Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 27/05/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 787/2025 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 787/2025 vg promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RINALDINI Parte_1 C.F._1
SIMONE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RINALDINI Parte_2 C.F._2
SIMONE
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 27/02/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, i ricorrenti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
2) Entrambi i figli minor , oggi minorenni e studenti, restano affidati, secondo Per_1 Per_2 le norme di cui alla Legge 54/2006, in maniera condivisa ad entrambi i genitori, i quali continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità/potestà genitoriale, uniformandosi ai criteri adottati in costanza di matrimonio ed impegnandosi ad assumere di comune accordo ogni decisione relativa all'istruzione, educazione e salute dei figli, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi. A tal fine, i genitori si impegnano a collaborare tra di loro nel preminente ed esclusivo interesse dei figli.
Le decisioni di ordinaria amministrazione relative ad entrambi i figli minori saranno assunte dal genitore presso il quale ognuno di essi si troverà al momento, mentre, in caso di disaccordo tra i coniugi, la decisione sarà rimessa al Giudice.
Entrambi i figli minori e continueranno ad abitare insieme alla madre presso Per_1 Per_2
l'attuale abitazione sita in NO EN (Mo), Via Grazia Deledda n. 26, ove i medesimi avranno residenza privilegiata e stabile, fatta salva la possibilità per i genitori di eleggere concordemente il domicilio dei figli presso l'abitazione di residenza del padre.
I genitori concordano una collocazione paritaria dei figli minori, secondo il seguente calendario,
a settimane alterne:
LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' SABATO DOMENICA
PRIMA
SETTIMANA PADRE Per_3 Per_4 Per_3 Per_4 Persona_4 SECONDA
SETTIMANA Per_4 Per_3 Per_4 Per_3 Per_3 Persona_3
A chiarimento della tabella sopra riportata, si precisa che il genitore dovrà recuperare i figli a scuola nella giornata indicata, tenerli presso di sé per la notte e riaccompagnarli a scuola la mattina successiva.
Nei periodi di sospensione scolastica, i genitori rispetteranno il medesimo calendario.
Ad ogni modo, ciascun genitore dovrà sempre ed anticipatamente comunicare all'altro i luoghi di permanenza dei figli, anche vacanzieri, nonché ogni loro variazione, compresi i relativi indirizzi e recapiti telefonici.
Ciascun genitore si impegna a far sì che l'altro genitore mantenga e coltivi un buon rapporto con i figli minori.
Per quanto riguarda i periodi vacanzieri (festività pasquali, natalizie e vacanze estive), i genitori di impegnano a concordare, di volta in volta, il tempo di permanenza dei figli presso ciascuno di essi, impegnandosi affinché i medesimi trascorrano con entrambi parte delle festività. 3) In ragione del regime di affidamento paritario di cui sopra, il SI. Parte_2 corrisponderà alla SI.r , quale contributo per il mantenimento di ciascun figlio Parte_1 minore, la somma mensile di € 150,00, mediante bonifico bancario entro il giorno 30 di ogni mese (con decorrenza dal mese in cui verrà emesso il provvedimento di omologa della richiedenda separazione).
Il predetto importo sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT di incremento del costo della vita, a decorrere dal secondo anno.
L'obbligo al versamento del suddetto contributo verrà meno nel momento in cui ciascun figlio diverrà economicamente indipendente.
4) Ciascun coniuge dovrà concorrere, nella misura del 50% ciascuno, nelle spese aventi natura straordinaria relative ai figli minori, che si rendessero necessarie per i medesimi, secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari e per medicinali prescritti dal medico curante;
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari specialistici in libera professione;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo email, sms o altri sistemi di messaggistica) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, in difetto del quale il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
5) La casa familiare sita in NO EN (Mo), Via Grazia Deledda n. 26, identificata al
N.C.E.U. del comune di NO EN (Mo) al foglio 19, particella 215, subalterno 7, categoria A/2, classe 2, consistenza 6 vani, rendita catastale € 495,80 (appartamento) ed al foglio
19, particella 215, subalterno 20, categoria C/6, classe 10, consistenza 14 mq, rendita catastale
€ 48,44 (autorimessa), di esclusiva proprietà del SI , viene assegnata in via Parte_2 esclusiva alla SI.ra , la quale continuerà ad abitarvi insieme ai figli e Parte_1 Per_1
. Per_2
La predetta assegnazione è da intendersi sino al compimento del diciottesimo compleanno del figlio minor , ossia sino alla data del 16.04.2034. Per_2
Il SI , pertanto, si impegna, qualora non vi abbia già provveduto nelle more Parte_2 del presente procedimento, a trasferire la propria residenza presso altra abitazione, senza ritardi e comunque entro e non oltre un mese dal recepimento del presente accordo da parte dell'adito
Tribunale.
I coniugi pattuiscono, inoltre, che tutte le spese di ordinaria amministrazione relative alla suddetta casa familiare, ivi compresi gli esborsi per spese di godimento ed utenze inerenti le forniture di servizi (a mero titolo esemplificativo, non esaustivo, fornitura di luce, acqua, gas, servizio telefonico, tassa rifiuti, etc.), graveranno esclusivamente sulla SI.r , fino Parte_1
a quando quest'ultima continuerà ad abitarvi, mentre tutte le spese relative alla straordinaria amministrazione della casa familiare saranno accollate in via esclusiva al SI . Parte_2
I coniugi si impegnano a comunicare i patti di cui al presente atto all'amministratore condominiale, affinché anche le spese condominiali relative alla casa familiare vengano suddivise adeguatamente.
6) Il SI si accolla in via esclusiva l'intero debito residuo portato dal mutuo Parte_2 ipotecario contratto per l'acquisto della predetta unità immobiliare di NO EN (Mo), stipulato in data 12.01.2023 con l'istituto di credito Banco BPM S.p.A:, con atto a ministero del Notaio Dott di NO EN (Mo) (rep. n. 50451 – racc. n. 19477), Persona_5 regolarmente registrato in MO in data 27.01.2023 al n. 1830 serie 1T.
Pertanto, il SI. si impegna a pagare, sino all'integrale soddisfazione od Parte_2 estinzione anticipata dello stesso, le rate del predetto contratto di mutuo a scadere successivamente al recepimento del presente accordo da parte dell'adito Tribunale. In particolare, il SI si impegna a manlevare e tenere indenne la SI.r Parte_2 Parte_1 da qualsivoglia somma che la medesima dovesse essere chiamata a corrispondere, a
[...] qualsiasi titolo, con riferimento al predetto contratto di mutuo.
7) Il veicolo camper con targa CM775FP di proprietà esclusiva del SI. , Parte_2 resterà nella disponibilità di entrambi i coniugi, i quali concorderanno separatamente i termini di utilizzo dello stesso, accollandosi in parti eguali i costi di manutenzione del mezzo (a mero titolo esemplificativo, non esaustivo, bollo, assicurazione, interventi meccanici, rimessaggio, etc.).
In particolare, il SI si impegna a non vendere il suddetto camper senza il Parte_2 preventivo consenso scritto della SI.r . Parte_1
8) Allo stato i coniugi dichiarano di percepire adeguati redditi propri e di essere quindi economicamente autosufficienti, per cui rinunciano reciprocamente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento e/o di qualsivoglia ulteriore contributo patrimoniale di carattere alimentare e/o di mantenimento, fatto salvo quanto previsto ai punti 3), 4), 5) e 6).
9) I coniugi, fatto salvo quanto sopra pattuito, dichiarano di non vantare reciproche pretese di carattere economico, nonché di avere già definito e regolato, di comune accordo, ogni altra questione patrimoniale non menzionata nel presente atto e, pertanto, di non avere altre questioni di carattere patrimoniale da definire, fatto salvo tutto quanto previsto ai precedenti punti.
10) I coniugi si rilasciano sin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio, nonché il rinnovo, del passaporto e/o, in generale, di altro documento valido per l'espatrio per sé e per i figli minori.
11) Le spese relative alla presente procedura saranno integralmente compensate tra le parti”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
- Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c. - Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
- La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti ai figli minori ed ai rapporti economici.
- Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di MO in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 Parte_2 eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi ata a LO (MO) Parte_1 il 12/12/1981 e nato a [...] il [...]. Parte_2
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai figli minori ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di NO EN (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2010, atto n. 7, Parte II, serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in MO, nella camera di conSIlio della prima sezione civile in data 21/05/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale