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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 12/01/2026, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 345/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
IAZZETTI ALESSANDRO, Presidente e Relatore
DIBISCEGLIA MICHELE, Giudice
DE SIMONE DANILO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4194/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_3 Di Resistente_2 Resistente_1 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18110/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
20 e pubblicata il 11/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3023M00367 IVA-ALIQUOTE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3023M00367 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3023M00367 IRAP 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3013M00863 IRPEF-ALIQUOTE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3033M00865 IRPEF-ALIQUOTE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7786/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AGLI ATTI
Resistente/Appellato: SI RIPORTA AGLI ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, la ricorrente, Resistente_3 di Resistente_2 e Rsistente_1 s.n.c., nonché gli stessi soci Resistente_2 Resistente_1 impugnavano gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate -
Direzione provinciale I di Napoli in relazione all'anno 2017, n. TF3023M00367/2024 notificato in data 22 marzo 2024 alla Resistente_3 di Resistente_2 Resistente_1 s.n.c., con il quale è stato determinato un maggior reddito di euro 12.606,00, liquidando maggiore IRAP per euro 627,00 e maggiore IVA per euro 2.773,00, n. TF3013M00863/2024 emesso nei confronti del socio Resistente_2 e n. TF3013M00865/2024 nei confronti del socio Resistente_1 per le rispettive quote di partecipazione, entrambi notificati in data 29 marzo 2024.
Gli atti impugnati trovavano la loro origine in un controllo dell'Agenzia delle Entrate – Direzione I di Napoli, basato sullo “spesometro”, dal quale si riscontravano presunte anomalie nelle cessioni di ciclomotori da parte della Società_1 s.p.a. che sarebbero state superiori rispetto a quelle contabilizzate dalla Resistente_3.
la società procedeva ad esibire tutta la documentazione richiesta dalla quale si evidenziava che le vendite a Resistente_3 risultanti dallo spesometro della Società_1 e gli acquisti registrati dalla società erano perfettamente coincidenti e, dunque, i rilievi dovevano essere frutto di un errore materiale.
A seguito di ulteriore invito a chiarimenti, l'Ufficio notificava l'invito all'adesione n. TF3I13M00139/2023 con il quale, sempre fondandosi sull'errata lettura dello spesometro, insisteva nel ritenere che la Resistente_3 snc avesse addirittura effettuato acquisti dalla Società_1 non registrati per euro 226.322,36. La società, in risposta all'invito all'adesione, produceva nuovamente la documentazione contabile fornendo all'Agenzia delle Entrate anche prospetto richiesto ed ottenuto dalla Società_1 delle vendite effettuate alla Resistente_3 nel 2017, perfettamente coincidente con gli acquisti registrati dalla stessa società.
L'Agenzia, tuttavia, in data 22 marzo 2024, notificava l'avviso di accertamento n. TF3023M00367/2024 con il quale riteneva di dover e poter comunque contestare maggiori ricavi per euro 12.606,00, ed ai singoli soci due ulteriori avvisi di accertamento n. TF3013M00863/2024 e n. TF3013M00865/2024 per l'attribuzione della quota di maggior reddito.
Le parti ricorrenti, ritenendo ingiusto oltre che illegittimo l'atto notificato, dunque, sostenenevano l'illegittimità degli avvisi di accertamento per carenza di motivazione in violazione dell'art. 42 del D.P.R. 600/1973 e dell'art. 7 della legge 212/2000 nonché per carenza di prova in violazione degli artt. 2697 c.c. e del novellato art. 7 del D.Lgs 546/1992.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale I di Napoli sostenendo la correttezza del proprio operato.
In particolar modo l'Agenzia riteneva che, anche alla luce di quanto sancito sul punto dalla Suprema Corte, ai fini dell'emissione dell'accertamento non è di ostacolo la presenza di documentazione contabile formalmente corretta né la congruità allo studio di settore applicabile.
Anche in questi casi, dunque, è legittimo procedere alla ricostruzione dei ricavi d'esercizio facendo leva sulle incongruenze tra quelli dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta.
Per tali ragioni l'Agenzia chiedeva il rigetto dello stesso e la conferma dell'accertamento notificato.
Con sentenza n. 18110/20/2024 depositata in data 11/12/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di Napoli accoglieva il ricorso e condannava Agenzia alla refusione delle spese di lite quantificate in euro 1.000 oltre accessori.
La Corte di Giustizia di Napoli, difatti, precisava che le anomalie riscontrate dovevano ritenersi superate in fase istruttoria in base alla documentazione prodotta dalla società e alle giustificazioni addotte.
L'accertamento in contestazione, poi, era basato solo sulla non congruenza dello studio di settore, tuttavia, tale procedura presentava delle irregolarità atteso che non era stata instaurata la obbligatoria fase del contraddittorio anticipato sullo scostamento dallo studio di settore, considerato che la fase endoprocedimentale aveva riguardato altro tipo di anomalie che l'Ufficio aveva ritenuto di aver riscontrato.
Per di più tra tutti gli indici utilizzati per effettuare l'accertamento mediante spesometro uno solo era quello da ritenersi sentinella di una irregolarità contabile evidenziando, quindi, un'anomalia minima e trascurabile.
Avverso la cennata sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale I di Napoli sostenendo l'illegittimità della sentenza e chiedendone la riforma atteso che la parte contribuente non aveva dimostrato la regolare tenuta delle scritture contabili.
Si costituiva la contribuente, la quale si opponeva alle doglianze esposte dall'appellante ed insistendo per la conferma della sentenza di I grado sostenendo la inammissibilità e infondatezza dell'appello attesa la precisa e puntuale motivazione della gravata sentenza.
all'odierna udienza camerale, dopo la relazione del giudice designato ed all'esito della camera di consiglio, la controversia è stata decisa come da dispositivo in calce
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va' dichiarato inammissibile.
Giova precisare come anche per l'appello in materia tributaria, i motivi abbiano la funzione di assolvere, a pena d'inammissibilità, alla determinazione dell'oggetto del giudizio di merito.
Non si può prescindere dalla enunciazione di specifici motivi, individualmente puntualizzate per ogni aspetto del quale si invoca riforma, i quali hanno la funzione di perimetrare l'area del controllo devoluta al giudice della impugnazione e fondano al contempo la potestà rescindente (in questo senso Cass. Sez. V, 26.4.2004,
n. 7934).
L'appellante, difatti, dovrà evidenziare gli errori commessi dal primo giudice e la relativa connessione causale con il provvedimento impugnato e, quindi, le concrete ragioni per cui se ne invoca la riforma.
La sostanziale omissione di motivi di gravame specifici e puntuali nell'atto d'appello a fronte di una sterile riproposizione delle doglianze esposte in primo grado dunque non rende possibile l'individuazione degli errori in cui sarebbe, presuntivamente, occorsa la Commissione di prime cure atteso che la stessa ha, in maniera precisa seppur stringata, argomentato la propria decisione.
Pertanto, a fronte di quanto sin qui detto, deve rilevarsi che non sono rinvenibili motivazioni poste alla base dell'appello proposto con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dall'Agenzia.
L'Ufficio, infatti, non specifica i punti della sentenza contestati nè le ragioni a sostegno delle proprie doglianze, limitandosi ad uno scarno e sintetico commento alla presunta mancata prova, da parte della società ricorrente, della perfetta tenuta, ovvero l'attendibilità della propria contabilità.
Nulla precisando, dunque, in ordine alla decisione ed ai passaggi che si ritengono illegittimi e non condivisibili.
Del tutto carente perciò l'atto di appello che mira ad un riesame di quanto già ampiamente trattato ed esaminato in I grado con un risultato, stavolta, di senso opposto a quello emesso dal Collegio di prime cure.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
Si precisa, infine, che le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado che liquida in euro
2000,00, oltre accessori di legge se dovuti
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
IAZZETTI ALESSANDRO, Presidente e Relatore
DIBISCEGLIA MICHELE, Giudice
DE SIMONE DANILO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4194/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_3 Di Resistente_2 Resistente_1 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18110/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
20 e pubblicata il 11/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3023M00367 IVA-ALIQUOTE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3023M00367 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3023M00367 IRAP 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3013M00863 IRPEF-ALIQUOTE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3033M00865 IRPEF-ALIQUOTE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7786/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AGLI ATTI
Resistente/Appellato: SI RIPORTA AGLI ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, la ricorrente, Resistente_3 di Resistente_2 e Rsistente_1 s.n.c., nonché gli stessi soci Resistente_2 Resistente_1 impugnavano gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate -
Direzione provinciale I di Napoli in relazione all'anno 2017, n. TF3023M00367/2024 notificato in data 22 marzo 2024 alla Resistente_3 di Resistente_2 Resistente_1 s.n.c., con il quale è stato determinato un maggior reddito di euro 12.606,00, liquidando maggiore IRAP per euro 627,00 e maggiore IVA per euro 2.773,00, n. TF3013M00863/2024 emesso nei confronti del socio Resistente_2 e n. TF3013M00865/2024 nei confronti del socio Resistente_1 per le rispettive quote di partecipazione, entrambi notificati in data 29 marzo 2024.
Gli atti impugnati trovavano la loro origine in un controllo dell'Agenzia delle Entrate – Direzione I di Napoli, basato sullo “spesometro”, dal quale si riscontravano presunte anomalie nelle cessioni di ciclomotori da parte della Società_1 s.p.a. che sarebbero state superiori rispetto a quelle contabilizzate dalla Resistente_3.
la società procedeva ad esibire tutta la documentazione richiesta dalla quale si evidenziava che le vendite a Resistente_3 risultanti dallo spesometro della Società_1 e gli acquisti registrati dalla società erano perfettamente coincidenti e, dunque, i rilievi dovevano essere frutto di un errore materiale.
A seguito di ulteriore invito a chiarimenti, l'Ufficio notificava l'invito all'adesione n. TF3I13M00139/2023 con il quale, sempre fondandosi sull'errata lettura dello spesometro, insisteva nel ritenere che la Resistente_3 snc avesse addirittura effettuato acquisti dalla Società_1 non registrati per euro 226.322,36. La società, in risposta all'invito all'adesione, produceva nuovamente la documentazione contabile fornendo all'Agenzia delle Entrate anche prospetto richiesto ed ottenuto dalla Società_1 delle vendite effettuate alla Resistente_3 nel 2017, perfettamente coincidente con gli acquisti registrati dalla stessa società.
L'Agenzia, tuttavia, in data 22 marzo 2024, notificava l'avviso di accertamento n. TF3023M00367/2024 con il quale riteneva di dover e poter comunque contestare maggiori ricavi per euro 12.606,00, ed ai singoli soci due ulteriori avvisi di accertamento n. TF3013M00863/2024 e n. TF3013M00865/2024 per l'attribuzione della quota di maggior reddito.
Le parti ricorrenti, ritenendo ingiusto oltre che illegittimo l'atto notificato, dunque, sostenenevano l'illegittimità degli avvisi di accertamento per carenza di motivazione in violazione dell'art. 42 del D.P.R. 600/1973 e dell'art. 7 della legge 212/2000 nonché per carenza di prova in violazione degli artt. 2697 c.c. e del novellato art. 7 del D.Lgs 546/1992.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale I di Napoli sostenendo la correttezza del proprio operato.
In particolar modo l'Agenzia riteneva che, anche alla luce di quanto sancito sul punto dalla Suprema Corte, ai fini dell'emissione dell'accertamento non è di ostacolo la presenza di documentazione contabile formalmente corretta né la congruità allo studio di settore applicabile.
Anche in questi casi, dunque, è legittimo procedere alla ricostruzione dei ricavi d'esercizio facendo leva sulle incongruenze tra quelli dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta.
Per tali ragioni l'Agenzia chiedeva il rigetto dello stesso e la conferma dell'accertamento notificato.
Con sentenza n. 18110/20/2024 depositata in data 11/12/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di Napoli accoglieva il ricorso e condannava Agenzia alla refusione delle spese di lite quantificate in euro 1.000 oltre accessori.
La Corte di Giustizia di Napoli, difatti, precisava che le anomalie riscontrate dovevano ritenersi superate in fase istruttoria in base alla documentazione prodotta dalla società e alle giustificazioni addotte.
L'accertamento in contestazione, poi, era basato solo sulla non congruenza dello studio di settore, tuttavia, tale procedura presentava delle irregolarità atteso che non era stata instaurata la obbligatoria fase del contraddittorio anticipato sullo scostamento dallo studio di settore, considerato che la fase endoprocedimentale aveva riguardato altro tipo di anomalie che l'Ufficio aveva ritenuto di aver riscontrato.
Per di più tra tutti gli indici utilizzati per effettuare l'accertamento mediante spesometro uno solo era quello da ritenersi sentinella di una irregolarità contabile evidenziando, quindi, un'anomalia minima e trascurabile.
Avverso la cennata sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale I di Napoli sostenendo l'illegittimità della sentenza e chiedendone la riforma atteso che la parte contribuente non aveva dimostrato la regolare tenuta delle scritture contabili.
Si costituiva la contribuente, la quale si opponeva alle doglianze esposte dall'appellante ed insistendo per la conferma della sentenza di I grado sostenendo la inammissibilità e infondatezza dell'appello attesa la precisa e puntuale motivazione della gravata sentenza.
all'odierna udienza camerale, dopo la relazione del giudice designato ed all'esito della camera di consiglio, la controversia è stata decisa come da dispositivo in calce
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va' dichiarato inammissibile.
Giova precisare come anche per l'appello in materia tributaria, i motivi abbiano la funzione di assolvere, a pena d'inammissibilità, alla determinazione dell'oggetto del giudizio di merito.
Non si può prescindere dalla enunciazione di specifici motivi, individualmente puntualizzate per ogni aspetto del quale si invoca riforma, i quali hanno la funzione di perimetrare l'area del controllo devoluta al giudice della impugnazione e fondano al contempo la potestà rescindente (in questo senso Cass. Sez. V, 26.4.2004,
n. 7934).
L'appellante, difatti, dovrà evidenziare gli errori commessi dal primo giudice e la relativa connessione causale con il provvedimento impugnato e, quindi, le concrete ragioni per cui se ne invoca la riforma.
La sostanziale omissione di motivi di gravame specifici e puntuali nell'atto d'appello a fronte di una sterile riproposizione delle doglianze esposte in primo grado dunque non rende possibile l'individuazione degli errori in cui sarebbe, presuntivamente, occorsa la Commissione di prime cure atteso che la stessa ha, in maniera precisa seppur stringata, argomentato la propria decisione.
Pertanto, a fronte di quanto sin qui detto, deve rilevarsi che non sono rinvenibili motivazioni poste alla base dell'appello proposto con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dall'Agenzia.
L'Ufficio, infatti, non specifica i punti della sentenza contestati nè le ragioni a sostegno delle proprie doglianze, limitandosi ad uno scarno e sintetico commento alla presunta mancata prova, da parte della società ricorrente, della perfetta tenuta, ovvero l'attendibilità della propria contabilità.
Nulla precisando, dunque, in ordine alla decisione ed ai passaggi che si ritengono illegittimi e non condivisibili.
Del tutto carente perciò l'atto di appello che mira ad un riesame di quanto già ampiamente trattato ed esaminato in I grado con un risultato, stavolta, di senso opposto a quello emesso dal Collegio di prime cure.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
Si precisa, infine, che le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado che liquida in euro
2000,00, oltre accessori di legge se dovuti