Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/04/2025, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4976/2023 R.G.
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Mario Cigna Presidente dr.ssa Alessandra Cesi Giudice dr.ssa Caterina Stasi Giudice rel. ha emesso la seguente:
SENTENZA nella procedura iscritta al 4976/2023 R.G. promossa
DAL
Sig. (cognome) (nome), nato il [...] in [...] Pt_1 Pt_2 rappresentato e difeso dall'avv. MAURO NICOLETTA MARIA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce,
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex artt. 281 decies cpc e 19 ter d.lgs n. 150/2011
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 12.07.2023, , ha chiesto, in via preliminare, Parte_3
l'annullamento del provvedimento a mezzo del quale la Questura di ha disposto CP_1
il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per assistenza minore emesso il
11.07.2023 e notificato in pari data. In via subordinata, ha chiesto “accertare e dichiarare che il ricorrente è titolare del diritto di ottenere la protezione per motivi
“assistenza minori” della durata di anni 2 (due)”.
Con decreto del 21.11.2023 è stata fissata l'udienza per la costituzione del contraddittorio.
L'amministrazione convenuta si è costituita, chiedendo il rigetto del ricorso.
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ricorrente non è gravata da precedenti penali, né di polizia.
All'udienza cartolare del 28.02.2025, previa discussione innanzi al Collegio, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, stante la sua infondatezza, non può trovare accoglimento.
La presente controversia ha ad oggetto la domanda formulata dal ricorrente, con la quale ha chiesto, in via preliminare, l'annullamento del provvedimento a mezzo del quale la Questura di Lecce ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per assistenza minori e, in subordine, di “accertare e dichiarare che la ricorrente è titolare del diritto di ottenere la protezione per motivi 'assistenza minori' “.
La vicenda per cui è causa trae origine dal ricorso, proposto dal ricorrente e dalla coniuge innanzi al Tribunale per i Minorenni, ai sensi dell'art. 31 comma 3 T.U.I., al fine di ottenere l'autorizzazione a permanere sul territorio italiano ex art. 31 TU n.
286/1998.
Con provvedimento del 12.05.2023, il Tribunale dei Minorenni ha rigettato il ricorso proposto dal ricorrente e dalla coniuge.
La Questura di ha, quindi, rifiutato l'istanza di permesso di soggiorno e il CP_1
relativo provvedimento è stato impugnato innanzi a questo Tribunale.
In primo luogo, il ricorrente ha concluso, in via principale, per l'annullamento della
“decisione datata 11.07.2023 e notificata in pari data, con cui la Questura di Lecce decideva il rifiuto dell'istanza presentata per il rilascio del permesso di soggiorno per assistenza minori;
2) In via subordinata, annullare il provvedimento impugnato, accertare e dichiarare che la ricorrente è titolare del diritto di ottenere la protezione per motivi “assistenza minori” della durata di anni 2 (due)”.
Orbene, tali conclusioni non possono trovare accoglimento nella presente sede processuale.
Invero, la procedura tesa al riconoscimento del permesso di soggiorno per assistenza minori è prevista unicamente dall'art. 31 TUI e il provvedimento adottato dal Questore appare immune da qualsivoglia vizio atteso che è stato adottato in totale conformità alla statuizione adottata dal Tribunale dei Minorenni.
2 Né possono ritenersi ammissibili, in questa sede, censure avverso la decisione del
Tribunale dei Minorenni, unico organo giurisdizionale competente a decidere nel merito la questione prospettata da parte ricorrente, posto a fondamento del provvedimento adottato dal Questore. Inoltre, il ricorrente ha proposto ricorso, innanzi alla Corte d'Appello, avverso il decreto del Tribunale per i minorenni ed anche tale giudizio, recante R.g. 230/2023, veniva rigettato con decreto del 18.09.2023.
A ciò aggiungasi che il ricorrente, a fronte delle predette conclusioni, ha dedotto motivi ultronei rispetto alla domanda precedentemente formulata innanzi al
Tribunale per i Minorenni e, in sede amministrativa, alla Questura. Egli, invero, nel corpo dell'atto introduttivo, ha principalmente posto in evidenza la sua vulnerabilità in relazione all'attuale situazione politico-sociale dell'Albania.
Nel corso del giudizio, il ricorrente ha, altresì, depositato documentazione lavorativa, deducendo, pertanto, di aver intrapreso un percorso di integrazione lavorativa.
In sostanza, in sede amministrativa, il ricorrente ha chiesto il rilascio del permesso di soggiorno valorizzando la medesima situazione prospettata dinanzi al Tribunale per i
Minorenni; in sede giurisdizionale ha insistito per il medesimo titolo di soggiorno, allegando però circostanze del tutto ultronee rispetto alle conclusioni e producendo documentazione a supporto della domanda.
Per ultimo, il ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni ha dato atto dello stato interessante in cui versa la moglie (cfr certificazione sanitaria rilasciata dalla ASL
– Regione Puglia- Galatina del 23.01.2025); tale condizione lo rende, pertanto, inespellibile dal T.N. ai sensi dell'art 19, comma 2 lett d), del D. L.vo n. 286/1998 (TUI) atteso che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 376 del 27 luglio 2000, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art 19, comma 2 lett d), del D. L.vo n.
286/1998 (TUI) nella parte in cui non estende il divieto di espulsione al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio.
Da ciò consegue che egli, per tale condizione intervenuta in corso di causa, ha l'onere di interessare l'Autorità amministrativa di competenza e, solo in ipotesi di provvedimento reiettivo della propria istanza, proporre ricorso giurisdizionale.
3 In considerazione della peculiarità delle questioni trattate, possono essere interamente compensate le spese di lite.
Si provvede con separato decreto contestuale – ai sensi dell'art. 83 comma 3- bis D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione
Europea, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza respinta, così provvede:
• Rigetta il ricorso proposto dal Sig. (cognome) (nome), Pt_1 Pt_2
nato il [...] in [...];
• Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.04.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Caterina Stasi Dott. Mario Cigna
Il presente provvedimento è stato redatto su predisposizione della minuta da parte del GOP, avv. Linda Fabiana
Nicoletti, ai sensi della delibera del CSM dell'1.06.2017.
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