CASS
Ordinanza 31 ottobre 2024
Ordinanza 31 ottobre 2024
Massime • 1
Nel processo tributario è inammissibile il ricorso per cassazione notificato al Ministero delle Finanze, perché il Ministero non rappresenta né l'Agenzia delle Entrate, né l'eventuale ufficio periferico della stessa; tuttavia, la nullità del ricorso è sanata, con effetto ex tunc, dal momento della costituzione in giudizio, quale soggetto passivamente legittimato, dell'Agenzia delle Entrate, che impedisce l'inammissibilità per tardività del gravame, nel caso dei giudizi iniziati dopo il 30 aprile 1995, a cui si applica l'art. 164, comma 3, c.p.c., come novellato dall'art. 9 della l. n. 353 del 1991.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 31/10/2024, n. 28187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28187 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2024 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32084/2019 R.G. proposto da: UO AN, rappresentato e difeso dall’Avvocato Tito EN e domiciliato ope legis presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, Piazza Cavour, Roma. – ricorrente – contro AMMINISTRAZIONE FINANZIARA DELLO STATO, in persona del Ministro pro tempore
- intimato -
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore. – resistente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. BASILICATA n. 353/03/2018, depositata in data 20 giugno 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02 ottobre 2024 dal Consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che: 1. Con ricorso depositato l'11/01/2017, AN GR chiedeva la revocazione della sentenza della C.t.r. della Basilicata n. 244/01/2016, depositata il 17/05/2016, che aveva respinto, per intempestività, l'appello proposto dallo stesso avverso la sentenza Avv. Acc. IRPEF 2008 Civile Ord. Sez. 5 Num. 28187 Anno 2024 Presidente: CRUCITTI ROBERTA Relatore: DE ROSA MARIA LUISA Data pubblicazione: 31/10/2024 2 di 5 della C.t.p. di Potenza n. 396/02/2014, che, a sua volta, aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso la cartella esattoriale n. 09220120001207190 con la quale si chiedeva il pagamento di imposta per l’annualità 2008, a seguito di controllo formale ex art. 36 bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ed art. 54 bis d.P.R. 11 novembre 1972, n. 633 della dichiarazione dei redditi;
resisteva l'Agenzia delle Entrate, argomentando in fatto ed in diritto la legittimità della pretesa. 2. Con sentenza n. 353/03/2018, depositata in data 20 giugno 2018, la C.t.r. adita dichiarava inammissibile il ricorso proposto dal contribuente, condannandolo al pagamento delle spese di lite. 3. Avverso la sentenza della C.t.r. della Basilicata, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il Ministero delle Finanze è rimasto intimato. L’Agenzia delle Entrate non ha notificato nè depositato controricorso, ma ha depositato atto di costituzione al dichiarato solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 02 ottobre 2024. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 140 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha dichiarato la nullità della notifica della cartella, non avvedendosi del fatto che, mancando l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, non era possibile verificare la data di spedizione della stessa e, conseguentemente, il termine di proposizione del ricorso da parte del contribuente. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 bis d.P.R. 600/1973 e grave difetto di 3 di 5 motivazione della cartella» il contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha riconosciuto la legittimità dell’operazione di disconoscimento di un credito effettuata dall’ufficio per mezzo dello strumento del controllo automatizzato, anziché affermare della necessità in simili situazioni dell’emissione di un avviso di accertamento da indirizzare alla società, e non ai soci. 2. Preliminarmente, va dichiarato inammissibile il ricorso notificato al Ministero delle Finanze perché il Ministero non rappresenta né l’Agenzia delle Entrate né l’eventuale ufficio periferico della stessa (Cass. 11/04/2011, n. 8177) e d’altra parte non risulta che lo stesso abbia preso parte ai giudizi di merito. Peraltro, in considerazione della costituzione dell’Agenzia dell’Entrate a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato (anche se ai soli fini della partecipazione all’udienza pubblica), il ricorso non è inammissibile tout court perché la nullità del ricorso proposto nei confronti di soggetto privo di legittimazione "ad causam" è sanabile, con effetto "ex tunc", dal momento della costituzione in giudizio del soggetto passivamente legittimato, impedendo detta costituzione sempre e comunque l'inammissibilità per tardività del gravame, nel caso dei giudizi iniziati dopo il 30 aprile 1995, cui si applica l'art. 164, terzo comma, cod. proc. civ., come novellato dall'art. 9 della legge 26 novembre 1991, n. 353. (Sulla base di tale principio, la S.C., rilevato che il ricorso contro la cartella di pagamento per la restituzione della tassa di concessione governativa di iscrizione nel registro delle imprese, erroneamente rimborsata due volte al contribuente, era stato proposto nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, lo ha dichiarato inammissibile, peraltro ritenendo sanato il difetto di contraddittorio per la spontanea costituzione dell'Agenzia delle entrate, quale parte legittimata). 4 di 5 3. Passando alla disamina dei due motivi di ricorso, essi, da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione attesa l’affinità delle questioni ivi trattate, sono inammissibili. Entrambi, invero, non attingono precipuamente all’unica ratio decidendi della sentenza impugnata che, in controversia nascente da ricorso per revocazione, consiste nell’aver ritenuto che non vi fosse stato un errore di fatto. 3.1. In questa materia, con un recente arresto (n. 13417 del 9 maggio 2023) le SS.UU. di questa Corte hanno ulteriormente puntualizzato il principio secondo cui l'errore di fatto revocatorio, ai sensi dell'art. 395, comma 4, cod. proc. civ., consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia condotto ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che, dagli stessi atti e documenti, risulti positivamente accertato, sicché i vizi relativi all'interpretazione della domanda giudiziale non rientrano nella nozione di "errore di fatto" denunciabile mediante impugnazione per revocazione (fra le tante da ultimo Cass. n. 6505 del 2018). 3.2. Nella fattispecie in esame, la C.t.r. ha illustrato adeguatamente che le suindicate caratteristiche non si riscontravano nel preteso errore di fatto denunciato da AN GR che assumeva che l'errore si sarebbe dovuto desumere dai documenti prodotti in primo grado e da quanto allegato all'atto di appello avverso la sentenza della C.t.p. In proposito, la C.t.r. ha avuto cura di affermare che sia il giudice di prime cure che quello del gravame hanno esaminato, in particolare, la notifica che è risultata perfezionata in data 5 Aprile 2012 ritenendo inammissibile la proposta opposizione per intempestività dell'impugnazione in quanto proposto oltre il termine dei giorni 60 decorrenti appunto dal 5 Aprile 2012. 5 di 5 3.3. Invece, con il ricorso, il contribuente non contesta la natura valutativa dell’errore invocato ma continua a riproporre le questioni di merito afferenti il procedimento notificatorio;
da qui l’inammissibilità del ricorso. 4. In conclusione, il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile sia nei confronti del Ministero delle Finanze sia nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Nulla per le spese non avendo il Ministero delle Finanze né l’Agenzia delle Entrate svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto. Così decisa in Roma il 2 ottobre 2024. La Presidente BE RU
- intimato -
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore. – resistente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. BASILICATA n. 353/03/2018, depositata in data 20 giugno 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02 ottobre 2024 dal Consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che: 1. Con ricorso depositato l'11/01/2017, AN GR chiedeva la revocazione della sentenza della C.t.r. della Basilicata n. 244/01/2016, depositata il 17/05/2016, che aveva respinto, per intempestività, l'appello proposto dallo stesso avverso la sentenza Avv. Acc. IRPEF 2008 Civile Ord. Sez. 5 Num. 28187 Anno 2024 Presidente: CRUCITTI ROBERTA Relatore: DE ROSA MARIA LUISA Data pubblicazione: 31/10/2024 2 di 5 della C.t.p. di Potenza n. 396/02/2014, che, a sua volta, aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso la cartella esattoriale n. 09220120001207190 con la quale si chiedeva il pagamento di imposta per l’annualità 2008, a seguito di controllo formale ex art. 36 bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ed art. 54 bis d.P.R. 11 novembre 1972, n. 633 della dichiarazione dei redditi;
resisteva l'Agenzia delle Entrate, argomentando in fatto ed in diritto la legittimità della pretesa. 2. Con sentenza n. 353/03/2018, depositata in data 20 giugno 2018, la C.t.r. adita dichiarava inammissibile il ricorso proposto dal contribuente, condannandolo al pagamento delle spese di lite. 3. Avverso la sentenza della C.t.r. della Basilicata, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il Ministero delle Finanze è rimasto intimato. L’Agenzia delle Entrate non ha notificato nè depositato controricorso, ma ha depositato atto di costituzione al dichiarato solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 02 ottobre 2024. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 140 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha dichiarato la nullità della notifica della cartella, non avvedendosi del fatto che, mancando l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, non era possibile verificare la data di spedizione della stessa e, conseguentemente, il termine di proposizione del ricorso da parte del contribuente. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 bis d.P.R. 600/1973 e grave difetto di 3 di 5 motivazione della cartella» il contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha riconosciuto la legittimità dell’operazione di disconoscimento di un credito effettuata dall’ufficio per mezzo dello strumento del controllo automatizzato, anziché affermare della necessità in simili situazioni dell’emissione di un avviso di accertamento da indirizzare alla società, e non ai soci. 2. Preliminarmente, va dichiarato inammissibile il ricorso notificato al Ministero delle Finanze perché il Ministero non rappresenta né l’Agenzia delle Entrate né l’eventuale ufficio periferico della stessa (Cass. 11/04/2011, n. 8177) e d’altra parte non risulta che lo stesso abbia preso parte ai giudizi di merito. Peraltro, in considerazione della costituzione dell’Agenzia dell’Entrate a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato (anche se ai soli fini della partecipazione all’udienza pubblica), il ricorso non è inammissibile tout court perché la nullità del ricorso proposto nei confronti di soggetto privo di legittimazione "ad causam" è sanabile, con effetto "ex tunc", dal momento della costituzione in giudizio del soggetto passivamente legittimato, impedendo detta costituzione sempre e comunque l'inammissibilità per tardività del gravame, nel caso dei giudizi iniziati dopo il 30 aprile 1995, cui si applica l'art. 164, terzo comma, cod. proc. civ., come novellato dall'art. 9 della legge 26 novembre 1991, n. 353. (Sulla base di tale principio, la S.C., rilevato che il ricorso contro la cartella di pagamento per la restituzione della tassa di concessione governativa di iscrizione nel registro delle imprese, erroneamente rimborsata due volte al contribuente, era stato proposto nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, lo ha dichiarato inammissibile, peraltro ritenendo sanato il difetto di contraddittorio per la spontanea costituzione dell'Agenzia delle entrate, quale parte legittimata). 4 di 5 3. Passando alla disamina dei due motivi di ricorso, essi, da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione attesa l’affinità delle questioni ivi trattate, sono inammissibili. Entrambi, invero, non attingono precipuamente all’unica ratio decidendi della sentenza impugnata che, in controversia nascente da ricorso per revocazione, consiste nell’aver ritenuto che non vi fosse stato un errore di fatto. 3.1. In questa materia, con un recente arresto (n. 13417 del 9 maggio 2023) le SS.UU. di questa Corte hanno ulteriormente puntualizzato il principio secondo cui l'errore di fatto revocatorio, ai sensi dell'art. 395, comma 4, cod. proc. civ., consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia condotto ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che, dagli stessi atti e documenti, risulti positivamente accertato, sicché i vizi relativi all'interpretazione della domanda giudiziale non rientrano nella nozione di "errore di fatto" denunciabile mediante impugnazione per revocazione (fra le tante da ultimo Cass. n. 6505 del 2018). 3.2. Nella fattispecie in esame, la C.t.r. ha illustrato adeguatamente che le suindicate caratteristiche non si riscontravano nel preteso errore di fatto denunciato da AN GR che assumeva che l'errore si sarebbe dovuto desumere dai documenti prodotti in primo grado e da quanto allegato all'atto di appello avverso la sentenza della C.t.p. In proposito, la C.t.r. ha avuto cura di affermare che sia il giudice di prime cure che quello del gravame hanno esaminato, in particolare, la notifica che è risultata perfezionata in data 5 Aprile 2012 ritenendo inammissibile la proposta opposizione per intempestività dell'impugnazione in quanto proposto oltre il termine dei giorni 60 decorrenti appunto dal 5 Aprile 2012. 5 di 5 3.3. Invece, con il ricorso, il contribuente non contesta la natura valutativa dell’errore invocato ma continua a riproporre le questioni di merito afferenti il procedimento notificatorio;
da qui l’inammissibilità del ricorso. 4. In conclusione, il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile sia nei confronti del Ministero delle Finanze sia nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Nulla per le spese non avendo il Ministero delle Finanze né l’Agenzia delle Entrate svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto. Così decisa in Roma il 2 ottobre 2024. La Presidente BE RU