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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/02/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
9147/2024
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del lavoro nella persona del Giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza del 26 febbraio 2025 ha emesso ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 9147/2024 R.G. Lavoro promosso
DA
, nato a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...] , rappresentato in giudizio dall'avv. Sonia
Virginia Limura , come da procura in atti , domiciliato presso il suo studio in Giarre ( CT ) via dei
Normanni 12 ;
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
c.f. in persona del direttore p. t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato P.IVA_1
di , presso i cui uffici è domiciliato in via Vecchia Ognina n. 149 ; CP_1 CP_1
Resistente
in persona del Presidente legale rappresentante Parte_2
p. t. con Sede Centrale in Roma via Ciro il grande 21, c.f. , in giudizio rappresentato P.IVA_2
e difeso dall'avv. Marta Odorizi e dall'avv. Pier Luigi Tomaselli come da procura in atti di giudizio domiciliato in Piazza della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale INPS;
CP_1
Resistente
Oggetto : opposizione avverso avviso di addebito MOTIVI N FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.10.2024 parte attrice proponeva opposizione avverso avviso di addebito n. 59320240002304631000 , notificato a mezzo PEC in data 22.9.2024 , recante l'importo di euro 8.573,65 di cui euro 2.435,69 a titolo di sanzioni ., dovuti in pagamento quali contributi
VS a percentuale sul reddito eccedente il minimale, per il periodo di imposta intercorso dall'01/
2019 al 12/2019.
Tale procedura sanzionatoria è nata dall'errata indicazione dei dati reddituali riportati nel Modello
Unico 2020 , in riferimento ai redditi 2019.
Sulla base dell'indicazione errata eseguita dal consulente fiscale per conto del ricorrente , Pt_3
aveva acquisito un reddito complessivo superiore rispetto quello realmente Controparte_1
percepito dal ricorrente odierno.
Precisava in fatto che il ricorrente odierno svolge l'attività di collaboratore della ditta individuale di proprietà della moglie ed in ragione dell'attività svolta è tenuto al versa- Persona_1
mento dei contributi VS .
E' avvenuto che il proprio consulente fiscale , professionista intermediario , abbia erroneamente interpretato la lettura del Modello Unico 2020, presentato telematicamente per conto del ricorrente odierno in data 30.11.2024 , secondo quanto si evince dal ricorso ( cfr. pag. 2 ), sebbene si sia attenuto alle stesse istruzioni di compilazione fornite da . Controparte_1
Alla sezione RRI colonna3 , 1° rigo , è stato riportato l'ammontare del reddito prodotto per il 2019 derivante dalla quota di partecipazione all'azienda familiare, pari ad euro 23.294,00.
Nella sezione RR2 , colonna 3 rigo successivo , relativo ad indicazione di eventuale reddito ulteriore , derivante da attività lavorativa individuale e diversa da quella di collaboratore , è stato riportato l'importo di euro 23.295,00, volendo con questo indicare l'ammontare pari ad un euro in più dal reddito derivante dalla collaborazione all'azienda familiare .
Pertanto l'importo calcolato da per il tramite della procedura di liquidazione auto- Controparte_1
matica , ex art. 36 bis DPR 600/10973, dei contributi dovuti per prestazione di lavoro autonomo
Sono stati calcolati su un reddito presunto di euro 46.589,00 , non corrispondente al reale reddito percepito dal contribuente .
Questo ultimo dato reddituale acquisito dall' ai fini del calcolo dei contributi eccedenti il Pt_2
minimale per l'anno 2019 si basa sul presunto reddito di euro 46.589,00 , quando nella realtà il reddito percepito è stato pari ad euro 23.295,00. Accortosi dell'errore il consulente in data 28.09.2024 ha presentato alla Direzione Provinciale
Agenzia Entrate una idonea dichiarazione integrativa affinché l' correggesse l'ammontare CP_1
del reddito 2019, nel caso in cui fosse stata posta in essere erronea registrazione da parte della medesima. CP_1
Pertanto i contributi VS calcolati da erano non dovuti in quanto calcolati su presupposto Pt_2
errato ed inesistente . Chiedeva pertanto fosse dichiarato nullo l'avviso di addebito impugnato col quale veniva intimato il pagamento della somma di euro 8.573,65.
Il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito e fissava udienza di discussio- ne al 22 gennaio 2025. Successivamente in data 03 gennaio 2025 si costituiva in giudizio CP_1
la quale in propria memoria di costituzione evidenziava la circostanza che “ effettuata l'is-
[...]
truttoria della posizione del relativa all'anno di imposta 2019 , e contrariamente a Pt_1
quanto dallo stesso dichiarato in ricorso, è emerso che l'attribuzione del reddito pari ad euro
46589,00 a seguito della liquidazione della dichiarazione è chiaramente frutto di un errore nella compilazione del Modello Unico Redditi PF presentato dallo stesso in data 3/12/2020, a seguito di una compilazione dei quadri difforme da quanto chiaramente indicato nelle istruzioni per la compilazione rilasciate da Agenzia delle Entrate”.
Precisava altresì che anche il titolare dell'impresa di cui il ricorrente percepisce gli utili aveva com- pilato erroneamente la dichiarazione dei redditi relativa al 2019 . Il sistema automatizzato di liqui dazione ha incrociato dati erroneamente compilati ed ha generato un reddito superiore.
Precisava tuttavia che tale conseguenza era imputabile ad un errore delle dichiarazioni da parte del ricorrente nonché dal titolare impresa.
specificava quali fossero i dati erroneamente riportati dal ricorrente collaboratore e Controparte_1
dalla titolare di impresa familiare ed indicava come avrebbero dovuto inserire i Persona_1
dati corretti.
La resistente deduceva che dopo la proposizione di Dichiarazione integrativa del Controparte_1
28.9.2024 e dopo la proposizione del ricorso in opposizione all'avviso di addebito, l' ha CP_2
provveduto alla liquidazione manuale e non automatizzata della dichiarazione ed ha sanato gli errori del contribuente.
L'esito della liquidazione avvenuta è stato comunicato ad con PEC del 04.11.2024 , recante Pt_2
protocollo n. 264957 , onde consentire all'ente previdenziale di provvedere allo sgravio dei contributi non dovuti . per tali ragioni chiedeva che il tribunale dichiarasse la cessazione della materia del contendere con la compensazione di spese di lite.
Successivamente si costituiva che in via preliminare eccepiva la tardività dell'opposizione Pt_2
proposta oltre il termine di quaranta giorni previsto dalla legge.
Nel merito riconosceva che l'avviso di addebito era derivato da erronea compilazione della dichiarazione reddituale da parte del ed evidenziava che nessuna responsabilità poteva Pt_1
essere addossata all' . Pt_2
Quest'ultimo deduceva che solo a seguito di comunicazione a mezzo PEC di ha Controparte_1
provveduto a modificare l'obbligo contributivo e sgravare i contributi non più dovuti .
Pertanto l' precisava di avere ricalcolato i contributi dovuti sulla base dei redditi corretti come Pt_2
confermati da . Controparte_1
Precisava che il ricorrente era debitore verso per euro 697,78 complessivi , di cui euro 477,74 Pt_2
dovuti a titolo di contributi ed euro 229,04 dovuti a titolo di sanzioni civili.
Chiedeva che il tribunale dichiarasse l'inammissibilità del ricorso per tardività , nel merito chiede va che il ricorrente fosse condannato al pagamento dei contributi come ricalcolati per l'importo complessivo di euro 697,78 con vittoria di spese di giudizio .
Nel corso della causa parte ricorrente chiedeva al Tribunale di dichiarare illegittime e non dovute le somme a titolo di sanzione civile poiché entrambe le resistenti avevano riconosciuto l'errore nella dichiarazione in cui era incorso il ricorrente .
All'esito dell'udienza del 22 gennaio 2025 questo giudice veniva delegato per la discussione e decisione della causa . All'udienza odierna le parti discutevano come da verbale in atti depositato all'esito di camera di consiglio la causa viene decisa col presente provvedimento , reso ex art. 429
c.p.c. mediante lettura dei motivi in fatto e diritto sottesi alla decisione.
∗∗∗∗∗∗∗∗
In via preliminare occorre evidenziare che l'opposizione risulta proposta entro il quarante- simo giorno previsto dalla legge ed art. 24 d.Lgs. 46/99 e pertanto l'eccezione di inammissi – bilita del ricorso non puo trovare accoglimento . Infatti l'avviso di addebito all'esame di giudi- zio risulta notificato il 22 agosto 2024 mentre l'opposizione risulta depositata in data 01.10.
2024.
Nel merito occorre evidenziare che risulta documentato lo sgravio eseguito dall' sul- Pt_2
la base della comunicazione eseguita da che e intervenuta sull'errore com- Controparte_1
messo in sede di compilazione della dichiarazione reddituale . Risultano in atti depositati dalla resistente il provvedimento di sgravio ( cfr. allegato 7) Pt_2
e copia dichiarazione Agenzia Entrate ( allegato 6 ) .
La circostanza che la dichiarazione dei redditi prodotti nel 2019 sia stata affetta da un errore di compilazione risulta confermata dal tenore delle stesse memorie di costituzione delle resistenti .
Sulla base delle dichiarazioni reddituali in atti prodotte afferenti la posizione del ricorrente odierno , presentate in data 3.12.2020 e successivamente il 29.4.2024, preso atto della comu- nicazione proveniente da e indirizzata ad ( allegato 6 ) e stato operato Controparte_1 Pt_2
lo sgravio dei contributi , tenendo conto del reddito effettivamente percepito dal contribuen-
te , odierno ricorrente .
Pertanto appare legittima la rideterminazione dei contributi dovuti nella misura complessiva di euro 697,78.
Sotto il profilo delle sanzioni civili rideterminate nella misura di euro 220,04 la domanda del- la parte ricorrente di annullamento delle medesime non puo trovare accoglimento.
Invero la Dichiarazione integrativa presentata per correggere errori oppure omissioni sia a favore che a sfavore del contribuente , determina in ogni caso la violazione dell'articolo 8 D.
Lgs. 471 del 1997 , ossia violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichia- razioni . Sul piano delle sanzioni civili afferenti i contributi occorre evidenziare che se Pt_2
detti contributi dovuti non sono pagati alle scadenze , entro i termini e con le modalita di calcolo stabilite dalla legge , scatta l'inadempimento che ne giustifica l'applicazione , oltre il risarcimento per il mancato tempestivo pagamento .
Nella fattispecie e documentato che l'errore sia imputabile al ricorrente nella qualita di collaboratore ed anche alla stessa titolare dell'impresa familiare , come si evince dalla me- moria di costituzione di , non trattandosi di errore meramente formale o Controparte_1
scusabile , dato l'intervento degli enti e lo sgravio in atti documentato . Pt_2
Pertanto l'avviso di addebito opposto rimane confermato nella misura di euro 697,78 comples sivi di cui euro 477,74 a titolo di contributi ed euro 220,04 per sanzioni civili.
Alla luce della reciproca soccombenza tra le parti in ordine all'eccezione preliminare ed al profilo inerente al merito , le spese di giudizio sono compensate tra le parti ex art. 92 c.p.c. secondo comma. Compensa le spese tra e parte ricorrente. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 9147/2024 R.G. Lavoro , disattesa ogni contraria istanza , eccezione e difesa così provvede :
Rigetta il ricorso;
Conferma l'avviso di addebito opposto per l'importo di euro 687,78 complessivi per contri buti e sanzioni;
Condanna il ricorrente al pagamento del debito residuo portato dall'avviso di addebito
59320240002304631000 ;
Compensa le spese di giudizio tra e parte ricorrente ex art. 92 c.p.c. secondo comma;
Pt_2
Compensa le spese tra ricorrente ed . Controparte_1
Catania 26.02.2025 Il Got. Dott. Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del lavoro nella persona del Giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza del 26 febbraio 2025 ha emesso ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 9147/2024 R.G. Lavoro promosso
DA
, nato a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...] , rappresentato in giudizio dall'avv. Sonia
Virginia Limura , come da procura in atti , domiciliato presso il suo studio in Giarre ( CT ) via dei
Normanni 12 ;
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
c.f. in persona del direttore p. t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato P.IVA_1
di , presso i cui uffici è domiciliato in via Vecchia Ognina n. 149 ; CP_1 CP_1
Resistente
in persona del Presidente legale rappresentante Parte_2
p. t. con Sede Centrale in Roma via Ciro il grande 21, c.f. , in giudizio rappresentato P.IVA_2
e difeso dall'avv. Marta Odorizi e dall'avv. Pier Luigi Tomaselli come da procura in atti di giudizio domiciliato in Piazza della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale INPS;
CP_1
Resistente
Oggetto : opposizione avverso avviso di addebito MOTIVI N FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.10.2024 parte attrice proponeva opposizione avverso avviso di addebito n. 59320240002304631000 , notificato a mezzo PEC in data 22.9.2024 , recante l'importo di euro 8.573,65 di cui euro 2.435,69 a titolo di sanzioni ., dovuti in pagamento quali contributi
VS a percentuale sul reddito eccedente il minimale, per il periodo di imposta intercorso dall'01/
2019 al 12/2019.
Tale procedura sanzionatoria è nata dall'errata indicazione dei dati reddituali riportati nel Modello
Unico 2020 , in riferimento ai redditi 2019.
Sulla base dell'indicazione errata eseguita dal consulente fiscale per conto del ricorrente , Pt_3
aveva acquisito un reddito complessivo superiore rispetto quello realmente Controparte_1
percepito dal ricorrente odierno.
Precisava in fatto che il ricorrente odierno svolge l'attività di collaboratore della ditta individuale di proprietà della moglie ed in ragione dell'attività svolta è tenuto al versa- Persona_1
mento dei contributi VS .
E' avvenuto che il proprio consulente fiscale , professionista intermediario , abbia erroneamente interpretato la lettura del Modello Unico 2020, presentato telematicamente per conto del ricorrente odierno in data 30.11.2024 , secondo quanto si evince dal ricorso ( cfr. pag. 2 ), sebbene si sia attenuto alle stesse istruzioni di compilazione fornite da . Controparte_1
Alla sezione RRI colonna3 , 1° rigo , è stato riportato l'ammontare del reddito prodotto per il 2019 derivante dalla quota di partecipazione all'azienda familiare, pari ad euro 23.294,00.
Nella sezione RR2 , colonna 3 rigo successivo , relativo ad indicazione di eventuale reddito ulteriore , derivante da attività lavorativa individuale e diversa da quella di collaboratore , è stato riportato l'importo di euro 23.295,00, volendo con questo indicare l'ammontare pari ad un euro in più dal reddito derivante dalla collaborazione all'azienda familiare .
Pertanto l'importo calcolato da per il tramite della procedura di liquidazione auto- Controparte_1
matica , ex art. 36 bis DPR 600/10973, dei contributi dovuti per prestazione di lavoro autonomo
Sono stati calcolati su un reddito presunto di euro 46.589,00 , non corrispondente al reale reddito percepito dal contribuente .
Questo ultimo dato reddituale acquisito dall' ai fini del calcolo dei contributi eccedenti il Pt_2
minimale per l'anno 2019 si basa sul presunto reddito di euro 46.589,00 , quando nella realtà il reddito percepito è stato pari ad euro 23.295,00. Accortosi dell'errore il consulente in data 28.09.2024 ha presentato alla Direzione Provinciale
Agenzia Entrate una idonea dichiarazione integrativa affinché l' correggesse l'ammontare CP_1
del reddito 2019, nel caso in cui fosse stata posta in essere erronea registrazione da parte della medesima. CP_1
Pertanto i contributi VS calcolati da erano non dovuti in quanto calcolati su presupposto Pt_2
errato ed inesistente . Chiedeva pertanto fosse dichiarato nullo l'avviso di addebito impugnato col quale veniva intimato il pagamento della somma di euro 8.573,65.
Il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito e fissava udienza di discussio- ne al 22 gennaio 2025. Successivamente in data 03 gennaio 2025 si costituiva in giudizio CP_1
la quale in propria memoria di costituzione evidenziava la circostanza che “ effettuata l'is-
[...]
truttoria della posizione del relativa all'anno di imposta 2019 , e contrariamente a Pt_1
quanto dallo stesso dichiarato in ricorso, è emerso che l'attribuzione del reddito pari ad euro
46589,00 a seguito della liquidazione della dichiarazione è chiaramente frutto di un errore nella compilazione del Modello Unico Redditi PF presentato dallo stesso in data 3/12/2020, a seguito di una compilazione dei quadri difforme da quanto chiaramente indicato nelle istruzioni per la compilazione rilasciate da Agenzia delle Entrate”.
Precisava altresì che anche il titolare dell'impresa di cui il ricorrente percepisce gli utili aveva com- pilato erroneamente la dichiarazione dei redditi relativa al 2019 . Il sistema automatizzato di liqui dazione ha incrociato dati erroneamente compilati ed ha generato un reddito superiore.
Precisava tuttavia che tale conseguenza era imputabile ad un errore delle dichiarazioni da parte del ricorrente nonché dal titolare impresa.
specificava quali fossero i dati erroneamente riportati dal ricorrente collaboratore e Controparte_1
dalla titolare di impresa familiare ed indicava come avrebbero dovuto inserire i Persona_1
dati corretti.
La resistente deduceva che dopo la proposizione di Dichiarazione integrativa del Controparte_1
28.9.2024 e dopo la proposizione del ricorso in opposizione all'avviso di addebito, l' ha CP_2
provveduto alla liquidazione manuale e non automatizzata della dichiarazione ed ha sanato gli errori del contribuente.
L'esito della liquidazione avvenuta è stato comunicato ad con PEC del 04.11.2024 , recante Pt_2
protocollo n. 264957 , onde consentire all'ente previdenziale di provvedere allo sgravio dei contributi non dovuti . per tali ragioni chiedeva che il tribunale dichiarasse la cessazione della materia del contendere con la compensazione di spese di lite.
Successivamente si costituiva che in via preliminare eccepiva la tardività dell'opposizione Pt_2
proposta oltre il termine di quaranta giorni previsto dalla legge.
Nel merito riconosceva che l'avviso di addebito era derivato da erronea compilazione della dichiarazione reddituale da parte del ed evidenziava che nessuna responsabilità poteva Pt_1
essere addossata all' . Pt_2
Quest'ultimo deduceva che solo a seguito di comunicazione a mezzo PEC di ha Controparte_1
provveduto a modificare l'obbligo contributivo e sgravare i contributi non più dovuti .
Pertanto l' precisava di avere ricalcolato i contributi dovuti sulla base dei redditi corretti come Pt_2
confermati da . Controparte_1
Precisava che il ricorrente era debitore verso per euro 697,78 complessivi , di cui euro 477,74 Pt_2
dovuti a titolo di contributi ed euro 229,04 dovuti a titolo di sanzioni civili.
Chiedeva che il tribunale dichiarasse l'inammissibilità del ricorso per tardività , nel merito chiede va che il ricorrente fosse condannato al pagamento dei contributi come ricalcolati per l'importo complessivo di euro 697,78 con vittoria di spese di giudizio .
Nel corso della causa parte ricorrente chiedeva al Tribunale di dichiarare illegittime e non dovute le somme a titolo di sanzione civile poiché entrambe le resistenti avevano riconosciuto l'errore nella dichiarazione in cui era incorso il ricorrente .
All'esito dell'udienza del 22 gennaio 2025 questo giudice veniva delegato per la discussione e decisione della causa . All'udienza odierna le parti discutevano come da verbale in atti depositato all'esito di camera di consiglio la causa viene decisa col presente provvedimento , reso ex art. 429
c.p.c. mediante lettura dei motivi in fatto e diritto sottesi alla decisione.
∗∗∗∗∗∗∗∗
In via preliminare occorre evidenziare che l'opposizione risulta proposta entro il quarante- simo giorno previsto dalla legge ed art. 24 d.Lgs. 46/99 e pertanto l'eccezione di inammissi – bilita del ricorso non puo trovare accoglimento . Infatti l'avviso di addebito all'esame di giudi- zio risulta notificato il 22 agosto 2024 mentre l'opposizione risulta depositata in data 01.10.
2024.
Nel merito occorre evidenziare che risulta documentato lo sgravio eseguito dall' sul- Pt_2
la base della comunicazione eseguita da che e intervenuta sull'errore com- Controparte_1
messo in sede di compilazione della dichiarazione reddituale . Risultano in atti depositati dalla resistente il provvedimento di sgravio ( cfr. allegato 7) Pt_2
e copia dichiarazione Agenzia Entrate ( allegato 6 ) .
La circostanza che la dichiarazione dei redditi prodotti nel 2019 sia stata affetta da un errore di compilazione risulta confermata dal tenore delle stesse memorie di costituzione delle resistenti .
Sulla base delle dichiarazioni reddituali in atti prodotte afferenti la posizione del ricorrente odierno , presentate in data 3.12.2020 e successivamente il 29.4.2024, preso atto della comu- nicazione proveniente da e indirizzata ad ( allegato 6 ) e stato operato Controparte_1 Pt_2
lo sgravio dei contributi , tenendo conto del reddito effettivamente percepito dal contribuen-
te , odierno ricorrente .
Pertanto appare legittima la rideterminazione dei contributi dovuti nella misura complessiva di euro 697,78.
Sotto il profilo delle sanzioni civili rideterminate nella misura di euro 220,04 la domanda del- la parte ricorrente di annullamento delle medesime non puo trovare accoglimento.
Invero la Dichiarazione integrativa presentata per correggere errori oppure omissioni sia a favore che a sfavore del contribuente , determina in ogni caso la violazione dell'articolo 8 D.
Lgs. 471 del 1997 , ossia violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichia- razioni . Sul piano delle sanzioni civili afferenti i contributi occorre evidenziare che se Pt_2
detti contributi dovuti non sono pagati alle scadenze , entro i termini e con le modalita di calcolo stabilite dalla legge , scatta l'inadempimento che ne giustifica l'applicazione , oltre il risarcimento per il mancato tempestivo pagamento .
Nella fattispecie e documentato che l'errore sia imputabile al ricorrente nella qualita di collaboratore ed anche alla stessa titolare dell'impresa familiare , come si evince dalla me- moria di costituzione di , non trattandosi di errore meramente formale o Controparte_1
scusabile , dato l'intervento degli enti e lo sgravio in atti documentato . Pt_2
Pertanto l'avviso di addebito opposto rimane confermato nella misura di euro 697,78 comples sivi di cui euro 477,74 a titolo di contributi ed euro 220,04 per sanzioni civili.
Alla luce della reciproca soccombenza tra le parti in ordine all'eccezione preliminare ed al profilo inerente al merito , le spese di giudizio sono compensate tra le parti ex art. 92 c.p.c. secondo comma. Compensa le spese tra e parte ricorrente. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 9147/2024 R.G. Lavoro , disattesa ogni contraria istanza , eccezione e difesa così provvede :
Rigetta il ricorso;
Conferma l'avviso di addebito opposto per l'importo di euro 687,78 complessivi per contri buti e sanzioni;
Condanna il ricorrente al pagamento del debito residuo portato dall'avviso di addebito
59320240002304631000 ;
Compensa le spese di giudizio tra e parte ricorrente ex art. 92 c.p.c. secondo comma;
Pt_2
Compensa le spese tra ricorrente ed . Controparte_1
Catania 26.02.2025 Il Got. Dott. Laura Garofalo