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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 04/06/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 315/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rodolfo Magrì Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 315/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso in forza di procura in atti Parte_1 dall'Avv. Manuela Dadone, presso la quale ha eletto domicilio,
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa in forza di procura in Controparte_1 atti dall'Avv. Clelia Imberti, presso la quale ha eletto domicilio,
CONVENUTA
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso richiamando le condizioni di cui alla scrittura privata del 26.3.2025.
pagina 1 di 3 Il pubblico ministero ha concluso nulla opponendo.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.2.2025, ha domandato al Tribunale la Parte_1 regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori e , Per_1 Per_2 nati rispettivamente il 15.1.2014 e il 15.11.2020 dalla relazione more uxorio con
[...]
. In particolare, il ricorrente ha domandato l'affidamento esclusivo a sé dei figli e un CP_1 contributo al mantenimento di 500,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie e all'intero assegno unico, chiedendo altresì l'adozione degli opportuni provvedimenti ex art. 473 bis. 15
c.p.c.
All'udienza del 19.3.2025, fissata nell'ambito di subprocedimento ex art. 473 bis.15, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'istanza, essendosi normalizzata la situazione familiare, e la convenuta ha accettato la rinuncia a spese compensate.
La convenuta si è poi costituita nel procedimento principale, dando atto del raggiungimento di un accordo. L'udienza di prima comparizione è stata pertanto sostituita dal deposito di note scritte nelle quali le parti hanno concluso in conformità all'accordo raggiunto. Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio nulla opponendo.
Il Collegio ritiene di poter accogliere le condizioni concordate tra le parti, le quali risultano conformi alla legge e corrispondenti all'interesse dei figli minori.
Le spese del presente giudizio vengono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
DISPONE sull'affidamento e sul mantenimento dei minori e alle seguenti condizioni: Per_1 Per_2
1) i figli minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 residenza anagrafica presso l'abitazione materna;
le decisioni di maggiore interesse per questi ultimi e relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ogni genitore, nei periodi in cui ha con sé i figli, eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente;
2) i minori avranno collocazione paritaria presso entrambi i genitori e, salvo diverso accordo tra questi ultimi, da adottarsi tenendo conto delle esigenze scolastiche, sportive e ricreative dei pagina 2 di 3 minori, trascorreranno tre giorni presso la dimora paterna, quattro giorni presso la dimora materna, e così via alternativamente, anche nei fine settimana;
3) in ordine alle festività i figli minori trascorreranno tre giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, da alternarsi negli anni pari con il padre nei giorni della Vigilia, Natale e Santo Stefano, con la madre i giorni 31 dicembre, 1 gennaio e 6 gennaio, e viceversa per gli anni dispari. Nel periodo pasquale i genitori alterneranno tra loro il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta;
4) ciascun genitore terrà con sé i figli per quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive (da concordarsi tra i genitori entro la fine del mese di maggio di ciascun anno), con comunicazione all'altro genitore della località di soggiorno;
5) data la collocazione ed i tempi di permanenza dei minori con ciascun genitore, entrambi provvederanno in via diretta al mantenimento ordinario degli stessi, senza necessità di qualsivoglia assegno perequativo;
6) le spese straordinarie nell'interesse dei figli e , verranno sostenute da ciascun Per_1 Per_2 genitore per la quota del 50%, come da Protocollo del Tribunale di Torino Il costo relativo alla mensa scolastica dei figli minori verrà sostenuto per intero dal Sig. Parte_1
7) le detrazioni relative ai figli saranno suddivise al 50% tra i genitori, mentre l'assegno unico familiare per i figli minori verrà percepito integralmente dalla madre;
8) i genitori si rilasciano reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente per i figli minori;
9) le spese legali del presente giudizio saranno integralmente compensate tra le parti, restando a carico del signor il contributo unificato versato per l'iscrizione al ruolo. Parte_1
Così deciso in Cuneo nella Camera di Consiglio del 21.5.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott. Rodolfo Magrì
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rodolfo Magrì Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 315/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso in forza di procura in atti Parte_1 dall'Avv. Manuela Dadone, presso la quale ha eletto domicilio,
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa in forza di procura in Controparte_1 atti dall'Avv. Clelia Imberti, presso la quale ha eletto domicilio,
CONVENUTA
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso richiamando le condizioni di cui alla scrittura privata del 26.3.2025.
pagina 1 di 3 Il pubblico ministero ha concluso nulla opponendo.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.2.2025, ha domandato al Tribunale la Parte_1 regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori e , Per_1 Per_2 nati rispettivamente il 15.1.2014 e il 15.11.2020 dalla relazione more uxorio con
[...]
. In particolare, il ricorrente ha domandato l'affidamento esclusivo a sé dei figli e un CP_1 contributo al mantenimento di 500,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie e all'intero assegno unico, chiedendo altresì l'adozione degli opportuni provvedimenti ex art. 473 bis. 15
c.p.c.
All'udienza del 19.3.2025, fissata nell'ambito di subprocedimento ex art. 473 bis.15, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'istanza, essendosi normalizzata la situazione familiare, e la convenuta ha accettato la rinuncia a spese compensate.
La convenuta si è poi costituita nel procedimento principale, dando atto del raggiungimento di un accordo. L'udienza di prima comparizione è stata pertanto sostituita dal deposito di note scritte nelle quali le parti hanno concluso in conformità all'accordo raggiunto. Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio nulla opponendo.
Il Collegio ritiene di poter accogliere le condizioni concordate tra le parti, le quali risultano conformi alla legge e corrispondenti all'interesse dei figli minori.
Le spese del presente giudizio vengono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
DISPONE sull'affidamento e sul mantenimento dei minori e alle seguenti condizioni: Per_1 Per_2
1) i figli minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 residenza anagrafica presso l'abitazione materna;
le decisioni di maggiore interesse per questi ultimi e relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ogni genitore, nei periodi in cui ha con sé i figli, eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente;
2) i minori avranno collocazione paritaria presso entrambi i genitori e, salvo diverso accordo tra questi ultimi, da adottarsi tenendo conto delle esigenze scolastiche, sportive e ricreative dei pagina 2 di 3 minori, trascorreranno tre giorni presso la dimora paterna, quattro giorni presso la dimora materna, e così via alternativamente, anche nei fine settimana;
3) in ordine alle festività i figli minori trascorreranno tre giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, da alternarsi negli anni pari con il padre nei giorni della Vigilia, Natale e Santo Stefano, con la madre i giorni 31 dicembre, 1 gennaio e 6 gennaio, e viceversa per gli anni dispari. Nel periodo pasquale i genitori alterneranno tra loro il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta;
4) ciascun genitore terrà con sé i figli per quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive (da concordarsi tra i genitori entro la fine del mese di maggio di ciascun anno), con comunicazione all'altro genitore della località di soggiorno;
5) data la collocazione ed i tempi di permanenza dei minori con ciascun genitore, entrambi provvederanno in via diretta al mantenimento ordinario degli stessi, senza necessità di qualsivoglia assegno perequativo;
6) le spese straordinarie nell'interesse dei figli e , verranno sostenute da ciascun Per_1 Per_2 genitore per la quota del 50%, come da Protocollo del Tribunale di Torino Il costo relativo alla mensa scolastica dei figli minori verrà sostenuto per intero dal Sig. Parte_1
7) le detrazioni relative ai figli saranno suddivise al 50% tra i genitori, mentre l'assegno unico familiare per i figli minori verrà percepito integralmente dalla madre;
8) i genitori si rilasciano reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente per i figli minori;
9) le spese legali del presente giudizio saranno integralmente compensate tra le parti, restando a carico del signor il contributo unificato versato per l'iscrizione al ruolo. Parte_1
Così deciso in Cuneo nella Camera di Consiglio del 21.5.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott. Rodolfo Magrì
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