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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 10/04/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 8630/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 8630/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Raimonda Pesci Parte_1
Ferrari e dall'Avv. Mirco Sassi del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso i medesimi difensori;
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio De Luca Parte_2 del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti, presentando note scritte autorizzate, hanno chiesto comunemente dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato il 21 settembre 2002, in Parma, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 26 novembre 2024 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio concordatario in Parma, il 21 settembre 2002, che dalla loro unione sono nate Per_ le figlie e (entrambe maggiorenni ma prive di indipendenza economica), che la loro Per_1 separazione era stata oggetto di decreto d'omologa emesso da questo Tribunale il 17 giugno 2013 e che, a far tempo dall'udienza presidenziale tenutasi in quel procedimento, non aveva avuto luogo alcuna riconciliazione coniugale.
Manifestando comune volontà di non riconciliarsi, essi chiedevano dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio concordatario alle condizioni tra pagina 1 di 2 loro concordate (afferenti, in particolare, alla regolamentazione del mantenimento della prole e alla definizione dei loro rapporti patrimoniali).
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, le medesime parti depositavano infine note scritte autorizzate, chiedendo accogliersi la domanda già formulata in ricorso e ribadendo la volontà di non riconciliarsi.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle loro allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, in relazione al mantenimento delle figlie, siano del tutto congrue alla stregua della documentazione prodotta.
Si deve prendere atto, poi, delle ulteriori condizioni concordate, in quanto riguardanti diritti disponibili.
Nulla, infine, in materia di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e , in Parma, il 21 settembre 2002, trascritto al Parte_1 Parte_2
Numero 236, Parte 2, Serie A, Anno 2002 del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Parma, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso presentato il 26 novembre 2024.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 9 aprile 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 8630/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Raimonda Pesci Parte_1
Ferrari e dall'Avv. Mirco Sassi del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso i medesimi difensori;
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio De Luca Parte_2 del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti, presentando note scritte autorizzate, hanno chiesto comunemente dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato il 21 settembre 2002, in Parma, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 26 novembre 2024 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio concordatario in Parma, il 21 settembre 2002, che dalla loro unione sono nate Per_ le figlie e (entrambe maggiorenni ma prive di indipendenza economica), che la loro Per_1 separazione era stata oggetto di decreto d'omologa emesso da questo Tribunale il 17 giugno 2013 e che, a far tempo dall'udienza presidenziale tenutasi in quel procedimento, non aveva avuto luogo alcuna riconciliazione coniugale.
Manifestando comune volontà di non riconciliarsi, essi chiedevano dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio concordatario alle condizioni tra pagina 1 di 2 loro concordate (afferenti, in particolare, alla regolamentazione del mantenimento della prole e alla definizione dei loro rapporti patrimoniali).
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, le medesime parti depositavano infine note scritte autorizzate, chiedendo accogliersi la domanda già formulata in ricorso e ribadendo la volontà di non riconciliarsi.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle loro allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, in relazione al mantenimento delle figlie, siano del tutto congrue alla stregua della documentazione prodotta.
Si deve prendere atto, poi, delle ulteriori condizioni concordate, in quanto riguardanti diritti disponibili.
Nulla, infine, in materia di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e , in Parma, il 21 settembre 2002, trascritto al Parte_1 Parte_2
Numero 236, Parte 2, Serie A, Anno 2002 del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Parma, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso presentato il 26 novembre 2024.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 9 aprile 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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