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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/10/2025, n. 8180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8180 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22056/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa SC NI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22056/2025 promossa da:
(C.F. ) in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Marco
Salvadeo del Foro di Pavia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Sannazzaro de' Burgondi, via Marconi n. 25 per procura allegata in calce al ricorso;
ricorrente contro
Controparte_1 convenuta contumace
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie anche incidentali del caso,
- preso atto dell'intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 (Disposi-
pagina 1 di 6 zioni urgenti in materia di finanza - preso atto dell'intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e lo-cale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n.
26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità), istitutivo dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica;
- rilevato che è venuta meno, ex tunc, non solo la causa che giustificava il pagamento dell'addizionale da parte del fornitore all'erario, ma anche la causa che giustificava il pagamento delle somme corrispondenti all'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica effettuato dalla società a favore di Parte_2 CP_1 in via di rivalsa;
- accertare e dichiarare che il pagamento delle somme
[...] corrispondenti alle addizionali alle accise sull'energia elettrica effettuato dalla società a favore di Parte_2 CP_1
non era dovuto e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare
[...] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 rimborsare alla società la somma Parte_1 di € 16.726,07 IVA inclusa, o la maggior o minor somma che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria, indebitamente percepita per il medesimo titolo, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo. Con il favore delle spese e dei compensi del giudizio.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta, con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., dalla società Parte_1
la quale, sul presupposto dell'esistenza di un rapporto di
[...] somministrazione di energia elettrica con la società Controparte_1 relativamente all'utenza indicata nel ricorso, ha chiesto a questo Tribunale,
pagina 2 di 6 previo accertamento dell'avvenuto indebito pagamento della complessiva somma di € 16.726,07 a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per il periodo intercorso tra il mese di luglio 2010 e il mese di giugno 2011 e di IVA, nonché di condannare le predetta CP_1 alla restituzione ex art. 2033 c.c., in proprio favore, della suddetta
[...] somma oltre agli interessi.
A sostegno di tale domanda, la ricorrente ha dedotto la ripetibilità dei pagamenti effettuati, nel corso del rapporto di somministrazione inter partes,
a titolo di addizionali provinciali sul consumo di energia elettrica, atteso che la Suprema Corte aveva affermato l'incompatibilità delle norme istitutive della suddetta addizionale rispetto alla normativa comunitaria (nello specifico rispetto alla Direttiva 2008/118/CE).
La società convenuta, pur ritualmente citata in giudizio, è rimasta contumace.
Tutto ciò premesso, deve osservarsi che la domanda di ripetizione avanzata dalla ricorrente nei confronti della convenuta è fondata e, dunque, meritevole di accoglimento.
Per quanto attiene al contesto normativo di riferimento, giova brevemente rilevare che: a) l'accisa è un'imposta indiretta, pagata dal produttore con facoltà di rivalsa sul consumatore, applicata alla produzione o al consumo di determinati prodotti, tra i quali l'energia elettrica;
b) la normativa di riferimento è contenuta nel d.lgs. n. 504/1995 (Testo Unico Accise); c) a livello europeo, l'armonizzazione delle accise è stata dapprima disposta con la direttiva 92/12/CEE del 25 febbraio 1992 (e successive modifiche) poi sostituita, a decorrere dal 1° aprile 2010, dalla direttiva 2008/118/CE del
16 dicembre 2008 a sua volta sostituita dalla direttiva UE 2020/262 del 19 dicembre 2019; d) con la direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003 è stata inserita, tra le accise armonizzate, anche quella sull'energia elettrica;
e) sul piano nazionale, l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per cui è causa è stata introdotta dall'art. 5 del d.lgs. n. 26/2007 (sostitutivo pagina 3 di 6 dell'art. 6, d.l. n. 511/1988 convertito con modificazioni nella l. n. 20/1989);
f) nel 2011 la Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, per contrasto della normativa istitutiva dell'addizionale provinciale con la direttiva 2008/118/CE; g) con gli artt. 2,
6° comma, d.lgs. n. 23/2011 e 18, 5° comma, d.lgs. n. 68/2011 per le
Regioni a Statuto ordinario e con l'art. 4, comma 10, d.l. n. 16/2012 per le
Regioni a statuto speciale è stata abrogata la norma istitutiva dell'addizionale provinciale de qua.
Ciò posto va osservato, in senso assolutamente dirimente rispetto alla presente decisione, che l'art. 5, d.lgs. n. 26/2007 (sostitutivo dell'art. 6, d.l.
n. 511/1988, come convertito con modificazioni nella l. n. 20/1989), è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 43/2025 del 15 aprile 2025. In particolare, la Corte costituzionale ha affermato che l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica non rispetta il requisito della finalità specifica richiesto dal diritto dell'unione europea, atteso che la norma istitutiva ne prevede soltanto una generica destinazione del gettito “in favore delle province”.
Consegue dalla declaratoria di incostituzionalità su menzionata, la caducazione, con effetto ex tunc (fatti salvi i rapporti esauriti), della norma istitutiva dell'addizionale di cui si tratta, di guisa che, come da ultimo affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13740/2025 del
22.5.2025,c “i clienti dei fornitori di energia elettrica possono esercitare
l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi ultimi
(che potranno a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione” (vd. anche n. 17642/2025 del 30.6.2025). In particolare, la Corte di legittimità, nella sentenza su citata, ha ribadito che “l'amministrazione finanziaria, in caso di riscossione indebita di una imposta indiretta, ha un generale obbligo di rimborso, con la precisazione che, nel caso in cui l'onere economico dell'imposta indebita sia stato riversato sul consumatore finale, quest'ultimo, nel rispetto dell'ordinario
pagina 4 di 6 termine di prescrizione decennale, ha facoltà di agire giudizialmente nei confronti del fornitore, percettore delle somme”.
Peraltro, va osservato, per mera completezza, che, a fronte della caducazione ex tunc della norma impositiva del tributo per effetto della sua declaratoria di illegittimità costituzionale, il titolo giustificativo dello spostamento patrimoniale in parola non può di certo ravvisarsi nel contratto di somministrazione intercorso tra la società convenuta e l'utente, giacché la facoltà per il somministrante di addebitare al somministrato ciò che, a sua volta, gli è stato richiesto dallo Stato a titolo di imposta, non può che presupporre, logicamente e necessariamente, la legittimità della pretesa impositiva presupposta.
Le considerazioni che precedono determinano, dunque, la sussistenza del diritto della ricorrente di ripetere quanto già pagato alla convenuta a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica.
Al riguardo, deve osservarsi che parte ricorrente ha puntualmente indicato, nel prospetto inserito nel ricorso, le somme via via corrisposte alla convenuta a titolo di addizionale provinciale, provvedendo altresì a depositare le fatture emesse dalla convenuta, contenenti l'analitica indicazione delle somme addebitate a titolo di addizionale de qua (v. doc. 1 da sub 1 a sub 12), ed ulteriore documentazione (v. doc. 6 da sub 1 a sub
12), la quale, complessivamente esaminata, tenuto conto della natura e della durata del rapporto di somministrazione tra le parti, e in assenza di elementi di segno contrario nella specie non addotti dalla convenuta rimasta contumace, può costituire, anche ai sensi dell'art. 2729 c.c., prova sufficiente del relativo pagamento.
Inoltre, la predetta ricorrente, per le ragioni su esposte, ha diritto di ripetere dal fornitore tutto quanto pagato in assenza di una valida causa giustificatrice e, dunque, non soltanto le somme corrisposte a titolo di addizionale ma anche quelle corrisposte a titolo di IVA sull'addizionale medesima, spettando poi all'Amministrazione finanziaria il potere-dovere di pagina 5 di 6 escludere la detrazione dell'IVA dalla dichiarazione eventualmente presentata dalla odierna ricorrente.
Pertanto, in definitiva, in accoglimento della domanda di ripetizione avanzata dalla ricorrente, va condannata al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di € 16.726,07, Parte_1 oltre agli interessi al saggio legale (così come richiesti nel ricorso) a decorrere dalla data della messa in mora (31.1.2020, vd. doc. 2) sino al soddisfo.
Per quanto attiene, infine, alle spese di lite, tenuto conto della natura delle questioni sollevate ed esaminate, del tenore dell'art. 14 T.U.A. che, anche alla stregua dell'interpretazione data dalla Suprema Corte, non consente al fornitore di ottenere dall'Amministrazione il rimborso di quanto restituito se non a seguito di pronuncia definitiva di condanna a suo carico, e dell'atteggiamento sostanzialmente non oppositivo tenuto dalla convenuta rimasta contumace, si ravvisano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di € 16.726,07, Parte_1 oltre agli interessi al saggio legale a decorrere dal 31.1.2020 sino al soddisfo;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Milano, 29 Ottobre 2025 la Giudice
SC NI
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa SC NI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22056/2025 promossa da:
(C.F. ) in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Marco
Salvadeo del Foro di Pavia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Sannazzaro de' Burgondi, via Marconi n. 25 per procura allegata in calce al ricorso;
ricorrente contro
Controparte_1 convenuta contumace
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie anche incidentali del caso,
- preso atto dell'intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 (Disposi-
pagina 1 di 6 zioni urgenti in materia di finanza - preso atto dell'intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e lo-cale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n.
