Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di conIGlio e composto dai IGg.ri Magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente rel. dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5414 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata\o a Palermo (PA), in data 15/01/1989 Parte_1
E
in persona del procuratore speciale , nato\a a Palermo Parte_2 Parte_3
(PA), in data 20/07/1989
Entrambi elettivamente domiciliati in Isola delle Femmine, via G.B. Giambona n. 6, presso lo studio dell'avv. Pagano Giuseppe, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 27/11/2024.
All'udienza del $$ data_udienza$$, dopo che i coniugi hanno dichiarato che tra loro non è possibile una riconciliazione, il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ - dichiarare la separazione personale dei coniugi ed , Parte_1 Parte_2 ordinando l'annotazione al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di Palermo;
, con domiciliazione e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, Parte_1 autorizzando quest'ultima sin d'ora a poter firmare solo lei tutti i documenti necessari per la minore, a titolo esemplificativo e non esaustivo: rinnovo carta di identità, rinnovo codice fiscale, rinnovo passaporto, interventi chirurgici ed ospedalieri, documentazione scolastica, ecc…;
-la casa coniugale rimarrà assegnata alla IG.ra , il cui canone di locazione Parte_1 verrà pagato con i proventi della locazione dell'immobile di Palermo;
-il IG. avrà facoltà di incontrare e tenere con sé la figlia minorenne, nel periodo Pt_2 Per_1 in cui si recherà qui in Italia per 15 giorni consecutivi o sino al suo soggiorno in Italia;
-la piccola potrà recarsi in vacanza dal padre, durante le feste comandate ovvero Per_1 durante le vacanze estive;
-il IG. LP potrà comunicare liberamente al telefono con la propria figlia;
-considerata la situazione reddituale e familiare delle parti porre, a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie mediante la corresponsione, entro il giorno cinque di ciascun mese, della somma complessiva di euro 150,00 (importo annualmente rivalutato secondo l'indice ISTAT);
-considerata la situazione reddituale e familiare delle parti porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante la corresponsione in favore della madre, entro il giorno cinque di ciascun mese, della somma complessiva di euro 250,00 (importo annualmente rivalutato secondo l'indice ISTAT);
-che, vada posto a carico del IG. l'obbligo di contribuire in via esclusiva al Parte_2 pagamento delle c.d. spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia minore:
spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
spese extra-scolastiche relative a: tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e baby-sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica) b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare
(nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica);
spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter, pre-scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo”.
P.Q.M.
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 27/11/2024 , riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369 ( matrimonio celebrato il 20/03/2017 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n.
5 - parte II – serie A - Anno 2017). Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di ConIGlio del 26/03/2025.
Il Presidente del Tribunale
Piergiorgio Morosini