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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/05/2025, n. 2540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2540 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6112/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE - UPP
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6112/2024 promossa da:
AVV. , (C.F. ), rappresentata e difesa da se Parte_1 C.F._1
stessa
RICORRENTE
contro
IN PERSONA DEL MINISTRO RAPPR. LEGALE PRO Controparte_1
TEMPORE (C.F. ) P.IVA_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a decreto di rigetto liquidazione dei compensi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
L'Avv. proponeva opposizione con ricorso ex art. 170 D.p.r. 115/2002 avverso Parte_1
il decreto comunicato il 08.05.2023 ed emesso dal Giudice di Pace di Paternò nell'ambito del pagina 1 di 4 procedimento iscritto al R.G. n. 593/2021; la ricorrente, dopo aver premesso di avere svolto attività di difesa nell'interesse di , ammesso al patrocinio a spese dell'Erario con delibera del Persona_1
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 30.03.2021 e dopo aver spiegato la propria qualità di legittimata ad agire nel presente giudizio, lamentava la illegittimità del provvedimento opposto laddove era stata liquidata una somma, a titolo di compensi, inferiore a quella dovuta secondo i valori minimi dello scaglione di valore compreso da euro 5.200,00 a 26.000,00 del D.M. 55/2014 ed aggiungeva che il decidente, nel liquidare la somma di euro 350,00, aveva omesso di fornire una adeguata motivazione, non essendo stato indicato neanche il protocollo o lo scaglione di riferimento utilizzato.
Per tali motivi, chiedeva riformarsi il decreto impugnato e liquidarsi la somma di euro 1.518,92 di cui all'istanza di liquidazione depositata in atti, da porsi a carico dell'Erario ex art. 4 DPR 115/2002 con vittoria di spese del presente giudizio.
Il , ritualmente citato, non si costituiva e va dichiarato contumace. Controparte_1
La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'odierna udienza con sentenza emessa ex art. 281
sexies cpc.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della opposizione proposta nel rispetto dei termini.
La presente controversia ha ad oggetto la liquidazione dei compensi professionali spettanti all'Avvocato per l'attività svolta nell'ambito di procedimento civile R.G. n. Parte_1
593/2021 conclusosi con sentenza di rigetto della domanda.
A sostegno della domanda, parte ricorrente produceva i verbali di udienza del procedimento su indicato, la sentenza definitiva e la istanza e delibera di ammissione al patrocinio a spese dell'Erario
della parte difesa.
In punto di diritto, occorre chiarire che ai sensi dell'art. 2 comma 1 D.M. 55/14 “Ai fini della
pagina 2 di 4 liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività
prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni
soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni
giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei
contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere
stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di
cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di
regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di
regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento” ed, ancora, che ai sensi dell'art.130 D.P.R. n.115/02 (Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte) “Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato ed al consulente
tecnico di parte sono ridotti della metà”.
Orbene, tenuto conto dell'effettivo valore della controversia sì come dichiarato dalla parte attrice ( euro
12,167,28), occorre senz'altro fare riferimento al terzo scaglione della tabella n. 1 allegata al DM n.
55/2014 ( da € 5.201,00 ad € 26.000,00); nulla viene concretamente allegato circa la peculiare difficoltà
o complessità del procedimento, delle difese e della relativa istruttoria;
tenuto conto dei parametri di riferimento dello scaglione considerato ( anche avuto riguardo all'effettivo valore del procedimento),
spettano alla ricorrente le seguenti somme: euro 213,00 per la fase di studio valore minimo, euro
176,00 per la fase introduttiva calcolata secondo i valori minimi, euro 567,00 per la fase di istruttoria/trattazione calcolata secondo i valori medi ed euro 373,00 per la fase decisionale calcolata secondo i valori minimi, e, quindi, complessivamente € 1329,00 da ridursi ex art. 130 D.P.R. n.115/02.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto di quanto previsto dal I scaglione della tabella n. II allegata al DM 55/2014, senza tenere conto pagina 3 di 4 della fase istruttoria che non è stata svolta.
