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27 giugno 1993
27 giugno 1993
Art. 1. 1. Il decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122 , recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 97 del 27 aprile 1993.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 29.
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 97 del 27 aprile 1993.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 29.
Commentari • 9
- 1. Brevi considerazioni sull’art. 3, comma I, del decreto legge, 26 aprile 1993, n. 122.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 ottobre 2013 · 3.4390867
Come è noto, l'art. 3, comma I, del decreto legge, 26 aprile 1993, n. 122, così come modificato dall'art. 1 della legge, 25 giugno 1993, n. 205 in sede di conversione, stabilisce che per “i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà”. […]
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Giurisprudenza • 12
- 1. Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 17/02/2023, n. 245Provvedimento: […] Il comma 1 dell'articolo 1 della suddetta legge n. 205 del 1993, tra l'altro, così dispone: […] Invero, il richiamato articolo 3 della legge n. 654/1975 (come sostituito dall'articolo 1 della legge n. 205/1993) dispone anche che “ E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici, […]Leggi di più...