26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità), istitutivo dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica;
- rilevato che è venuta meno, ex tunc, non solo la causa che giustificava il pagamento dell'addizionale da parte del fornitore all'erario, ma anche la causa che giustificava il pagamento delle somme corrispondenti all'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica effettuato dalla società a favore di Parte_2 CP_1 in via di rivalsa;
- accertare e dichiarare che il pagamento delle somme
[...] corrispondenti alle addizionali alle accise sull'energia elettrica effettuato dalla società a favore di Parte_2 CP_1
non era dovuto e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare
[...] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 rimborsare alla società la somma Parte_1 di € 16.726,07 IVA inclusa, o la maggior o minor somma che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria, indebitamente percepita per il medesimo titolo, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo. Con il favore delle spese e dei compensi del giudizio.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta, con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., dalla società Parte_1
la quale, sul presupposto dell'esistenza di un rapporto di
[...] somministrazione di energia elettrica con la società Controparte_1 relativamente all'utenza indicata nel ricorso, ha chiesto a questo Tribunale,
pagina 2 di 6 previo accertamento dell'avvenuto indebito pagamento della complessiva somma di € 16.726,07 a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per il periodo intercorso tra il mese di luglio 2010 e il mese di giugno 2011 e di IVA, nonché di condannare le predetta CP_1 alla restituzione ex art. 2033 c.c., in proprio favore, della suddetta
[...] somma oltre agli interessi.
A sostegno di tale domanda, la ricorrente ha dedotto la ripetibilità dei pagamenti effettuati, nel corso del rapporto di somministrazione inter partes,
a titolo di addizionali provinciali sul consumo di energia elettrica, atteso che la Suprema Corte aveva affermato l'incompatibilità delle norme istitutive della suddetta addizionale rispetto alla normativa comunitaria (nello specifico rispetto alla Direttiva 2008/118/CE).
La società convenuta, pur ritualmente citata in giudizio, è rimasta contumace.
Tutto ciò premesso, deve osservarsi che la domanda di ripetizione avanzata dalla ricorrente nei confronti della convenuta è fondata e, dunque, meritevole di accoglimento.
Per quanto attiene al contesto normativo di riferimento, giova brevemente rilevare che: a) l'accisa è un'imposta indiretta, pagata dal produttore con facoltà di rivalsa sul consumatore, applicata alla produzione o al consumo di determinati prodotti, tra i quali l'energia elettrica;
b) la normativa di riferimento è contenuta nel d.lgs. n. 504/1995 (Testo Unico Accise); c) a livello europeo, l'armonizzazione delle accise è stata dapprima disposta con la direttiva 92/12/CEE del 25 febbraio 1992 (e successive modifiche) poi sostituita, a decorrere dal 1° aprile 2010, dalla direttiva 2008/118/CE del
16 dicembre 2008 a sua volta sostituita dalla direttiva UE 2020/262 del 19 dicembre 2019; d) con la direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003 è stata inserita, tra le accise armonizzate, anche quella sull'energia elettrica;
e) sul piano nazionale, l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per cui è causa è stata introdotta dall'art. 5 del d.lgs. n. 26/2007 (sostitutivo pagina 3 di 6 dell'art. 6, d.l. n. 511/1988 convertito con modificazioni nella l. n. 20/1989);
f) nel 2011 la Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, per contrasto della normativa istitutiva dell'addizionale provinciale con la direttiva 2008/118/CE; g) con gli artt. 2,
6° comma, d.lgs. n. 23/2011 e 18, 5° comma, d.lgs. n. 68/2011 per le
Regioni a Statuto ordinario e con l'art. 4, comma 10, d.l. n. 16/2012 per le
Regioni a statuto speciale è stata abrogata la norma istitutiva dell'addizionale provinciale de qua.
Ciò posto va osservato, in senso assolutamente dirimente rispetto alla presente decisione, che l'art. 5, d.lgs. n. 26/2007 (sostitutivo dell'art. 6, d.l.
n. 511/1988, come convertito con modificazioni nella l. n. 20/1989), è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 43/2025 del 15 aprile 2025. In particolare, la Corte costituzionale ha affermato che l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica non rispetta il requisito della finalità specifica richiesto dal diritto dell'unione europea, atteso che la norma istitutiva ne prevede soltanto una generica destinazione del gettito “in favore delle province”.
Consegue dalla declaratoria di incostituzionalità su menzionata, la caducazione, con effetto ex tunc (fatti salvi i rapporti esauriti), della norma istitutiva dell'addizionale di cui si tratta, di guisa che, come da ultimo affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13740/2025 del
22.5.2025,c “i clienti dei fornitori di energia elettrica possono esercitare
l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi ultimi
(che potranno a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione” (vd. anche n. 17642/2025 del 30.6.2025). In particolare, la Corte di legittimità, nella sentenza su citata, ha ribadito che “l'amministrazione finanziaria, in caso di riscossione indebita di una imposta indiretta, ha un generale obbligo di rimborso, con la precisazione che, nel caso in cui l'onere economico dell'imposta indebita sia stato riversato sul consumatore finale, quest'ultimo, nel rispetto dell'ordinario
pagina 4 di 6 termine di prescrizione decennale, ha facoltà di agire giudizialmente nei confronti del fornitore, percettore delle somme”.
Peraltro, va osservato, per mera completezza, che, a fronte della caducazione ex tunc della norma impositiva del tributo per effetto della sua declaratoria di illegittimità costituzionale, il titolo giustificativo dello spostamento patrimoniale in parola non può di certo ravvisarsi nel contratto di somministrazione intercorso tra la società convenuta e l'utente, giacché la facoltà per il somministrante di addebitare al somministrato ciò che, a sua volta, gli è stato richiesto dallo Stato a titolo di imposta, non può che presupporre, logicamente e necessariamente, la legittimità della pretesa impositiva presupposta.
Le considerazioni che precedono determinano, dunque, la sussistenza del diritto della ricorrente di ripetere quanto già pagato alla convenuta a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica.
Al riguardo, deve osservarsi che parte ricorrente ha puntualmente indicato, nel prospetto inserito nel ricorso, le somme via via corrisposte alla convenuta a titolo di addizionale provinciale, provvedendo altresì a depositare le fatture emesse dalla convenuta, contenenti l'analitica indicazione delle somme addebitate a titolo di addizionale de qua (v. doc. 1 da sub 1 a sub 12), ed ulteriore documentazione (v. doc. 6 da sub 1 a sub
12), la quale, complessivamente esaminata, tenuto conto della natura e della durata del rapporto di somministrazione tra le parti, e in assenza di elementi di segno contrario nella specie non addotti dalla convenuta rimasta contumace, può costituire, anche ai sensi dell'art. 2729 c.c., prova sufficiente del relativo pagamento.
Inoltre, la predetta ricorrente, per le ragioni su esposte, ha diritto di ripetere dal fornitore tutto quanto pagato in assenza di una valida causa giustificatrice e, dunque, non soltanto le somme corrisposte a titolo di addizionale ma anche quelle corrisposte a titolo di IVA sull'addizionale medesima, spettando poi all'Amministrazione finanziaria il potere-dovere di pagina 5 di 6 escludere la detrazione dell'IVA dalla dichiarazione eventualmente presentata dalla odierna ricorrente.
Pertanto, in definitiva, in accoglimento della domanda di ripetizione avanzata dalla ricorrente, va condannata al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di € 16.726,07, Parte_1 oltre agli interessi al saggio legale (così come richiesti nel ricorso) a decorrere dalla data della messa in mora (31.1.2020, vd. doc. 2) sino al soddisfo.
Per quanto attiene, infine, alle spese di lite, tenuto conto della natura delle questioni sollevate ed esaminate, del tenore dell'art. 14 T.U.A. che, anche alla stregua dell'interpretazione data dalla Suprema Corte, non consente al fornitore di ottenere dall'Amministrazione il rimborso di quanto restituito se non a seguito di pronuncia definitiva di condanna a suo carico, e dell'atteggiamento sostanzialmente non oppositivo tenuto dalla convenuta rimasta contumace, si ravvisano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di € 16.726,07, Parte_1 oltre agli interessi al saggio legale a decorrere dal 31.1.2020 sino al soddisfo;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Milano, 29 Ottobre 2025 la Giudice
SC NI
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