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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 13/03/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME SEZIONE UNICA CIVILE Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott. Marino Reda, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1997 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2018 e vertente TRA in p.l.r.p.t., P.I. , Parte_1 P.IVA_1
C.F. , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Umberto Filici;
C.F._2 parte opponente CONTRO
in p.l.r.p.t., P.I.: , con l'Avv. Antonio Varrà; Controparte_1 P.IVA_2 parte opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 563/2018 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 12.10.2018; CONCLUSIONI: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione il “ , in persona del l.r.p.t., Parte_3
, in qualità di socio accomandatario ed , in qualità di socio Parte_1 Parte_2 accomandante, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 563/2018 emesso in data 12.10.2018, con il quale il Tribunale di Lamezia Terme ha ingiunto al “Biscottificio S. Umile s.a.s. di LO OL & C.”, (ora ) il pagamento di Parte_3 complessivi euro 5.350,00 oltre interessi moratori e spese della procedura d'ingiunzione, in favore della ditta ”, in persona del l. r.p.t., quale importo dovuto a titolo di corrispettivo per Controparte_1 alcune forniture di farina risalenti all'anno 2012. Parte opponente ha eccepito, in via preliminare, la nullità e/o inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo poiché non notificato presso l'indirizzo di residenza o domicilio del socio accomandatario, bensì presso la sede legale della società estinta. Nel merito, ha sostenuto l'infondatezza della pretesa creditoria deducendo di aver precedentemente emesso cinque cambiali volte al pagamento dei crediti per cui è causa. In particolare, parte attrice ha sottolineato che il convenuto opposto ha agito in violazione dell'art. 66, R.D. 1669/1933, proponendo l'azione causale derivante dal rapporto contrattuale sottostante all'emissione delle cambiali senza restituire le stesse all'opponente. L'opponente ha, altresì, dedotto una sostanziale remissione del debito da parte della ditta e, CP_1 pertanto, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto poiché infondato in fatto e in diritto. Con comparsa di costituzione, la società opposta ha contestato quanto dedotto dall'opponente sia in via preliminare che nel merito, sostenendo l'attuale esistenza della società, con conseguente validità della notifica del decreto ingiuntivo e sottolineando la fondatezza della pretesa creditoria. Pertanto, ha concluso per la conferma del decreto ingiuntivo con condanna di parte opponente al pagamento delle spese di lite, chiedendo, altresì, la dichiarazione di provvisoria esecutività del decreto. Il Giudice, con ordinanza, ha dichiarato la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, concedendo, altresì, alle parti termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. La causa è stata istruita mediante prova testimoniale ed all'udienza del 23.10.2024 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Per le ragioni che si vanno ad esporre l'opposizione proposta è fondata e va accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo impugnato. Parte opponente ha sollevato, in via preliminare, un'eccezione di nullità e/o inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo, assumendo che quest'ultimo dovesse essere notificato al socio accomandatario e non presso la sede legale del ”, in virtù dell'estinzione della società. Parte_3
Dall'esame della visura della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cosenza, prodotta da parte opposta, si evince che il “Biscottificio S. Umile s.a.s. di LO OL & C.” è ancora esistente, ancorché inattivo, risultando infatti “stato attività: inattiva” (c fr. visura CCIAA, in atti). Conseguentemente, parte opposta ha correttamente effettuato la notifica del decreto ingiuntivo n. 563/2018 presso la sede legale della società, secondo il disposto di cui all'art. 145, primo comma, c.p.c., in virtù del quale “la notificazione alle persone giuridiche si esegue presso la loro sede”. Ne discende il rigetto dell'eccezione preliminare sollevata dall'opponente. Nel merito, l'opponente ha contestato la fondatezza della pretesa creditoria della società convenuta affermando di aver emesso cinque cambiali al fine del pagamento dei crediti per cui è causa, che, tuttavia, non sono state restituite dall'opposta. Per contro, la ditta nulla ha opposto all'esistenza di tali cambiali né tantomeno ha contestato CP_1 quanto dedotto dall'opponente con riguardo alla mancata restituzione delle stesse. Conseguentemente, alla luce del principio di non contestazione di cui all'art. 115, primo comma, c.p.c., il quale pone la regola secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione “i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”, devono ritenersi provate sia l'emissione delle cambiali da parte del “ ”, sia la mancata restituzione delle stesse. Parte_3
Ai fini della decisione assume carattere assorbente l'eccezione sollevata dall'opponente circa la violazione da parte della ditta ” dell'art. 66, R.D. 1669/1933, che così dispone: Controparte_1
“Il portatore non può esercitare l'azione causale se non offrendo al debitore la restituzione della cambiale e depositandola presso la cancelleria del giudice competente, purché abbia adempiuto le formalità necessarie per conservare al debitore stesso le azioni di regresso che possano competergli.”. Orbene, dall'applicazione dell'art. 66 R.D. 1669/1933 al caso in esame, si evince che la ditta CP_1 per esperire l'azione causale derivante dal rapporto contrattuale sulla base del quale sono state emesse le cambiali, avrebbe dovuto, nel rispetto della sopracitata norma, consegnare le cambiali all'opponente, mediante deposito presso la cancelleria del giudice competente, e solo successivamente agire in forza di decreto ingiuntivo al fine di riscuotere il proprio credito. Ne discende che l'inadempimento, da parte della società opposta, dell'obbligo di restituzione delle cambiali posto dall'art. 66, R.D. 1669/1933 determina l'accoglimento della domanda proposta dall'opponente con conseguente revoca del decreto ingiuntivo emesso. Ogni altra questione deve ritenersi assorbita in applicazione del principio della “ragione più liquida”. La ditta ”, in quanto soccombente, è tenuta al pagamento delle spese di giudizio Controparte_1 in favore di parte opponente, che si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022 (valore della causa € 5.350,00, parametri medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/di trattazione e decisionale, riduzione del 50% in ragione della non complessità della causa).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1997 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, così provvede:
-accoglie l'opposizione spiegata e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 563/2018 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 12.10.2018;
-condanna la al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_1
, in persona del l.r.p.t., e , in qualità di parte
[...] Parte_3 Parte_2 opponente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.600,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
Si comunichi. Cosi deciso in Lamezia Terme in data 13 gennaio 2025 Il Giudice Dott. Marino Reda