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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 705/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BOLOGNA GIOVANNI, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 267/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monreale - Piazza Vittorio Emanuele Ii 8/12 90046 Monreale PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. IIACC2021 - 6005 DEL 20.9.2024 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste nei motivi di ricorso e chiede l'accoglimento dello stesso.
Il Comune di Monreale si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, del 28.12.2024, contro il Comune di Monreale, la Ricorrente_1 s.r.l., in persona del rappresentante legale pro tempore, Arch.Rappresentante_1 impugnava:
l'avviso di accertamento ai fini dell'IMU con riguardo all'anno d'imposta 2021, emesso dall'Ufficio Tributi del
Comune di Monreale, n. IIACC2021 - 6005 del 20.9.2024, notificato in data 7.11.2024, con il quale veniva intimato il pagamento di un importo complessivo di € 6.822,57.
Parte ricorrente nel ricorso rilevava:
1. l'infondatezza nel merito e l'illegittimità dell'avviso per violazione dell'art. 1, comma 751, della L. n.
160/2019;
2. l'infondatezza e l'illegittimità della pretesa sanzionatoria.
Con istanza del 18.02.2025, il Comune di Monreale, chiedeva la consultazione del fascicolo telematico relativo al ricorso ai fine dell'eventuale costituzione in giudizio.
Con controdeduzioni del 31.12.2025, si costituiva in giudizio il Comune di Monreale, rilevando:
1.la fondatezza e legittimità dell'avviso di accertamento impugnato da controparte e la mancata presentazione da parte ricorrente della dichiarazione ai fini IMU prevista dall'art. 2, comma 5-bis, del D.L. 102/2013;
2. la parziale riformulazione dell'avviso di accertamento impugnato, a seguito della presentazione del ricorso, in virtù del proprio legittimo esercizio del potere di autotutela. L'Ufficio provvedeva, infatti a rivedere l'avviso di accertamento in parola, stabilendo che in luogo dell'importo di €.6.823,00 la Ricorrente_1 avrebbe dovuto versare l'importo di €.5.286,00,non incidendo tale modifica, sui profili di illegittimità dedotti da parte ricorrente;
3. la legittimità delle sanzioni applicate.
In data 05.01.2026, parte ricorrente depositava presso questa Corte:
- una copia del bilancio d'esercizio al 31.12.2021, nonché la distinta delle rimanenze di magazzino;
- l'istanza di autotutela con la quale la società aveva comunicato al Comune di Monreale gli immmobili merce;
- una copia dell'avviso di accertamento emesso dal Comune di Monreale con riguardo ai periodi d'imposta
2018 e 2019 e dell'avviso di accertamento emesso con riguardo al periodo d'imposta 2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte prende atto dell'avvenuta modifica della pretesa del Comune relativa all'accertamento impugnato ed in particolare con riferimento all'unità immobiliare di cui al fg. 34 part. 618 sub 4 e al fabbricato di cui al fg. 26 part. 2888 sub 78. Per tale pretesa può dichiararsi cessata la materia del contendere.
La materia oggetto del ricorso è stata, invero, oggetto di molti interventi della Suprema Corte.
In particolare, per quanto qui di interesse, le questioni da dirimere sono due: la prima se gli immobili di cui all'avviso di accertamento hanno le caratteristiche per l'esenzione; la seconda se tale esenzione sia stato oggetto di apposita dichiarazione per richiederne l'adozione.
La Corte non richiama tutta la giurisprudenza anche recentissima della Suprema Corte pur richiamata per ampi stralci dal resistente ed allegata nel fascicolo con la quale il resistente sostiene che non sia applicabile l'esenzione al ricorrente per gli immobili oggetto dell'Avviso non tanto perché essi non siano “beni merce” oggetto quindi di possibile esenzione,ma quanto perché gli stessi non sono stati oggetto di apposita dichiarazione annuale con la quale tale esenzione veniva richiesta.
E sul punto richiama l'orientamento della Corte di Cassazione, da cui questa Corte non ritiene di doversi discostare, (ordinanza n. 8357 del 30 marzo 2025), secondo cui "le condizioni per l'esonero IMU, rappresentate, per un verso, dalla destinazione alla vendita delle unità in questione,e, per altro verso, dallo stato di non locazione degli stessi, devono essere, dunque, oggetto di specifica indicazione nella denuncia
IMU, da presentare relativamente a ciascuna annualità per le quali si chiede l'applicazione dell'esenzione in discussione, trattandosi di fatti potenzialmente variabili da periodo a periodo, e che vanno dunque portati a conoscenza dell'Ente impositore circa la loro permanenza".
Ed ancora lo stesso orientamento con il quale la Suprema Corte ha ritenuto che ai fini dell'operatività della esenzione in esame il legislatore ha previsto l'obbligatorietà della presentazione della dichiarazione annuale, da inoltrare entro i termini di decadenza previsti dalla normativa IMU ,così da porre l'ente impositore nelle condizioni di poter controllare la veridicità dei dati esposti evitando problematiche, verifiche ex post e di poter prevedere le risorse finanziarie necessarie per la gestione degli interessi comunali. Ed in tale senso questa
Corte non ritiene di doversi discostare da l'orientamento della Suprema Corte, ribadito da ultimo anche con l'Ordinanza n. 28452 del 27 ottobre 2025, secondo cui "le condizioni per l'esenzione dei cd. "beni-merce
" non locati devono essere oggetto di specifica indicazione nella denuncia IMU, da presentare relativamente a ciascuna annualità per la quale si chiede l'applicazione dell'esonero, trattandosi di fatti potenzialmente variabili da periodo a periodo, da portarsi a conoscenza dell'Ente impositore circa la loro permanenza".
L'istanza in autotutela presentata nel 2019 per l'applicazione dell'esenzione a decorrere dal 2014 non assolve al compito che la Dichiarazione ha per come voluto dal legislatore.
Giova rammentare che il richiamo all'art.1, comma 751, della legge n.160/2019 non refluisce sull'obbligo della dichiarazione atteso che inerisce il regime dell'imposta ( aliquote ed esenzione: “751. Fino all'anno
2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU”) e non anche le modalità applicative e gli obblighi di dichiarazione.
Neanche le doglianze relativa alla corretta applicazione delle sanzioni sono accoglibili.
Questa Corte ritiene che l'avviso di accertamento contiene tutti gli elementi necessari per l'irrogazione delle sanzioni. In particolare che l'atto è rispettoso della disciplina di cui all'art. 17 del D.Lgs. 472/1997. In particolare sulla necessità di non contestualità della sanzione rispetto all'Avviso questa Corte ritiene condivisibile l'orientamento della Suprema Corte ( ordinanza n. 8278 del 29 marzo 2025) pure richiamato dal resistente che ha chiarito che "In tema di sanzioni amministrative tributarie, quando la sanzione è irrogata con atto contestuale all'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 472/1997, essa è da intendersi motivata per relationem alla pretesa fiscale definita nei suoi elementi essenziali".
In particolare la disciplina di cui all'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 472/1997, espressamente prevede la possibilità di irrogare le sanzioni "con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità".
E questa interpretazione è confermata dalla Suprema Corte (ordinanza n. 17296 del 24 giugno 2024) che recita che "Le sanzioni collegate al tributo possono essere imposte, senza previa contestazione e con l'osservanza delle disposizioni che regolano l'accertamento del tributo stesso, cioè contestualmente all'avviso di accertamento”.
Nel caso che qui si esamina l'avviso di accertamento contiene tutti gli elementi richiesti dall'art. 16, comma
2, del D.Lgs. 472/1997 per la valida irrogazione delle sanzioni. L'atto indica chiaramente: i fatti attribuiti al trasgressore (omesso versamento dell'IMU per l'anno 2021); - gli elementi probatori (mancata presentazione della dichiarazione IMU per i beni merce); - le norme applicate (normativa IMU e sanzionatoria); - i criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni (applicazione nel minimo edittale del 30%); - l'entità delle sanzioni
(€ 1.459,90 come da atto di riformulazione); - i minimi edittali previsti dalla legge.
Alla soccombenza segua la condanna alle spese liquidate come in dispositivo nella misura minima prevista dalle tariffe in ragione della scarsa complessità della causa.
P.Q.M.
Il ricorso è rigettato. Condanna la Ricorrente_1 s.r.l. al pagamento di euro 852,00 più il 15% per spese forfettarie in favore del Comune di Monreale.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BOLOGNA GIOVANNI, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 267/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monreale - Piazza Vittorio Emanuele Ii 8/12 90046 Monreale PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. IIACC2021 - 6005 DEL 20.9.2024 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste nei motivi di ricorso e chiede l'accoglimento dello stesso.
Il Comune di Monreale si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, del 28.12.2024, contro il Comune di Monreale, la Ricorrente_1 s.r.l., in persona del rappresentante legale pro tempore, Arch.Rappresentante_1 impugnava:
l'avviso di accertamento ai fini dell'IMU con riguardo all'anno d'imposta 2021, emesso dall'Ufficio Tributi del
Comune di Monreale, n. IIACC2021 - 6005 del 20.9.2024, notificato in data 7.11.2024, con il quale veniva intimato il pagamento di un importo complessivo di € 6.822,57.
Parte ricorrente nel ricorso rilevava:
1. l'infondatezza nel merito e l'illegittimità dell'avviso per violazione dell'art. 1, comma 751, della L. n.
160/2019;
2. l'infondatezza e l'illegittimità della pretesa sanzionatoria.
Con istanza del 18.02.2025, il Comune di Monreale, chiedeva la consultazione del fascicolo telematico relativo al ricorso ai fine dell'eventuale costituzione in giudizio.
Con controdeduzioni del 31.12.2025, si costituiva in giudizio il Comune di Monreale, rilevando:
1.la fondatezza e legittimità dell'avviso di accertamento impugnato da controparte e la mancata presentazione da parte ricorrente della dichiarazione ai fini IMU prevista dall'art. 2, comma 5-bis, del D.L. 102/2013;
2. la parziale riformulazione dell'avviso di accertamento impugnato, a seguito della presentazione del ricorso, in virtù del proprio legittimo esercizio del potere di autotutela. L'Ufficio provvedeva, infatti a rivedere l'avviso di accertamento in parola, stabilendo che in luogo dell'importo di €.6.823,00 la Ricorrente_1 avrebbe dovuto versare l'importo di €.5.286,00,non incidendo tale modifica, sui profili di illegittimità dedotti da parte ricorrente;
3. la legittimità delle sanzioni applicate.
In data 05.01.2026, parte ricorrente depositava presso questa Corte:
- una copia del bilancio d'esercizio al 31.12.2021, nonché la distinta delle rimanenze di magazzino;
- l'istanza di autotutela con la quale la società aveva comunicato al Comune di Monreale gli immmobili merce;
- una copia dell'avviso di accertamento emesso dal Comune di Monreale con riguardo ai periodi d'imposta
2018 e 2019 e dell'avviso di accertamento emesso con riguardo al periodo d'imposta 2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte prende atto dell'avvenuta modifica della pretesa del Comune relativa all'accertamento impugnato ed in particolare con riferimento all'unità immobiliare di cui al fg. 34 part. 618 sub 4 e al fabbricato di cui al fg. 26 part. 2888 sub 78. Per tale pretesa può dichiararsi cessata la materia del contendere.
La materia oggetto del ricorso è stata, invero, oggetto di molti interventi della Suprema Corte.
In particolare, per quanto qui di interesse, le questioni da dirimere sono due: la prima se gli immobili di cui all'avviso di accertamento hanno le caratteristiche per l'esenzione; la seconda se tale esenzione sia stato oggetto di apposita dichiarazione per richiederne l'adozione.
La Corte non richiama tutta la giurisprudenza anche recentissima della Suprema Corte pur richiamata per ampi stralci dal resistente ed allegata nel fascicolo con la quale il resistente sostiene che non sia applicabile l'esenzione al ricorrente per gli immobili oggetto dell'Avviso non tanto perché essi non siano “beni merce” oggetto quindi di possibile esenzione,ma quanto perché gli stessi non sono stati oggetto di apposita dichiarazione annuale con la quale tale esenzione veniva richiesta.
E sul punto richiama l'orientamento della Corte di Cassazione, da cui questa Corte non ritiene di doversi discostare, (ordinanza n. 8357 del 30 marzo 2025), secondo cui "le condizioni per l'esonero IMU, rappresentate, per un verso, dalla destinazione alla vendita delle unità in questione,e, per altro verso, dallo stato di non locazione degli stessi, devono essere, dunque, oggetto di specifica indicazione nella denuncia
IMU, da presentare relativamente a ciascuna annualità per le quali si chiede l'applicazione dell'esenzione in discussione, trattandosi di fatti potenzialmente variabili da periodo a periodo, e che vanno dunque portati a conoscenza dell'Ente impositore circa la loro permanenza".
