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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 17/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Rel.
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott. Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 17/01/2024 al n. 122/2024
R.G.,
DA
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. MAZZOCCHI SIMONA, elettivamente domiciliato in
VIALE S. LORENZO 6 46020 PEGOGNAGA, presso il difensore avv.
MAZZOCCHI SIMONA
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. CAZZANIGA DONESMONDI ELEONORA, elettivamente domiciliato in VIA F. FILZI 15 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv.
CAZZANIGA DONESMONDI ELEONORA
resistente avente per oggetto: modifica delle condizioni divorzio, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
16/01/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e : “i Parte_1 Controparte_1
genitori concordano nel proseguire con il collocamento dei figli e Per_1
presso il padre in Metteggiana in Via Luca Fancelli 7. Parte_1
I genitori concordano che il padre si informi presso la scuola per fare in modo
che da settembre 2025 possa incominciare il nuovo anno a Per_1 Per_2
insieme al fratello . Parte_1
I genitori concordano che l'assegno unico verrà interamente percepito dal padre
presso il quale i figli verranno collocati in via prevalente.
I genitori confermano i tempi di visita già in essere per il genitore non
collocatario invertendo i tempi di madre e padre visto che i figli adesso
verranno collocati presso il padre (fine settimana alternati e un pomeriggio
infrasettimanale).
Assegno di mantenimento di euro 200 mensili aggiornato agli indici ISTAT da
versare a favore del padre a cura della madre entro il 30 di ogni mese come già
attualmente in essere. Spese compensate”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni relative al divorzio originariamente introdotto in via giudiziale, le parti hanno infine formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non sono contrarie pagina 2 di 3 alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1. omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2. prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3. compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 16/01/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Rel.
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott. Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 17/01/2024 al n. 122/2024
R.G.,
DA
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. MAZZOCCHI SIMONA, elettivamente domiciliato in
VIALE S. LORENZO 6 46020 PEGOGNAGA, presso il difensore avv.
MAZZOCCHI SIMONA
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. CAZZANIGA DONESMONDI ELEONORA, elettivamente domiciliato in VIA F. FILZI 15 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv.
CAZZANIGA DONESMONDI ELEONORA
resistente avente per oggetto: modifica delle condizioni divorzio, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
16/01/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e : “i Parte_1 Controparte_1
genitori concordano nel proseguire con il collocamento dei figli e Per_1
presso il padre in Metteggiana in Via Luca Fancelli 7. Parte_1
I genitori concordano che il padre si informi presso la scuola per fare in modo
che da settembre 2025 possa incominciare il nuovo anno a Per_1 Per_2
insieme al fratello . Parte_1
I genitori concordano che l'assegno unico verrà interamente percepito dal padre
presso il quale i figli verranno collocati in via prevalente.
I genitori confermano i tempi di visita già in essere per il genitore non
collocatario invertendo i tempi di madre e padre visto che i figli adesso
verranno collocati presso il padre (fine settimana alternati e un pomeriggio
infrasettimanale).
Assegno di mantenimento di euro 200 mensili aggiornato agli indici ISTAT da
versare a favore del padre a cura della madre entro il 30 di ogni mese come già
attualmente in essere. Spese compensate”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni relative al divorzio originariamente introdotto in via giudiziale, le parti hanno infine formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non sono contrarie pagina 2 di 3 alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1. omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2. prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3. compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 16/01/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 3 di 3