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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/10/2025, n. 3470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3470 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa EL TA Presidente rel.
- dott.ssa Isabella Parolari Consigliere
- dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
all'udienza del 29.10.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1368/2024 R.G. vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., e Parte_1 [...] in persona del legale rappresentante p.t., entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Parte_2
AO RI, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Roma, alla Via Francesco Denza n.
16/d
APPELLANTI
E
, rappresentata ed assistita dall'Avv. Marco Tavernese ed Controparte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, al Viale Gorizia n. 52
APPELLATA
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, n. 1407/2023 pubblicata il 21/11/2023
Conclusioni delle parti: come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, le società e proponevano opposizione al decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 3744/2021 emesso dal medesimo Tribunale il 22/10/2021,
1 notificato il 28/10/2021, contenente l'ingiunzione di pagamento nei confronti della Parte_2 della somma complessiva di euro 64.328,92 a titolo di TFR maturato da dalla Controparte_1 data di assunzione e sino alla cessazione del rapporto di lavoro, e nei confronti della Pt_1 Parte_1
solidalmente responsabile ex art. 2112 c.c., della somma di euro 62.120,79 a titolo di TFR Parte_1 maturato dalla data di assunzione e sino al trasferimento del ramo d'azienda in favore di Parte_2
chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e la revoca del decreto ingiuntivo
[...] per i motivi precisati in ricorso.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
All'udienza del 21.11.2023 le parti dichiaravano l'intervenuto pagamento parziale del TFR da parte del Fondo di garanzia dell'INPS nella misura di euro 22.819,00; le parti opponenti chiedevano la cessazione della materia del contendere nei limiti del predetto importo e per il resto insistevano nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
All'esito del giudizio il Tribunale, con la sentenza n. 1407/2023, così statuiva: «- Dichiara la cessazione della materia del contendere nella misura di euro 22.819,00 nette per sopravvenuta carenza di interesse;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Velletri il 22/10/2021, n.
3777/2021 e condanna le odierne opponenti in solido tra loro al pagamento nei confronti della parte opposta di euro 36.261,62 lorde a titolo di TFR, oltre rivalutazione ed interessi;
- compensa le spese di lite tra le parti».
Avverso tale decisione proponevano appello le società, con unico atto di gravame, per i seguenti motivi:
1) “Erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale, facendo una non corretta applicazione delle norme in materia, ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva in capo alle società opponenti in ordine al pagamento dell'intero TFR maturato e richiesto, anche, dunque, per la quota di TFR spettante alla lavoratrice per il periodo in cui è stata pacificamente alle dipendenze di in bonis (poi fallita), ovvero prima dell'affitto del ramo d'azienda a Controparte_2 [...]
”; Parte_1
2) “Erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale, preso atto dell'intervenuto pagamento in favore della lavoratrice della quota di TFR da parte del Fondo di Tesoreria presso
l'Inps, ha poi decurtato l'importo lordo complessivamente rivendicato a tal titolo, non già della quota di TFR lorda versata al Fondo Tesoreria, bensì l'importo netto, così determinando una somma residua a titolo di TFR errata in eccesso”.
Concludevano, quindi, nei seguenti termini: “accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata per tutti i motivi in fatto e diritto sopra esposti”, con condanna della
2 controparte al pagamento delle spese del grado di giudizio.
Si costituiva nel grado al fine di chiedere l'integrale rigetto del gravame Controparte_1 avversario poiché inammissibile e, comunque, infondato in fatto e in diritto.
All'udienza del 15 ottobre 2025 nessuno compariva, sicché la causa veniva rinviata ex art 348
c.p.c.
Anche all'odierna udienza del 29 ottobre 2025 nessuno è comparso, nonostante la rituale comunicazione della data di rinvio al procuratore dell'appellante; pertanto, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. Come noto, la disciplina dettata dal codice di rito per l'inattività delle parti, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie assoggettate al rito del lavoro, considerando che le lacune del processo del lavoro, in mancanza di deroghe esplicite o implicite, sono colmabili col ricorso alle norme del rito ordinario, sempre che queste siano compatibili con le disposizioni del rito speciale e con le caratteristiche strutturali del medesimo.
