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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/07/2025, n. 3116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3116 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 16310/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice Dott. Giannicola Paladino, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 8.7.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 16310/2024 R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Giovanni Palma Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif. come in atti Controparte_1 dall'avv. Umberto Canetti
RESISTENTE
OGGETTO: licenziamento
CONCLUSIONI: come in atti
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.12.2024 e contestuale istanza cautelare ai sensi dell'art. 700 c.p.c., ha dedotto: Parte_1
“Il sig. , già addetto al servizio di igiene ambientale presso il Comune di Parte_1
Giugliano in Campania nel precedente appalto del 2013 (ATI fra , Gema e CP_1
Raccolio oggi Raccolgo) veniva assunto dalla in quanto addetto al servizio in Parte_2 fascia costiera. In data 27/10/2023, a seguito dell'estromissione della dall'ATI Parte_2
per inadempienze contrattuali, il sig. – come tutto il personale Raccolgo presso il Parte_1
detto appalto- veniva assunto dalla che assumeva la gestione integrale del Controparte_1
servizio su tutto il territorio cittadino, giusta verbale di passaggio di cantiere che si deposita.
B) Il sig. , seppur formalmente inquadrato come operatore ecologico livello 2 area Parte_1
raccolta e spazzamento del CCNL igiene ambientale, veniva da subito addetto alla conduzione dell'autocompattatore (mansione già esercitata presso la , in Parte_2
quanto in possesso della patente di guida di categoria C, necessaria per la conduzione del mezzo pesante.
C) In data 17/04/2024 la formulava una contestazione di addebito Controparte_1 disciplinare al sig. , muovendo i seguenti addebiti: Parte_1
- In data 06/02/2024 alle ore 10:50 mentre era in corso il servizio di raccolta rifiuti in
“zona mare” nr. 35, il mezzo aziendale targato GL 966 DR, alla cui conduzione il sig.
era assegnato, veniva visto in via Ripuaria fuori della zona assegnata, nei pressi Parte_1
del negozio “Bob & Claire” mentre l'equipaggio era intento a recuperare rifiuti al di fuori dalla zona assegnata. Tale circostanza veniva rilevata dal direttore aziendale sig. Parte_3
[...]
2 - Il sig. , operatore ecologico che in data 06/02/2024 era in coppia con il Persona_1 sig. , nel corso dell'audizione tenutasi nel procedimento disciplinare avviato per i Parte_1
fatti del 06/02/2024 in suo danno, dichiarava che nella medesima data aveva discusso con il sig. che, oltre ai fatti costatati dal direttore aveva voluto esercitare Parte_1 Pt_3
prima un servizio di raccolta rifiuti in via Lago Patria (zona non di sua competenza) presso una Pescheria e successivamente, all'interno della zona assegnata, aveva recuperato rifiuti da un furgone di un conoscente. Nella medesima audizione il sig. affermava che per Per_1
tali attività nessuno aveva offerto soldi ma che era stato il sig. ad offrirgli 20 Parte_1
euro.
Sulla scorta delle dichiarazioni del sig. il procedimento disciplinare a carico del Per_1
sig. si concludeva con un provvedimento di licenziamento per giusta causa datato Parte_1
17/05/2024 ma consegnato al ricorrente brevi manu in data 06/06/2024.
Nel detto provvedimento si legge che il sig. con le sue condotte avrebbe violato i Parte_1 doveri previsti dall'art. 66 co. III del CCNL che prevede che il dipendente debba svolgere le mansioni affidategli con diligenza, osservando le disposizioni del contratto collettivo, le istruzioni dei superiori rispettando l'ordine gerarchico aziendale e che debba, inoltre, astenersi dallo svolgere attività per conto proprio o di terzi, ai fini di lucro o gratuito, durante l'orario di lavoro.
Tali fatti avrebbero irrimediabilmente leso il rapporto fiduciario ed avrebbero integrato una gravità tale da non consentire la continuazione del rapporto di lavoro.
D) Impugnazione del licenziamento
Con A.R. del 28/06/2024, anticipata a mezzo pec in pari data e consegnata in data
01/07/2024 il sig. impugnava il licenziamento in quanto basato su affermazioni Parte_1
rese da terzi ma interpretate in modo suggestivo ed unilaterale, nonché prive di riscontri oggettivi, chiedendo la revoca del provvedimento e l'immediata reintegra, ponendosi immediatamente a disposizione per rientrare in servizio. Alcun riscontro è pervenuto.
E) Ricostruzione dei fatti
I fatti così come ricostruiti dalla non corrispondono alla realtà, la CP_1
ricostruzione del datore di lavoro è stata operata non tenendo conto alcuno delle
3 giustificazioni fornite dal lavoratore, il quale in sede di audizione chiariva ogni singola circostanza addebitatagli, rappresentando di aver agito solo in adempimento degli ordini gerarchici e nell'espletamento del servizio di raccolta ma le dichiarazioni del ricorrente sono state arbitrariamente bollate come non veritiere ed illogiche, considerando invece per veritiero tutto quanto dichiarato dal signor nel corso della audizione tenuta al Per_1
cospetto dei responsabili e dei dirigenti della società, in un clima dunque che non avrebbe certamente potuto garantire l'acquisizione di dichiarazioni imparziali e serene da parte del lavoratore, anche egli sottoposto a procedimento disciplinare.
…
H) Istanza cautelare
In via preliminare e cautelare si chiede all'adito Giudice di voler disporre l'immediata sospensione del provvedimento qui impugnato essendovi i presupposti per l'adozione di un provvedimento d'urgenza:
- il fumus boni iuris si rinviene nelle motivazioni riportate nei capi che precedono ai quali si rinvia;
- il periculum in mora si rinviene nell'assenza di retribuzione e dunque nella privazione per il sig. dell'unica fonte di reddito, alla quale in via temporanea sopperisce con Parte_1
l'indennità Naspi, che tuttavia ammonta al 75% della retribuzione mensile base e si riduce mensilmente del 3%. Si osserva all'uopo che il sig. non ha altre fonti di reddito ed Parte_1
è tenuto al pagamento mensile della somma di € 599,50 a titolo di assegno di mantenimento per i due figli minori, giusta decreto di omologa della separazione personale che si allega
(€ 500,00 oltre rivalutazione monetaria), pertanto al sig. residua già oggi un Parte_1
importo che sfiora la soglia di sopravvivenza e che mensilmente si ridurrà del 3%. A tanto si aggiunga che la Naspi avrà una durata di 24 mesi, di cui 6 già decorsi, motivo per il quale fra 18 mesi cesserà di essere erogata, lasciando il sig. del tutto senza Parte_1 reddito e tale periodo difficilmente sarà sufficiente all'emissione di un provvedimento definitivo”.
Per tali ragioni egli ha adito codesto Tribunale e ha concluso come di seguito:
4 “IN VIA PRELIMINARE E CAUTELARE
I. Disporre la sospensione dell'efficacia del provvedimento di licenziamento, stante la presenza del fumus boni iuris e del periculum in mora ed ordinare alla la Controparte_1
reintegra del sig. nelle proprie mansioni;
Parte_1
NEL MERITO
II. Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento per giusta causa comminato con provvedimento disciplinare del 06/06/2024, per insussistenza dei fatti e della violazione contestata, per l'effetto disporre l'annullamento del licenziamento e condannare la alla reintegra del sig. nel posto di lavoro Controparte_1 Parte_1 nonché al pagamento di un'indennità pari alla retribuzione globale di fatto dal giugno 2024 sino alla data di effettiva reintegra, o altro periodo ritenuto congruo dal Giudice;
III. In via subordinata accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento per giusta causa comminato con provvedimento disciplinare del 06/06/2024 per insussistenza dei fatti e della violazione contestata, per l'effetto disporre l'annullamento del licenziamento e condannare la alla reintegra del sig. nel Controparte_1 Parte_1
posto di lavoro nonché al pagamento dell'indennità di cui all'art. 3 comma 2 del D.L.
23/2015;
IV. In via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento per giusta causa comminato con provvedimento disciplinare del 06/06/2024, per l'effetto condannare la al pagamento dell'indennità di cui all'art. 3 comma 1 del Controparte_1
D.L. 23/2015;
V. Emettere ogni altro provvedimento del caso”.
Si è costituita in giudizio la convenuta che ha resistito con diverse argomentazioni, CP_2
in fatto e in diritto, così come meglio specificate nella memoria difensiva, alle pretese attoree e ha concluso per il rigetto del ricorso;
con vittoria di spese.
5 Preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, dopo aver svolto attività istruttoria, lo scrivente ha rinviato la causa per la decisione autorizzando le parti al deposito di note scritte.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, occorre individuare la normativa in tema di licenziamento per giusta causa applicabile al caso de quo, così come interpretata dalla giurisprudenza.
Al riguardo, la Suprema Corte, con orientamento ormai consolidato, ha affermato che “Il licenziamento per giusta causa, irrogato per una condotta tenuta dal dipendente nell'ambito del rapporto di lavoro e ritenuta dal datore di lavoro tanto scorretta da minare il vincolo fiduciario, è un licenziamento ontologicamente disciplinare, a prescindere dalla sua inclusione tra le misure disciplinari dello specifico regime del rapporto, e deve essere assoggettato, quindi, alle garanzie dettate in favore del lavoratore dal secondo e terzo comma dell'art. 7 Stat. lav. circa la contestazione dell'addebito e il diritto di difesa” (cfr. in tal senso, tra le altre, Cass., sez. lav., n. 14326 del 9 agosto 2012).
Venendo al merito della contestazione in esame, è necessario accertare se il comportamento addebitato al ricorrente, così come contestato, sia idoneo a configurare un grave inadempimento degli obblighi gravanti sul lavoratore e conseguentemente a giustificare l'esercizio del potere di recesso del datore di lavoro.
In proposito vale la pena di premettere in diritto la nozione di giusta causa, così come espressa in una massima consolidata dei giudici di legittimità: “La giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare,
6 da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell'elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare;
quale evento "che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto", la giusta causa di licenziamento integra una clausola generale, che richiede di essere concretizzata dall'interprete tramite valorizzazione dei fattori esterni relativi alla coscienza generale e dei principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica e la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della ricorrenza concreta degli elementi del parametro normativo si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici e giuridici” (cfr. Cass., sez. lav., 26 aprile 2012, n. 6498; Cass., sez. lav., 8 settembre 2006, n. 19270).
Per giungere al giudizio relativo alla sussistenza della giusta causa di licenziamento, ai sensi dell'art. 2119 c.c., occorre, pertanto, accertare in concreto, se, in relazione alla qualità del singolo rapporto intercorso tra le parti, alla posizione che in esso abbia avuto il prestatore di lavoro, e, quindi, alla qualità ed al grado del particolare vincolo di fiducia che quel rapporto comportava, la specifica mancanza commessa dal dipendente, considerata e valutata non solo nel suo contenuto obbiettivo, ma anche nella sua portata soggettiva, specie con riferimento alle particolari circostanze e condizioni in cui è stata posta in essere, ai suoi modi, ai suoi effetti ed all'intensità dell'elemento psicologico dell'agente, risulti obiettivamente e subiettivamente idonea a ledere, in modo grave, così da farla venire meno, la fiducia che il datore di lavoro ripone nel proprio dipendente e tale, quindi, da esigere una sanzione non minore di quella massima, definitivamente espulsiva (cfr., tra le altre, Cass., sez. lav., 01.03.2011, n. 5019).
La condotta addebitata al lavoratore deve, dunque, configurare un inadempimento di tale gravità da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria del rapporto di lavoro, a causa del venir meno dell'elemento fiduciario che rappresenta il presupposto fondamentale della collaborazione tra le parti del rapporto di lavoro. Il licenziamento, pertanto, deve rappresentare una conseguenza proporzionata alla violazione commessa, la cui gravità deve
7 risultare tale che qualunque altra sanzione risulti insufficiente a tutelare l'interesse del datore di lavoro. (in tal senso cfr. Cass., sez. lav., 18.09.2012, n. 15654; Cass., sez. lav.,
11.05.2002, n. 6790).
Per quanto concerne l'onere della prova, “In tema di licenziamento, l'art. 5 della l. n. 604 del 1966 pone inderogabilmente a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo, sicché il giudice non può avvalersi del criterio empirico della vicinanza alla fonte di prova, il cui uso è consentito solo quando sia necessario dirimere un'eventuale sovrapposizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, impeditivi o modificativi, oppure quando, assolto l'onere probatorio dalla parte che ne sia onerata, sia l'altra a dover dimostrare, per prossimità alla suddetta fonte, fatti idonei ad inficiare la portata di quelli dimostrati dalla controparte” (Cassazione civile sez. lav.,
29/03/2018, n.7830). Dunque, “Nel caso di licenziamento disciplinare, il datore di lavoro che contesti ad un lavoratore di aver posto in essere un determinato comportamento ha, o quanto meno dovrebbe avere, gli elementi necessari a dimostrarne la sussistenza di tale comportamento, eventualmente anche mediante presunzioni, mentre il lavoratore che neghi l'esistenza del comportamento o la sua rilevanza disciplinare dovrebbe provare anche in via presuntiva eventuali fatti positivi contrari a quello contestato o attestanti l'insussistenza della sua rilevanza disciplinare, fermo restando l'onere probatorio gravante in via principale sul datore di lavoro. Quindi, se la sussistenza del fatto contestato non risulti sufficientemente provata, si applica la tutela indennitaria, laddove, se sia stata raggiunta prova evidente dell'insussistenza del fatto, la tutela è quella reintegratoria attenuata. Nel caso di contumacia del datore di lavoro, il fatto contestato è indimostrato e, quindi, insussistente, senza ulteriori oneri probatori a carico del lavoratore, ai fini della tutela reintegratoria” (Tribunale Roma sez. lav., 12/05/2020, n.2442).
Pertanto, è opportuno precisare che la disciplina di cui al D.lgs. 23/2015 stabilisce all'art. 3
-rubricato “Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa- che: “1. Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennita' non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilita' dell'ultima retribuzione di
8 riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilita'.
2. Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attivita' lavorative, nonche' quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennita' risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non puo' essere superiore a dodici mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro e' condannato, altresi', al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore e' attribuita la facolta' di cui all'articolo 2, comma 3.
3. Al licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 1 non trova applicazione l'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni.”
La disposizione legislativa prevede la tutela reintegratoria in caso di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo esclusivamente allorquando sia provato in giudizio da parte del ricorrente l'insussistenza del fatto materiale.
La suddetta disposizione deve essere interpretata non in senso derogatorio rispetto a quanto previsto dall'art. 5 della L. n. 604/1966, bensì combinandosi con esso;
di guisa che in capo al datore è posta sempre la prova della giusta causa e del giustificato motivo soggettivo, mentre il lavoratore potrà ottenere la tutela reintegratoria piena solo allorquando dimostri in giudizio direttamente l'insussistenza del fatto materiale.
9 Tali considerazioni sono condivise anche dalla giurisprudenza, la quale ha stabilito che:
“Con la tutela prevista dall'art. 3 comma 2 D.L.vo 23/2015, nella parte in cui prevede che l'insussistenza del fatto contestato sia direttamente dimostrata in giudizio, il legislatore non ha voluto trasferire sul lavoratore l'onere di dimostrare quanto da lui affermato in sede di impugnazione del licenziamento, in deroga dunque al principio generale codificato all'art. 5, legge n. 604/1966, che invece affida tale onere probatorio al datore di lavoro, atteso che non può di certo ritenersi che con l'avverbio “direttamente” si sia voluto ribaltare la norma generale sul riparto dell'onere della prova. In effetti, se il legislatore avesse voluto introdurre una modifica così ingente al riparto degli oneri probatori, avrebbe fatto uso di espressioni normative molto più esplicite e incisive del semplice ricorso ad un avverbio.
Resta, così fermo, a parere della Corte, il principio stabilito dall'art. 5 legge 604/66 con la conseguenza che il difetto di prova della sussistenza del fatto contestato cade in danno del datore di lavoro e conduce all'accertamento giudiziale di illegittimità del recesso. Ciò che la norma introduce, tuttavia, è un differente grado di tutela, questo sicuramente conseguenza anche di una precisa scelta processuale del lavoratore. Se quest'ultimo, infatti, intende beneficiare della maggior tutela, dovrà premurarsi di offrire elementi di prova che dimostrino l'insussistenza del fatto addebitato. Certo, tuttavia, che nel caso come quello in esame, in cui sia acquisita in giudizio la prova piena dell'insussistenza del fatto anche sotto il profilo della non addebitabilità dello stesso al lavoratore, la domanda di reintegrazione da quest'ultimo proposta dovrà ritenersi fondata, laddove, in caso di elementi acquisiti equivoci e/o contraddittori, il lavoratore riceverà la tutela indennitaria”
(Corte di Appello di Roma del 9 aprile 2019).
Quanto alla nozione di “fatto materiale”, la Suprema Corte ha precisato che: “4.3.
L'articolazione delle tutele, nel suo impianto generale, richiama quella già intrapresa dalla L. n. 92 del 2012 di modifica della L. n. 300 del 1970, art. 18, anche nella sua logica di ritenere la reintegrazione come residuale rispetto alla tutela indennitaria (Cass. n. 19732 del 2018; Cass. n. 30323 del 2017; Cass. n. 14021 del 2016), già letta dalle Sezioni unite di questa Corte (sent. n. 30985 del 2017) quale "espressione della volontà del legislatore di attribuire alla cd. tutela indennitaria forte una valenza di carattere generale".
4.4. Tuttavia la formulazione del D.Lgs. n. 23 del 2015, art. 3, comma 2, non è perfettamente coincidente con quella di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, che,
10 invece, riconosce la sanzione della reintegrazione, sia pure nella forma cd. "attenuata", nei casi in cui "Il giudice (...) accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perchè il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa (...)".
In particolare, in un caso, la reintegrazione è collegata all'insussistenza del "fatto materiale contestato" (D.Lgs. n. 23 del 2015), nell'altro, all'insussistenza del "fatto contestato" (art. 18 cit.).
4.5. La giurisprudenza di legittimità, in questi anni, ha elaborato una nozione di insussistenza del "fatto contestato" che, come efficacemente sintetizzato nella sentenza n.
10019 del 2016, "comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare o quanto al profilo oggettivo ovvero quanto al profilo soggettivo della imputabilità della condotta al dipendente".
Nella pronuncia n. 13178 del 2017, questa Corte, nel fare il punto sulla interpretazione del comma 4 dell'art. 18 cit., ha ricostruito in termini di continuità le pronunce rese al riguardo, evidenziando come il principio affermato da Cass. n. 23669 del 6 novembre
2014 sia "stato ripreso, sviluppandone l'effetto applicativo, da Cass. 13.10.2015 n.
20540, Cass. 20.9.2016 n. 18418 e Cass. 12.5.2016 n. 10019, secondo cui l'insussistenza del fatto contestato comprende anche l'ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità o rilevanza giuridica e quindi il fatto sostanzialmente inapprezzabile sotto il profilo disciplinare, oltre che il fatto non imputabile al lavoratore e da Cass. 13.10.2015 n. 20545, che ha chiarito come ogniqualvolta il fatto contestato presupponga anche un elemento non materiale (come la gravità del danno) allora tale elemento diventa anch'esso parte integrante del "fatto materiale" come tale soggetto ad accertamento, sicchè anche in tale ipotesi l'eventuale carenza determina la tutela reintegratoria".
4.6. E' significativo osservare che, per pervenire a dette conclusioni, siano stati valorizzati da un lato il tenore letterale della norma, che fa riferimento al "fatto contestato", dall'altro, sotto il profilo logico, la assoluta sovrapponibilità "dei casi di condotta materialmente inesistente a quelli di condotta che non costituisca inadempimento degli obblighi
11 contrattuali ovvero non sia imputabile al lavoratore stesso" (in questi termini, Cass. n.
10009 cit).
5. Occorre, a questo punto, domandarsi se le medesime conclusioni possano confermarsi anche in relazione alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 23 del 2015.
5.1. Ritiene il Collegio che alla domanda debba darsi risposta affermativa.
5.2. Il testo del D.Lgs n. 23 del 2015, art. 3 ha, evidentemente, riacceso il dibattito, già in precedenza sviluppatosi in relazione all'art. 18 cit.. I fautori della tesi del fatto materiale, inteso come riferito alla sola condotta realizzatasi nella realtà fenomenica, comprensiva cioè unicamente di azione o omissione, nesso di causalità ed evento, ravvisano nella nuova e più stringente locuzione normativa la necessità di un'esegesi che, maggiormente conforme al dato letterale, imponga di interpretare la norma nel senso che la tutela reintegratoria, in quanto di carattere eccezionale, debba rimanere circoscritta alla sola assenza degli elementi costitutivi della condotta, come realizzatasi nella realtà fenomenica, senza che possa assumere alcun rilievo l'atteggiamento psicologico dell'agente; dall'altro, i sostenitori del fatto giuridico che, nell'evidenziare il carattere atecnico della nozione di fatto materiale, valorizzano il richiamo alla contestazione e/o fanno leva sul concetto di inadempimento per giungere alle conclusioni già espresse in passato.
5.3. Osserva la Corte come, pur dovendosi valutare il tenore letterale della nuova disposizione, nondimeno sia parimenti indubitabile che le espressioni utilizzate (id est: fatto materiale contestato) non possano che riferirsi alla stessa nozione di "fatto contestato" come elaborata dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4 e che costituisce, all'attualità, diritto vivente.
5.4. Il medesimo criterio razionale che ha già portato questa Corte a ritenere che "quanto alla tutela reintegratoria, non è plausibile che il Legislatore, parlando di "insussistenza del fatto contestato", abbia voluto negarla nel caso di fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, ossia non suscettibile di alcuna sanzione" (in termini, ab imo, Cass. n. 20540 del
2015), induce il convincimento, sia pure in presenza di un dato normativo, parzialmente mutato, che la irrilevanza giuridica del fatto, pur materialmente verificatosi, determina la sua insussistenza anche ai fini e per gli effetti previsti dal D.Lgs. n. 23 del 2015, art. 3, comma 2.
12 Invero al fatto accaduto ma disciplinarmente del tutto irrilevante non può logicamente riservarsi un trattamento sanzionatorio diverso da quello previsto per le ipotesi in cui il fatto non sia stato commesso.
5.5. Conforta tale assunto una lettura costituzionalmente orientata della norma, dovendosi, al riguardo, affermare che qualsivoglia giudizio di responsabilità, in qualunque campo del diritto punitivo venga espresso, richiede per il fatto materiale ascritto, dal punto di vista soggettivo, la riferibilità dello stesso all'agente e, da quello oggettivo, la riconducibilità del medesimo nell'ambito delle azioni giuridicamente apprezzabili come fonte di responsabilità.
5.6. Non va poi trascurato che la Corte Costituzionale, come in ultimo rammentato con la pronuncia n. 194 del 2018 (punto 9.1 del Considerato in diritto), affermò (sentenza n. 45 del 1965, punti 3. e 4. del Considerato in diritto) che il diritto al lavoro, "fondamentale diritto di libertà della persona umana", pur non garantendo "il diritto alla conservazione del lavoro", tuttavia "esige che il legislatore (...) adegui (...) la disciplina dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato al fine ultimo di assicurare a tutti la continuità del lavoro, e circondi di doverose garanzie (...) e di opportuni temperamenti i casi in cui si renda necessario far luogo a licenziamenti". Questa esortazione, come è noto, fu accolta con l'approvazione della L. n. 604 del 1966, che sancì, all'art. 1, il principio della necessaria giustificazione del licenziamento, da considerarsi illegittimo se non sorretto da una "giusta causa" o da un "giustificato motivo".
Il Giudice delle leggi ha in seguito affermato il "diritto (garantito dall'art. 4 Cost.) a non essere estromesso dal lavoro ingiustamente o irragionevolmente" (sentenza n. 60 del 1991, punto 9. del Considerato in diritto) e ha poi ribadito la "garanzia costituzionale (del) diritto di non subire un licenziamento arbitrario" (sentenza n. 541 del 2000, punto 2. del
Considerato in diritto e ordinanza n. 56 del 2006); in altra pronuncia, la Corte
Costituzionale ha richiamato la "L. 9 febbraio 1999, n. 30, recante "Ratifica ed esecuzione della Carta sociale Europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996" per contenere " detta Carta, entrata in vigore il 1 settembre 1999, (...) disposizioni volte a circondare di specifiche garanzie la posizione dei prestatori di lavoro contro i licenziamenti, prevedendo, in particolare (art. 24), l'impegno delle parti contraenti a riconoscere il diritto dei lavoratori a non essere licenziati senza un valido motivo"
(sentenza nr 46 del 2000, punto 3., ultima parte, del Considerando in diritto) ed ha, inoltre,
13 affermato che "la materia dei licenziamenti individuali è oggi regolata, in presenza degli artt. 4 e 35 Cost., in base al principio della necessaria giustificazione del recesso"
(sentenza n. 41 del 2003, punto 2.1. del Considerato in diritto).
5.7. A rafforzare la raggiunta conclusione, vi è altresì la considerazione che l'art. 3, al pari dell'art. 18, fa riferimento alla contestazione, già valorizzata da questa Corte per equiparare alla insussistenza del fatto la completa irrilevanza dello stesso sotto il profilo disciplinare e che, dunque, anche rispetto alla nuova disciplina, impone di ritenere che il
"fatto materiale contestato", di cui al D.Lgs n. 23 del 2015, art. 3, comma 2, sia il "fatto contestato" e cioè, in definitiva, un fatto non solo materialmente integrato ma anche di rilievo disciplinare.
5.8. Infine non può tacersi che la diversa soluzione lessicale adottata dal legislatore del
2015 -che ha implementato la formula che limita i casi di reintegrazione con l'aggiunta dell'aggettivo "materiale" in stretta connessione con l'esplicita estraneità di "ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento"- si spiega agevolmente con l'esigenza di dissipare per la nuova disciplina dubbi interpretativi che all'epoca erano ancora ben presenti nel dibattito giurisprudenziale e dottrinale a proposito del comma 4 dell'art. 18 novellato…
7. La sentenza impugnata va pertanto cassata e rinviata alla Corte di appello che nel riesaminare la fattispecie dovrà fare applicazione del seguente principio di diritto: "Ai fini della pronuncia di cui al D.Lgs. n. 23 del 2015, art. 3, comma 2, l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare "” (Cassazione civile sez. lav., 08/05/2019,
n.12174).
Tanto premesso, occorre, innanzitutto, individuare la contestazione disciplinare ed il provvedimento espulsivo comminato dal datore.
Nella contestazione di addebito disciplinare del 17.4.2024 sono stati formulati i seguenti addebiti:
14 “- In data 06/02/2024 alle ore 10:50 mentre era in corso il servizio di raccolta rifiuti in
“zona mare” nr. 35, il mezzo aziendale targato GL 966 DR, alla cui conduzione il sig.
era assegnato, veniva visto in via Ripuaria fuori della zona assegnata, nei pressi Parte_1
del negozio “Bob & Claire” mentre l'equipaggio era intento a recuperare rifiuti al di fuori dalla zona assegnata. Tale circostanza veniva rilevata dal direttore aziendale sig. Parte_3
[...]
- Il sig. , operatore ecologico che in data 06/02/2024 era in coppia con il Persona_1
sig. , nel corso dell'audizione tenutasi nel procedimento disciplinare avviato per i Parte_1
fatti del 06/02/2024 in suo danno, dichiarava che nella medesima data aveva discusso con il sig. che, oltre ai fatti costatati dal direttore aveva voluto esercitare prima Parte_1 Pt_3
un servizio di raccolta rifiuti in via Lago Patria (zona non di sua competenza) presso una
Pescheria e successivamente, all'interno della zona assegnata, aveva recuperato rifiuti da un furgone di un conoscente. Nella medesima audizione il sig. affermava che per tali Per_1 attività nessuno aveva offerto soldi ma che era stato il sig. ad offrirgli 20 euro”. Parte_1
In data 17.5.2024 veniva comminato dalla resistente un provvedimento di licenziamento per giusta dal quale si evince che le condotte assunte dal ricorrente avrebbero violato i doveri previsti dall'art. 66, comma 3 del CCNL di categoria, il quale dispone che il dipendente debba svolgere le mansioni affidategli con diligenza, osservando le disposizioni del contratto collettivo, le istruzioni dei superiori rispettando l'ordine gerarchico aziendale e che debba, inoltre, astenersi dallo svolgere attività per conto proprio o di terzi, ai fini di lucro o gratuito, durante l'orario di lavoro. I fatti contestati, pertanto, avrebbero irrimediabilmente leso il rapporto fiduciario ed avrebbero integrato una gravità tale da non consentire la continuazione del rapporto di lavoro.
Occorre, a questo punto, valutare gli esiti dell'attività istruttoria espletata al fine di accertare la sussistenza o meno della giusta causa di licenziamento.
Al riguardo, il primo teste di parte ricorrente escusso - ha dichiarato: Testimone_1
“A.D.R.: Indifferente. Sono un dipendente della . Per la società resistente CP_1
coordino il servizio di raccolta utenze commerciali del territorio di Giugliano e del servizio di raccolta delle utenze domestiche “lato mare” sempre presso il Comune di Giugliano.
Preciso che nel mese di febbraio del 2024, un martedì ricordo, mi telefonò la mattina il
15 ricorrente e mi disse che il proprietario di una discoteca sita in Giugliano alla via Case
Sante, se non erro il “Living”, lo aveva telefonato dicendogli che non era stata effettuata la raccolta del vetro la sera prima. Preciso che il proprietario della suddetta discoteca telefonò al ricorrente in quanto quest'ultimo in passato era impiegato nella raccolta dei rifiuti in quella zona e pertanto si conoscevano. Successivamente ho chiesto conferma alla squadra competente per la raccolta del vetro, la quale mi confermò che quest'ultima attività non era stata compiuta poiché il vetro era sporco e quindi come da prassi non poteva essere raccolto. “Era non conforme”. Preciso che a questo punto chiamai il ricorrente e gli dissi che se il proprietario della discoteca avesse ripulito il vetro la squadra competente lo avrebbe raccolto il giovedì successivo, ovvero nella giornata di raccolta del vetro. Preciso che il ricorrente riportò tale circostanza al proprietario della discoteca e che il giovedì successivo la squadra competente, di cui il ricorrente non faceva parte, ha provveduto alla raccolta del vetro. Preciso che non ho mai chiesto al ricorrente di recarsi fuori la suddetta discoteca e di raccogliere il vetro o altre tipologie di rifiuti. Ciò in quanto il martedì era giorno di raccolta dell'indifferenziata e in seguito ho avuto conferma dalla squadra competente che il vetro era stato raccolto il giovedì successivo ed era stato pulito da parte del proprietario della discoteca innanzi menzionata. Preciso che il ricorrente mi ha telefonato di mattina, non ricordo bene l'orario durante il proprio turno di lavoro che iniziava alle 5.”
Il secondo teste di parte ricorrente escusso ha dichiarato: “A.D.R.: Persona_1
Indifferente. Sono un dipendente della resistente. Ho svolto l'attività di raccoglitore dal
2023 sino ad un anno fa. Preciso che nel febbraio del 2024 svolgevo l'attività di raccoglitore. Preciso che ho lavorato in turno con il ricorrente una sola volta. Preciso che ciò è avvenuto nel mese di febbraio del 2024. Preciso che poiché ero dietro nel camion non ho mai ascoltato una telefonata tra , ovvero il coordinatore di zona e il Testimone_1
ricorrente. preciso che il giorno in cui ero in turno con il ricorrente personalmente svolgevo il turno dalle 5 alle 9. Preciso che in quel giorno dovevamo raccogliere esclusivamente i rifiuti indifferenziati presso la zona 35, che comprende via Ripuaria, via
Madonna del pantano e Pini nord tutte situate in Giugliano in Campania. Preciso che il ricorrente guidava il camion ed io ero dietro. Preciso ancora che lavoravamo noi due da soli nel turno in questione. Preciso che durante lo svolgimento del nostro turno una volta
16 usciti da un parco alla via Ripuaria, il ricorrente svoltò con il camion sulla destra invece di andare diritto. Preciso che tale strada non rientrava nell'area di nostra competenza di raccolta. Pertanto, chiesi chiarimenti al il quale mi disse che lo aveva PE
telefonato il coordinatore , che io chiamavo “l'ingegnere”, il quale gli Testimone_1 aveva chiesto “di andare a vedere se la discoteca Living aveva fatto la raccolta per bene”.
Preciso che a quanto io ricordi la richiesta del , secondo quanto mi riferì il Tes_1
ricorrente era solo di verificare se la raccolta dei rifiuti era stata fatta correttamente e che quindi i rifiuti rilasciati all'esterno della discoteca non erano stati mischiati tra di loro.
Preciso che una volta giunti all'esterno del locale Living il scese e ritirò PE
l'indifferenziata. Preciso che non ci fu nessun colloquio tra il ricorrente ed altre persone e che all'esterno del locale in questione vi erano anche altri rifiuti, tra cui anche vetro ed umido che non furono raccolti. Preciso che dissi al ricorrente che non ero d'accordo sul ritiro dei rifiuti in questione, ovvero di quelli indifferenziati. Preciso che in quella data è capitato un altro episodio simile. Nei pressi di Lago Patria il ricorrente imboccò una strada alternativa a quella che solitamente veniva utilizzata. Preciso che tale strada rientrava tra quelle del percorso della nostra area e quando chiesi chiarimenti al ricorrente sul perché avesse preso proprio quella strada egli mi disse “sono abituato a fare questa”. Preciso che arrivati all'altezza di una pescheria di cui non ricordo il nome entrambi notammo dei rifiuti posti tra la carreggiata e il cassonetto che ostruiva il passaggio pedonale ma non quello del camion. Preciso che il ricorrente scese dal camion, controllò la tipologia di rifiuti e li raccolse, mettendoli sul camion. Preciso che si trattava di tutti rifiuti indifferenziati e che il ricorrente dinanzi alle mie rimostranze dichiarò:” non posso mica lasciare i rifiuti sulla carreggiata”. Preciso che si trattava in ogni caso di rifiuti posti in una strada non rientrante nell'area di nostra competenza. Preciso che una volta raccolti i rifiuti la carreggiata rimase sgombra. Preciso che per quanto concerne la mia esperienza personale non è mai capitato nessun altro episodio simile a quello appena descritto. Preciso che a volte poteva capitare che terminato il servizio presso la mia zona di competenza ricevessi telefonate da parte di miei preposti, ad esempio , i quali mi chiedevano di Testimone_1
raccogliere rifiuti che ostruivano la carreggiata anche in zone non di mia competenza.
Preciso che tuttavia tale attività non è stata mai svolta da parte mia in modo autonomo e spontaneo, ovvero senza segnalazione di un coordinatore. Preciso che sempre nel turno in questione si è verificato un ulteriore episodio. Arrivati nella zona dei Pini nord, un
17 furgoncino bianco si accostò al nostro camion e chiese al ricorrente di poter prendere alcune buste di immondizia. Nonostante la mia opposizione il ricorrente controllò il contenuto di tali buste e le caricò sul camion. Non so dire che cosa contenessero in quanto io non le controllai. Il mi disse che contenevano rifiuti indifferenziati. Preciso PE
che non è mai più capitato nel corso della mia attività presso la resistente un episodio simile. A quanto io sappia la regola aziendale prevede esclusivamente di raccogliere i rifiuti porta a porta nella zona di competenza e di non raccogliere rifiuti che vengono dati da soggetti spontaneamente nel corso del tragitto del camion. A quanto io ricordi tali regole mi furono dette anche dal direttore di cui non ricordo il nome quando fui assunto.
Non ho visto il ricevere soldi da nessuno. Preciso che il ricorrente mi offrì 20 PE
euro per andare a fare una colazione al bar. Con ciò intendo che a seguito dell'episodio del furgoncino, ovvero della raccolta dei rifiuti che il privato chiese al , ero alterato PE
in quanto non ero d'accordo con tale prelievo e poiché mi aveva fatto fare tardi con riferimento alla conclusione del turno di lavoro. Invero io avrei dovuto terminare il turno alle 9 e il avrebbe dovuto completarlo sino alle 11, 11:30 insieme ad un altro PE dipendente.Pertanto, egli poggiò 20 euro sul sediolino del camion e disse “ti ho fatto fare tardi andiamo a fare colazione”. Preciso che ciò avvenne intorno alle 10, 10:30 e che rifiutai tale offerta. Preciso che non andammo a fare colazione e che continuammo il turno insieme sino alle 13:30. Preciso che il Living distava circa 3-400 metri rispetto alla strada rientrante nel percorso di nostra competenza. Con riferimento alla raccolta presso la pescheria di Lago Patria personalmente ho visto il ricorrente raccogliere esclusivamente i rifiuti sulla carreggiata e non ricordo se anche quelli contenuti nei bidoni in quanto non avevo una buona visione dal camion. Preciso che i rifiuti che furono raccolti dal furgoncino per strada erano contenuti in 2,3 buste nere dell'immondizia di natura medio grande. Non ricordo se vi è un regolamento affisso in azienda contenente le regole di raccolta. Ribadisco che il giorno in cui ero in turno con il dovevano essere raccolti i rifiuti PE
indifferenziati. Preciso che il giorno in cui ero in turno con il dovevamo PE
raccogliere i rifiuti dovevamo raccogliere solo le utenze domestiche e non anche quelle commerciali. Ribadisco che dov'era adibita la pescheria innanzi menzionata non potevamo raccogliere rifiuti. Preciso che anche a seguito della lettera di quanto da me dichiarato in sede di audizione nel procedimento disciplinare che i soldi mi furono offerti dal ricorrente esclusivamente per andare a fare colazione insieme”.
18 Orbene, all'esito dell'istruttoria svolta, ritiene il Tribunale che il ricorrente ha assolto all'onere della prova su di esso gravante dell'assenza della giusta causa di licenziamento.
Ed infatti, con riferimento al primo fatto contestato, ovvero la raccolta di rifiuti all'esterno di un'attività di pescheria non rientrante nella zona assegnata al ricorrente, occorre rilevare quanto segue. Il teste ha dichiarato: “Nei pressi di Lago Patria il Persona_1
ricorrente imboccò una strada alternativa a quella che solitamente veniva utilizzata.
Preciso che tale strada rientrava tra quelle del percorso della nostra area e quando chiesi chiarimenti al ricorrente sul perché avesse preso proprio quella strada egli mi disse “sono abituato a fare questa”. Preciso che arrivati all'altezza di una pescheria di cui non ricordo il nome entrambi notammo dei rifiuti posti tra la carreggiata e il cassonetto che ostruiva il passaggio pedonale ma non quello del camion. Preciso che il ricorrente scese dal camion, controllò la tipologia di rifiuti e li raccolse, mettendoli sul camion. Preciso che si trattava di tutti rifiuti indifferenziati e che il ricorrente dinanzi alle mie rimostranze dichiarò:” non posso mica lasciare i rifiuti sulla carreggiata”. Preciso che si trattava in ogni caso di rifiuti posti in una strada non rientrante nell'area di nostra competenza. Preciso che una volta raccolti i rifiuti la carreggiata rimase sgombra. Preciso che per quanto concerne la mia esperienza personale non è mai capitato nessun altro episodio simile a quello appena descritto. Preciso che a volte poteva capitare che terminato il servizio presso la mia zona di competenza ricevessi telefonate da parte di miei preposti, ad esempio , i Testimone_1
quali mi chiedevano di raccogliere rifiuti che ostruivano la carreggiata anche in zone non di mia competenza. Preciso che tuttavia tale attività non è stata mai svolta da parte mia in modo autonomo e spontaneo, ovvero senza segnalazione di un coordinatore. Con riferimento alla raccolta presso la pescheria di Lago Patria personalmente ho visto il ricorrente raccogliere esclusivamente i rifiuti sulla carreggiata e non ricordo se anche quelli contenuti nei bidoni in quanto non avevo una buona visione dal camion…Ribadisco che dov'era adibita la pescheria innanzi menzionata non potevamo raccogliere rifiuti”. È opportuno precisare che tali dichiarazioni sono state rese da un soggetto con una percezione diretta dei fatti e che quanto affermato dal suddetto teste in sede disciplinare è stato posto a fondamento degli addebiti e del conseguente provvedimento espulsivo. Con specifico riferimento al fatto in esame, l' ha, dunque, dichiarato che il ricorrente si è limitato Per_1
a rimuovere dei rifiuti indifferenziati che ostruivano il transito sulla carreggiata, sebbene
19 posti in una zona non di competenza del ricorrente per la raccolta. Altresì, egli ha dichiarato che tali azioni potevano essere compiute su richiesta dei superiori, ma mai in modo spontaneo dai raccoglitori.
Con riguardo alla contestazione della raccolta di rifiuti all'esterno di un locale notturno non rientrante nella zona assegnata al , il teste -coordinatore del servizio Parte_1 Testimone_1
di raccolta utenze commerciali e del servizio di raccolta delle utenze domestiche “lato mare” del territorio di Giugliano- ha dichiarato che: “nel mese di febbraio del 2024, un martedì ricordo, mi telefonò la mattina il ricorrente e mi disse che il proprietario di una discoteca sita in Giugliano alla via Case Sante, se non erro il “Living”, lo aveva telefonato dicendogli che non era stata effettuata la raccolta del vetro la sera prima. Preciso che il proprietario della suddetta discoteca telefonò al ricorrente in quanto quest'ultimo in passato era impiegato nella raccolta dei rifiuti in quella zona e pertanto si conoscevano.
Successivamente ho chiesto conferma alla squadra competente per la raccolta del vetro, la quale mi confermò che quest'ultima attività non era stata compiuta poiché il vetro era sporco e quindi come da prassi non poteva essere raccolto. “Era non conforme”. Preciso che a questo punto chiamai il ricorrente e gli dissi che se il proprietario della discoteca avesse ripulito il vetro la squadra competente lo avrebbe raccolto il giovedì successivo, ovvero nella giornata di raccolta del vetro. Preciso che il ricorrente riportò tale circostanza al proprietario della discoteca e che il giovedì successivo la squadra competente, di cui il ricorrente non faceva parte, ha provveduto alla raccolta del vetro. Preciso che non ho mai chiesto al ricorrente di recarsi fuori la suddetta discoteca e di raccogliere il vetro o altre tipologie di rifiuti. Ciò in quanto il martedì era giorno di raccolta dell'indifferenziata e in seguito ho avuto conferma dalla squadra competente che il vetro era stato raccolto il giovedì successivo ed era stato pulito da parte del proprietario della discoteca innanzi menzionata”. Sullo specifico punto, poi, il teste ha dichiarato: “Preciso Persona_1
che durante lo svolgimento del nostro turno una volta usciti da un parco alla via Ripuaria, il ricorrente svoltò con il camion sulla destra invece di andare diritto. Preciso che tale strada non rientrava nell'area di nostra competenza di raccolta. Pertanto, chiesi chiarimenti al il quale mi disse che lo aveva telefonato il coordinatore PE
, che io chiamavo “l'ingegnere”, il quale gli aveva chiesto “di andare a Testimone_1 vedere se la discoteca Living aveva fatto la raccolta per bene”. Preciso che a quanto io
20 ricordi la richiesta del , secondo quanto mi riferì il ricorrente era solo di Tes_1
verificare se la raccolta dei rifiuti era stata fatta correttamente e che quindi i rifiuti rilasciati all'esterno della discoteca non erano stati mischiati tra di loro. Preciso che una volta giunti all'esterno del locale Living il scese e ritirò l'indifferenziata. PE
Preciso che non ci fu nessun colloquio tra il ricorrente ed altre persone e che all'esterno del locale in questione vi erano anche altri rifiuti, tra cui anche vetro ed umido che non furono raccolti… Preciso che il Living distava circa 3-400 metri rispetto alla strada rientrante nel percorso di nostra competenza”. Dalle dichiarazioni dei testi emerge che, a seguito di una segnalazione telefonica fatta al ricorrente, il coordinatore ha chiesto al Tes_1
di verificare la raccolta del vetro all'esterno del locale notturno “Living”. Una Parte_1
volta giunto sul posto ed effettuato il suddetto controllo, il ricorrente senza interagire con nessuno ha raccolto i rifiuti indifferenziati presenti in loco, distante circa 300-400 metri dalla zona di sua competenza, e li ha caricati sul camion da egli guidato.
Circa la raccolta di rifiuti di un soggetto di passaggio, all'interno della zona assegnata al ricorrente, il teste ha dichiarato: “Arrivati nella zona dei Pini nord, un furgoncino Per_1
bianco si accostò al nostro camion e chiese al ricorrente di poter prendere alcune buste di immondizia. Nonostante la mia opposizione il ricorrente controllò il contenuto di tali buste e le caricò sul camion. Non so dire che cosa contenessero in quanto io non le controllai. Il
mi disse che contenevano rifiuti indifferenziati”. Dunque, il ricorrente ha PE
raccolto rifiuti indifferenziati nella propria area di competenza che gli sono stati dati da un passante.
Da ultimo, in relazione al presunto tentativo di corruzione da parte del ricorrente del proprio collega di turno mediante l'offerta della somma di euro 20,00, il teste , Persona_1 protagonista del fatto, ha dichiarato: “Non ho visto il ricevere soldi da nessuno. PE
Preciso che il ricorrente mi offrì 20 euro per andare a fare una colazione al bar. Con ciò intendo che a seguito dell'episodio del furgoncino, ovvero della raccolta dei rifiuti che il privato chiese al , ero alterato in quanto non ero d'accordo con tale prelievo e PE
poiché mi aveva fatto fare tardi con riferimento alla conclusione del turno di lavoro. Invero io avrei dovuto terminare il turno alle 9 e il avrebbe dovuto completarlo sino PE
alle 11, 11:30 insieme ad un altro dipendente.Pertanto, egli poggiò 20 euro sul sediolino del camion e disse “ti ho fatto fare tardi andiamo a fare colazione”. Preciso che ciò
21 avvenne intorno alle 10, 10:30 e che rifiutai tale offerta. Preciso che non andammo a fare colazione e che continuammo il turno insieme sino alle 13:30…Preciso che anche a seguito della lettera di quanto da me dichiarato in sede di audizione nel procedimento disciplinare che i soldi mi furono offerti dal ricorrente esclusivamente per andare a fare colazione insieme”.
Alla luce di quanto esposto, dunque, non sussiste la giusta causa di licenziamento. Invero, non risulta che il ricorrente abbia agito nel proprio interesse o per quello di terzi dietro la corresponsione di somme di denaro. A ben vedere egli: ha raccolto i rifiuti indifferenziati in modo autonomo presenti all'esterno di un locale notturno dove si era recato su richiesta del suo coordinatore per un controllo;
ha raccolto senza autorizzazione rifiuti indifferenziati che ostruivano la carreggiata;
ha raccolto rifiuti indifferenziati all'interno della propria area su richiesta di un passante;
non ha offerto somme di denaro per corrompere il collega di turno, ma in considerazione di un diverbio avuto con quest'ultimo si è offerto di pagargli la colazione. Si tratta di condotte che, sebbene atte ad integrare illecito disciplinare, non sono tali da poter giustificare un provvedimento espulsivo in considerazione della circostanza che il ricorrente non ha agito per scopi personali o per avvantaggiare terzi, ma che in ogni caso le sue azioni erano finalizzate a rimuovere rifiuti della stessa categoria alla cui raccolta egli era adibito quel giorno. Non è emerso, in sintesi, che il , dietro il pagamento di Parte_1
somme di denaro di cui parte offerte al collega di turno, raccogliesse rifiuti in deroga alle direttive aziendali per interessi personali.
Il licenziamento del risulta sproporzionato anche in relazione all'art. 66, comma 3 Parte_1
del CCNL Servizi Ambientali, applicato al rapporto di lavoro in esame, così come richiamato nella contestazione disciplinare. La suddetta disposizione del CCNL, infatti, prevede che il dipendente debba svolgere le mansioni affidategli con diligenza, osservando le disposizioni del contratto collettivo, le istruzioni dei superiori rispettando l'ordine gerarchico aziendale e che debba, inoltre, astenersi dallo svolgere attività per conto proprio o di terzi, ai fini di lucro o gratuito, durante l'orario di lavoro. Non risulta, pertanto, che le condotte del ricorrente, sebbene astrattamente sanzionabili, siano state idonee a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario con il datore.
Quanto detto risulta corroborato dall'orientamento della giurisprudenza secondo cui: “In tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, il giudizio di
22 proporzionalità o adeguatezza della sanzione all'illecito commesso - rimesso al giudice di merito - si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento addebitato al lavoratore in relazione al concreto rapporto, e l'inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della “non scarsa importanza” di cui all'articolo 1455 del codice civile, sicché l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto” (Cassazione civile sez. lav., 24/03/2025, n.7825).
Ne consegue che nella fattispecie in esame la sanzione del licenziamento non risulta adeguata all'inadempimento del lavoratore e alla gravità del fatto.
Può, dunque, essere affermato il diritto del ricorrente alla reintegra nel posto di lavoro, avendo lo stesso assolto all'onere della prova diretta dell'insussistenza del fatto materiale, così come interpretato dalla giurisprudenza, ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 23/2015.
Invero, è accertata l'assenza della giusta causa di licenziamento e l'insussistenza diretta del fatto materiale.
Venendo alle conseguenze giuridiche, considerate le dimensioni aziendali, il licenziamento va annullato e il datore di lavoro condannato alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro, oltre al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad euro 1.989,13, nella misura di dodici mensilità.
Non risultano né allegati né provati sia l'aliunde perceptum sia l'aliunde percipiendum anche in ragione delle carenze assertive della memoria difensiva della resistente.
Tali considerazioni sono condivise dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 17683/2018 e
Cass. 30544/2018) secondo cui “in tema di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro che affermi la detraibilità dall'indennità risarcitoria prevista dal nuovo testo dell'art. 18, comma 4, st.lav., a titolo di "aliunde percipiendum", di quanto il lavoratore avrebbe potuto percepire dedicandosi alla ricerca di una nuova occupazione, ha l'onere di allegare le circostanze specifiche riguardanti la situazione del mercato del lavoro in relazione alla professionalità del danneggiato, da cui desumere, anche con ragionamento presuntivo,
l'utilizzabilità di tale professionalità per il conseguimento di nuovi guadagni e la riduzione del danno” e “il cosiddetto "aliunde perceptum" non costituisce oggetto di eccezione in
23 senso stretto ed è, pertanto, rilevabile d'ufficio dal giudice se le relative circostanze di fatto risultano ritualmente acquisite al processo, anche se per iniziativa del lavoratore”.
La società resistente va, altresì, condannata al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegra.
La decisione nel merito del ricorso comporta l'assorbimento di ogni delibazione in relazione alla domanda cautelare.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Dott. Giannicola Paladino, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- Accoglie il ricorso;
- Per l'effetto, in accoglimento della domanda di impugnativa del licenziamento irrogato dalla in data 17.5.2024 ne dichiara l'illegittimità; Controparte_1
- Per l'effetto ordina alla di reintegrare Controparte_1 Parte_1
nel posto di lavoro;
- Per l'effetto condanna la al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
del risarcimento dei danni subiti da quest'ultimo stabilendo Parte_1 un'indennità omnicomprensiva in misura di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto goduta all'atto della risoluzione, pari ad euro 1.989,13, oltre interessi legali sui crediti annualmente rivalutati dal dovuto al soddisfo e al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1
ricorrente , che liquida in euro 5.664,00, oltre rimborso Parte_1
forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
24 Aversa, 14.7.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Giannicola Paladino
25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice Dott. Giannicola Paladino, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 8.7.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 16310/2024 R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Giovanni Palma Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif. come in atti Controparte_1 dall'avv. Umberto Canetti
RESISTENTE
OGGETTO: licenziamento
CONCLUSIONI: come in atti
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.12.2024 e contestuale istanza cautelare ai sensi dell'art. 700 c.p.c., ha dedotto: Parte_1
“Il sig. , già addetto al servizio di igiene ambientale presso il Comune di Parte_1
Giugliano in Campania nel precedente appalto del 2013 (ATI fra , Gema e CP_1
Raccolio oggi Raccolgo) veniva assunto dalla in quanto addetto al servizio in Parte_2 fascia costiera. In data 27/10/2023, a seguito dell'estromissione della dall'ATI Parte_2
per inadempienze contrattuali, il sig. – come tutto il personale Raccolgo presso il Parte_1
detto appalto- veniva assunto dalla che assumeva la gestione integrale del Controparte_1
servizio su tutto il territorio cittadino, giusta verbale di passaggio di cantiere che si deposita.
B) Il sig. , seppur formalmente inquadrato come operatore ecologico livello 2 area Parte_1
raccolta e spazzamento del CCNL igiene ambientale, veniva da subito addetto alla conduzione dell'autocompattatore (mansione già esercitata presso la , in Parte_2
quanto in possesso della patente di guida di categoria C, necessaria per la conduzione del mezzo pesante.
C) In data 17/04/2024 la formulava una contestazione di addebito Controparte_1 disciplinare al sig. , muovendo i seguenti addebiti: Parte_1
- In data 06/02/2024 alle ore 10:50 mentre era in corso il servizio di raccolta rifiuti in
“zona mare” nr. 35, il mezzo aziendale targato GL 966 DR, alla cui conduzione il sig.
era assegnato, veniva visto in via Ripuaria fuori della zona assegnata, nei pressi Parte_1
del negozio “Bob & Claire” mentre l'equipaggio era intento a recuperare rifiuti al di fuori dalla zona assegnata. Tale circostanza veniva rilevata dal direttore aziendale sig. Parte_3
[...]
2 - Il sig. , operatore ecologico che in data 06/02/2024 era in coppia con il Persona_1 sig. , nel corso dell'audizione tenutasi nel procedimento disciplinare avviato per i Parte_1
fatti del 06/02/2024 in suo danno, dichiarava che nella medesima data aveva discusso con il sig. che, oltre ai fatti costatati dal direttore aveva voluto esercitare Parte_1 Pt_3
prima un servizio di raccolta rifiuti in via Lago Patria (zona non di sua competenza) presso una Pescheria e successivamente, all'interno della zona assegnata, aveva recuperato rifiuti da un furgone di un conoscente. Nella medesima audizione il sig. affermava che per Per_1
tali attività nessuno aveva offerto soldi ma che era stato il sig. ad offrirgli 20 Parte_1
euro.
Sulla scorta delle dichiarazioni del sig. il procedimento disciplinare a carico del Per_1
sig. si concludeva con un provvedimento di licenziamento per giusta causa datato Parte_1
17/05/2024 ma consegnato al ricorrente brevi manu in data 06/06/2024.
Nel detto provvedimento si legge che il sig. con le sue condotte avrebbe violato i Parte_1 doveri previsti dall'art. 66 co. III del CCNL che prevede che il dipendente debba svolgere le mansioni affidategli con diligenza, osservando le disposizioni del contratto collettivo, le istruzioni dei superiori rispettando l'ordine gerarchico aziendale e che debba, inoltre, astenersi dallo svolgere attività per conto proprio o di terzi, ai fini di lucro o gratuito, durante l'orario di lavoro.
Tali fatti avrebbero irrimediabilmente leso il rapporto fiduciario ed avrebbero integrato una gravità tale da non consentire la continuazione del rapporto di lavoro.
D) Impugnazione del licenziamento
Con A.R. del 28/06/2024, anticipata a mezzo pec in pari data e consegnata in data
01/07/2024 il sig. impugnava il licenziamento in quanto basato su affermazioni Parte_1
rese da terzi ma interpretate in modo suggestivo ed unilaterale, nonché prive di riscontri oggettivi, chiedendo la revoca del provvedimento e l'immediata reintegra, ponendosi immediatamente a disposizione per rientrare in servizio. Alcun riscontro è pervenuto.
E) Ricostruzione dei fatti
I fatti così come ricostruiti dalla non corrispondono alla realtà, la CP_1
ricostruzione del datore di lavoro è stata operata non tenendo conto alcuno delle
3 giustificazioni fornite dal lavoratore, il quale in sede di audizione chiariva ogni singola circostanza addebitatagli, rappresentando di aver agito solo in adempimento degli ordini gerarchici e nell'espletamento del servizio di raccolta ma le dichiarazioni del ricorrente sono state arbitrariamente bollate come non veritiere ed illogiche, considerando invece per veritiero tutto quanto dichiarato dal signor nel corso della audizione tenuta al Per_1
cospetto dei responsabili e dei dirigenti della società, in un clima dunque che non avrebbe certamente potuto garantire l'acquisizione di dichiarazioni imparziali e serene da parte del lavoratore, anche egli sottoposto a procedimento disciplinare.
…
H) Istanza cautelare
In via preliminare e cautelare si chiede all'adito Giudice di voler disporre l'immediata sospensione del provvedimento qui impugnato essendovi i presupposti per l'adozione di un provvedimento d'urgenza:
- il fumus boni iuris si rinviene nelle motivazioni riportate nei capi che precedono ai quali si rinvia;
- il periculum in mora si rinviene nell'assenza di retribuzione e dunque nella privazione per il sig. dell'unica fonte di reddito, alla quale in via temporanea sopperisce con Parte_1
l'indennità Naspi, che tuttavia ammonta al 75% della retribuzione mensile base e si riduce mensilmente del 3%. Si osserva all'uopo che il sig. non ha altre fonti di reddito ed Parte_1
è tenuto al pagamento mensile della somma di € 599,50 a titolo di assegno di mantenimento per i due figli minori, giusta decreto di omologa della separazione personale che si allega
(€ 500,00 oltre rivalutazione monetaria), pertanto al sig. residua già oggi un Parte_1
importo che sfiora la soglia di sopravvivenza e che mensilmente si ridurrà del 3%. A tanto si aggiunga che la Naspi avrà una durata di 24 mesi, di cui 6 già decorsi, motivo per il quale fra 18 mesi cesserà di essere erogata, lasciando il sig. del tutto senza Parte_1 reddito e tale periodo difficilmente sarà sufficiente all'emissione di un provvedimento definitivo”.
Per tali ragioni egli ha adito codesto Tribunale e ha concluso come di seguito:
4 “IN VIA PRELIMINARE E CAUTELARE
I. Disporre la sospensione dell'efficacia del provvedimento di licenziamento, stante la presenza del fumus boni iuris e del periculum in mora ed ordinare alla la Controparte_1
reintegra del sig. nelle proprie mansioni;
Parte_1
NEL MERITO
II. Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento per giusta causa comminato con provvedimento disciplinare del 06/06/2024, per insussistenza dei fatti e della violazione contestata, per l'effetto disporre l'annullamento del licenziamento e condannare la alla reintegra del sig. nel posto di lavoro Controparte_1 Parte_1 nonché al pagamento di un'indennità pari alla retribuzione globale di fatto dal giugno 2024 sino alla data di effettiva reintegra, o altro periodo ritenuto congruo dal Giudice;
III. In via subordinata accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento per giusta causa comminato con provvedimento disciplinare del 06/06/2024 per insussistenza dei fatti e della violazione contestata, per l'effetto disporre l'annullamento del licenziamento e condannare la alla reintegra del sig. nel Controparte_1 Parte_1
posto di lavoro nonché al pagamento dell'indennità di cui all'art. 3 comma 2 del D.L.
23/2015;
IV. In via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento per giusta causa comminato con provvedimento disciplinare del 06/06/2024, per l'effetto condannare la al pagamento dell'indennità di cui all'art. 3 comma 1 del Controparte_1
D.L. 23/2015;
V. Emettere ogni altro provvedimento del caso”.
Si è costituita in giudizio la convenuta che ha resistito con diverse argomentazioni, CP_2
in fatto e in diritto, così come meglio specificate nella memoria difensiva, alle pretese attoree e ha concluso per il rigetto del ricorso;
con vittoria di spese.
5 Preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, dopo aver svolto attività istruttoria, lo scrivente ha rinviato la causa per la decisione autorizzando le parti al deposito di note scritte.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, occorre individuare la normativa in tema di licenziamento per giusta causa applicabile al caso de quo, così come interpretata dalla giurisprudenza.
Al riguardo, la Suprema Corte, con orientamento ormai consolidato, ha affermato che “Il licenziamento per giusta causa, irrogato per una condotta tenuta dal dipendente nell'ambito del rapporto di lavoro e ritenuta dal datore di lavoro tanto scorretta da minare il vincolo fiduciario, è un licenziamento ontologicamente disciplinare, a prescindere dalla sua inclusione tra le misure disciplinari dello specifico regime del rapporto, e deve essere assoggettato, quindi, alle garanzie dettate in favore del lavoratore dal secondo e terzo comma dell'art. 7 Stat. lav. circa la contestazione dell'addebito e il diritto di difesa” (cfr. in tal senso, tra le altre, Cass., sez. lav., n. 14326 del 9 agosto 2012).
Venendo al merito della contestazione in esame, è necessario accertare se il comportamento addebitato al ricorrente, così come contestato, sia idoneo a configurare un grave inadempimento degli obblighi gravanti sul lavoratore e conseguentemente a giustificare l'esercizio del potere di recesso del datore di lavoro.
In proposito vale la pena di premettere in diritto la nozione di giusta causa, così come espressa in una massima consolidata dei giudici di legittimità: “La giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare,
6 da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell'elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare;
quale evento "che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto", la giusta causa di licenziamento integra una clausola generale, che richiede di essere concretizzata dall'interprete tramite valorizzazione dei fattori esterni relativi alla coscienza generale e dei principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica e la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della ricorrenza concreta degli elementi del parametro normativo si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici e giuridici” (cfr. Cass., sez. lav., 26 aprile 2012, n. 6498; Cass., sez. lav., 8 settembre 2006, n. 19270).
Per giungere al giudizio relativo alla sussistenza della giusta causa di licenziamento, ai sensi dell'art. 2119 c.c., occorre, pertanto, accertare in concreto, se, in relazione alla qualità del singolo rapporto intercorso tra le parti, alla posizione che in esso abbia avuto il prestatore di lavoro, e, quindi, alla qualità ed al grado del particolare vincolo di fiducia che quel rapporto comportava, la specifica mancanza commessa dal dipendente, considerata e valutata non solo nel suo contenuto obbiettivo, ma anche nella sua portata soggettiva, specie con riferimento alle particolari circostanze e condizioni in cui è stata posta in essere, ai suoi modi, ai suoi effetti ed all'intensità dell'elemento psicologico dell'agente, risulti obiettivamente e subiettivamente idonea a ledere, in modo grave, così da farla venire meno, la fiducia che il datore di lavoro ripone nel proprio dipendente e tale, quindi, da esigere una sanzione non minore di quella massima, definitivamente espulsiva (cfr., tra le altre, Cass., sez. lav., 01.03.2011, n. 5019).
La condotta addebitata al lavoratore deve, dunque, configurare un inadempimento di tale gravità da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria del rapporto di lavoro, a causa del venir meno dell'elemento fiduciario che rappresenta il presupposto fondamentale della collaborazione tra le parti del rapporto di lavoro. Il licenziamento, pertanto, deve rappresentare una conseguenza proporzionata alla violazione commessa, la cui gravità deve
7 risultare tale che qualunque altra sanzione risulti insufficiente a tutelare l'interesse del datore di lavoro. (in tal senso cfr. Cass., sez. lav., 18.09.2012, n. 15654; Cass., sez. lav.,
11.05.2002, n. 6790).
Per quanto concerne l'onere della prova, “In tema di licenziamento, l'art. 5 della l. n. 604 del 1966 pone inderogabilmente a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo, sicché il giudice non può avvalersi del criterio empirico della vicinanza alla fonte di prova, il cui uso è consentito solo quando sia necessario dirimere un'eventuale sovrapposizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, impeditivi o modificativi, oppure quando, assolto l'onere probatorio dalla parte che ne sia onerata, sia l'altra a dover dimostrare, per prossimità alla suddetta fonte, fatti idonei ad inficiare la portata di quelli dimostrati dalla controparte” (Cassazione civile sez. lav.,
29/03/2018, n.7830). Dunque, “Nel caso di licenziamento disciplinare, il datore di lavoro che contesti ad un lavoratore di aver posto in essere un determinato comportamento ha, o quanto meno dovrebbe avere, gli elementi necessari a dimostrarne la sussistenza di tale comportamento, eventualmente anche mediante presunzioni, mentre il lavoratore che neghi l'esistenza del comportamento o la sua rilevanza disciplinare dovrebbe provare anche in via presuntiva eventuali fatti positivi contrari a quello contestato o attestanti l'insussistenza della sua rilevanza disciplinare, fermo restando l'onere probatorio gravante in via principale sul datore di lavoro. Quindi, se la sussistenza del fatto contestato non risulti sufficientemente provata, si applica la tutela indennitaria, laddove, se sia stata raggiunta prova evidente dell'insussistenza del fatto, la tutela è quella reintegratoria attenuata. Nel caso di contumacia del datore di lavoro, il fatto contestato è indimostrato e, quindi, insussistente, senza ulteriori oneri probatori a carico del lavoratore, ai fini della tutela reintegratoria” (Tribunale Roma sez. lav., 12/05/2020, n.2442).
Pertanto, è opportuno precisare che la disciplina di cui al D.lgs. 23/2015 stabilisce all'art. 3
-rubricato “Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa- che: “1. Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennita' non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilita' dell'ultima retribuzione di
8 riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilita'.
2. Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attivita' lavorative, nonche' quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennita' risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non puo' essere superiore a dodici mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro e' condannato, altresi', al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore e' attribuita la facolta' di cui all'articolo 2, comma 3.
3. Al licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 1 non trova applicazione l'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni.”
La disposizione legislativa prevede la tutela reintegratoria in caso di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo esclusivamente allorquando sia provato in giudizio da parte del ricorrente l'insussistenza del fatto materiale.
La suddetta disposizione deve essere interpretata non in senso derogatorio rispetto a quanto previsto dall'art. 5 della L. n. 604/1966, bensì combinandosi con esso;
di guisa che in capo al datore è posta sempre la prova della giusta causa e del giustificato motivo soggettivo, mentre il lavoratore potrà ottenere la tutela reintegratoria piena solo allorquando dimostri in giudizio direttamente l'insussistenza del fatto materiale.
9 Tali considerazioni sono condivise anche dalla giurisprudenza, la quale ha stabilito che:
“Con la tutela prevista dall'art. 3 comma 2 D.L.vo 23/2015, nella parte in cui prevede che l'insussistenza del fatto contestato sia direttamente dimostrata in giudizio, il legislatore non ha voluto trasferire sul lavoratore l'onere di dimostrare quanto da lui affermato in sede di impugnazione del licenziamento, in deroga dunque al principio generale codificato all'art. 5, legge n. 604/1966, che invece affida tale onere probatorio al datore di lavoro, atteso che non può di certo ritenersi che con l'avverbio “direttamente” si sia voluto ribaltare la norma generale sul riparto dell'onere della prova. In effetti, se il legislatore avesse voluto introdurre una modifica così ingente al riparto degli oneri probatori, avrebbe fatto uso di espressioni normative molto più esplicite e incisive del semplice ricorso ad un avverbio.
Resta, così fermo, a parere della Corte, il principio stabilito dall'art. 5 legge 604/66 con la conseguenza che il difetto di prova della sussistenza del fatto contestato cade in danno del datore di lavoro e conduce all'accertamento giudiziale di illegittimità del recesso. Ciò che la norma introduce, tuttavia, è un differente grado di tutela, questo sicuramente conseguenza anche di una precisa scelta processuale del lavoratore. Se quest'ultimo, infatti, intende beneficiare della maggior tutela, dovrà premurarsi di offrire elementi di prova che dimostrino l'insussistenza del fatto addebitato. Certo, tuttavia, che nel caso come quello in esame, in cui sia acquisita in giudizio la prova piena dell'insussistenza del fatto anche sotto il profilo della non addebitabilità dello stesso al lavoratore, la domanda di reintegrazione da quest'ultimo proposta dovrà ritenersi fondata, laddove, in caso di elementi acquisiti equivoci e/o contraddittori, il lavoratore riceverà la tutela indennitaria”
(Corte di Appello di Roma del 9 aprile 2019).
Quanto alla nozione di “fatto materiale”, la Suprema Corte ha precisato che: “4.3.
L'articolazione delle tutele, nel suo impianto generale, richiama quella già intrapresa dalla L. n. 92 del 2012 di modifica della L. n. 300 del 1970, art. 18, anche nella sua logica di ritenere la reintegrazione come residuale rispetto alla tutela indennitaria (Cass. n. 19732 del 2018; Cass. n. 30323 del 2017; Cass. n. 14021 del 2016), già letta dalle Sezioni unite di questa Corte (sent. n. 30985 del 2017) quale "espressione della volontà del legislatore di attribuire alla cd. tutela indennitaria forte una valenza di carattere generale".
4.4. Tuttavia la formulazione del D.Lgs. n. 23 del 2015, art. 3, comma 2, non è perfettamente coincidente con quella di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, che,
10 invece, riconosce la sanzione della reintegrazione, sia pure nella forma cd. "attenuata", nei casi in cui "Il giudice (...) accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perchè il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa (...)".
In particolare, in un caso, la reintegrazione è collegata all'insussistenza del "fatto materiale contestato" (D.Lgs. n. 23 del 2015), nell'altro, all'insussistenza del "fatto contestato" (art. 18 cit.).
4.5. La giurisprudenza di legittimità, in questi anni, ha elaborato una nozione di insussistenza del "fatto contestato" che, come efficacemente sintetizzato nella sentenza n.
10019 del 2016, "comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare o quanto al profilo oggettivo ovvero quanto al profilo soggettivo della imputabilità della condotta al dipendente".
Nella pronuncia n. 13178 del 2017, questa Corte, nel fare il punto sulla interpretazione del comma 4 dell'art. 18 cit., ha ricostruito in termini di continuità le pronunce rese al riguardo, evidenziando come il principio affermato da Cass. n. 23669 del 6 novembre
2014 sia "stato ripreso, sviluppandone l'effetto applicativo, da Cass. 13.10.2015 n.
20540, Cass. 20.9.2016 n. 18418 e Cass. 12.5.2016 n. 10019, secondo cui l'insussistenza del fatto contestato comprende anche l'ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità o rilevanza giuridica e quindi il fatto sostanzialmente inapprezzabile sotto il profilo disciplinare, oltre che il fatto non imputabile al lavoratore e da Cass. 13.10.2015 n. 20545, che ha chiarito come ogniqualvolta il fatto contestato presupponga anche un elemento non materiale (come la gravità del danno) allora tale elemento diventa anch'esso parte integrante del "fatto materiale" come tale soggetto ad accertamento, sicchè anche in tale ipotesi l'eventuale carenza determina la tutela reintegratoria".
4.6. E' significativo osservare che, per pervenire a dette conclusioni, siano stati valorizzati da un lato il tenore letterale della norma, che fa riferimento al "fatto contestato", dall'altro, sotto il profilo logico, la assoluta sovrapponibilità "dei casi di condotta materialmente inesistente a quelli di condotta che non costituisca inadempimento degli obblighi
11 contrattuali ovvero non sia imputabile al lavoratore stesso" (in questi termini, Cass. n.
10009 cit).
5. Occorre, a questo punto, domandarsi se le medesime conclusioni possano confermarsi anche in relazione alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 23 del 2015.
5.1. Ritiene il Collegio che alla domanda debba darsi risposta affermativa.
5.2. Il testo del D.Lgs n. 23 del 2015, art. 3 ha, evidentemente, riacceso il dibattito, già in precedenza sviluppatosi in relazione all'art. 18 cit.. I fautori della tesi del fatto materiale, inteso come riferito alla sola condotta realizzatasi nella realtà fenomenica, comprensiva cioè unicamente di azione o omissione, nesso di causalità ed evento, ravvisano nella nuova e più stringente locuzione normativa la necessità di un'esegesi che, maggiormente conforme al dato letterale, imponga di interpretare la norma nel senso che la tutela reintegratoria, in quanto di carattere eccezionale, debba rimanere circoscritta alla sola assenza degli elementi costitutivi della condotta, come realizzatasi nella realtà fenomenica, senza che possa assumere alcun rilievo l'atteggiamento psicologico dell'agente; dall'altro, i sostenitori del fatto giuridico che, nell'evidenziare il carattere atecnico della nozione di fatto materiale, valorizzano il richiamo alla contestazione e/o fanno leva sul concetto di inadempimento per giungere alle conclusioni già espresse in passato.
5.3. Osserva la Corte come, pur dovendosi valutare il tenore letterale della nuova disposizione, nondimeno sia parimenti indubitabile che le espressioni utilizzate (id est: fatto materiale contestato) non possano che riferirsi alla stessa nozione di "fatto contestato" come elaborata dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4 e che costituisce, all'attualità, diritto vivente.
5.4. Il medesimo criterio razionale che ha già portato questa Corte a ritenere che "quanto alla tutela reintegratoria, non è plausibile che il Legislatore, parlando di "insussistenza del fatto contestato", abbia voluto negarla nel caso di fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, ossia non suscettibile di alcuna sanzione" (in termini, ab imo, Cass. n. 20540 del
2015), induce il convincimento, sia pure in presenza di un dato normativo, parzialmente mutato, che la irrilevanza giuridica del fatto, pur materialmente verificatosi, determina la sua insussistenza anche ai fini e per gli effetti previsti dal D.Lgs. n. 23 del 2015, art. 3, comma 2.
12 Invero al fatto accaduto ma disciplinarmente del tutto irrilevante non può logicamente riservarsi un trattamento sanzionatorio diverso da quello previsto per le ipotesi in cui il fatto non sia stato commesso.
5.5. Conforta tale assunto una lettura costituzionalmente orientata della norma, dovendosi, al riguardo, affermare che qualsivoglia giudizio di responsabilità, in qualunque campo del diritto punitivo venga espresso, richiede per il fatto materiale ascritto, dal punto di vista soggettivo, la riferibilità dello stesso all'agente e, da quello oggettivo, la riconducibilità del medesimo nell'ambito delle azioni giuridicamente apprezzabili come fonte di responsabilità.
5.6. Non va poi trascurato che la Corte Costituzionale, come in ultimo rammentato con la pronuncia n. 194 del 2018 (punto 9.1 del Considerato in diritto), affermò (sentenza n. 45 del 1965, punti 3. e 4. del Considerato in diritto) che il diritto al lavoro, "fondamentale diritto di libertà della persona umana", pur non garantendo "il diritto alla conservazione del lavoro", tuttavia "esige che il legislatore (...) adegui (...) la disciplina dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato al fine ultimo di assicurare a tutti la continuità del lavoro, e circondi di doverose garanzie (...) e di opportuni temperamenti i casi in cui si renda necessario far luogo a licenziamenti". Questa esortazione, come è noto, fu accolta con l'approvazione della L. n. 604 del 1966, che sancì, all'art. 1, il principio della necessaria giustificazione del licenziamento, da considerarsi illegittimo se non sorretto da una "giusta causa" o da un "giustificato motivo".
Il Giudice delle leggi ha in seguito affermato il "diritto (garantito dall'art. 4 Cost.) a non essere estromesso dal lavoro ingiustamente o irragionevolmente" (sentenza n. 60 del 1991, punto 9. del Considerato in diritto) e ha poi ribadito la "garanzia costituzionale (del) diritto di non subire un licenziamento arbitrario" (sentenza n. 541 del 2000, punto 2. del
Considerato in diritto e ordinanza n. 56 del 2006); in altra pronuncia, la Corte
Costituzionale ha richiamato la "L. 9 febbraio 1999, n. 30, recante "Ratifica ed esecuzione della Carta sociale Europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996" per contenere " detta Carta, entrata in vigore il 1 settembre 1999, (...) disposizioni volte a circondare di specifiche garanzie la posizione dei prestatori di lavoro contro i licenziamenti, prevedendo, in particolare (art. 24), l'impegno delle parti contraenti a riconoscere il diritto dei lavoratori a non essere licenziati senza un valido motivo"
(sentenza nr 46 del 2000, punto 3., ultima parte, del Considerando in diritto) ed ha, inoltre,
13 affermato che "la materia dei licenziamenti individuali è oggi regolata, in presenza degli artt. 4 e 35 Cost., in base al principio della necessaria giustificazione del recesso"
(sentenza n. 41 del 2003, punto 2.1. del Considerato in diritto).
5.7. A rafforzare la raggiunta conclusione, vi è altresì la considerazione che l'art. 3, al pari dell'art. 18, fa riferimento alla contestazione, già valorizzata da questa Corte per equiparare alla insussistenza del fatto la completa irrilevanza dello stesso sotto il profilo disciplinare e che, dunque, anche rispetto alla nuova disciplina, impone di ritenere che il
"fatto materiale contestato", di cui al D.Lgs n. 23 del 2015, art. 3, comma 2, sia il "fatto contestato" e cioè, in definitiva, un fatto non solo materialmente integrato ma anche di rilievo disciplinare.
5.8. Infine non può tacersi che la diversa soluzione lessicale adottata dal legislatore del
2015 -che ha implementato la formula che limita i casi di reintegrazione con l'aggiunta dell'aggettivo "materiale" in stretta connessione con l'esplicita estraneità di "ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento"- si spiega agevolmente con l'esigenza di dissipare per la nuova disciplina dubbi interpretativi che all'epoca erano ancora ben presenti nel dibattito giurisprudenziale e dottrinale a proposito del comma 4 dell'art. 18 novellato…
7. La sentenza impugnata va pertanto cassata e rinviata alla Corte di appello che nel riesaminare la fattispecie dovrà fare applicazione del seguente principio di diritto: "Ai fini della pronuncia di cui al D.Lgs. n. 23 del 2015, art. 3, comma 2, l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare "” (Cassazione civile sez. lav., 08/05/2019,
n.12174).
Tanto premesso, occorre, innanzitutto, individuare la contestazione disciplinare ed il provvedimento espulsivo comminato dal datore.
Nella contestazione di addebito disciplinare del 17.4.2024 sono stati formulati i seguenti addebiti:
14 “- In data 06/02/2024 alle ore 10:50 mentre era in corso il servizio di raccolta rifiuti in
“zona mare” nr. 35, il mezzo aziendale targato GL 966 DR, alla cui conduzione il sig.
era assegnato, veniva visto in via Ripuaria fuori della zona assegnata, nei pressi Parte_1
del negozio “Bob & Claire” mentre l'equipaggio era intento a recuperare rifiuti al di fuori dalla zona assegnata. Tale circostanza veniva rilevata dal direttore aziendale sig. Parte_3
[...]
- Il sig. , operatore ecologico che in data 06/02/2024 era in coppia con il Persona_1
sig. , nel corso dell'audizione tenutasi nel procedimento disciplinare avviato per i Parte_1
fatti del 06/02/2024 in suo danno, dichiarava che nella medesima data aveva discusso con il sig. che, oltre ai fatti costatati dal direttore aveva voluto esercitare prima Parte_1 Pt_3
un servizio di raccolta rifiuti in via Lago Patria (zona non di sua competenza) presso una
Pescheria e successivamente, all'interno della zona assegnata, aveva recuperato rifiuti da un furgone di un conoscente. Nella medesima audizione il sig. affermava che per tali Per_1 attività nessuno aveva offerto soldi ma che era stato il sig. ad offrirgli 20 euro”. Parte_1
In data 17.5.2024 veniva comminato dalla resistente un provvedimento di licenziamento per giusta dal quale si evince che le condotte assunte dal ricorrente avrebbero violato i doveri previsti dall'art. 66, comma 3 del CCNL di categoria, il quale dispone che il dipendente debba svolgere le mansioni affidategli con diligenza, osservando le disposizioni del contratto collettivo, le istruzioni dei superiori rispettando l'ordine gerarchico aziendale e che debba, inoltre, astenersi dallo svolgere attività per conto proprio o di terzi, ai fini di lucro o gratuito, durante l'orario di lavoro. I fatti contestati, pertanto, avrebbero irrimediabilmente leso il rapporto fiduciario ed avrebbero integrato una gravità tale da non consentire la continuazione del rapporto di lavoro.
Occorre, a questo punto, valutare gli esiti dell'attività istruttoria espletata al fine di accertare la sussistenza o meno della giusta causa di licenziamento.
Al riguardo, il primo teste di parte ricorrente escusso - ha dichiarato: Testimone_1
“A.D.R.: Indifferente. Sono un dipendente della . Per la società resistente CP_1
coordino il servizio di raccolta utenze commerciali del territorio di Giugliano e del servizio di raccolta delle utenze domestiche “lato mare” sempre presso il Comune di Giugliano.
Preciso che nel mese di febbraio del 2024, un martedì ricordo, mi telefonò la mattina il
15 ricorrente e mi disse che il proprietario di una discoteca sita in Giugliano alla via Case
Sante, se non erro il “Living”, lo aveva telefonato dicendogli che non era stata effettuata la raccolta del vetro la sera prima. Preciso che il proprietario della suddetta discoteca telefonò al ricorrente in quanto quest'ultimo in passato era impiegato nella raccolta dei rifiuti in quella zona e pertanto si conoscevano. Successivamente ho chiesto conferma alla squadra competente per la raccolta del vetro, la quale mi confermò che quest'ultima attività non era stata compiuta poiché il vetro era sporco e quindi come da prassi non poteva essere raccolto. “Era non conforme”. Preciso che a questo punto chiamai il ricorrente e gli dissi che se il proprietario della discoteca avesse ripulito il vetro la squadra competente lo avrebbe raccolto il giovedì successivo, ovvero nella giornata di raccolta del vetro. Preciso che il ricorrente riportò tale circostanza al proprietario della discoteca e che il giovedì successivo la squadra competente, di cui il ricorrente non faceva parte, ha provveduto alla raccolta del vetro. Preciso che non ho mai chiesto al ricorrente di recarsi fuori la suddetta discoteca e di raccogliere il vetro o altre tipologie di rifiuti. Ciò in quanto il martedì era giorno di raccolta dell'indifferenziata e in seguito ho avuto conferma dalla squadra competente che il vetro era stato raccolto il giovedì successivo ed era stato pulito da parte del proprietario della discoteca innanzi menzionata. Preciso che il ricorrente mi ha telefonato di mattina, non ricordo bene l'orario durante il proprio turno di lavoro che iniziava alle 5.”
Il secondo teste di parte ricorrente escusso ha dichiarato: “A.D.R.: Persona_1
Indifferente. Sono un dipendente della resistente. Ho svolto l'attività di raccoglitore dal
2023 sino ad un anno fa. Preciso che nel febbraio del 2024 svolgevo l'attività di raccoglitore. Preciso che ho lavorato in turno con il ricorrente una sola volta. Preciso che ciò è avvenuto nel mese di febbraio del 2024. Preciso che poiché ero dietro nel camion non ho mai ascoltato una telefonata tra , ovvero il coordinatore di zona e il Testimone_1
ricorrente. preciso che il giorno in cui ero in turno con il ricorrente personalmente svolgevo il turno dalle 5 alle 9. Preciso che in quel giorno dovevamo raccogliere esclusivamente i rifiuti indifferenziati presso la zona 35, che comprende via Ripuaria, via
Madonna del pantano e Pini nord tutte situate in Giugliano in Campania. Preciso che il ricorrente guidava il camion ed io ero dietro. Preciso ancora che lavoravamo noi due da soli nel turno in questione. Preciso che durante lo svolgimento del nostro turno una volta
16 usciti da un parco alla via Ripuaria, il ricorrente svoltò con il camion sulla destra invece di andare diritto. Preciso che tale strada non rientrava nell'area di nostra competenza di raccolta. Pertanto, chiesi chiarimenti al il quale mi disse che lo aveva PE
telefonato il coordinatore , che io chiamavo “l'ingegnere”, il quale gli Testimone_1 aveva chiesto “di andare a vedere se la discoteca Living aveva fatto la raccolta per bene”.
Preciso che a quanto io ricordi la richiesta del , secondo quanto mi riferì il Tes_1
ricorrente era solo di verificare se la raccolta dei rifiuti era stata fatta correttamente e che quindi i rifiuti rilasciati all'esterno della discoteca non erano stati mischiati tra di loro.
Preciso che una volta giunti all'esterno del locale Living il scese e ritirò PE
l'indifferenziata. Preciso che non ci fu nessun colloquio tra il ricorrente ed altre persone e che all'esterno del locale in questione vi erano anche altri rifiuti, tra cui anche vetro ed umido che non furono raccolti. Preciso che dissi al ricorrente che non ero d'accordo sul ritiro dei rifiuti in questione, ovvero di quelli indifferenziati. Preciso che in quella data è capitato un altro episodio simile. Nei pressi di Lago Patria il ricorrente imboccò una strada alternativa a quella che solitamente veniva utilizzata. Preciso che tale strada rientrava tra quelle del percorso della nostra area e quando chiesi chiarimenti al ricorrente sul perché avesse preso proprio quella strada egli mi disse “sono abituato a fare questa”. Preciso che arrivati all'altezza di una pescheria di cui non ricordo il nome entrambi notammo dei rifiuti posti tra la carreggiata e il cassonetto che ostruiva il passaggio pedonale ma non quello del camion. Preciso che il ricorrente scese dal camion, controllò la tipologia di rifiuti e li raccolse, mettendoli sul camion. Preciso che si trattava di tutti rifiuti indifferenziati e che il ricorrente dinanzi alle mie rimostranze dichiarò:” non posso mica lasciare i rifiuti sulla carreggiata”. Preciso che si trattava in ogni caso di rifiuti posti in una strada non rientrante nell'area di nostra competenza. Preciso che una volta raccolti i rifiuti la carreggiata rimase sgombra. Preciso che per quanto concerne la mia esperienza personale non è mai capitato nessun altro episodio simile a quello appena descritto. Preciso che a volte poteva capitare che terminato il servizio presso la mia zona di competenza ricevessi telefonate da parte di miei preposti, ad esempio , i quali mi chiedevano di Testimone_1
raccogliere rifiuti che ostruivano la carreggiata anche in zone non di mia competenza.
Preciso che tuttavia tale attività non è stata mai svolta da parte mia in modo autonomo e spontaneo, ovvero senza segnalazione di un coordinatore. Preciso che sempre nel turno in questione si è verificato un ulteriore episodio. Arrivati nella zona dei Pini nord, un
17 furgoncino bianco si accostò al nostro camion e chiese al ricorrente di poter prendere alcune buste di immondizia. Nonostante la mia opposizione il ricorrente controllò il contenuto di tali buste e le caricò sul camion. Non so dire che cosa contenessero in quanto io non le controllai. Il mi disse che contenevano rifiuti indifferenziati. Preciso PE
che non è mai più capitato nel corso della mia attività presso la resistente un episodio simile. A quanto io sappia la regola aziendale prevede esclusivamente di raccogliere i rifiuti porta a porta nella zona di competenza e di non raccogliere rifiuti che vengono dati da soggetti spontaneamente nel corso del tragitto del camion. A quanto io ricordi tali regole mi furono dette anche dal direttore di cui non ricordo il nome quando fui assunto.
Non ho visto il ricevere soldi da nessuno. Preciso che il ricorrente mi offrì 20 PE
euro per andare a fare una colazione al bar. Con ciò intendo che a seguito dell'episodio del furgoncino, ovvero della raccolta dei rifiuti che il privato chiese al , ero alterato PE
in quanto non ero d'accordo con tale prelievo e poiché mi aveva fatto fare tardi con riferimento alla conclusione del turno di lavoro. Invero io avrei dovuto terminare il turno alle 9 e il avrebbe dovuto completarlo sino alle 11, 11:30 insieme ad un altro PE dipendente.Pertanto, egli poggiò 20 euro sul sediolino del camion e disse “ti ho fatto fare tardi andiamo a fare colazione”. Preciso che ciò avvenne intorno alle 10, 10:30 e che rifiutai tale offerta. Preciso che non andammo a fare colazione e che continuammo il turno insieme sino alle 13:30. Preciso che il Living distava circa 3-400 metri rispetto alla strada rientrante nel percorso di nostra competenza. Con riferimento alla raccolta presso la pescheria di Lago Patria personalmente ho visto il ricorrente raccogliere esclusivamente i rifiuti sulla carreggiata e non ricordo se anche quelli contenuti nei bidoni in quanto non avevo una buona visione dal camion. Preciso che i rifiuti che furono raccolti dal furgoncino per strada erano contenuti in 2,3 buste nere dell'immondizia di natura medio grande. Non ricordo se vi è un regolamento affisso in azienda contenente le regole di raccolta. Ribadisco che il giorno in cui ero in turno con il dovevano essere raccolti i rifiuti PE
indifferenziati. Preciso che il giorno in cui ero in turno con il dovevamo PE
raccogliere i rifiuti dovevamo raccogliere solo le utenze domestiche e non anche quelle commerciali. Ribadisco che dov'era adibita la pescheria innanzi menzionata non potevamo raccogliere rifiuti. Preciso che anche a seguito della lettera di quanto da me dichiarato in sede di audizione nel procedimento disciplinare che i soldi mi furono offerti dal ricorrente esclusivamente per andare a fare colazione insieme”.
18 Orbene, all'esito dell'istruttoria svolta, ritiene il Tribunale che il ricorrente ha assolto all'onere della prova su di esso gravante dell'assenza della giusta causa di licenziamento.
Ed infatti, con riferimento al primo fatto contestato, ovvero la raccolta di rifiuti all'esterno di un'attività di pescheria non rientrante nella zona assegnata al ricorrente, occorre rilevare quanto segue. Il teste ha dichiarato: “Nei pressi di Lago Patria il Persona_1
ricorrente imboccò una strada alternativa a quella che solitamente veniva utilizzata.
Preciso che tale strada rientrava tra quelle del percorso della nostra area e quando chiesi chiarimenti al ricorrente sul perché avesse preso proprio quella strada egli mi disse “sono abituato a fare questa”. Preciso che arrivati all'altezza di una pescheria di cui non ricordo il nome entrambi notammo dei rifiuti posti tra la carreggiata e il cassonetto che ostruiva il passaggio pedonale ma non quello del camion. Preciso che il ricorrente scese dal camion, controllò la tipologia di rifiuti e li raccolse, mettendoli sul camion. Preciso che si trattava di tutti rifiuti indifferenziati e che il ricorrente dinanzi alle mie rimostranze dichiarò:” non posso mica lasciare i rifiuti sulla carreggiata”. Preciso che si trattava in ogni caso di rifiuti posti in una strada non rientrante nell'area di nostra competenza. Preciso che una volta raccolti i rifiuti la carreggiata rimase sgombra. Preciso che per quanto concerne la mia esperienza personale non è mai capitato nessun altro episodio simile a quello appena descritto. Preciso che a volte poteva capitare che terminato il servizio presso la mia zona di competenza ricevessi telefonate da parte di miei preposti, ad esempio , i Testimone_1
quali mi chiedevano di raccogliere rifiuti che ostruivano la carreggiata anche in zone non di mia competenza. Preciso che tuttavia tale attività non è stata mai svolta da parte mia in modo autonomo e spontaneo, ovvero senza segnalazione di un coordinatore. Con riferimento alla raccolta presso la pescheria di Lago Patria personalmente ho visto il ricorrente raccogliere esclusivamente i rifiuti sulla carreggiata e non ricordo se anche quelli contenuti nei bidoni in quanto non avevo una buona visione dal camion…Ribadisco che dov'era adibita la pescheria innanzi menzionata non potevamo raccogliere rifiuti”. È opportuno precisare che tali dichiarazioni sono state rese da un soggetto con una percezione diretta dei fatti e che quanto affermato dal suddetto teste in sede disciplinare è stato posto a fondamento degli addebiti e del conseguente provvedimento espulsivo. Con specifico riferimento al fatto in esame, l' ha, dunque, dichiarato che il ricorrente si è limitato Per_1
a rimuovere dei rifiuti indifferenziati che ostruivano il transito sulla carreggiata, sebbene
19 posti in una zona non di competenza del ricorrente per la raccolta. Altresì, egli ha dichiarato che tali azioni potevano essere compiute su richiesta dei superiori, ma mai in modo spontaneo dai raccoglitori.
Con riguardo alla contestazione della raccolta di rifiuti all'esterno di un locale notturno non rientrante nella zona assegnata al , il teste -coordinatore del servizio Parte_1 Testimone_1
di raccolta utenze commerciali e del servizio di raccolta delle utenze domestiche “lato mare” del territorio di Giugliano- ha dichiarato che: “nel mese di febbraio del 2024, un martedì ricordo, mi telefonò la mattina il ricorrente e mi disse che il proprietario di una discoteca sita in Giugliano alla via Case Sante, se non erro il “Living”, lo aveva telefonato dicendogli che non era stata effettuata la raccolta del vetro la sera prima. Preciso che il proprietario della suddetta discoteca telefonò al ricorrente in quanto quest'ultimo in passato era impiegato nella raccolta dei rifiuti in quella zona e pertanto si conoscevano.
Successivamente ho chiesto conferma alla squadra competente per la raccolta del vetro, la quale mi confermò che quest'ultima attività non era stata compiuta poiché il vetro era sporco e quindi come da prassi non poteva essere raccolto. “Era non conforme”. Preciso che a questo punto chiamai il ricorrente e gli dissi che se il proprietario della discoteca avesse ripulito il vetro la squadra competente lo avrebbe raccolto il giovedì successivo, ovvero nella giornata di raccolta del vetro. Preciso che il ricorrente riportò tale circostanza al proprietario della discoteca e che il giovedì successivo la squadra competente, di cui il ricorrente non faceva parte, ha provveduto alla raccolta del vetro. Preciso che non ho mai chiesto al ricorrente di recarsi fuori la suddetta discoteca e di raccogliere il vetro o altre tipologie di rifiuti. Ciò in quanto il martedì era giorno di raccolta dell'indifferenziata e in seguito ho avuto conferma dalla squadra competente che il vetro era stato raccolto il giovedì successivo ed era stato pulito da parte del proprietario della discoteca innanzi menzionata”. Sullo specifico punto, poi, il teste ha dichiarato: “Preciso Persona_1
che durante lo svolgimento del nostro turno una volta usciti da un parco alla via Ripuaria, il ricorrente svoltò con il camion sulla destra invece di andare diritto. Preciso che tale strada non rientrava nell'area di nostra competenza di raccolta. Pertanto, chiesi chiarimenti al il quale mi disse che lo aveva telefonato il coordinatore PE
, che io chiamavo “l'ingegnere”, il quale gli aveva chiesto “di andare a Testimone_1 vedere se la discoteca Living aveva fatto la raccolta per bene”. Preciso che a quanto io
20 ricordi la richiesta del , secondo quanto mi riferì il ricorrente era solo di Tes_1
verificare se la raccolta dei rifiuti era stata fatta correttamente e che quindi i rifiuti rilasciati all'esterno della discoteca non erano stati mischiati tra di loro. Preciso che una volta giunti all'esterno del locale Living il scese e ritirò l'indifferenziata. PE
Preciso che non ci fu nessun colloquio tra il ricorrente ed altre persone e che all'esterno del locale in questione vi erano anche altri rifiuti, tra cui anche vetro ed umido che non furono raccolti… Preciso che il Living distava circa 3-400 metri rispetto alla strada rientrante nel percorso di nostra competenza”. Dalle dichiarazioni dei testi emerge che, a seguito di una segnalazione telefonica fatta al ricorrente, il coordinatore ha chiesto al Tes_1
di verificare la raccolta del vetro all'esterno del locale notturno “Living”. Una Parte_1
volta giunto sul posto ed effettuato il suddetto controllo, il ricorrente senza interagire con nessuno ha raccolto i rifiuti indifferenziati presenti in loco, distante circa 300-400 metri dalla zona di sua competenza, e li ha caricati sul camion da egli guidato.
Circa la raccolta di rifiuti di un soggetto di passaggio, all'interno della zona assegnata al ricorrente, il teste ha dichiarato: “Arrivati nella zona dei Pini nord, un furgoncino Per_1
bianco si accostò al nostro camion e chiese al ricorrente di poter prendere alcune buste di immondizia. Nonostante la mia opposizione il ricorrente controllò il contenuto di tali buste e le caricò sul camion. Non so dire che cosa contenessero in quanto io non le controllai. Il
mi disse che contenevano rifiuti indifferenziati”. Dunque, il ricorrente ha PE
raccolto rifiuti indifferenziati nella propria area di competenza che gli sono stati dati da un passante.
Da ultimo, in relazione al presunto tentativo di corruzione da parte del ricorrente del proprio collega di turno mediante l'offerta della somma di euro 20,00, il teste , Persona_1 protagonista del fatto, ha dichiarato: “Non ho visto il ricevere soldi da nessuno. PE
Preciso che il ricorrente mi offrì 20 euro per andare a fare una colazione al bar. Con ciò intendo che a seguito dell'episodio del furgoncino, ovvero della raccolta dei rifiuti che il privato chiese al , ero alterato in quanto non ero d'accordo con tale prelievo e PE
poiché mi aveva fatto fare tardi con riferimento alla conclusione del turno di lavoro. Invero io avrei dovuto terminare il turno alle 9 e il avrebbe dovuto completarlo sino PE
alle 11, 11:30 insieme ad un altro dipendente.Pertanto, egli poggiò 20 euro sul sediolino del camion e disse “ti ho fatto fare tardi andiamo a fare colazione”. Preciso che ciò
21 avvenne intorno alle 10, 10:30 e che rifiutai tale offerta. Preciso che non andammo a fare colazione e che continuammo il turno insieme sino alle 13:30…Preciso che anche a seguito della lettera di quanto da me dichiarato in sede di audizione nel procedimento disciplinare che i soldi mi furono offerti dal ricorrente esclusivamente per andare a fare colazione insieme”.
Alla luce di quanto esposto, dunque, non sussiste la giusta causa di licenziamento. Invero, non risulta che il ricorrente abbia agito nel proprio interesse o per quello di terzi dietro la corresponsione di somme di denaro. A ben vedere egli: ha raccolto i rifiuti indifferenziati in modo autonomo presenti all'esterno di un locale notturno dove si era recato su richiesta del suo coordinatore per un controllo;
ha raccolto senza autorizzazione rifiuti indifferenziati che ostruivano la carreggiata;
ha raccolto rifiuti indifferenziati all'interno della propria area su richiesta di un passante;
non ha offerto somme di denaro per corrompere il collega di turno, ma in considerazione di un diverbio avuto con quest'ultimo si è offerto di pagargli la colazione. Si tratta di condotte che, sebbene atte ad integrare illecito disciplinare, non sono tali da poter giustificare un provvedimento espulsivo in considerazione della circostanza che il ricorrente non ha agito per scopi personali o per avvantaggiare terzi, ma che in ogni caso le sue azioni erano finalizzate a rimuovere rifiuti della stessa categoria alla cui raccolta egli era adibito quel giorno. Non è emerso, in sintesi, che il , dietro il pagamento di Parte_1
somme di denaro di cui parte offerte al collega di turno, raccogliesse rifiuti in deroga alle direttive aziendali per interessi personali.
Il licenziamento del risulta sproporzionato anche in relazione all'art. 66, comma 3 Parte_1
del CCNL Servizi Ambientali, applicato al rapporto di lavoro in esame, così come richiamato nella contestazione disciplinare. La suddetta disposizione del CCNL, infatti, prevede che il dipendente debba svolgere le mansioni affidategli con diligenza, osservando le disposizioni del contratto collettivo, le istruzioni dei superiori rispettando l'ordine gerarchico aziendale e che debba, inoltre, astenersi dallo svolgere attività per conto proprio o di terzi, ai fini di lucro o gratuito, durante l'orario di lavoro. Non risulta, pertanto, che le condotte del ricorrente, sebbene astrattamente sanzionabili, siano state idonee a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario con il datore.
Quanto detto risulta corroborato dall'orientamento della giurisprudenza secondo cui: “In tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, il giudizio di
22 proporzionalità o adeguatezza della sanzione all'illecito commesso - rimesso al giudice di merito - si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento addebitato al lavoratore in relazione al concreto rapporto, e l'inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della “non scarsa importanza” di cui all'articolo 1455 del codice civile, sicché l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto” (Cassazione civile sez. lav., 24/03/2025, n.7825).
Ne consegue che nella fattispecie in esame la sanzione del licenziamento non risulta adeguata all'inadempimento del lavoratore e alla gravità del fatto.
Può, dunque, essere affermato il diritto del ricorrente alla reintegra nel posto di lavoro, avendo lo stesso assolto all'onere della prova diretta dell'insussistenza del fatto materiale, così come interpretato dalla giurisprudenza, ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 23/2015.
Invero, è accertata l'assenza della giusta causa di licenziamento e l'insussistenza diretta del fatto materiale.
Venendo alle conseguenze giuridiche, considerate le dimensioni aziendali, il licenziamento va annullato e il datore di lavoro condannato alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro, oltre al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad euro 1.989,13, nella misura di dodici mensilità.
Non risultano né allegati né provati sia l'aliunde perceptum sia l'aliunde percipiendum anche in ragione delle carenze assertive della memoria difensiva della resistente.
Tali considerazioni sono condivise dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 17683/2018 e
Cass. 30544/2018) secondo cui “in tema di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro che affermi la detraibilità dall'indennità risarcitoria prevista dal nuovo testo dell'art. 18, comma 4, st.lav., a titolo di "aliunde percipiendum", di quanto il lavoratore avrebbe potuto percepire dedicandosi alla ricerca di una nuova occupazione, ha l'onere di allegare le circostanze specifiche riguardanti la situazione del mercato del lavoro in relazione alla professionalità del danneggiato, da cui desumere, anche con ragionamento presuntivo,
l'utilizzabilità di tale professionalità per il conseguimento di nuovi guadagni e la riduzione del danno” e “il cosiddetto "aliunde perceptum" non costituisce oggetto di eccezione in
23 senso stretto ed è, pertanto, rilevabile d'ufficio dal giudice se le relative circostanze di fatto risultano ritualmente acquisite al processo, anche se per iniziativa del lavoratore”.
La società resistente va, altresì, condannata al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegra.
La decisione nel merito del ricorso comporta l'assorbimento di ogni delibazione in relazione alla domanda cautelare.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Dott. Giannicola Paladino, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- Accoglie il ricorso;
- Per l'effetto, in accoglimento della domanda di impugnativa del licenziamento irrogato dalla in data 17.5.2024 ne dichiara l'illegittimità; Controparte_1
- Per l'effetto ordina alla di reintegrare Controparte_1 Parte_1
nel posto di lavoro;
- Per l'effetto condanna la al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
del risarcimento dei danni subiti da quest'ultimo stabilendo Parte_1 un'indennità omnicomprensiva in misura di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto goduta all'atto della risoluzione, pari ad euro 1.989,13, oltre interessi legali sui crediti annualmente rivalutati dal dovuto al soddisfo e al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1
ricorrente , che liquida in euro 5.664,00, oltre rimborso Parte_1
forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
24 Aversa, 14.7.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Giannicola Paladino
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