Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 19/05/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 29 aprile 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1812/2024 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Giuseppe Minio e Antonio Marchetta, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Gramuglia, giusta procura in atti,
-resistente–
Oggetto: mancata proroga contratto di collaborazione - risarcimento del danno
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 5.06.2024, l'odierno ricorrente chiede – previo accertamento dell'illegittimità della mancata proroga del contratto dal 30.04.2023 al 31.12.2023 - condannarsi l' al pagamento, in suo favore, dell'importo pari a 28.000,00 euro o della diversa somma CP_1
ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance. Con condanna alle spese.
Si è costituito in giudizio l' , deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del quale chiede CP_1
il rigetto. Con condanna alle spese.
_________________________
Va premesso che l'odierno ricorrente ha prestato attività lavorativa in favore dell' sulla scorta CP_1
di diversi contratti di collaborazione - l'ultimo dei quali stipulato in data 28.06.2022 con scadenza al 30.04.2023 - disciplinanti “l'affidamento (…) di incarichi professionali aventi ad oggetto accertamenti medico-legali, inclusa la partecipazione, in rappresentanza dell'Istituto, ad operazioni peritali nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis del codice di procedura civile” (cfr. doc. 1 del fascicolo di parte ricorrente).
Va altresì rilevato che, con deliberazione n. 50 del 29.03.2023, l' ha disposto “il differimento CP_1
della validità delle graduatorie attualmente vigenti e del termine di scadenza dei contratti in essere, relativi agli incarichi conferiti ai medici esterni ai sensi della determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 28 marzo 2019 e della deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 117 del 30 luglio 2021, con decorrenza dal 1° maggio 2023 fino alla conclusione della citata procedura selettiva, volta al reperimento di un contingente complessivo di n. 701 medici ai quali conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2023” (cfr. doc. 2 del fascicolo di parte ricorrente).
Segnatamente, la D.C. Risorse Umane, la D.C. Inclusione e Invalidità civile ed il Coordinamento
Generale Medico Legale hanno fornito alle Direzioni regionali alcune indicazioni in ordine alla proroga dei contratti in essere, specificando che “Al fine del differimento dei contratti in essere si dovrà tener conto del parere espresso dai Responsabili delle UO medico legali sull'attività prestata dai medici al fine della verifica dei presupposti di carattere tecnico-professionale funzionali al rinnovo stesso (cfr. paragrafo 2, allegato A, determinazione n.1/2019). Con successiva PEI saranno trasmesse dal Coordinamento generale medico legale, esclusivamente alle Direzioni regionali/di coordinamento metropolitano interessate, i pareri sfavorevoli e le informazioni espresse dai
Responsabili delle UO medico legali” (cfr. doc. 4 del fascicolo di parte resistente).
Ancora, dalla documentazione versata in atti si evince che l'Istituto previdenziale – dopo aver interrotto il suddetto rapporto di lavoro alla scadenza naturale del 30.04.2023 – ha riscontrato la missiva del 12.05.2023 con cui l'odierno ricorrente lo diffidava a metterlo nelle condizioni di svolgere la propria attività professionale (cfr. doc. 5 del fascicolo di parte ricorrente), rappresentando che “Le Direzioni Centrali competenti (D.C. Risorse Umane, D.C. Inclusione e
Invalidità civile ed il Coordinamento Generale medico Legale), nel fornire indicazioni alle
Direzione regionali in ordine al differimento del termine di scadenza dei contratti in essere, hanno subordinato la proroga dei predetti contratti al parere favorevole dei Responsabili delle U.O. medico legali sull'attività prestata dai medici esterni. Ciò al fine della verifica dei presupposti di carattere tecnico – professionale funzionali al rinnovo stesso, meglio specificati nell'allegato A, al paragrafo 2, della Determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto n. 1/2019. […] in sede di rinnovo, in conformità alle istruzioni fornite dalle competenti
Direzioni Centrali sopra richiamate, essendo pervenuto allo scrivente, in data 27/04 u.s., parere non favorevole da parte del Coordinamento Generale medico legale, non si è proceduto alla convocazione del professionista per la sottoscrizione del nuovo contratto, ritenendo pertanto cessato automaticamente il rapporto di collaborazione col professionista interessato alla scadenza naturale del contratto (30 aprile u.s.). La Direzione provinciale di Agrigento ha reso noto allo scrivente che, del mancato rinnovo, è stata data debita comunicazione al Dott. con Pt_1
mail del 4 maggio 2023, per il tramite del Responsabile del UOC medico legale di competenza, attesa l'assenza dal servizio senza alcun preavviso dell'interessato nelle giornate antecedenti alla comunicazione” (cfr. doc. 6 del fascicolo di parte ricorrente).
Ciò detto, giova evidenziarsi come – a fronte delle deduzioni mosse da parte ricorrente – l' CP_1
abbia fornito in giudizio la prova delle ragioni sottese alla mancata proroga del contratto di collaborazione per cui vi è causa e, in particolare, del comportamento tenuto dal (cfr. Pt_1
docc. 10 e 11 del fascicolo di parte resistente), in ragione del quale gli organi competenti hanno motivatamente espresso un parere sfavorevole al differimento del rapporto in questione sino al
31.12.2023.
Alla luce di tali considerazioni, rimane assorbita la domanda risarcitoria formulata in ricorso.
Per le suesposte ragioni, il ricorso non risulta, quindi, meritevole di accoglimento.
Avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate, sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, il 19 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo