Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/05/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Presidente Dott. Giorgio Latti
Giudice relatore Dott. Mario Farina
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5568 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
' nato a [...] il [...] C.F C.F. 1 e Parte 1
residente in [...], alla Località Ponti n. 3, elettivamente domiciliata in presso lo studio degli avv. ti Gianluca Clary e dall'Avv.to Annamaria Clary con studio in Bari alla che la rapprentano e difendono in virtù di procura in atti;
Ricorrente
contro
CP 1 nata a [...] il [...], residente a [...], in Località Ponti
,
n.3, interno 1, ed elettivamente domiciliata in Cagliari nella Via G.B. Tuveri n. 6, presso lo studio dell'Avv. Ottaviano Cui
Convenuto -contumace
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
CONCLUSIONI:
Nell'interesse di parte ricorrente: "Voglia l'Ill.mo Tribunale: pronuncia della sola separazione."
Nell'interesse di parte resistente: " Voglia l'Ill.mo Tribunale:
-previa riunione del procedimento R.G.N. 6855/2024 al procedimento R.G. N. 5568/2024 -rigettare ogni diversa domanda del Parte 1 1. Dichiarare la separazione dei coniugi;
2. Autorizzare
i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. affidare il figlio ER 1 maggiorenne ma non economicamente sufficiente, congiuntamente ad entrambi i genitori;
3. disporre a carico del il versamento di euro 830,00 mensili in favore della moglie sig. Parte 1 CP 1 0
di quell'importo che si riterrà equo, quale contributo per il mantenimento, oltre aggiornamenti
ISTAT come per legge, da corrispondersi mediante versamento sulla Postepay Evolution n.
5333171102592181, intestata alla signora CP 1 entro il giorno 5 di ogni mese;
oltre il figlio ER 1 (mediche, ed altre pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per provveda al mantenimento eventuali non prevedibili);
4. disporre che il sig. Parte 1
diretto del figlio sino alla autosufficienza economica;
5. disporre a favore della signora [...]
CP 1 l'intero importo dell'Assegno Unico Universale erogato dall'INPS;
6. con vittoria di spese e compensi."
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.09.2022 Parte 1 ha domandato la pronuncia della separazione con addebito alla moglie, l'assegnazione a sé della casa familiare per dimorarvi con il figlio maggiorenne e la determinazione di un contributo a carico della convenuta per il mantenimento del figlio ER 1 maggiorenne non economicamente indipendente.
A fondamento delle domande formulate, parte ricorrente ha esposto che le parti hanno contratto matrimonio in Nuxis (Ci) il 2.09.2007, che dalla loro unione è nato un figlio ER 1 ( 02.09.2004); che i coniugi risiedono in Sant'Antioco, in un alloggio di servizio di proprietà del Ministero
Infrastrutture e Trasporti Capitanerie di Porto;
che nel giugno 2024 la convenuta si è allontanata dal domicilio coniugale e si è trasferita presso l'abitazione materna in Nuxis;
di essere dipendente del
Ministero Infrastrutture e Trasporti Capitaneria di Porto e di aver percepito nell'anno 2023 un reddito netto annuo di euro 30.000,00, con una retribuzione media mensile di euro 2.562,38; che la resistente ha sempre lavorato e all'attualità è dipendente della 66
Parte 2
[...] che da alcuni mesi la convenuta ha serbato una condotta violenta nei suoi confronti, con aggressioni personali e danneggiamento ai suoi beni;
che la resistente ha anche proposto azione penale ex art. 572 c.p di cui è stata richiesta l'archiviazione; che la resistente da parecchio tempo è
dedita al gioco on line per il quale utilizza i propri guadagni;
che il figlio ER 1 presta attività
lavorativa nel settore della ristorazione ed è autosufficiente per le sue esigenze di ragazzo ventenne e intende proseguire iscrivendosi ai corsi serali.
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All'udienza del 19.02.2025 è comparsa la sola parte ricorrente, la quale oltre a confermare il contenuto del ricorso ha dichiarato "Dal matrimonio è nato il figlio ERsona_2 il 2.9.2004.
Attualmente il ragazzo vive a Cagliari con la fidanzata in un appartamento in locazione. svolge lavoretti nei fine settimana ed è in cerca di lavoro stabile. Ha interrotto gli studi superiore e vorrebbe concludere l'ultimo anno alle serali. La convivenza con la CP_1 si è interrotta a giugno
2024. La signora ha abbandonato l'abitazione coniugale che al periodo era costituita da un alloggio militare in Sant'Antioco in quanto sono militare della Guardia Costiera. Lei ha posto in essere una serie di comportamenti aggressivi e violenti. Negli ultimi anni la situazione è divenuta insostenibile anche per la ludopatia della quale di fatto è affetta la Vacca. Ho subito anche il danneggiamento di oggetti personali quali un motociclo, due cellulari e altri oggetti. Lei ha sporto denuncia nei miei confronti per maltrattamenti ma il gip ne ha disposto l'archiviazione. Dopo che la CP_1 è andata via ho avuto contatti telefonici sporadici ma infine ho evitato di rispondere perché ero oggetto di insulti. Preciso che non sono più assegnatario dell'alloggio di servizio e sto vivendo in un locale uso foresteria della Capitaneria di Porto di Sant'Antioco. Preciso che contribuisco volontariamente al mantenimento di ER 1 con l'elargizione di somme periodiche. La CP 1 ha sempre svolto lavori nell'ambito della ristorazione e in ambito alberghiero."
All'esito dell'udienza i procuratori di parte ricorrente (in accordo con la parte ) hanno dato atto della rinuncia del loro assistito alla domanda di addebito. domandando la pronuncia della sola separazione.
Il Giudice, dichiarata la contumacia del convenuto, ha pronunciato ordinanza ai sensi dell'art. 473
bis 22, autorizzando le parti a vivere separatamente. Inoltre, non essendovi necessità di ulteriore istruzione la causa ha trattenuto la causa in decisione sulla sola domanda di separazione.
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tardivamente (dopo la chiusura del verbaleIn data 19.02.2025 si è costituita in giudizio d'udienza) la parte convenuta opposta, non opponendosi alla pronuncia della separazione ma domandando in via preliminare la riunione del procedimento con quello R.G.N. 6855/2024
incardinato dalla CP_1 la determinazione di un contributo a suo favore a titolo di mantenimento nella misura di euro 830,00 e che il ricorrente sia obbligato a provvedere al mantenimento diretto del figlio sino alla autosufficienza economica, con suddivisione delle spese straordinarie tra i genitori al 50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio ER_1 .
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La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
ER quanto concerne le ulteriori domande della parte ricorrente deve darsi atto che la stessa ha rinunciato espressamente alla richiesta di addebito chiedendo la pronuncia della sola separazione. Risultano invece tardive, in quanto formulate fuori dai termini previsti dalla legge, le domande riconvenzionali formulate dal resistente. Tale decadenza, ha, difatti, carattere assoluto ed è
rilevabile d'ufficio. Nella specie il convenuto risulta essersi costituito in data 19.02.2025 alle ore
11e22, dopo la chiusura del verbale d'udienza avvenuta alle 10e52.
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Le ragioni di lite giustificano la compensazione integrale delle spese
PQM
pronuncia la separazione personale dei coniugi
,nato a [...] 1
nata a [...] il [...], mandando al (Bari) il 20/09/1977 e CP 1
competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza ( atto n. 3,
parte II, serie A, anno 2007 Comune di Nuxis);
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale in data .13.5.2025
Il Giudice Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti