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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 07/05/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 67/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Udienza del giorno 7 maggio 2025 alle ore 9,27 dinanzi al Giudice dott. Massimiliano Magliacani nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 67/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRONCHI IVO Parte_1 C.F._1
Ricorrente contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
Resistente contumace
Udienza del giorno 4 maggio 2025 alle ore 9,25 dinanzi al Giudice dott. Massimiliano Magliacani, sostituita dal deposito di note scritte a seguito di decreto di fissazione dell'udienza del 15 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
il Giudice, letti gli atti e le note in sostituzione di udienza,
OSSERVA
I. Con ingiunzione emessa in data 26 novembre 2024 ai sensi dell'art. 2 R.D. 14 aprile 1910 n.639,
ingiungeva all'odierno opponente di Controparte_2 Parte_1 pagare la somma di euro 9.665,65 quale credito avente causa nell'inadempimento dell'obbligo di pagare i canoni di locazione, spese condominiali e accessori relativamente al periodo dal 1 settembre
1987 al 31 ottobre 2001.
II. Con ricorso depositato in data 31 gennaio 2025, proponeva opposizione ai Parte_1
sensi degli artt. 447 bis e 414 cpc, 3 R.D. 14 aprile 1910 n.639 e 32 D.Lgs. 1/9/2011 n.150 e deduceva che: pagina 1 di 3 non sussisteva il vincolo di solidarietà ai sensi dell'art. 1292 cc in quanto l'opponente non era stato componente del nucleo familiare della madre assegnataria dell'alloggio Persona_1
in quanto in data 20 agosto 1987 l'opponente, all'epoca dodicenne, a seguito del divorzio tra i genitori, si trasferiva a vivere con il padre a Fontanelice (BO) in Emilia Romagna laddove risiedeva dal 20 agosto 1987 al 30 maggio 2001 e poi si trasferiva a vivere in Borgo Tossignano (BO);
l'opponente, chiamato all'eredità della madre deceduta in il 8.10.2022, Persona_2 CP_1
aveva rinunciato all'eredità della stessa con atto di rinuncia raccolto dal Cancelliere del Tribunale di
Livorno in data 7.12.2022, con la conseguenza che lo stesso non rivestiva, neppure, la qualità di legittimato passivo iure hereditatis, posto che non era mai succeduto mortis causa nella posizione debitoria della madre Persona_2
il credito era comunque prescritto.
II. Con decreto depositato in data 15 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 281 undecies II comma cpc veniva fissata l'udienza odierna di comparizione delle parti.
III. Il ricorso ed il pedissequo decreto veniva notificato alla a Controparte_2 mezzo posta certificata all'indirizzo indicato nel Registro INI-PEC ad opera Email_1 dell'avv. Ivo Gronchi ai sensi dell'art. 3 bis legge 21 gennaio 1994 n.53. L'avvocato predetto ha redatto la relazione di notificazione ai sensi dell'art. 3 bis V comma legge 21 gennaio 1994 n.53 con l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario. La relazione di notificazione assume il carattere della prova privilegiata ai sensi dell'art. 2699 cc in quanto l'avvocato ricopre il ruolo di pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 6 legge 21 gennaio 1994 n.53. non si costituiva in giudizio e deve pertanto essere dichiarata contumace ai sensi degli artt. CP_2
171 III comma e 291 II comma cpc.
IV. Con la nota in sostituzione di udienza depositata in data 29 aprile 2025 il ricorrente chiedeva che fosse dichiarata contumacia e fosse fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni ai sensi CP_2 dell'art. 281 sexies cpc.
V. Il ricorso è fondato per i motivi dedotti da ricorrente, che il Giudice condivide. L'ingiunzione emessa in data 26 novembre 2024 ai sensi dell'art. 2 R.D. 14 aprile 1910 n.639 da
[...]
nei confronti di deve essere annullata per inesistenza Controparte_2 Parte_1
del credito e comunque per la relativa estinzione per prescrizione.
VI. Può immediatamente essere emessa sentenza contestuale perché la causa è matura per la decisione ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies cpc. Per la precisazione delle conclusioni e la discussione pagina 2 di 3 la causa non deve essere rinviata ad altra udienza in quanto il ricorrente ha già precisato le conclusioni con il ricorso.
, soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla Controparte_2
refusione delle spese di lite a favore di , spese che vengono liquidate nella Parte_1
misura di euro 264,00 per spese ed euro 3.380,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
La domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 cpc viene respinta in quanto la società opposta non ha resistito in giudizio rimanendo contumace.
P.Q.M.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e Controparte_2
respinta, così provvede: dichiara la contumacia di;
Controparte_2 annulla l'ingiunzione Cod. Utente 14550 emessa in data 26 novembre 2024 ai sensi dell'art. 2 R.D. 14 aprile 1910 n.639 da nei confronti di;
Controparte_2 Parte_1
, soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla Controparte_2
refusione delle spese di lite a favore di , spese che vengono liquidate nella Parte_1
misura di euro 264,00 per spese ed euro 3.380,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge, e ne dispone il pagamento ai sensi dell'art. 93 cpc in favore dell'avv. IVO GRONGHI.
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Udienza del giorno 7 maggio 2025 alle ore 9,27 dinanzi al Giudice dott. Massimiliano Magliacani nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 67/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRONCHI IVO Parte_1 C.F._1
Ricorrente contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
Resistente contumace
Udienza del giorno 4 maggio 2025 alle ore 9,25 dinanzi al Giudice dott. Massimiliano Magliacani, sostituita dal deposito di note scritte a seguito di decreto di fissazione dell'udienza del 15 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
il Giudice, letti gli atti e le note in sostituzione di udienza,
OSSERVA
I. Con ingiunzione emessa in data 26 novembre 2024 ai sensi dell'art. 2 R.D. 14 aprile 1910 n.639,
ingiungeva all'odierno opponente di Controparte_2 Parte_1 pagare la somma di euro 9.665,65 quale credito avente causa nell'inadempimento dell'obbligo di pagare i canoni di locazione, spese condominiali e accessori relativamente al periodo dal 1 settembre
1987 al 31 ottobre 2001.
II. Con ricorso depositato in data 31 gennaio 2025, proponeva opposizione ai Parte_1
sensi degli artt. 447 bis e 414 cpc, 3 R.D. 14 aprile 1910 n.639 e 32 D.Lgs. 1/9/2011 n.150 e deduceva che: pagina 1 di 3 non sussisteva il vincolo di solidarietà ai sensi dell'art. 1292 cc in quanto l'opponente non era stato componente del nucleo familiare della madre assegnataria dell'alloggio Persona_1
in quanto in data 20 agosto 1987 l'opponente, all'epoca dodicenne, a seguito del divorzio tra i genitori, si trasferiva a vivere con il padre a Fontanelice (BO) in Emilia Romagna laddove risiedeva dal 20 agosto 1987 al 30 maggio 2001 e poi si trasferiva a vivere in Borgo Tossignano (BO);
l'opponente, chiamato all'eredità della madre deceduta in il 8.10.2022, Persona_2 CP_1
aveva rinunciato all'eredità della stessa con atto di rinuncia raccolto dal Cancelliere del Tribunale di
Livorno in data 7.12.2022, con la conseguenza che lo stesso non rivestiva, neppure, la qualità di legittimato passivo iure hereditatis, posto che non era mai succeduto mortis causa nella posizione debitoria della madre Persona_2
il credito era comunque prescritto.
II. Con decreto depositato in data 15 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 281 undecies II comma cpc veniva fissata l'udienza odierna di comparizione delle parti.
III. Il ricorso ed il pedissequo decreto veniva notificato alla a Controparte_2 mezzo posta certificata all'indirizzo indicato nel Registro INI-PEC ad opera Email_1 dell'avv. Ivo Gronchi ai sensi dell'art. 3 bis legge 21 gennaio 1994 n.53. L'avvocato predetto ha redatto la relazione di notificazione ai sensi dell'art. 3 bis V comma legge 21 gennaio 1994 n.53 con l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario. La relazione di notificazione assume il carattere della prova privilegiata ai sensi dell'art. 2699 cc in quanto l'avvocato ricopre il ruolo di pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 6 legge 21 gennaio 1994 n.53. non si costituiva in giudizio e deve pertanto essere dichiarata contumace ai sensi degli artt. CP_2
171 III comma e 291 II comma cpc.
IV. Con la nota in sostituzione di udienza depositata in data 29 aprile 2025 il ricorrente chiedeva che fosse dichiarata contumacia e fosse fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni ai sensi CP_2 dell'art. 281 sexies cpc.
V. Il ricorso è fondato per i motivi dedotti da ricorrente, che il Giudice condivide. L'ingiunzione emessa in data 26 novembre 2024 ai sensi dell'art. 2 R.D. 14 aprile 1910 n.639 da
[...]
nei confronti di deve essere annullata per inesistenza Controparte_2 Parte_1
del credito e comunque per la relativa estinzione per prescrizione.
VI. Può immediatamente essere emessa sentenza contestuale perché la causa è matura per la decisione ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies cpc. Per la precisazione delle conclusioni e la discussione pagina 2 di 3 la causa non deve essere rinviata ad altra udienza in quanto il ricorrente ha già precisato le conclusioni con il ricorso.
, soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla Controparte_2
refusione delle spese di lite a favore di , spese che vengono liquidate nella Parte_1
misura di euro 264,00 per spese ed euro 3.380,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
La domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 cpc viene respinta in quanto la società opposta non ha resistito in giudizio rimanendo contumace.
P.Q.M.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e Controparte_2
respinta, così provvede: dichiara la contumacia di;
Controparte_2 annulla l'ingiunzione Cod. Utente 14550 emessa in data 26 novembre 2024 ai sensi dell'art. 2 R.D. 14 aprile 1910 n.639 da nei confronti di;
Controparte_2 Parte_1
, soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla Controparte_2
refusione delle spese di lite a favore di , spese che vengono liquidate nella Parte_1
misura di euro 264,00 per spese ed euro 3.380,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge, e ne dispone il pagamento ai sensi dell'art. 93 cpc in favore dell'avv. IVO GRONGHI.
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 3 di 3