 il figlio minorenne (Euro 100,00) sia, invece, posta interamente a carico del IG. che, Per_2 CP_1 contribuirà anche nella misura del 100% alle spese straordinarie per i figli e Per_1 Per_2
8) il IG. , dunque, terrà interamente a proprio carico il contributo per il mantenimento sia CP_1 ordinario che straordinario dei figli che continueranno a vivere con lui presso la casa coniugale;
saranno interamente a carico del IG. le spese mediche (visite specialistiche, cure CP_1 dentistiche, trattamenti sanitari, tickets sanitari, occhiali o lenti, farmaci, cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, tasse scolastiche e universitarie, libri di testo, materiale di corredo scolastico, dotazione informatica, assicurazione scolastica, spese per trasporto scolastico, spese per attività extrascolastiche, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero lezioni, corsi di lingue, musica e attività ludiche); 8) Le spese e le competenze del presente giudizio sono compensate integralmente tra le parti.” L'assetto di interessi così come configurato dalle parti appare conforme agli interessi della prole sicché deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) l'ascolto della prole. Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Vanno disposte le formalità previste dall'art. 10 della citata legge dell'1.12.1970 n. 898.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n.
2920 /2024, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Casalnuovo di PO il 15/06/2003 tra i coniugi e (trascritto nel Parte_1 CP_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di Casalnuovo di PO (NA) al N. 42, Parte II,
Serie A, Anno 2003);
2. conferma le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Casalnuovo di PO (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Casalnuovo di PO (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R.
Nola, 24/02/2025
Il Presidente estensore
Paola Del Giudice