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Sentenza 25 gennaio 2024
Sentenza 25 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/01/2024, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SENTENZA N. Anno 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Salerno, dr. Ippolita Laudati, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa civile recante il N. 2086/2023 Cont. Lav. vertente:
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Parte_1
Trapanese, in virtù di mandato in atti.
RICORRENTE
E
- in Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t, rappresentato e difeso come in atti.
RESISTENTE
CONCLUSIONI RASSEGNATE.
Come da note telematiche.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.04.2023, in Parte_1
qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, adiva il Giudice di
Salerno, quale Giudice del lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: In via principale, accogliere il ricorso ed
1 ordinare all' di Salerno in persona del l. rapp.te, di ricostituire CP_2
in favore del sig. la pensione con retrodatazione della Pt_1
stessa, dalla data del 12.1.2020 ai sensi e per gli effetti della legge 26/2019 che ha convertito il DL 04/2019. Laddove non venisse riconosciuta tale retrodatazione, considerata valida la decorrenza della posizione pensionistica dal 01.05.2020, in via gradata quantomeno condannare l' in persona del l. rapp.te al CP_2
pagamento dei ratei pensionistici a decorrere dal 01.05.2020 sino al 31.12.2020, oltre interessi e rivalutazione su ogni singolo rateo sino al soddisfo. Con condanna alle spese, diritti ed onorari a distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva l' che concludeva: rigettare il ricorso proposto. In CP_2
via subordinata, dichiarare dovuti i ratei da maggio a settembre
2020. Con vittoria di spese.
Ritenuta superflua ogni integrazione probatoria, sulle conclusioni rassegnate nelle note telematiche disposte in sostituzione dell'udienza del 23.01.2024, il Giudice decideva la causa come da sentenza telematicamente depositata.
Il ricorso deve esser respinto per i motivi che seguono.
Il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa presso l'
[...]
e la sua posizione contributiva è stata determinata Org_1
dallo stesso per il periodo dal 13.09.1977 (comprendendovi CP_2
anche il servizio militare) sino al 30.4.2020, data di cessazione del rapporto di lavoro. In data 17.04.2020, usufruendo della finestra definita quota 100 prevista dal DL 04/19 convertito in L. 26/19, conveniva con la società datrice di lavoro la risoluzione dello stesso rapporto con sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione. Successivamente, presentava domanda di diritto a pensione all' tramite raccomandata a/r, con decorrenza di CP_2
2 pagamento dei ratei pensionistici dal 01.05.2020, ritenendo di aver maturato i requisiti al 12.01.2020, previsti dalla L. 26/19 al momento del compimento dei 62 anni anagrafici e 38 di contribuzione. L non dava seguito e non accoglieva la CP_2
domanda.
Il ricorrente presentava nuova domanda di pensione tramite patronato dal settembre 2020 in poi, per vedersi riconoscere il diritto a pensione, diritto che gli era già stato riconosciuto, come da documenti allegati, a decorrere dal 01.10.2020, con relativo pagamento dei ratei a decorrere dal 01.01.2021.
A tal uopo, in data 27.10.2020 veniva inviata apposita domanda all' di Salerno chiedendo già la retrodatazione del CP_2
provvedimento di pensione all'01.05.2020, non ricevendo alcuna comunicazione di diniego o di documentazione ad integrazione, avvertendo, altresì, che in caso di mancato riscontro della stessa richiesta entro 60 giorni dalla sua ricezione, il ricorrente avrebbe adito le competenti sedi giudiziarie per riconoscimento retroattivo del suo diritto a pensione dall'01.05.2020, con ogni conseguenza giuridica ed economica risultante da tale retrodatazione.
L' resisteva alla domanda asserendo che della domanda di CP_2
pensione, inoltrata con modalità cartacea, in data 17 aprile 2020, non vi sia alcuna traccia presso gli archivi dell' e che nella CP_2
domanda presentata successivamente ed in via telematica, in data 17 settembre 2020, non si rinviene nessun cenno alla precedente istanza dell'aprile dello stesso anno.
In ogni caso, l ritiene che la domanda cartacea sia da CP_2
considerarsi, in ogni caso, irricevibile, ai sensi dell'art. 38, comma
5, del d.l. n. 78 del 2010 (convertito in legge n. 122/10), in forza del quale, a decorrere dal 1°gennaio 2011, l'unico canale
3 percorribile per la presentazione di domande preordinate al riconoscimento di prestazioni e/o servizi è quello telematico.
Preme evidenziare che la domanda dell'assicurato è elemento condizionante del diritto a pensione e deve essere tempestiva, completa e corretta nel suo contenuto.
Ne deriva che se l'assicurato manifesta la volontà di conseguire una determinata prestazione con una specifica domanda da un determinato momento, l è tenuto a prendere atto di tale CP_2
volontà e adeguare ad essa il proprio comportamento, salvo, si intende, che la domanda non sia formulata in termini equivoci o che si presti ad essere interpretata in modi diversi;
in questo caso,
l'istituto nel rispetto dei principi di correttezza e buona amministrazione sui cui si fonda il rapporto con l'assicurato, può interpellare l'interessato invitandolo a fornire chiarimenti o svolgendo precisazioni. In quest'ottica opera l'autotutela pubblicistica che consiste nella possibilità per l'amministrazione di risolvere i conflitti derivanti da propri errori o da elementi sopravvenuti attraverso un'iniziativa spontanea.
Tuttavia, nel caso specifico non v'era ragione per l' di rivedere CP_2
la propria posizione poiché il ricorrente ha trasmesso la propria domanda di pensionamento tramite patronato nel settembre 2020
e correttamente l ha riconosciuto il diritto alla pensione a CP_2
decorrere dal 01.10.2020, con relativo pagamento dei ratei a decorrere dal 01.01.2021.
Che in precedenza il ricorrente abbia inoltrato all'ente un'altra domanda di pensionamento e non l'abbia inoltrata secondo le modalità telematiche, ma con modalità cartacea, ciò non rileva in quanto la domanda deve considerarsi irricevibile, ai sensi dell'art. 38, comma 5, del d.l. n. 78 del 2010 (convertito in legge n.
4 122/10), in forza del quale, a decorrere dal 1°gennaio 2011,
l'unico canale percorribile per la presentazione di domande preordinate al riconoscimento di prestazioni e/o servizi è quello telematico.
Il ricorrente lamenta di non aver potuto accedere ai servizi del patronato a causa della chiusura dei correlativi uffici durante l'emergenza Covid, ciò non è da considerarsi come una causa di impedimento alla presentazione della domanda in quanto lo stesso avrebbe potuto presentare la domanda in questione in via telematica, così come richiesto dalla legge, attraverso l'accesso diretto sul sito che, nel periodo in discorso, ha garantito ed CP_2
offerto la prosecuzione di tutte le attività di competenza dell'Istituto.
Alla stregua di quanto precede, si ritiene che, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso non vada conseguentemente accolto. Le spese sono compensate in ragione della pronuncia resa.
P.Q.M.
1) Rigetta il ricorso.
2) Compensa le spese di lite.
Salerno, 24/01/2024
Il Giudice del lavoro.
Dott.ssa Ippolita Laudati
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