P.Q.M
- revoca il decreto impugnato e liquida in favore dell'avv. l'importo di Euro Parte_1
664,50 oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, che pone a carico dell'Erario;
- condanna il , in persona del legale rappresentante pt, al pagamento delle Controparte_1
spese del presente procedimento liquidate in complessivi € 125,00 per esborsi ed € 462,00 per compensi, oltre IVA, Cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 13.5.2025
Il Giudice
dott. Gaia Di Bella
depositato telematicamente ex art. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE - UPP
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6112/2024 promossa da:
AVV. , (C.F. ), rappresentata e difesa da se Parte_1 C.F._1
stessa
RICORRENTE
contro
IN PERSONA DEL MINISTRO RAPPR. LEGALE PRO Controparte_1
TEMPORE (C.F. ) P.IVA_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a decreto di rigetto liquidazione dei compensi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
L'Avv. proponeva opposizione con ricorso ex art. 170 D.p.r. 115/2002 avverso Parte_1
il decreto comunicato il 08.05.2023 ed emesso dal Giudice di Pace di Paternò nell'ambito del pagina 1 di 4 procedimento iscritto al R.G. n. 593/2021; la ricorrente, dopo aver premesso di avere svolto attività di difesa nell'interesse di , ammesso al patrocinio a spese dell'Erario con delibera del Persona_1
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 30.03.2021 e dopo aver spiegato la propria qualità di legittimata ad agire nel presente giudizio, lamentava la illegittimità del provvedimento opposto laddove era stata liquidata una somma, a titolo di compensi, inferiore a quella dovuta secondo i valori minimi dello scaglione di valore compreso da euro 5.200,00 a 26.000,00 del D.M. 55/2014 ed aggiungeva che il decidente, nel liquidare la somma di euro 350,00, aveva omesso di fornire una adeguata motivazione, non essendo stato indicato neanche il protocollo o lo scaglione di riferimento utilizzato.
Per tali motivi, chiedeva riformarsi il decreto impugnato e liquidarsi la somma di euro 1.518,92 di cui all'istanza di liquidazione depositata in atti, da porsi a carico dell'Erario ex art. 4 DPR 115/2002 con vittoria di spese del presente giudizio.
Il , ritualmente citato, non si costituiva e va dichiarato contumace. Controparte_1
La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'odierna udienza con sentenza emessa ex art. 281
sexies cpc.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della opposizione proposta nel rispetto dei termini.
La presente controversia ha ad oggetto la liquidazione dei compensi professionali spettanti all'Avvocato per l'attività svolta nell'ambito di procedimento civile R.G. n. Parte_1
593/2021 conclusosi con sentenza di rigetto della domanda.
A sostegno della domanda, parte ricorrente produceva i verbali di udienza del procedimento su indicato, la sentenza definitiva e la istanza e delibera di ammissione al patrocinio a spese dell'Erario
della parte difesa.
In punto di diritto, occorre chiarire che ai sensi dell'art. 2 comma 1 D.M. 55/14 “Ai fini della
pagina 2 di 4 liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività
prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni
soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni
giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei
contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere
stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di
cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di
regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di
regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento” ed, ancora, che ai sensi dell'art.130 D.P.R. n.115/02 (Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte) “Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato ed al consulente
tecnico di parte sono ridotti della metà”.
Orbene, tenuto conto dell'effettivo valore della controversia sì come dichiarato dalla parte attrice ( euro
12,167,28), occorre senz'altro fare riferimento al terzo scaglione della tabella n. 1 allegata al DM n.
55/2014 ( da € 5.201,00 ad € 26.000,00); nulla viene concretamente allegato circa la peculiare difficoltà
o complessità del procedimento, delle difese e della relativa istruttoria;
tenuto conto dei parametri di riferimento dello scaglione considerato ( anche avuto riguardo all'effettivo valore del procedimento),
spettano alla ricorrente le seguenti somme: euro 213,00 per la fase di studio valore minimo, euro
176,00 per la fase introduttiva calcolata secondo i valori minimi, euro 567,00 per la fase di istruttoria/trattazione calcolata secondo i valori medi ed euro 373,00 per la fase decisionale calcolata secondo i valori minimi, e, quindi, complessivamente € 1329,00 da ridursi ex art. 130 D.P.R. n.115/02.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto di quanto previsto dal I scaglione della tabella n. II allegata al DM 55/2014, senza tenere conto pagina 3 di 4 della fase istruttoria che non è stata svolta.
P.Q.M
- revoca il decreto impugnato e liquida in favore dell'avv. l'importo di Euro Parte_1
664,50 oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, che pone a carico dell'Erario;
- condanna il , in persona del legale rappresentante pt, al pagamento delle Controparte_1
spese del presente procedimento liquidate in complessivi € 125,00 per esborsi ed € 462,00 per compensi, oltre IVA, Cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 13.5.2025
Il Giudice
dott. Gaia Di Bella
depositato telematicamente ex art. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4