Ed ancora lo stesso orientamento con il quale la Suprema Corte ha ritenuto che ai fini dell'operatività della esenzione in esame il legislatore ha previsto l'obbligatorietà della presentazione della dichiarazione annuale, da inoltrare entro i termini di decadenza previsti dalla normativa IMU ,così da porre l'ente impositore nelle condizioni di poter controllare la veridicità dei dati esposti evitando problematiche, verifiche ex post e di poter prevedere le risorse finanziarie necessarie per la gestione degli interessi comunali. Ed in tale senso questa
Corte non ritiene di doversi discostare da l'orientamento della Suprema Corte, ribadito da ultimo anche con l'Ordinanza n. 28452 del 27 ottobre 2025, secondo cui "le condizioni per l'esenzione dei cd. "beni-merce
" non locati devono essere oggetto di specifica indicazione nella denuncia IMU, da presentare relativamente a ciascuna annualità per la quale si chiede l'applicazione dell'esonero, trattandosi di fatti potenzialmente variabili da periodo a periodo, da portarsi a conoscenza dell'Ente impositore circa la loro permanenza".
L'istanza in autotutela presentata nel 2019 per l'applicazione dell'esenzione a decorrere dal 2014 non assolve al compito che la Dichiarazione ha per come voluto dal legislatore.
Giova rammentare che il richiamo all'art.1, comma 751, della legge n.160/2019 non refluisce sull'obbligo della dichiarazione atteso che inerisce il regime dell'imposta ( aliquote ed esenzione: “751. Fino all'anno
2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU”) e non anche le modalità applicative e gli obblighi di dichiarazione.
Neanche le doglianze relativa alla corretta applicazione delle sanzioni sono accoglibili.
Questa Corte ritiene che l'avviso di accertamento contiene tutti gli elementi necessari per l'irrogazione delle sanzioni. In particolare che l'atto è rispettoso della disciplina di cui all'art. 17 del D.Lgs. 472/1997. In particolare sulla necessità di non contestualità della sanzione rispetto all'Avviso questa Corte ritiene condivisibile l'orientamento della Suprema Corte ( ordinanza n. 8278 del 29 marzo 2025) pure richiamato dal resistente che ha chiarito che "In tema di sanzioni amministrative tributarie, quando la sanzione è irrogata con atto contestuale all'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 472/1997, essa è da intendersi motivata per relationem alla pretesa fiscale definita nei suoi elementi essenziali".
In particolare la disciplina di cui all'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 472/1997, espressamente prevede la possibilità di irrogare le sanzioni "con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità".
E questa interpretazione è confermata dalla Suprema Corte (ordinanza n. 17296 del 24 giugno 2024) che recita che "Le sanzioni collegate al tributo possono essere imposte, senza previa contestazione e con l'osservanza delle disposizioni che regolano l'accertamento del tributo stesso, cioè contestualmente all'avviso di accertamento”.
Nel caso che qui si esamina l'avviso di accertamento contiene tutti gli elementi richiesti dall'art. 16, comma
2, del D.Lgs. 472/1997 per la valida irrogazione delle sanzioni. L'atto indica chiaramente: i fatti attribuiti al trasgressore (omesso versamento dell'IMU per l'anno 2021); - gli elementi probatori (mancata presentazione della dichiarazione IMU per i beni merce); - le norme applicate (normativa IMU e sanzionatoria); - i criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni (applicazione nel minimo edittale del 30%); - l'entità delle sanzioni
(€ 1.459,90 come da atto di riformulazione); - i minimi edittali previsti dalla legge.
Alla soccombenza segua la condanna alle spese liquidate come in dispositivo nella misura minima prevista dalle tariffe in ragione della scarsa complessità della causa.
P.Q.M.
Il ricorso è rigettato. Condanna la Ricorrente_1 s.r.l. al pagamento di euro 852,00 più il 15% per spese forfettarie in favore del Comune di Monreale.