Di talché, anche nelle controversie di lavoro, ai sensi dell'art. 348, secondo comma, c.p.c., la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 c.p.c. non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di una nuova udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità dell'appello (Cass., sez. lav., sentenza 33353/2024; Cass., sez. lav., ordinanza
41733/2021; in senso conforme, Corte d'appello di Roma, sez. lav., sentenze nn. 4717/2022 e
904/2019).
Orbene, posto che la parte appellante non è comparsa per due udienze consecutive, nonostante la ritualità della comunicazione dell'ordinanza resa alla prima udienza, deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348, secondo comma, c.p.c.
Si tratta di pronuncia che prevale su ogni altra questione, non essendo le parti comparse al fine di prospettare circostanze ulteriori.
3. Quanto alle spese del grado, esse ben possono essere interamente compensate tra le parti in applicazione del principio stabilito dall'art. 92, comma 2, c.p.c., così come risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018.
Ed invero, tra le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” in grado di giustificare la compensazione delle spese di lite rientra certamente la circostanza che le parti, non comparendo né alla prima né alla seconda udienza, hanno manifestato disinteresse rispetto a una decisione nel merito della causa e alla liquidazione delle spese del grado.
3 L'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 e applicabile ai giudizi di impugnazione promossi a partire dal 31 gennaio 2013) prevede che «quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso». Sussistono, quindi, tutti i presupposti oggettivi di operatività della stessa.
L'appellante è, pertanto, tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione. E invero, l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'appellante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. civ., Sez. Un., n. 22035/2014; Cass. n. 25386/2016).
P.Q.M.
- dichiara improcedibile l'appello;
- compensa le spese del grado tra le parti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Il Presidente est.
EL TA
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La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa EL TA Presidente rel.
- dott.ssa Isabella Parolari Consigliere
- dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
all'udienza del 29.10.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1368/2024 R.G. vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., e Parte_1 [...] in persona del legale rappresentante p.t., entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Parte_2
AO RI, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Roma, alla Via Francesco Denza n.
16/d
APPELLANTI
E
, rappresentata ed assistita dall'Avv. Marco Tavernese ed Controparte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, al Viale Gorizia n. 52
APPELLATA
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, n. 1407/2023 pubblicata il 21/11/2023
Conclusioni delle parti: come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, le società e proponevano opposizione al decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 3744/2021 emesso dal medesimo Tribunale il 22/10/2021,
1 notificato il 28/10/2021, contenente l'ingiunzione di pagamento nei confronti della Parte_2 della somma complessiva di euro 64.328,92 a titolo di TFR maturato da dalla Controparte_1 data di assunzione e sino alla cessazione del rapporto di lavoro, e nei confronti della Pt_1 Parte_1
solidalmente responsabile ex art. 2112 c.c., della somma di euro 62.120,79 a titolo di TFR Parte_1 maturato dalla data di assunzione e sino al trasferimento del ramo d'azienda in favore di Parte_2
chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e la revoca del decreto ingiuntivo
[...] per i motivi precisati in ricorso.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
All'udienza del 21.11.2023 le parti dichiaravano l'intervenuto pagamento parziale del TFR da parte del Fondo di garanzia dell'INPS nella misura di euro 22.819,00; le parti opponenti chiedevano la cessazione della materia del contendere nei limiti del predetto importo e per il resto insistevano nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
All'esito del giudizio il Tribunale, con la sentenza n. 1407/2023, così statuiva: «- Dichiara la cessazione della materia del contendere nella misura di euro 22.819,00 nette per sopravvenuta carenza di interesse;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Velletri il 22/10/2021, n.
3777/2021 e condanna le odierne opponenti in solido tra loro al pagamento nei confronti della parte opposta di euro 36.261,62 lorde a titolo di TFR, oltre rivalutazione ed interessi;
- compensa le spese di lite tra le parti».
Avverso tale decisione proponevano appello le società, con unico atto di gravame, per i seguenti motivi:
1) “Erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale, facendo una non corretta applicazione delle norme in materia, ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva in capo alle società opponenti in ordine al pagamento dell'intero TFR maturato e richiesto, anche, dunque, per la quota di TFR spettante alla lavoratrice per il periodo in cui è stata pacificamente alle dipendenze di in bonis (poi fallita), ovvero prima dell'affitto del ramo d'azienda a Controparte_2 [...]
”; Parte_1
2) “Erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale, preso atto dell'intervenuto pagamento in favore della lavoratrice della quota di TFR da parte del Fondo di Tesoreria presso
l'Inps, ha poi decurtato l'importo lordo complessivamente rivendicato a tal titolo, non già della quota di TFR lorda versata al Fondo Tesoreria, bensì l'importo netto, così determinando una somma residua a titolo di TFR errata in eccesso”.
Concludevano, quindi, nei seguenti termini: “accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata per tutti i motivi in fatto e diritto sopra esposti”, con condanna della
2 controparte al pagamento delle spese del grado di giudizio.
Si costituiva nel grado al fine di chiedere l'integrale rigetto del gravame Controparte_1 avversario poiché inammissibile e, comunque, infondato in fatto e in diritto.
All'udienza del 15 ottobre 2025 nessuno compariva, sicché la causa veniva rinviata ex art 348
c.p.c.
Anche all'odierna udienza del 29 ottobre 2025 nessuno è comparso, nonostante la rituale comunicazione della data di rinvio al procuratore dell'appellante; pertanto, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. Come noto, la disciplina dettata dal codice di rito per l'inattività delle parti, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie assoggettate al rito del lavoro, considerando che le lacune del processo del lavoro, in mancanza di deroghe esplicite o implicite, sono colmabili col ricorso alle norme del rito ordinario, sempre che queste siano compatibili con le disposizioni del rito speciale e con le caratteristiche strutturali del medesimo.
Di talché, anche nelle controversie di lavoro, ai sensi dell'art. 348, secondo comma, c.p.c., la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 c.p.c. non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di una nuova udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità dell'appello (Cass., sez. lav., sentenza 33353/2024; Cass., sez. lav., ordinanza
41733/2021; in senso conforme, Corte d'appello di Roma, sez. lav., sentenze nn. 4717/2022 e
904/2019).
Orbene, posto che la parte appellante non è comparsa per due udienze consecutive, nonostante la ritualità della comunicazione dell'ordinanza resa alla prima udienza, deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348, secondo comma, c.p.c.
Si tratta di pronuncia che prevale su ogni altra questione, non essendo le parti comparse al fine di prospettare circostanze ulteriori.
3. Quanto alle spese del grado, esse ben possono essere interamente compensate tra le parti in applicazione del principio stabilito dall'art. 92, comma 2, c.p.c., così come risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018.
Ed invero, tra le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” in grado di giustificare la compensazione delle spese di lite rientra certamente la circostanza che le parti, non comparendo né alla prima né alla seconda udienza, hanno manifestato disinteresse rispetto a una decisione nel merito della causa e alla liquidazione delle spese del grado.
3 L'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 e applicabile ai giudizi di impugnazione promossi a partire dal 31 gennaio 2013) prevede che «quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso». Sussistono, quindi, tutti i presupposti oggettivi di operatività della stessa.
L'appellante è, pertanto, tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione. E invero, l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'appellante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. civ., Sez. Un., n. 22035/2014; Cass. n. 25386/2016).
P.Q.M.
- dichiara improcedibile l'appello;
- compensa le spese del grado tra le parti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Il Presidente est.
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