Sentenza 16 febbraio 2001
Massime • 1
Le delibere delle assemblee di condominio aventi ad oggetto la ripartizione delle spese comuni, con le quali si deroga "una tantum" ai criteri legali di ripartizione delle spese medesime, ove adottate senza il consenso unanime dei condomini, sono nulle.( Nella specie, si trattava di una delibera assunta a maggioranza, relativa alla ripartizione tra i condomini in parti uguali, e non in base ai millesimi, della spesa relativa all'adeguamento dell'impianto elettrico alla normativa in tema di sicurezza ed alla automazione del portone.)
Commentari • 6
- 1. Come si ripartiscono le spese dei portoni in condominio?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 29 maggio 2024
- 2. Il portone condominiale: spese, modifiche, gestione e profili penalisticiDott. Giuseppe Bordolli · https://www.fiscoetasse.com/ · 4 aprile 2024
- 3. Conseguenze legali dell’errata ripartizione delle spese condominialiAngelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 8 giugno 2023
- 4. Delibera condominiale nulla e giudizio di opposizione al decreto ingiuntivoAvv. Giovanni Iaria · https://www.avvocatoandreani.it/ · 3 luglio 2018
- 5. Criterio di ripartizione delle spese condominiali in assenza delle tabelle millesimaliAvv. Giovanni Iaria · https://www.avvocatoandreani.it/ · 2 marzo 2018
In assenza delle tabelle millesimali, come vanno ripartite le spese tra i condomini? La questione è stata affrontata recentemente dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 4259/2018, pubblicata il 21 febbraio 2018. Gli Ermellini con la suddetta ordinanza hanno ribadito quanto già affermato in altre decisioni, statuendo che le spese vanno ripartite sempre in base al valore della proprietà di ciascun condomino, salvo diverse convenzioni da approvarsi all'unanimità, non essendo possibile procedere alla ripartizione in parti uguali. IL CASO: La vicenda esaminata dai Giudici della Suprema Corte di Cassazione trae origine dall'impugnazione della delibera assembleare con la quale un …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/02/2001, n. 2301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2301 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO GAROFALO - Presidente -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PA GL AN, elettivamente domiciliata in ROMA VLE BRUNO BUOZZI 68, presso lo studio dell'avvocato GRATTERI L, difesa dall'avvocato BROZZI SERGIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ID PI PA n.q. di Amm.re del Condominio di Firenze, Via S. Spirito 29;
- intimato -
avverso la sentenza n. 3885/97 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 17/12/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/00 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato Maurizio MESSINA, per delega dell'Avvocato S. BROZZI, depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto notificato il 5 giugno 1995 NT EN LI proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo emesso dal Pretore di Firenze e relativo al pagamento in favore del Condominio di via S. Spirito 29, in Firenze, della somma di lire 3.173.771. A fondamento della opposizione NT EN LI deduceva la nullità della delibera assunta a maggioranza dalla assemblea condominiale dell'8 settembre 1993 e relativa alla ripartizione in parti uguali tra i condomini, e non in base ai millesimi, della spesa relativa all'adeguamento dell'impianto elettrico alla normativa in tema di sicurezza ed alla automazione del portone.
Il Condominio, costituitosi, resisteva alla opposizione, che veniva rigettata dal Pretore di Firenze con sentenza in data 10 luglio 1996. NT EN LI proponeva appello, che veniva rigettato dal Tribunale di Firenze con sentenza del 7 dicembre 1997, in base alla considerazione che le delibere con le quali una tantum si ripartiscono le spese condominiali in misura diversa da quanto previsto dalle tabelle millesimali sono semplicemente annullabili e non nulle e quindi devono essere impugnate nel termine di cui all'art. 1137 cod. civ., che nella specie non era stato rispettato. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi, NT EN LI.
Motivi della decisione
Con il primo motivo del ricorso sostanzialmente si deduce che la distinzione tra delibere con le quali si deroga in via generale ai criteri legali di ripartizione delle spese (nulle) e delibere con le quali tali criteri vengono derogati una tantum (annullabili) sarebbe priva di fondamento giuridico.
La doglianza è fondata.
La decisione impugnata, infatti, non ha bene compreso il senso di alcune pronunce di questa S.C. le quali hanno affermato che riguardo alle delibere aventi ad oggetto la ripartizione delle spese comuni occorre distinguere quelle con le quali sono stabiliti i criteri di ripartizione ai sensi dell'art. 1123 cod. civ. ovvero sono modificati i criteri fissati in precedenza, per le quali è necessario, a pena di nullità, il consenso unanime dei condomini, da quelle con le quali, nell'esercizio delle attribuzioni previste dall'art. 1135 n. e 3 cod. civ., l'assemblea in concreto ripartisce le spese medesime, atteso che soltanto queste ultime, ove adottate in violazione dei criteri già stabiliti, devono considerarsi annullabili e la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, ultimo comma, cod. civ. (cfr. sent. 9 gennaio 1995 n. 1455; 1 febbraio 1993 n. 1213; 5 agosto 1988 n. 4851). Le decisioni in questione hanno inteso semplicemente affermare che la erronea ripartizione delle spese comporta la annullabilità della relativa delibera, ma non che tale annullabilità sussiste anche con riferimento ad una consapevole deroga (che non rientra nei poteri dell'assemblea) una tantum ai criteri legali di ripartizione delle spese.
L'accoglimento del primo motivo del ricorso comporta l'assorbimento del secondo, con il quale si denuncia la contraddittorietà in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, che, dopo avere rigettato l'appello incidentale del condominio (che si era lamentato della compensazione delle spese del giudizio di primo grado), ha poi affermato che la soccombenza della attuale ricorrente comportava la condanna della stessa al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado.
In relazione al motivo accolto la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, per un nuovo esame, alla Corte di appello di Firenze, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso;
dichiara assorbito il secondo motivo;
cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2001