TRIB
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/04/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 268/2022 R. Gen. Aff. Cont. pendente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Maria Lucrezia Paturzi
APPELLANTE
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Francesca Bellizzi
(p. iva: ), in persona del Sindaco e legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
Domenico Urso
APPELLATI avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. CP_2
477/2021 del 30.12.2021, depositata in data 31.12.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel giudizio di primo grado ha convenuto in giudizio dinanzi al Giudice Parte_1
di Pace di ed il rappresentando: Controparte_3 Controparte_2
- che, in data 15/7/2020, alle ore 01:10 circa, percorrendo con il suo motociclo Yamaha
MT-125, targato ER81629, la SS 106 - E 90, giunto nei pressi del Centro Sociale di aveva perso il controllo del veicolo a causa di avvallamenti e lesioni del manto CP_2
stradale; - che, a seguito del sinistro, il motociclo aveva subito ingenti danni, tali da renderne impossibile l'utilizzo e la riparazione;
- che il danno subito, quantificato in base al valore commerciale del motociclo al momento del sinistro, era pari ad euro 5.000,00;
- di aver inoltrato, con missiva del 20/7/2020, richiesta di risarcimento danni ai convenuti, senza alcun esito.
Tanto premesso, l'attore ha chiesto al Giudice di Pace di Cariati di: “1) Accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva di
e in p.l.r.p.t.; 2) Per l'effetto condannare i convenuti in CP_1 Controparte_2
solido tra loro, per i motivi di cui in premessa, al pagamento della somma di denaro pari a € 5.000,00 o di quella diversa ce risulterà dovuta ed accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
3)
Con vittoria di spese e competenze legali da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore antistatario”. si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare l'incompetenza per CP_1 valore del Giudice adito, avendo l'attore aveva richiesto la condanna di al CP_1
risarcimento di euro 5.000,00 oltre interessi legali dal dovuto fino al soddisfo, senza avanzare richiesta di applicazione della clausola di contenimento.
La predetta convenuta ha, inoltre, dedotto la genericità della domanda e la mancanza di prova, non avendo l'attore fornito alcuna dimostrazione del fatto storico e delle sue concrete modalità di verificazione e ha sostenuto la propria carenza di legittimazione passiva essendosi il sinistro verificato in un tratto di strada comunale, di competenza del Controparte_2
Tanto premesso ha chiesto al Giudice di pace di “- Accogliere l'eccezione CP_1
preliminare di incompetenza per valore del Giudice adito in favore del Tribunale di
Castrovillari; - Accogliere l'eccezione preliminare di genericità della domanda attrice;
-
Accogliere l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva di CP_1
essendo responsabile il con conseguente estromissione di Controparte_2 CP_1
dal presente giudizio;
- Dichiarare infondata, generica e non provata la domanda proposta dal Sig. ; - Ritenere del tutto infondate, non provate ed Parte_1
eccessive le richieste attoree sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore”. Il costituendosi in giudizio, ha in via preliminare eccepito il proprio Controparte_2
difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la manutenzione del tratto di strada in cui era avvenuto il sinistro – per via di convenzione del 05/02/2003 – fosse di competenza esclusiva dell' e dopo aver contestato tutto quanto dedotto CP_1 dall'attore e aver dedotto l'infondatezza della domanda, ha concluso chiedendo al
Giudice di prime cure di: “1) preliminarmente, estromettere il dal Controparte_2
presente giudizio per difetto di legittimazione passiva per 1 motivi di cui in narrativa;
2) nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. in Parte_1
ordine alla causazione del sinistro per cui è causa e per l'effetto respingere in toto le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate;
3) in subordine, previo accertamento della responsabilità dell'attore ai sensi dell'art. 1227
c.c., dichiarare il concorso di colpa con riduzione in misura proporzionalmente corrispondente del diritto al risarcimento;
4) in via, ulteriormente subordinata, nelle denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attore, totale o parziale, accertare il grado di corresponsabilità tra tutti i convenuti;
5) in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento da distrarre in favore sottoscritto procuratore antistatario”.
Espletata l'istruttoria mediante prova documentale e per testi, con sentenza n.
477/2021 del 30/12/2021, depositata in data 31/12/2021, il Giudice di Pace di CP_2
ha parzialmente accolto la domanda di parte attrice, riconoscendo la responsabilità esclusiva di e condannando quest'ultima al risarcimento di tutti i danni CP_1
materiali subiti dal motociclo, quantificati equitativamente in euro 1.500,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento delle spese di lite, distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore di parte attrice, liquidate in euro 750,00, oltre spese esenti, spese generali, IVA, CPA come per legge.
Il Giudice di pace è giunto a tale decisione rilevando che “[…] Dalla prova testimoniale espletata è emersa una reale prospettazione dei fatti per come narrati dall'attrice. Il teste dipendente per quanto di interesse, ha Testimone_1 CP_1
dichiarato che le squadre svolgono un regolare e capillare controllo delle strade CP_1
di competenza e negli orari prestabiliti, con turnazione dalle ore 07.30 alle ore 13.30 e dalle ore 13.30 alle ore 19.30, tutti i giorni della settimana esclusa la domenica. Se non si provvede, vi è un sorvegliante che effettua il controllo. Ha precisato che le strade interessate dal sinistro erano in ottime condizioni, sia nel mese di luglio 2020 che attualmente. Le anomalie vengono segnalate agli uffici e registrate nei sistemi. Non ricorda quale squadra fosse in servizio il 15 luglio, giorno del sinistro, lui non era intervenuto in quanto non gli erano state segnalate anomalie. Ha specificato che i suoi compiti sono quelli di assistente di centro e coordinatore delle squadre oltre ad annotare i lavori da eseguire. Effettua i controlli personalmente (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 06.10.2021). Il teste confermando i capitoli di Testimone_2
prova letti, ha dichiarato di aver assistito personalmente all'evento oggetto di causa e di aver visto nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione che il Sig. Pt_1
si trovava a bordo del motociclo nei pressi del centro sociale. Sul manto stradale erano presenti pietre e sabbia;
il Sig. riportava lesioni e dolori al ginocchio;
il Parte_2
motociclo era danneggiato in diverse parti ed era inutilizzabile. Lungo tutto il tratto di strada interessato non vi erano segnali di pericolo (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 03.11.2021). Anche il teste ha dichiarato di aver assistito Testimone_3
personalmente all'evento oggetto di causa, confermando sostanzialmente la medesima versione dei fatti (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 03.11.2021). A questo punto, ritiene, questo giudicante che l'an sia fondato e che la responsabilità del sinistro debba essere attribuita ad in via esclusiva, essendo competente CP_4
per la manutenzione del piano viabile bitumato. Passando all'esame del quantum, questo giudicante, valutata la documentazione in atti, avvalendosi del potere di decidere in via equitativa conferito dalla legge, tenendo presenti i prezzi di mercato relativi alla manodopera ed ai pezzi di ricambio e comunque il valore del motociclo al momento del sinistro, ritiene di poter quantificare i danni in complessivi €. 1,500,00 oltre interessi legali rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza”.
ha proposto appello avverso la predetta sentenza, notificatagli a mezzo Parte_1
pec in data 04/01/2022, convenendo in giudizio esclusivamente con atto CP_1 di citazione notificato all'appellata in data 28/01/2022.
L'appellante ha dedotto quale unico motivo di gravame l'inesistenza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione in relazione ad alcuni punti decisivi della controversia perché il Giudice di Pace, pur avendo ritenuto la domanda fondata, in modo del tutto inspiegabile e privo di motivazione, aveva limitato l'entità dei danni materiali subiti dall'attore ad € 1.500,00.
L'appellante ha, quindi, sostenuto che la sentenza dovesse essere oggetto di riforma nella parte in cui il Giudice di pace, anziché liquidare a titolo di risarcimento la somma di euro 5.000,00, aveva liquidato in via equitativa la somma di euro 1.500,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Ciò posto, parte appellante ha concluso chiedendo al Tribunale di “- Nel merito, riformare la sentenza di primo grado n. 477/2021 del Giudice di Pace di emessa CP_2
in data 30/12/2021 e depositata in cancelleria in data 31/12/2021 e notificata a mezzo pec al sottoscritto difensore in data 4/01/2022 resa nell'ambito del procedimento civile
n. 283/2021, e, per l'effetto, in accoglimento dei sovraesposti motivi, condannare in p.l.r.p.t., a pagare in favore del sig. , la somma di € CP_1 Parte_1
5.551,93 oltre interessi legali dal giorno della domanda sino al soddisfo;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre rsg e cap, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
La data fissata in citazione per l'udienza di prima comparizione delle parti è stata differita ai sensi dell'art. 168-bis, co. 5, c.p.c. al 13/09/2022. costituendosi in giudizio con comparsa depositata in data 14/4/2022 ha CP_1
contestato tutto quanto ex adverso dedotto, sostenendo l'inammissibilità/improcedibilità dell'appello essendo stato richiesto il risarcimento di una somma maggiore (euro 5.551,93 oltre interessi legali) rispetto a quella richiesta in primo grado (euro 5.000,00) introducendo, in tal modo, una domanda nuova;
l'appellato ne ha dedotto, inoltre, l'infondatezza nel merito potendo il Giudice far ricorso al criterio della liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c..
L' ha inoltre dichiarato di proporre appello incidentale, per i seguenti motivi: CP_1
- nullità della notifica, essendo stato l'atto d'appello notificato presso la sede legale anziché presso lo studio del procuratore costituito in primo grado, quale CP_1
domicilio eletto;
- inammissibilità dell'appello per errata indicazione della parte appellante e della sentenza appellata, essendo nell'atto di citazione in appello indicato in epigrafe come proponente l'appello avverso la sentenza n. 477/21 , e nella parte della Parte_1 citazione per l'udienza del 05.05.2022 “ , in qualità di genitore del minore CP_5
” quale proponente appello avverso la sentenza n. 433/21, con Parte_2
conseguente violazione del principio del contraddittorio;
- inammissibilità dell'appello per omessa citazione del con Controparte_2
conseguente difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di appello;
- vizio di motivazione, avendo il Giudice di Pace adito omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio ed errata interpretazione della normativa vigente perché nonostante in primo grado l'attore avesse citato anche il il Giudice Controparte_2 di prime cure aveva omesso totalmente di pronunciarsi in merito ad un'eventuale estromissione o assenza di responsabilità del stesso e non aveva CP_2 opportunamente considerato l'assoluta carenza di legittimazione passiva di a CP_1 fronte di un atto pubblico stipulato tra l ed il per la ripartizione degli oneri CP_1 CP_2
di manutenzione e, quindi, delle conseguenti responsabilità;
- vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove testimoniali, atteso che il Giudice di Pace, pur avendo riportato quanto dedotto dai testimoni dell' non CP_1 aveva valutato le circostanze emerse dell'assenza di anomalie sul piano stradale e della sussistenza del caso fortuito;
- falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. sulla valutazione del quantum, avendo il Giudice di Pace, in assenza di idonea CTU, ritenuto di riconoscere un risarcimento danni abnorme.
Tanto premesso, ha così concluso: “In via principale - dichiarare nulla la CP_1 notifica dell'impugnazione effettuata alla sede legale in luogo del domicilio eletto;
- dichiarare inammissibile ed improcedibile l'appello proposto per assoluta incertezza della parte appellante e del provvedimento impugnato: - rigettare nel merito il gravame in quanto improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto l'appello proposto per tutti i motivi ex ante rappresentati;
In accoglimento del proposto appello incidentale - In accoglimento dell'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva di CP_1
riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui ritiene responsabile per i CP_1
danni derivanti dal sinistro occorso al Sig. , ritenendo responsabile il Parte_1
- dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta per mancata Controparte_2
notifica a tutte le parte costituite nel giudizio di primo grado;
- riformare integralmente la sentenza riconoscendone l'illegittimità e la nullità per i suesposti motivi di gravame, meglio enunciati in narrativa e che qui si riassumono: - Vizio di motivazione ex all'art.
360, comma 1, n. 5 c.p.c.; - Falsa applicazione dell'art. 115 e 116 c.p.c.; - Illogica interpretazione e discordante utilizzo delle prove precostituite e delle emergenze documentali e per mancato esame della circostanza del caso fortuito;
- Poiché illogica, erronea, fuorviante ed illegittima e resa in dispregio del principio che regola l'onere della prova che grava irrimediabilmente sulla parte attrice;
- Poiché erronea, illogica ed illegittima in quanto riconosce e determina il risarcimento del danno in assenza di prova alcuna;
- Dichiarare infondata, generica e non provata la domanda proposta dal
Sig. in I grado, sia in fatto che in diritto;
- Rigettare integralmente le Parte_1 richieste risarcitorie avanzate dal Sig. in I grado perché del tutto Parte_1
infondate, non provate ed eccessive. Con condanna alle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio e con restituzione degli importi versati in esecuzione della sentenza di I grado all'esito dell'accoglimento del presente gravame, maggiorati degli interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di esecuzione della stessa sentenza di primo grado, da distrarsi ex art. 93 cpc”.
All'udienza del 13/9/2022, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 221, comma
4, D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, la Giudice ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Controparte_2
Il regolarmente citato per l'udienza del 7/02/2023, si è costituito in Controparte_2
giudizio con comparsa di costituzione depositata in data 6/2/2023, con la quale ha ribadito quanto dedotto in primo grado in ordine al proprio difetto di legittimazione passiva e al quantum della pretesa risarcitoria e ha concluso chiedendo al Tribunale di: “1) In via preliminare di merito: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo al e per l'effetto, estrometterlo dal giudizio, con Controparte_2
integrale rifusione dei compensi di lite, oltre accessori di legge;
2) Nel merito e nella residuale ipotesi di non accoglimento della chiesta estromissione dal giudizio del in via principale dichiarare inammissibile e comunque rigettare Controparte_2 perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Sig.
[...]
avverso la sentenza n. 477/21 del Giudice di Pace di 3) In via Pt_1 CP_2
subordinata nella, ulteriore, ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accertare
l'esclusiva responsabilità dell' e per l'effetto condannarla all'integrale CP_1
risarcimento dei danni lamentati dal sig. . 4) Ulteriormente, in via Parte_1
subordinata nella ipotesi di accogliento della domanda attorea accertare e dichiarare il concorso di responsabilità tra il sig. , e Parte_1 CP_1 Controparte_2
mantenendo nel minimo il quantum debeatur. IN OGNI CASO con vittoria di compensi
e spese di lite a favore del . Controparte_2
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 15/10/2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e con ordinanza del 14/11/2024, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Tribunale osserva: per motivi di ordine logico, prima ancora che giuridico, appare necessario esaminare in primo luogo il motivo d'appello inerente il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza di anomalie sul piano stradale, oggetto dell'appello incidentale proposto dall' CP_1 Occorre premettere, a tal fine, che la fattispecie, come descritta da parte attrice, odierna appellante va ricondotta, sotto il profilo del petitum e della causa petendi, nell'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c..
Giova premettere che l'azione di responsabilità per danni di cui all'art. 2051 c.c. implica accertamenti diversi rispetto all'azione ex art. 2043 c.c.; quest'ultima impone di accertare se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo dal quale sia derivato un pregiudizio a terzi;
nell'azione di responsabilità per danni da cosa in custodia, che ha carattere oggettivo, invece, si prescinde dal comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa, la cui funzione è quella di imputare la responsabilità a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa;
tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, dopo aver diacronicamente ripercorso le tappe segnate dalla giurisprudenza della Cassazione, hanno ribadito che “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
L'art. 2051 c.c., quindi, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa;
non può escludersi, invero, che un'eventuale colpa venga fatta specificamente valere dal danneggiato, ma, trattandosi di azione ex art. 2051 cod. civ., la deduzione di omissioni o violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode può essere diretta soltanto a rafforzare la prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno, ai fini dell'allegazione e della prova del rapporto causale tra la prima e il secondo;
né è da escludere che, viceversa, sia il custode a dedurre la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche o a criteri di comune prudenza al fine di escludere l'attitudine della cosa a produrre il danno: in entrambi i casi si tratta di deduzioni volte a sostenere oppure a negare la derivazione del danno dalla cosa e non, invece, a riconoscere rilevanza al profilo della condotta del custode. (Cass. Civ. ordinanze 10 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483).
Resta dunque fermo che, prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.
Ciò posto in ordine alla natura della responsabilità ex art. 2051 c.c., deve rilevarsi che presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia ( da ultimo Sez. 3 - , Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023)
Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art.2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato.
L'art. 2051 cod. civ., infatti, nell'affermare la responsabilità del custode della res per i danni da questa cagionati, individua semplicemente un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, ma ciò nondimeno non esonera il danneggiato dalla prova del predetto nesso di causalità (cfr.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7172 del 2022; Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 2477 dell'1/2/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12027 del 16/5/2017; Sez. 3, Sentenza n. 8229 del 7/4/2010).
Grava, invece, sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, idonea a superare la presunzione iuris tantum prevista a suo carico, dimostrando che l'evento dannoso si è verificato per l'intervento di un fattore esterno (fatto naturale, fatto del terzo o dello stesso danneggiato), imprevedibile, inevitabile ed eccezionale che abbia inciso, interrompendolo, sul nesso causale. (Cass. Sez. 3, sent. n. 4279 del
19.02.2008; Sez. U - , Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022).
Il danneggiato deve, quindi, in primo luogo dimostrare la relazione intercorrente fra il convenuto e la res, con la precisazione che per custode deve intendersi il soggetto che abbia il “governo” della cosa cioè un effettivo potere, di diritto o di fatto, che gli consenta di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo che non produca danno;
può perciò essere custode non solo il proprietario della cosa o l'usufruttuario, ma anche il possessore o il detentore, nell'interesse proprio o altrui, nonché colui che eserciti abusivamente il possesso o la detenzione.
Il secondo presupposto che il danneggiato è tenuto a provare - la derivazione del danno dalla cosa - si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è «cagionato» dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa;
l'evento di danno, in altre parole, deve essere esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali.
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano e in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte (cfr. sul tema Cass. civ. 29 novembre 2006 n. 25243); in tal caso, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
Si richiede cioè che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.) (vedi Cass. Civ. Sez.
3, Sentenza n. 2660 del 05/02/2013, Sez. 3, Sentenza n. 6306 del 2013, Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 21212 del 20/10/2015).
Ne consegue la necessità, in questi casi, di ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, e ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode.
Allorché, infatti, venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Sez. 3,
Sentenza n. 12895 del 22/06/2016, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019, Sez.
U -, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022).
Ciò posto in ordine ai principi che regolano la responsabilità ex art. 2051 c.c., il
Tribunale ritiene che l'appello incidentale sia fondato.
L'appellante in via incidentale ha contestato la correttezza della valutazione delle risultanze istruttorie in primo grado e ha sostenuto che in base alle stesse, il Giudice di pace avrebbe dovuto rigettare la domanda, non avendo l'attore adempiuto l'onere probatorio a suo carico in ordine all'esistenza di anomalie sul manto stradale e, quindi, alla derivazione del danno dalla cosa in custodia;
la doglianza è meritevole di accoglimento.
Deve evidenziarsi sul punto che in base alle deduzioni di parte attrice la caduta era stata determinata da “avvallamenti e lesioni del manto stradale” (così in citazione) e che il Giudice di prime cure ha ritenuto le dichiarazioni rese dai testimoni di parte attrice, e , idonee a provare i fatti posti a Testimone_2 Testimone_3
fondamento della pretesa risarcitoria.
Deve, tuttavia, rilevarsi che i predetti testi, rispondendo al capitolo di prova n.3), l'unico relativo alla dinamica del sinistro (“ vero che a causa di avvallamenti del manto stradale
e a causa di detriti e sabbia il Sig. scivolava a terra?”) hanno così Parte_1 risposto: “Confermo la circostanza, sul manto stradale erano presenti pietre e sabbia”
( ) , “Confermo la circostanza n. 3 e preciso che su tutto il tratto Testimone_2 erano presenti detriti e sabbia e deformazioni del manto stradale” ( ). Testimone_3
Dalla lettura del verbale di escussione dei predetti testimoni (cfr. verbale d'udienza del
3/11/2021) emerge, quindi, che gli stessi, da un alto, si sono limitati a confermare il contenuto dei capitoli di prova che gli sono stati letti e dall'altro, hanno reso dichiarazioni generiche, al pari delle stesse allegazioni attoree.
I predetti testi, infatti, non hanno riferito alcunché in ordine alla dinamica del sinistro, così che, come sostenuto dall'appellante in via incidentale, deve escludersi che sia possibile inferire dalle predette dichiarazioni che l'evento occorso sia causalmente riconducibile ad anomalie della cosa.
In particolare deve rilevarsi che i predetti testimoni, pur avendo confermato quanto gli
è stato letto, non hanno descritto in alcun modo la collocazione dell'attore, né della pretesa sconnessione del manto stradale e non hanno precisato nulla in ordine alle concrete modalità con cui sarebbe avvenuta la caduta.
Pertanto, le predette deposizioni, oltre a non aver permesso di acclarare la precisa dinamica dell'evento, non consentono di ritenere dimostrata, in maniera univoca, la derivazione causale del danno dall'obiettiva pericolosità dello stato dei luoghi, la cui prova era necessaria nel caso di specie, non essendo il danno effetto di un dinamismo interno alla cosa, la strada, di per sé statica e inerte.
Nello stesso senso depone l'assenza di riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi.
In definitiva, non vi è prova che la caduta e i conseguenti danni asseritamente riportati dall'attore in primo grado siano ascrivibili al fatto della cosa e, dunque, imputabili a responsabilità del custode, ai sensi dell'art.2051 cod. civ, né comunque possono ritenersi cagionati dal fatto colposo del danneggiante, ai sensi dell'art.2043 cod. civ.,
Deve in definitiva ritenersi che l'attore non abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante in ordine alla verificazione del fatto, dell'evento lesivo e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia.
La decisione del Giudice di Pace non appare, dunque, corretta alla luce delle risultanze istruttorie, così che in definitiva, l'appello incidentale deve essere accolto e la sentenza gravata deve essere integralmente riformata e per l'effetto la domanda proposta da deve essere rigettata. Parte_1
L'accoglimento del predetto motivo dell'appello incidentale proposto dall' CP_1
consente di ritenere assorbiti tutti gli altri motivi di appello incidentale nonché di quello oggetto dell'appello principale, che devono ritersi superati dall'esclusione di ogni responsabilità in capo al custode della res in ordine ai danni lamentati dall'attore in primo grado.
L'accoglimento dell'appello incidentale comporta, altresì, l'obbligo per il di Pt_1
restituire ad gli importi dalla stessa versati in esecuzione della sentenza CP_1
di primo grado, oltre interessi interessi legali dal giorno della domanda;
non può, invece, essere riconosciuto il risarcimento del maggior danno conseguente alla svalutazione monetaria delle somme da restituire, per il cui accertamento, trattandosi di domanda autonoma, fondata su un titolo diverso da quello della domanda principale,
è necessaria l'osservanza del principio del doppio grado di giurisdizione (cfr. Cass.
Sez. 3, 06/11/1995, n. 11527).
Non può, infine, analizzarsi la domanda di condanna, avanzata in primo grado dall'attore, nei confronti del Controparte_2
La Corte di cassazione a Sezioni Unite, nella sentenza n. 31136/2024 ha, infatti, dettato il seguente principio: “nel caso di domande avvinte da un nesso di cumulo alternativo soggettivo sostanziale per incompatibilità, proposte dall'attore nei confronti di due diversi convenuti, la sentenza di primo grado che condanna colui che sia individuato come effettivo obbligato contiene una statuizione di fondatezza della rispettiva pretesa e una statuizione di rigetto nel merito della pretesa alternativa incompatibile. Il nesso di dipendenza implicato dal cumulo alternativo comporta in sede di impugnazione l'applicazione dell'art. 331 c.p.c. e la riforma del capo della sentenza inerente alla titolarità passiva del rapporto dedotto in lite, conseguente all'accoglimento dell'appello formulato dal convenuto alternativo rimasto soccombente in primo grado, ha effetto anche sul capo dipendente recante l'enunciazione espressa, o anche indiretta, ma comunque chiara ed inequivoca, di infondatezza della pretesa azionata dall'attore verso l'altro convenuto. Affinché il giudice d'appello, adito in via principale sul punto dal convenuto soccombente, possa altresì accogliere la pretesa azionata verso il litisconsorte alternativo assolto in primo grado e perciò condannare quest'ultimo, l'attore non può limitarsi a riproporre ex art. 346 c.p.c. la rispettiva domanda, esaminata e respinta nella sentenza impugnata, ma deve avanzare appello incidentale condizionato”.
Nella specie, il in primo grado, è stato riconosciuto dal Giudice di Controparte_2
Pace, seppure implicitamente, non responsabile;
per cui la domanda dell'attore, nei confronti del è stata rigettata. CP_2
Nel presente grado di giudizio, l'appellante non ha promosso appello incidentale condizionato, né ha riproposto la domanda ex art. 346 c.p.c. – seppure, come visto, questa seconda soluzione non sarebbe stata efficace - chiedendo, in caso di accoglimento dell'appello incidentale proposto dall' di accertare la responsabilità CP_1
del e di condannare questo al risarcimento del danno, così che la domanda CP_2
proposta in primo grado nei confronti del non può essere esaminata. CP_2
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico dell'appellante principale e determinate in base ai valori di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022 per entrambi i gradi di giudizio (Cass. civ., Sez.
6 – L, Ordinanza n. 31884 del 10/12/2018, Cass. civ. Sez. 3 Ordinanza n. 19989 del
13/07/2021).
In applicazione dei parametri previsti per i procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al Giudice di Pace di valore compreso tra € 1.100,01 ad € 5.200,00, i compensi del primo grado di giudizio sono determinati in € 633,00 (fase studio della controversia: €
118; fase introduttiva del giudizio: € 126,00; fase istruttoria: € 176,00; fase decisionale:
€ 213,00).
In applicazione dei parametri previsti per i procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al Tribunale di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00, le spese del presente grado di giudizio sono determinate in € 1.278,00 (fase di studio della controversia: €
213,00; fase introduttiva: € 213,00; fase istruttoria: 426,00; fase decisionale: € 426,00).
Con riguardo al contributo unificato, atteso l'esito del giudizio, va dato atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'impugnante principale soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30.5.2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in grado di appello iscritta al n. 268/2022 R.
Gen. Aff. Cont, avverso la sentenza n. 477/2021 del Giudice di Pace di emessa CP_2
in data 30/12/2021 e depositata in data 31/12/2021, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, in CP_1
riforma della sentenza impugnata, RIGETTA la domanda proposta da
[...]
; Pt_1
2. CONDANNA alla restituzione delle somme versate da Parte_1 [...]
in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre accessori come in CP_1
motivazione;
3. CONDANNA al pagamento in favore di delle spese Parte_1 CP_1 del primo grado di giudizio, liquidate in € 633,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovuti, come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv.
Francesca Bellizzi;
4. CONDANNA al pagamento in favore di delle spese Parte_1 CP_1 del presente grado di giudizio, liquidate in € 1.278,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovuti, come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore in favore dell'Avv. Francesca Bellizzi;
5. CONDANNA al pagamento in favore del delle Parte_1 Controparte_2 spese del primo grado di giudizio, liquidate in € 633,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovuti, come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Domenico Urso;
6. CONDANNA al pagamento in favore del delle Parte_1 Controparte_2 spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 1.278,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovuti, come per legge. DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater, D.P.R.
30.5.2002, n. 115 per il versamento, da parte dell'impugnante principale soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta.
Così deciso in data 17/4/2025.
La Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 268/2022 R. Gen. Aff. Cont. pendente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Maria Lucrezia Paturzi
APPELLANTE
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Francesca Bellizzi
(p. iva: ), in persona del Sindaco e legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
Domenico Urso
APPELLATI avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. CP_2
477/2021 del 30.12.2021, depositata in data 31.12.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel giudizio di primo grado ha convenuto in giudizio dinanzi al Giudice Parte_1
di Pace di ed il rappresentando: Controparte_3 Controparte_2
- che, in data 15/7/2020, alle ore 01:10 circa, percorrendo con il suo motociclo Yamaha
MT-125, targato ER81629, la SS 106 - E 90, giunto nei pressi del Centro Sociale di aveva perso il controllo del veicolo a causa di avvallamenti e lesioni del manto CP_2
stradale; - che, a seguito del sinistro, il motociclo aveva subito ingenti danni, tali da renderne impossibile l'utilizzo e la riparazione;
- che il danno subito, quantificato in base al valore commerciale del motociclo al momento del sinistro, era pari ad euro 5.000,00;
- di aver inoltrato, con missiva del 20/7/2020, richiesta di risarcimento danni ai convenuti, senza alcun esito.
Tanto premesso, l'attore ha chiesto al Giudice di Pace di Cariati di: “1) Accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva di
e in p.l.r.p.t.; 2) Per l'effetto condannare i convenuti in CP_1 Controparte_2
solido tra loro, per i motivi di cui in premessa, al pagamento della somma di denaro pari a € 5.000,00 o di quella diversa ce risulterà dovuta ed accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
3)
Con vittoria di spese e competenze legali da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore antistatario”. si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare l'incompetenza per CP_1 valore del Giudice adito, avendo l'attore aveva richiesto la condanna di al CP_1
risarcimento di euro 5.000,00 oltre interessi legali dal dovuto fino al soddisfo, senza avanzare richiesta di applicazione della clausola di contenimento.
La predetta convenuta ha, inoltre, dedotto la genericità della domanda e la mancanza di prova, non avendo l'attore fornito alcuna dimostrazione del fatto storico e delle sue concrete modalità di verificazione e ha sostenuto la propria carenza di legittimazione passiva essendosi il sinistro verificato in un tratto di strada comunale, di competenza del Controparte_2
Tanto premesso ha chiesto al Giudice di pace di “- Accogliere l'eccezione CP_1
preliminare di incompetenza per valore del Giudice adito in favore del Tribunale di
Castrovillari; - Accogliere l'eccezione preliminare di genericità della domanda attrice;
-
Accogliere l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva di CP_1
essendo responsabile il con conseguente estromissione di Controparte_2 CP_1
dal presente giudizio;
- Dichiarare infondata, generica e non provata la domanda proposta dal Sig. ; - Ritenere del tutto infondate, non provate ed Parte_1
eccessive le richieste attoree sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore”. Il costituendosi in giudizio, ha in via preliminare eccepito il proprio Controparte_2
difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la manutenzione del tratto di strada in cui era avvenuto il sinistro – per via di convenzione del 05/02/2003 – fosse di competenza esclusiva dell' e dopo aver contestato tutto quanto dedotto CP_1 dall'attore e aver dedotto l'infondatezza della domanda, ha concluso chiedendo al
Giudice di prime cure di: “1) preliminarmente, estromettere il dal Controparte_2
presente giudizio per difetto di legittimazione passiva per 1 motivi di cui in narrativa;
2) nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. in Parte_1
ordine alla causazione del sinistro per cui è causa e per l'effetto respingere in toto le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate;
3) in subordine, previo accertamento della responsabilità dell'attore ai sensi dell'art. 1227
c.c., dichiarare il concorso di colpa con riduzione in misura proporzionalmente corrispondente del diritto al risarcimento;
4) in via, ulteriormente subordinata, nelle denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attore, totale o parziale, accertare il grado di corresponsabilità tra tutti i convenuti;
5) in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento da distrarre in favore sottoscritto procuratore antistatario”.
Espletata l'istruttoria mediante prova documentale e per testi, con sentenza n.
477/2021 del 30/12/2021, depositata in data 31/12/2021, il Giudice di Pace di CP_2
ha parzialmente accolto la domanda di parte attrice, riconoscendo la responsabilità esclusiva di e condannando quest'ultima al risarcimento di tutti i danni CP_1
materiali subiti dal motociclo, quantificati equitativamente in euro 1.500,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento delle spese di lite, distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore di parte attrice, liquidate in euro 750,00, oltre spese esenti, spese generali, IVA, CPA come per legge.
Il Giudice di pace è giunto a tale decisione rilevando che “[…] Dalla prova testimoniale espletata è emersa una reale prospettazione dei fatti per come narrati dall'attrice. Il teste dipendente per quanto di interesse, ha Testimone_1 CP_1
dichiarato che le squadre svolgono un regolare e capillare controllo delle strade CP_1
di competenza e negli orari prestabiliti, con turnazione dalle ore 07.30 alle ore 13.30 e dalle ore 13.30 alle ore 19.30, tutti i giorni della settimana esclusa la domenica. Se non si provvede, vi è un sorvegliante che effettua il controllo. Ha precisato che le strade interessate dal sinistro erano in ottime condizioni, sia nel mese di luglio 2020 che attualmente. Le anomalie vengono segnalate agli uffici e registrate nei sistemi. Non ricorda quale squadra fosse in servizio il 15 luglio, giorno del sinistro, lui non era intervenuto in quanto non gli erano state segnalate anomalie. Ha specificato che i suoi compiti sono quelli di assistente di centro e coordinatore delle squadre oltre ad annotare i lavori da eseguire. Effettua i controlli personalmente (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 06.10.2021). Il teste confermando i capitoli di Testimone_2
prova letti, ha dichiarato di aver assistito personalmente all'evento oggetto di causa e di aver visto nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione che il Sig. Pt_1
si trovava a bordo del motociclo nei pressi del centro sociale. Sul manto stradale erano presenti pietre e sabbia;
il Sig. riportava lesioni e dolori al ginocchio;
il Parte_2
motociclo era danneggiato in diverse parti ed era inutilizzabile. Lungo tutto il tratto di strada interessato non vi erano segnali di pericolo (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 03.11.2021). Anche il teste ha dichiarato di aver assistito Testimone_3
personalmente all'evento oggetto di causa, confermando sostanzialmente la medesima versione dei fatti (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 03.11.2021). A questo punto, ritiene, questo giudicante che l'an sia fondato e che la responsabilità del sinistro debba essere attribuita ad in via esclusiva, essendo competente CP_4
per la manutenzione del piano viabile bitumato. Passando all'esame del quantum, questo giudicante, valutata la documentazione in atti, avvalendosi del potere di decidere in via equitativa conferito dalla legge, tenendo presenti i prezzi di mercato relativi alla manodopera ed ai pezzi di ricambio e comunque il valore del motociclo al momento del sinistro, ritiene di poter quantificare i danni in complessivi €. 1,500,00 oltre interessi legali rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza”.
ha proposto appello avverso la predetta sentenza, notificatagli a mezzo Parte_1
pec in data 04/01/2022, convenendo in giudizio esclusivamente con atto CP_1 di citazione notificato all'appellata in data 28/01/2022.
L'appellante ha dedotto quale unico motivo di gravame l'inesistenza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione in relazione ad alcuni punti decisivi della controversia perché il Giudice di Pace, pur avendo ritenuto la domanda fondata, in modo del tutto inspiegabile e privo di motivazione, aveva limitato l'entità dei danni materiali subiti dall'attore ad € 1.500,00.
L'appellante ha, quindi, sostenuto che la sentenza dovesse essere oggetto di riforma nella parte in cui il Giudice di pace, anziché liquidare a titolo di risarcimento la somma di euro 5.000,00, aveva liquidato in via equitativa la somma di euro 1.500,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Ciò posto, parte appellante ha concluso chiedendo al Tribunale di “- Nel merito, riformare la sentenza di primo grado n. 477/2021 del Giudice di Pace di emessa CP_2
in data 30/12/2021 e depositata in cancelleria in data 31/12/2021 e notificata a mezzo pec al sottoscritto difensore in data 4/01/2022 resa nell'ambito del procedimento civile
n. 283/2021, e, per l'effetto, in accoglimento dei sovraesposti motivi, condannare in p.l.r.p.t., a pagare in favore del sig. , la somma di € CP_1 Parte_1
5.551,93 oltre interessi legali dal giorno della domanda sino al soddisfo;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre rsg e cap, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
La data fissata in citazione per l'udienza di prima comparizione delle parti è stata differita ai sensi dell'art. 168-bis, co. 5, c.p.c. al 13/09/2022. costituendosi in giudizio con comparsa depositata in data 14/4/2022 ha CP_1
contestato tutto quanto ex adverso dedotto, sostenendo l'inammissibilità/improcedibilità dell'appello essendo stato richiesto il risarcimento di una somma maggiore (euro 5.551,93 oltre interessi legali) rispetto a quella richiesta in primo grado (euro 5.000,00) introducendo, in tal modo, una domanda nuova;
l'appellato ne ha dedotto, inoltre, l'infondatezza nel merito potendo il Giudice far ricorso al criterio della liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c..
L' ha inoltre dichiarato di proporre appello incidentale, per i seguenti motivi: CP_1
- nullità della notifica, essendo stato l'atto d'appello notificato presso la sede legale anziché presso lo studio del procuratore costituito in primo grado, quale CP_1
domicilio eletto;
- inammissibilità dell'appello per errata indicazione della parte appellante e della sentenza appellata, essendo nell'atto di citazione in appello indicato in epigrafe come proponente l'appello avverso la sentenza n. 477/21 , e nella parte della Parte_1 citazione per l'udienza del 05.05.2022 “ , in qualità di genitore del minore CP_5
” quale proponente appello avverso la sentenza n. 433/21, con Parte_2
conseguente violazione del principio del contraddittorio;
- inammissibilità dell'appello per omessa citazione del con Controparte_2
conseguente difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di appello;
- vizio di motivazione, avendo il Giudice di Pace adito omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio ed errata interpretazione della normativa vigente perché nonostante in primo grado l'attore avesse citato anche il il Giudice Controparte_2 di prime cure aveva omesso totalmente di pronunciarsi in merito ad un'eventuale estromissione o assenza di responsabilità del stesso e non aveva CP_2 opportunamente considerato l'assoluta carenza di legittimazione passiva di a CP_1 fronte di un atto pubblico stipulato tra l ed il per la ripartizione degli oneri CP_1 CP_2
di manutenzione e, quindi, delle conseguenti responsabilità;
- vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove testimoniali, atteso che il Giudice di Pace, pur avendo riportato quanto dedotto dai testimoni dell' non CP_1 aveva valutato le circostanze emerse dell'assenza di anomalie sul piano stradale e della sussistenza del caso fortuito;
- falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. sulla valutazione del quantum, avendo il Giudice di Pace, in assenza di idonea CTU, ritenuto di riconoscere un risarcimento danni abnorme.
Tanto premesso, ha così concluso: “In via principale - dichiarare nulla la CP_1 notifica dell'impugnazione effettuata alla sede legale in luogo del domicilio eletto;
- dichiarare inammissibile ed improcedibile l'appello proposto per assoluta incertezza della parte appellante e del provvedimento impugnato: - rigettare nel merito il gravame in quanto improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto l'appello proposto per tutti i motivi ex ante rappresentati;
In accoglimento del proposto appello incidentale - In accoglimento dell'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva di CP_1
riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui ritiene responsabile per i CP_1
danni derivanti dal sinistro occorso al Sig. , ritenendo responsabile il Parte_1
- dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta per mancata Controparte_2
notifica a tutte le parte costituite nel giudizio di primo grado;
- riformare integralmente la sentenza riconoscendone l'illegittimità e la nullità per i suesposti motivi di gravame, meglio enunciati in narrativa e che qui si riassumono: - Vizio di motivazione ex all'art.
360, comma 1, n. 5 c.p.c.; - Falsa applicazione dell'art. 115 e 116 c.p.c.; - Illogica interpretazione e discordante utilizzo delle prove precostituite e delle emergenze documentali e per mancato esame della circostanza del caso fortuito;
- Poiché illogica, erronea, fuorviante ed illegittima e resa in dispregio del principio che regola l'onere della prova che grava irrimediabilmente sulla parte attrice;
- Poiché erronea, illogica ed illegittima in quanto riconosce e determina il risarcimento del danno in assenza di prova alcuna;
- Dichiarare infondata, generica e non provata la domanda proposta dal
Sig. in I grado, sia in fatto che in diritto;
- Rigettare integralmente le Parte_1 richieste risarcitorie avanzate dal Sig. in I grado perché del tutto Parte_1
infondate, non provate ed eccessive. Con condanna alle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio e con restituzione degli importi versati in esecuzione della sentenza di I grado all'esito dell'accoglimento del presente gravame, maggiorati degli interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di esecuzione della stessa sentenza di primo grado, da distrarsi ex art. 93 cpc”.
All'udienza del 13/9/2022, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 221, comma
4, D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, la Giudice ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Controparte_2
Il regolarmente citato per l'udienza del 7/02/2023, si è costituito in Controparte_2
giudizio con comparsa di costituzione depositata in data 6/2/2023, con la quale ha ribadito quanto dedotto in primo grado in ordine al proprio difetto di legittimazione passiva e al quantum della pretesa risarcitoria e ha concluso chiedendo al Tribunale di: “1) In via preliminare di merito: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo al e per l'effetto, estrometterlo dal giudizio, con Controparte_2
integrale rifusione dei compensi di lite, oltre accessori di legge;
2) Nel merito e nella residuale ipotesi di non accoglimento della chiesta estromissione dal giudizio del in via principale dichiarare inammissibile e comunque rigettare Controparte_2 perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Sig.
[...]
avverso la sentenza n. 477/21 del Giudice di Pace di 3) In via Pt_1 CP_2
subordinata nella, ulteriore, ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accertare
l'esclusiva responsabilità dell' e per l'effetto condannarla all'integrale CP_1
risarcimento dei danni lamentati dal sig. . 4) Ulteriormente, in via Parte_1
subordinata nella ipotesi di accogliento della domanda attorea accertare e dichiarare il concorso di responsabilità tra il sig. , e Parte_1 CP_1 Controparte_2
mantenendo nel minimo il quantum debeatur. IN OGNI CASO con vittoria di compensi
e spese di lite a favore del . Controparte_2
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 15/10/2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e con ordinanza del 14/11/2024, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Tribunale osserva: per motivi di ordine logico, prima ancora che giuridico, appare necessario esaminare in primo luogo il motivo d'appello inerente il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza di anomalie sul piano stradale, oggetto dell'appello incidentale proposto dall' CP_1 Occorre premettere, a tal fine, che la fattispecie, come descritta da parte attrice, odierna appellante va ricondotta, sotto il profilo del petitum e della causa petendi, nell'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c..
Giova premettere che l'azione di responsabilità per danni di cui all'art. 2051 c.c. implica accertamenti diversi rispetto all'azione ex art. 2043 c.c.; quest'ultima impone di accertare se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo dal quale sia derivato un pregiudizio a terzi;
nell'azione di responsabilità per danni da cosa in custodia, che ha carattere oggettivo, invece, si prescinde dal comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa, la cui funzione è quella di imputare la responsabilità a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa;
tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, dopo aver diacronicamente ripercorso le tappe segnate dalla giurisprudenza della Cassazione, hanno ribadito che “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
L'art. 2051 c.c., quindi, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa;
non può escludersi, invero, che un'eventuale colpa venga fatta specificamente valere dal danneggiato, ma, trattandosi di azione ex art. 2051 cod. civ., la deduzione di omissioni o violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode può essere diretta soltanto a rafforzare la prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno, ai fini dell'allegazione e della prova del rapporto causale tra la prima e il secondo;
né è da escludere che, viceversa, sia il custode a dedurre la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche o a criteri di comune prudenza al fine di escludere l'attitudine della cosa a produrre il danno: in entrambi i casi si tratta di deduzioni volte a sostenere oppure a negare la derivazione del danno dalla cosa e non, invece, a riconoscere rilevanza al profilo della condotta del custode. (Cass. Civ. ordinanze 10 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483).
Resta dunque fermo che, prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.
Ciò posto in ordine alla natura della responsabilità ex art. 2051 c.c., deve rilevarsi che presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia ( da ultimo Sez. 3 - , Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023)
Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art.2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato.
L'art. 2051 cod. civ., infatti, nell'affermare la responsabilità del custode della res per i danni da questa cagionati, individua semplicemente un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, ma ciò nondimeno non esonera il danneggiato dalla prova del predetto nesso di causalità (cfr.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7172 del 2022; Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 2477 dell'1/2/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12027 del 16/5/2017; Sez. 3, Sentenza n. 8229 del 7/4/2010).
Grava, invece, sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, idonea a superare la presunzione iuris tantum prevista a suo carico, dimostrando che l'evento dannoso si è verificato per l'intervento di un fattore esterno (fatto naturale, fatto del terzo o dello stesso danneggiato), imprevedibile, inevitabile ed eccezionale che abbia inciso, interrompendolo, sul nesso causale. (Cass. Sez. 3, sent. n. 4279 del
19.02.2008; Sez. U - , Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022).
Il danneggiato deve, quindi, in primo luogo dimostrare la relazione intercorrente fra il convenuto e la res, con la precisazione che per custode deve intendersi il soggetto che abbia il “governo” della cosa cioè un effettivo potere, di diritto o di fatto, che gli consenta di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo che non produca danno;
può perciò essere custode non solo il proprietario della cosa o l'usufruttuario, ma anche il possessore o il detentore, nell'interesse proprio o altrui, nonché colui che eserciti abusivamente il possesso o la detenzione.
Il secondo presupposto che il danneggiato è tenuto a provare - la derivazione del danno dalla cosa - si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è «cagionato» dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa;
l'evento di danno, in altre parole, deve essere esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali.
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano e in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte (cfr. sul tema Cass. civ. 29 novembre 2006 n. 25243); in tal caso, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
Si richiede cioè che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.) (vedi Cass. Civ. Sez.
3, Sentenza n. 2660 del 05/02/2013, Sez. 3, Sentenza n. 6306 del 2013, Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 21212 del 20/10/2015).
Ne consegue la necessità, in questi casi, di ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, e ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode.
Allorché, infatti, venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Sez. 3,
Sentenza n. 12895 del 22/06/2016, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019, Sez.
U -, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022).
Ciò posto in ordine ai principi che regolano la responsabilità ex art. 2051 c.c., il
Tribunale ritiene che l'appello incidentale sia fondato.
L'appellante in via incidentale ha contestato la correttezza della valutazione delle risultanze istruttorie in primo grado e ha sostenuto che in base alle stesse, il Giudice di pace avrebbe dovuto rigettare la domanda, non avendo l'attore adempiuto l'onere probatorio a suo carico in ordine all'esistenza di anomalie sul manto stradale e, quindi, alla derivazione del danno dalla cosa in custodia;
la doglianza è meritevole di accoglimento.
Deve evidenziarsi sul punto che in base alle deduzioni di parte attrice la caduta era stata determinata da “avvallamenti e lesioni del manto stradale” (così in citazione) e che il Giudice di prime cure ha ritenuto le dichiarazioni rese dai testimoni di parte attrice, e , idonee a provare i fatti posti a Testimone_2 Testimone_3
fondamento della pretesa risarcitoria.
Deve, tuttavia, rilevarsi che i predetti testi, rispondendo al capitolo di prova n.3), l'unico relativo alla dinamica del sinistro (“ vero che a causa di avvallamenti del manto stradale
e a causa di detriti e sabbia il Sig. scivolava a terra?”) hanno così Parte_1 risposto: “Confermo la circostanza, sul manto stradale erano presenti pietre e sabbia”
( ) , “Confermo la circostanza n. 3 e preciso che su tutto il tratto Testimone_2 erano presenti detriti e sabbia e deformazioni del manto stradale” ( ). Testimone_3
Dalla lettura del verbale di escussione dei predetti testimoni (cfr. verbale d'udienza del
3/11/2021) emerge, quindi, che gli stessi, da un alto, si sono limitati a confermare il contenuto dei capitoli di prova che gli sono stati letti e dall'altro, hanno reso dichiarazioni generiche, al pari delle stesse allegazioni attoree.
I predetti testi, infatti, non hanno riferito alcunché in ordine alla dinamica del sinistro, così che, come sostenuto dall'appellante in via incidentale, deve escludersi che sia possibile inferire dalle predette dichiarazioni che l'evento occorso sia causalmente riconducibile ad anomalie della cosa.
In particolare deve rilevarsi che i predetti testimoni, pur avendo confermato quanto gli
è stato letto, non hanno descritto in alcun modo la collocazione dell'attore, né della pretesa sconnessione del manto stradale e non hanno precisato nulla in ordine alle concrete modalità con cui sarebbe avvenuta la caduta.
Pertanto, le predette deposizioni, oltre a non aver permesso di acclarare la precisa dinamica dell'evento, non consentono di ritenere dimostrata, in maniera univoca, la derivazione causale del danno dall'obiettiva pericolosità dello stato dei luoghi, la cui prova era necessaria nel caso di specie, non essendo il danno effetto di un dinamismo interno alla cosa, la strada, di per sé statica e inerte.
Nello stesso senso depone l'assenza di riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi.
In definitiva, non vi è prova che la caduta e i conseguenti danni asseritamente riportati dall'attore in primo grado siano ascrivibili al fatto della cosa e, dunque, imputabili a responsabilità del custode, ai sensi dell'art.2051 cod. civ, né comunque possono ritenersi cagionati dal fatto colposo del danneggiante, ai sensi dell'art.2043 cod. civ.,
Deve in definitiva ritenersi che l'attore non abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante in ordine alla verificazione del fatto, dell'evento lesivo e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia.
La decisione del Giudice di Pace non appare, dunque, corretta alla luce delle risultanze istruttorie, così che in definitiva, l'appello incidentale deve essere accolto e la sentenza gravata deve essere integralmente riformata e per l'effetto la domanda proposta da deve essere rigettata. Parte_1
L'accoglimento del predetto motivo dell'appello incidentale proposto dall' CP_1
consente di ritenere assorbiti tutti gli altri motivi di appello incidentale nonché di quello oggetto dell'appello principale, che devono ritersi superati dall'esclusione di ogni responsabilità in capo al custode della res in ordine ai danni lamentati dall'attore in primo grado.
L'accoglimento dell'appello incidentale comporta, altresì, l'obbligo per il di Pt_1
restituire ad gli importi dalla stessa versati in esecuzione della sentenza CP_1
di primo grado, oltre interessi interessi legali dal giorno della domanda;
non può, invece, essere riconosciuto il risarcimento del maggior danno conseguente alla svalutazione monetaria delle somme da restituire, per il cui accertamento, trattandosi di domanda autonoma, fondata su un titolo diverso da quello della domanda principale,
è necessaria l'osservanza del principio del doppio grado di giurisdizione (cfr. Cass.
Sez. 3, 06/11/1995, n. 11527).
Non può, infine, analizzarsi la domanda di condanna, avanzata in primo grado dall'attore, nei confronti del Controparte_2
La Corte di cassazione a Sezioni Unite, nella sentenza n. 31136/2024 ha, infatti, dettato il seguente principio: “nel caso di domande avvinte da un nesso di cumulo alternativo soggettivo sostanziale per incompatibilità, proposte dall'attore nei confronti di due diversi convenuti, la sentenza di primo grado che condanna colui che sia individuato come effettivo obbligato contiene una statuizione di fondatezza della rispettiva pretesa e una statuizione di rigetto nel merito della pretesa alternativa incompatibile. Il nesso di dipendenza implicato dal cumulo alternativo comporta in sede di impugnazione l'applicazione dell'art. 331 c.p.c. e la riforma del capo della sentenza inerente alla titolarità passiva del rapporto dedotto in lite, conseguente all'accoglimento dell'appello formulato dal convenuto alternativo rimasto soccombente in primo grado, ha effetto anche sul capo dipendente recante l'enunciazione espressa, o anche indiretta, ma comunque chiara ed inequivoca, di infondatezza della pretesa azionata dall'attore verso l'altro convenuto. Affinché il giudice d'appello, adito in via principale sul punto dal convenuto soccombente, possa altresì accogliere la pretesa azionata verso il litisconsorte alternativo assolto in primo grado e perciò condannare quest'ultimo, l'attore non può limitarsi a riproporre ex art. 346 c.p.c. la rispettiva domanda, esaminata e respinta nella sentenza impugnata, ma deve avanzare appello incidentale condizionato”.
Nella specie, il in primo grado, è stato riconosciuto dal Giudice di Controparte_2
Pace, seppure implicitamente, non responsabile;
per cui la domanda dell'attore, nei confronti del è stata rigettata. CP_2
Nel presente grado di giudizio, l'appellante non ha promosso appello incidentale condizionato, né ha riproposto la domanda ex art. 346 c.p.c. – seppure, come visto, questa seconda soluzione non sarebbe stata efficace - chiedendo, in caso di accoglimento dell'appello incidentale proposto dall' di accertare la responsabilità CP_1
del e di condannare questo al risarcimento del danno, così che la domanda CP_2
proposta in primo grado nei confronti del non può essere esaminata. CP_2
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico dell'appellante principale e determinate in base ai valori di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022 per entrambi i gradi di giudizio (Cass. civ., Sez.
6 – L, Ordinanza n. 31884 del 10/12/2018, Cass. civ. Sez. 3 Ordinanza n. 19989 del
13/07/2021).
In applicazione dei parametri previsti per i procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al Giudice di Pace di valore compreso tra € 1.100,01 ad € 5.200,00, i compensi del primo grado di giudizio sono determinati in € 633,00 (fase studio della controversia: €
118; fase introduttiva del giudizio: € 126,00; fase istruttoria: € 176,00; fase decisionale:
€ 213,00).
In applicazione dei parametri previsti per i procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al Tribunale di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00, le spese del presente grado di giudizio sono determinate in € 1.278,00 (fase di studio della controversia: €
213,00; fase introduttiva: € 213,00; fase istruttoria: 426,00; fase decisionale: € 426,00).
Con riguardo al contributo unificato, atteso l'esito del giudizio, va dato atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'impugnante principale soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30.5.2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in grado di appello iscritta al n. 268/2022 R.
Gen. Aff. Cont, avverso la sentenza n. 477/2021 del Giudice di Pace di emessa CP_2
in data 30/12/2021 e depositata in data 31/12/2021, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, in CP_1
riforma della sentenza impugnata, RIGETTA la domanda proposta da
[...]
; Pt_1
2. CONDANNA alla restituzione delle somme versate da Parte_1 [...]
in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre accessori come in CP_1
motivazione;
3. CONDANNA al pagamento in favore di delle spese Parte_1 CP_1 del primo grado di giudizio, liquidate in € 633,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovuti, come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv.
Francesca Bellizzi;
4. CONDANNA al pagamento in favore di delle spese Parte_1 CP_1 del presente grado di giudizio, liquidate in € 1.278,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovuti, come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore in favore dell'Avv. Francesca Bellizzi;
5. CONDANNA al pagamento in favore del delle Parte_1 Controparte_2 spese del primo grado di giudizio, liquidate in € 633,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovuti, come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Domenico Urso;
6. CONDANNA al pagamento in favore del delle Parte_1 Controparte_2 spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 1.278,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovuti, come per legge. DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater, D.P.R.
30.5.2002, n. 115 per il versamento, da parte dell'impugnante principale soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta.
Così deciso in data 17/4/2025.
La Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso