Ordinanza collegiale 20 dicembre 2021
Sentenza 26 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza collegiale 20/12/2021, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/12/2021
N. 01587/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1587 del 2015, proposto da
Sogedin S.p.A. - Casa di Cura Giovanni XXIII, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Grosso, Fabiano Chiappini, con domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Grosso in Venezia, Piazzale Roma, 468/B;
contro
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Chiara Drago, Giacomo Quarneti, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Ulss n. 9 Treviso, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- dell’atto del 22 luglio 2015 prot. n. 302765 a firma del Dirigente del Settore Accreditamento area sanitaria, con il quale la Regione del Veneto ha comunicato il dettaglio dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di accreditamento istituzionale per attività ambulatoriali presentata da Sogedin S.p.a.;
- nella parte in cui nega l'accreditamento delle funzioni in regime ambulatoriale richieste, della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1093 del 18 agosto 2015, notificata a Sogedin S.p.a. in data 17.9.2015 a mezzo posta elettronica certificata, di "Diniego di accreditamento istituzionale per l'anno 2015 sulle istanze pervenute nel 2014 da strutture sanitarie private che erogano prestazioni di specialistica ambulatoriale. L.R. 16 agosto 2002 n. 22";
- nonché di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto;
Visto l'art. 73, co. 3, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi;
Considerato che parte ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti in epigrafe, relativi al diniego di accreditamento per prestazioni ambulatoriali in relazione ad alcune branche specialistiche tra quelle da lei richieste con istanza del 2014;
Considerato che il Collegio rileva d’ufficio, ex art. 73, comma 3, c.p.a., possibili profili di improcedibilità dell’intero ricorso, e non solo della parte relativa all’accreditamento per le prestazioni ambulatoriali relative alla branca “chirurgia vascolare” e “medicina di laboratorio”, in quanto: ad esito di una nuova istruttoria e sulla base di apposita istanza del 2016 (doc.23 in atti deposito regione Veneto), con cui la ricorrente ha chiesto, con riferimento alle prestazioni ambulatoriali, il rinnovo dell’accreditamento per le branche già accreditate e l’accreditamento per due sole branche specialistiche non ancora accreditate come indicate nella domanda (chirurgia vascolare, cod. 14, e oncologia, cod. 64), la Regione, con delibera di giunta n.2139 del 2016 (doc.24 in atti deposito Regione Veneto) ha disposto l’accreditamento della ricorrente, a valere dall’anno 2017, per le prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale per le branche richieste nell’istanza del 2016, eccetto che per oncologia (“istanza ritenuta non coerente con la programmazione regionale come da analisi tecnica agli atti”), e tale delibera non risulta essere stata impugnata da parte ricorrente; inoltre, a seguito di ulteriore istruttoria, con delibera di giunta n.1041 del 2020 (doc.28 in atti deposito regione Veneto), ugualmente non impugnata, la Regione ha disposto il rinnovo e l’estensione dell’accreditamento della ricorrente, confermando per l’attività ambulatoriale gli accreditamenti riconosciuti nel 2016. Per cui, dall’eventuale annullamento degli atti impugnati il ricorrente non otterrebbe alcun effetto utile, restando l’accreditamento della struttura disciplinato dalle successive delibere di giunta;
Ritenuto, ex art. 73 comma 3 c.p.a., di assegnare alle parti il termine di gg. 30, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza o dalla notifica se anteriore, per presentare memorie sulla prospettata questione;
Ritenuto di rinviare per il prosieguo della trattazione all’udienza pubblica del 14 aprile 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) assegna alle parti il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza o dalla notifica se anteriore, ai fini indicati in motivazione.
Rinvia per il prosieguo della trattazione all’udienza pubblica del 14 aprile 2021.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO