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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 16/07/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 15 luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n.
149/2022 e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n. 164/2024), ha pronunciato in data 16 luglio 2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 6772, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, pendente
T R A
, Parte_1 con l'avv. RECCHIA STEFANO,
- ricorrente -
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'avv. AMBROSINO ANTONIO,
- convenuta -
E
1 in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 con l'avv. MIGLIO SIMONA,
- convenuto -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.11.2024 la parte ricorrente ha chiamato in giudizio le parti convenute Parte_1 indicate in epigrafe e – premessi i fatti costitutivi delle proprie domande – ha presentato le conclusioni di cui alla pag. 3 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
A) Accertare e dichiarare l'illegittima iscrizione a ruolo dei crediti riportati CP_2 nell'intimazione di pagamento n. 09720249086954608000 impugnata, e, per l'effetto, annullare la predetta intimazione di pagamento limitatamente ai crediti riportati ed il CP_2 sottostante avviso di addebito di sopra evidenziato, per intervenuta prescrizione del credito;
B) Condannare l' e l' al pagamento, in favore Controparte_1 CP_2 dell'opponente, dei compensi, spese di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
Si è costituita in giudizio la parte convenuta
[...]
, contestando le affermazioni della parte Controparte_1 ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
La parte convenuta Controparte_1 ha inoltre eccepito l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza della parte ricorrente dall'azione ai sensi degli artt. 617 c.p.c. e 24, co. 5, del D. Lgs.
n. 46/1999.
Si è altresì costituita in giudizio la parte convenuta contestando le CP_2 affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Anche la parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità del ricorso CP_2 per intervenuta decadenza della parte ricorrente dall'azione ai sensi dell'art. 24, co. 5, del D. Lgs. n. 46/1999.
2 La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti costituite, è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle medesime parti.
* * *
Il ricorso è inammissibile, essendo fondata l'eccezione preliminare, sollevata dalle parti convenute, di intervenuta decadenza della parte ricorrente dall'azione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e dell'art. 24, co. 5, del D. Lgs. n.
46/1999.
In punto di diritto occorre evidenziare, in primo luogo, che i motivi di ricorso – proposti avverso gli atti del procedimento di riscossione coattiva a mezzo ruolo di crediti contributivi previdenziali e assicurativi – afferenti alla regolarità formale e/o procedimentale degli atti impositivi ed esecutivi posti in essere dagli enti creditori o dall'agente della riscossione sono qualificabili in termini di opposizione agli atti esecutivi e, pertanto, devono essere proposti entro il termine di decadenza di 20 giorni di cui all'art. 617, co. 1-2, c.p.c., decorrenti dalla ricezione dei singoli atti impositivi o esecutivi.
In secondo luogo, è opportuno ricordare che l'art. 24 del D. Lgs. n.
46/1999 (in materia di “Iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali”) prevede che "
1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore.
2. L'ente ha facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il debitore provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di ricezione del predetto avviso. Se, a seguito della ricezione di tale avviso, il contribuente presenta domanda di rateazione, questa viene definita secondo la normativa in vigore e si procede all'iscrizione a ruolo delle rate dovute. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, l'iscrizione a ruolo è eseguita nei sei mesi successivi alla data prevista per il versamento.
3. Se l'accertamento
3 effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice.
4. In caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25. 5. Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore.
6. Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli
442 e seguenti del codice di procedura civile. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi.
7. Il ricorrente deve notificare il provvedimento di sospensione al concessionario. […]”.
La giurisprudenza ha chiarito, riguardo al comma 5 dell'art. 24 del D.
Lgs. cit., che “Contro l'iscrizione a ruolo di contributi previdenziali, il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 24, comma 5 d.lg. n. 46/1999, nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Infatti,
l'inosservanza di tale termine ha l'effetto di rendere inammissibile, nel merito, l'opposizione, dal momento che lo stesso non ha la semplice funzione di regolare la sola azione esecutiva, essendo l'opposizione al ruolo funzionale all'accertamento nel merito della sussistenza dello stesso credito iscritto a ruolo” (Cassazione civile sez. lav. 27 febbraio 2007 n. 4506).
Inoltre, in ragione del rinvio contenuto nel comma 14 dell'art. 30 del
D.L. cit., si applica anche agli avvisi di addebito la disciplina di cui al comma 5 dell'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999.
