Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 12/01/2026, n. 345
CGT2
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità degli avvisi di accertamento per carenza di motivazione

    Le anomalie riscontrate dovevano ritenersi superate in fase istruttoria in base alla documentazione prodotta dalla società e alle giustificazioni addotte. L'accertamento era basato solo sulla non congruenza dello studio di settore, ma non era stata instaurata la obbligatoria fase del contraddittorio anticipato. Inoltre, solo un indice su quelli utilizzati per lo spesometro evidenziava una irregolarità minima e trascurabile.

  • Accolto
    Illegittimità degli avvisi di accertamento per carenza di prova

    Le anomalie riscontrate dovevano ritenersi superate in fase istruttoria in base alla documentazione prodotta dalla società e alle giustificazioni addotte. L'accertamento era basato solo sulla non congruenza dello studio di settore, ma non era stata instaurata la obbligatoria fase del contraddittorio anticipato. Inoltre, solo un indice su quelli utilizzati per lo spesometro evidenziava una irregolarità minima e trascurabile.

  • Inammissibile
    Mancanza di specifici motivi di gravame

    L'appellante non ha evidenziato gli errori commessi dal primo giudice e la relativa connessione causale con il provvedimento impugnato, né le concrete ragioni per cui se ne invoca la riforma. Non sono rinvenibili motivazioni poste alla base dell'appello proposto, non specificando l'Ufficio i punti della sentenza contestati né le ragioni a sostegno delle proprie doglianze.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 12/01/2026, n. 345
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 345
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo