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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 01/04/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4624 /2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4624/2024 V.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio posto in decisione con decreto reso in data 12.3.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...]n. 40, elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIA LENTINI N.
28, presso lo studio dell'avv. BENEDETTO MONICA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_2 C.F._2
in via Cavalieri Di Vittorio Veneto n. 4, elettivamente domiciliato in SIRACUSA, VIA LENTINI N.
28, presso lo studio dell'avv. BENEDETTO MONICA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (atti trasmessi in data 29.11.2024);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51, c.p.c. depositato in data 22/11/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili (rectius scioglimento) del matrimonio celebrato il giorno 9.12.2008.
pagina 1 di 4 Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito civile in data 9.12.2008 in Comune di Siracusa;
- che dall'unione è nato il figlio il 18.3.2009; _1
- di essersi separati consensualmente con verbale del 7.6.2022, omologato con decreto n. 254/2022, emesso da questo Tribunale in data 7.6.2022, depositato il 15.6.2022 (v. documenti allegati).
In dettaglio, in seno al ricorso e nelle successive note scritte le parti chiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, senza arrecarsi reciproche molestie e con l'obbligo del mutuo rispetto. Entrambi si obbligano a comunicare eventuali cambi di residenza o domicilio.
2) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali si _1
occuperanno, in maniera paritaria, della sua educazione, istruzione e cura.
La responsabilità genitoriale sul minore verrà esercitata da entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitarla separatamente;
le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del minore, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle due inclinazioni naturali ed aspirazioni.
3) Il figlio continuerà a vivere con la madre nella casa coniugale sita in Siracusa, _1
Traversa Sinerchia n. 40, int. 12, di proprietà esclusiva della sig.ra . Parte_1
I tempi di frequentazione del figlio con il padre saranno paritetici con quelli della madre: salvo diverso accordo tra le part, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore ogni qual volta ed in particolare il minore starà con il padre tutti i fine settimana dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio, da concordare previamente con la madre, tenendo conto dei rispettivi impegni lavorativi e delle esigenze del figlio.
Il figlio trascorrerà le principali festività dell'anno, alternativamente, con entrambi i genitori, salvo diverso accordo tra gli stessi.
Al riguardo, i ricorrenti individuano dette festività nei giorni seguenti: 1° gennaio, 6 gennaio,
Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 e 2 novembre, 8 dicembre,
24 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre e 31 dicembre.
Durante la stagione estiva, e precisamente nei mesi di luglio e agosto, il minore trascorrerà con il padre un periodo di 20 giorni anche non consecutivi, da concordare preventivamente con la madre.
I genitori dichiarano di voler favorire l'effettiva presenza di entrambi nella vita del figlio, anche oltre il regolamento sopra stabilito, e di concordare, ove necessario, nell'esclusivo interesse dello stesso minore, modalità e tempi diversi che tengano conto della crescita e dei
pagina 2 di 4 bisogni del minore.
Il minore avrà il diritto di partecipare alle ricorrenze sia della famiglia paterna che di quella materna, in modo da mantenere un rapporto significativo con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4) Il sig. contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo alla sig.ra Parte_2 _1
, entro il 15 di ogni mese, la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00) Parte_1
complessivi, oltre rivalutazione Istat.
5) Rimangono a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie che di renderanno necessarie per il figlio, secondo le linee guida approvate dal
Tribunale di Siracusa, che le parti dichiarano di ben conoscere e di approvare anche con riguardo alle modalità e tempi di rimborso delle stesse, ove anticipare da uno di loro.
6) Le parti rinunciano espressamente a qualsiasi forma di mantenimento reciproco in quanto entrambi svolgono attività lavorativa e godono di redditi propri.
7) L'assegno unico relativo al figlio sarà percepito nella sua interezza esclusivamente _1
dalla sig.ra , con cui il minore è allocato. Parte_1
8) I coniugi dichiarano di essere pienamente soddisfatti dell'accordo raggiunto e di non avere reciprocamente nulla a pretendere per nessuna causale e/o ragione, avendo così definito tutti
i loro rapporti anche di natura economica.
All'esito dell'udienza dell'11.3.2025. celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale del figlio minore, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
pagina 3 di 4 Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento del minore, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, definitivamente pronunciando: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti il giorno 9.12.2008, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Siracusa dell'anno 2008 (Anno 2008 – n.
136 – Parte I); omologa le condizioni del divorzio inerenti al figlio minore e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Siracusa di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 20.03.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4624/2024 V.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio posto in decisione con decreto reso in data 12.3.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...]n. 40, elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIA LENTINI N.
28, presso lo studio dell'avv. BENEDETTO MONICA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_2 C.F._2
in via Cavalieri Di Vittorio Veneto n. 4, elettivamente domiciliato in SIRACUSA, VIA LENTINI N.
28, presso lo studio dell'avv. BENEDETTO MONICA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (atti trasmessi in data 29.11.2024);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51, c.p.c. depositato in data 22/11/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili (rectius scioglimento) del matrimonio celebrato il giorno 9.12.2008.
pagina 1 di 4 Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito civile in data 9.12.2008 in Comune di Siracusa;
- che dall'unione è nato il figlio il 18.3.2009; _1
- di essersi separati consensualmente con verbale del 7.6.2022, omologato con decreto n. 254/2022, emesso da questo Tribunale in data 7.6.2022, depositato il 15.6.2022 (v. documenti allegati).
In dettaglio, in seno al ricorso e nelle successive note scritte le parti chiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, senza arrecarsi reciproche molestie e con l'obbligo del mutuo rispetto. Entrambi si obbligano a comunicare eventuali cambi di residenza o domicilio.
2) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali si _1
occuperanno, in maniera paritaria, della sua educazione, istruzione e cura.
La responsabilità genitoriale sul minore verrà esercitata da entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitarla separatamente;
le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del minore, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle due inclinazioni naturali ed aspirazioni.
3) Il figlio continuerà a vivere con la madre nella casa coniugale sita in Siracusa, _1
Traversa Sinerchia n. 40, int. 12, di proprietà esclusiva della sig.ra . Parte_1
I tempi di frequentazione del figlio con il padre saranno paritetici con quelli della madre: salvo diverso accordo tra le part, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore ogni qual volta ed in particolare il minore starà con il padre tutti i fine settimana dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio, da concordare previamente con la madre, tenendo conto dei rispettivi impegni lavorativi e delle esigenze del figlio.
Il figlio trascorrerà le principali festività dell'anno, alternativamente, con entrambi i genitori, salvo diverso accordo tra gli stessi.
Al riguardo, i ricorrenti individuano dette festività nei giorni seguenti: 1° gennaio, 6 gennaio,
Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 e 2 novembre, 8 dicembre,
24 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre e 31 dicembre.
Durante la stagione estiva, e precisamente nei mesi di luglio e agosto, il minore trascorrerà con il padre un periodo di 20 giorni anche non consecutivi, da concordare preventivamente con la madre.
I genitori dichiarano di voler favorire l'effettiva presenza di entrambi nella vita del figlio, anche oltre il regolamento sopra stabilito, e di concordare, ove necessario, nell'esclusivo interesse dello stesso minore, modalità e tempi diversi che tengano conto della crescita e dei
pagina 2 di 4 bisogni del minore.
Il minore avrà il diritto di partecipare alle ricorrenze sia della famiglia paterna che di quella materna, in modo da mantenere un rapporto significativo con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4) Il sig. contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo alla sig.ra Parte_2 _1
, entro il 15 di ogni mese, la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00) Parte_1
complessivi, oltre rivalutazione Istat.
5) Rimangono a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie che di renderanno necessarie per il figlio, secondo le linee guida approvate dal
Tribunale di Siracusa, che le parti dichiarano di ben conoscere e di approvare anche con riguardo alle modalità e tempi di rimborso delle stesse, ove anticipare da uno di loro.
6) Le parti rinunciano espressamente a qualsiasi forma di mantenimento reciproco in quanto entrambi svolgono attività lavorativa e godono di redditi propri.
7) L'assegno unico relativo al figlio sarà percepito nella sua interezza esclusivamente _1
dalla sig.ra , con cui il minore è allocato. Parte_1
8) I coniugi dichiarano di essere pienamente soddisfatti dell'accordo raggiunto e di non avere reciprocamente nulla a pretendere per nessuna causale e/o ragione, avendo così definito tutti
i loro rapporti anche di natura economica.
All'esito dell'udienza dell'11.3.2025. celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale del figlio minore, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
pagina 3 di 4 Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento del minore, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, definitivamente pronunciando: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti il giorno 9.12.2008, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Siracusa dell'anno 2008 (Anno 2008 – n.
136 – Parte I); omologa le condizioni del divorzio inerenti al figlio minore e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Siracusa di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 20.03.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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