La giurisprudenza ha pure chiarito che l'opposizione alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito per motivi sostanziali e/o di merito deve essere proposta entro il termine di 40 giorni di cui all'art. 24, co. 5, del D. Lgs.
n. 46/1999, decorrente dalla data di ricezione della notificazione delle singole cartelle o dei singoli avvisi in questione e che tale termine decorre comunque – anche in caso di omessa o irregolare notificazione di tali cartelle di pagamento o avvisi di addebito – dalla data di notificazione del primo atto successivo
4 posto in essere dall'agente della riscossione, vale a dire l'intimazione di pagamento o il preavviso di fermo o il preavviso di ipoteca (Cassazione civile sez. lav., 10/03/2023, n. 7156; nello stesso senso cfr. Cassazione civile sez. VI,
30/11/2016, n. 24506).
In altri termini, il debitore è tenuto a far valere i motivi di opposizione aventi natura sostanziale e/o afferenti al merito della pretesa creditoria contributiva o assicurativa – come pure i motivi di opposizione aventi natura meramente formale o procedimentale – tramite la c.d. “azione recuperatoria” proposta – nella prima ipotesi entro il termine di cui all'art. 24, co. 5, del D.
Lgs. n. 46/1999 e, nella seconda ipotesi, entro il termine di cui all'art. 617
c.p.c. – avverso il primo atto successivo alla notificazione dell'originario atto impositivo (cartella di pagamento o avviso di addebito): difatti “questa Corte
(Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24506 del 30/11/2016, Rv. 642279 - 01) ha già precisato che, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. A tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n. 22080 del
22/09/2017, Rv. 645323 - 01)” (Cassazione civile sez. lav., 10/03/2023, n.
7156).
Nel caso di specie, l'azione proposta dalla parte ricorrente ha per oggetto l'accertamento della inesistenza originaria o sopravvenuta – per ragioni di merito e/o per (asseriti) vizi formali e procedimentali del procedimento di riscossione a mezzo ruolo – dei crediti contributivi previdenziali e assicurativi portati da un avviso di addebito (n. 39720230000600276000) sotteso
5 all'intimazione di pagamento n. 09720249086954608000 impugnata in questa sede dalla parte ricorrente.
L'azione in questione va dunque qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., per quanto riguarda le ragioni di merito dedotte dalla parte ricorrente, e come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c., per quanto riguarda i vizi formali o procedimentali, dedotti dalla stessa, asseritamente verificatisi nella fase della riscossione coattiva.
E' pacifico tra le parti – in quanto ammesso dalla parte ricorrente – che l'intimazione di pagamento opposta da quest'ultima (n.
09720249086954608000) è stata regolarmente notificata alla parte ricorrente, per opera dell'agente della riscossione, in data 27.09.2024.
Pertanto al momento del deposito del ricorso giurisdizionale
(12.11.2024) – e, più nel dettaglio, fin dal 6.11.2024 – erano già spirati i termini di decadenza di cui all'art. 617 c.p.c. (termine di 20 giorni decorrente dal
27.09.2024) e all'art. 24, co. 5, del D. Lgs. n. 46/1999 (termine di 40 giorni parimenti decorrente dal 27.09.2024).
E' appena il caso di evidenziare che il verificarsi della decadenza prevista dalle disposizioni appena menzionate è impedito esclusivamente dal deposito del ricorso giurisdizionale, a nulla rilevando a tal fine l'esistenza di interlocuzioni avvenute stragiudizialmente – dopo la notificazione dell'intimazione di pagamento e/o dei precedenti atti impositivi – tra il debitore e l'ente titolare dei crediti contributivi previdenziali o assicurativi portati dagli atti in questione.
Da quanto sopra deriva che i crediti portati dall'intimazione di pagamento suddetta e dagli atti impositivi in essa menzionati sono divenuti irretrattabili dopo lo spirare dei termini di decadenza menzionati in precedenza.
6 Il ricorso deve essere quindi dichiarato ab origine inammissibile, con conseguente assorbimento di tutte le altre domande e/o eccezioni presentate dalle parti e non espressamente esaminate.
* * *
Le spese di lite relative ai rapporti tra la parte ricorrente e la parte convenuta seguono la Controparte_1 soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono poste a carico della prima: tali spese sono liquidate in euro 2.500,00, oltre accessori di legge (spese generali al
15%, IVA e CPA).
Le spese di lite relative ai rapporti tra la parte ricorrente e la parte convenuta seguono anch'esse la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., CP_2
e sono poste a carico della prima: tali spese sono liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
- dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta Controparte_1
, che liquida in euro 2.500,00, oltre accessori di legge
[...]
(spese generali al 15%, IVA e CPA), da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta che liquida in euro 2.000,00, oltre accessori CP_2 di legge.
Velletri, 16 luglio 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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