Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 31/10/2024, n. 28187
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Ordinanza 31 ottobre 2024

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Nel processo tributario è inammissibile il ricorso per cassazione notificato al Ministero delle Finanze, perché il Ministero non rappresenta né l'Agenzia delle Entrate, né l'eventuale ufficio periferico della stessa; tuttavia, la nullità del ricorso è sanata, con effetto ex tunc, dal momento della costituzione in giudizio, quale soggetto passivamente legittimato, dell'Agenzia delle Entrate, che impedisce l'inammissibilità per tardività del gravame, nel caso dei giudizi iniziati dopo il 30 aprile 1995, a cui si applica l'art. 164, comma 3, c.p.c., come novellato dall'art. 9 della l. n. 353 del 1991.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 31/10/2024, n. 28187
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28187
    Data del deposito : 31 ottobre 2024

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