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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/01/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Mariacolomba Giuliano Presidente
- dott. Pietro Iovino Consigliere
- dott. Eugenia Capano Giudice Ausiliario Relatore
Esaminati gli atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 186/2023 promossa da:
, in proprio e nella qualità titolare dell'impresa individuale IMMOBILIARE Parte_1
STUDIO MEDICINA di PE SI ( CF e piva ) , quale C.F._1 P.IVA_1 cessionario del credito di rappresentato e difeso dall' Controparte_1
Avv. Luana Morelli , con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Via Cioci n.97 Macerata
-Appellante - contro
AVV. MALTESE ELPIDIO (C.F. ) C.F._2
-Appellato contumace-
In punto di: appello avverso l'Ordinanza ex art 702 ter cpc emessa dal Tribunale di Bologna nel procedimento n.11094/2021 RG
CONCLUSIONI
L'appellante ha precisato le conclusioni, da intendersi richiamate, come da note depositate telematicamente ai sensi dell'art.127 ter cpc
LA CORTE udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. avv. Eugenia Capano;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 5 Con ricorso ex art. 702 bis cpc depositato dinanzi al Tribunale di Bologna lo Controparte_1
chiedeva dichiararsi la responsabilità dell'avvocato Maltese Elpidio per avere
[...]
notificato tardivamente e erroneamente il decreto emesso dalla Corte di Appello di NC con il quale, in accoglimento del ricorso proposto ai sensi della cd Legge Pinto, era stato ingiunto al di pagare in favore della società ricorrente la somma di €6.000,00 oltre Parte_2 euro 500,00 per compensi, euro 27,00 per spese, determinando l'irreversibile perdita dell'equo indennizzo riconosciuto e pertanto un danno pari ad euro 6.527,00.
Il resistente non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata la sua contumacia.
Nel corso del giudizio interveniva , in proprio e quale titolare dell'impresa Controparte_1
individuale Immobiliare Studio Medicina di PE SI, deducendo di essere divenuto titolare del credito risarcitorio oggetto di causa in forza dell'atto di cessione del 29/12/2021.
Con l'Ordinanza impugnata il Tribunale, dopo avere riconosciuto la legittimazione attiva dell'interventore per effetto della cessione del credito risarcitorio, rigettava la Controparte_1
domanda proposta.
Il Tribunale osservava, in particolare, che non era stata fornita prova della comunicazione al professionista dell'emissione del decreto della Corte di Appello di NC che aveva accolto il ricorso ex Legge Pinto, né era dato sapere se la comunicazione vi era effettivamente stata e in quale data, per cui, in assenza di tali elementi, non poteva ritenersi decorso il termine previsto per la notifica del decreto al e le doglianze del ricorrente relative all'inadempimento colpevole Parte_2
del professionista risultavano sfornite di prova .
Avverso la pronuncia ha proposto appello nella qualità indicata. Controparte_1
Con il primo motivo censura la pronuncia nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che era necessaria la produzione in giudizio del biglietto di cancelleria relativo alla comunicazione del
Decreto della Corte di Appello al difensore ai fini della prova della tardività della notifica del decreto e quindi dell'inadempimento del professionista.
L'appellante rileva che era stata prodotta la comunicazione della Corte di Appello di NC del
10.11.2020 (doc. 3) con la quale, in riscontro alla richiesta di liquidazione dell'indennizzo inoltrata personalmente dall'appellante, si dichiarava l'impossibilità di procedere al pagamento in quanto era stata effettuata tardivamente la notifica del decreto, diretta inoltre all'Avvocatura dello Stato di
Bologna anziché di NC e ad indirizzo pec errato;
deduce inoltre, che il biglietto di cancelleria in questione non era nella disponibilità della parte sia perché la comunicazione del decreto viene effettuata tramite pec al difensore e non alla parte, sia perché esso non risultava inserito nel fascicolo cartaceo della Corte d'Appello di NC (doc. 4) né era visibile nel fascicolo informatico (doc. 6).
pagina 2 di 5 Deduce, inoltre, che in seguito alla pronuncia, al fine di eliminare ogni dubbio in merito alla data di comunicazione del decreto, l'appellante ha richiesto alla Cancelleria della Corte d'Appello di
NC il rilascio di certificazione attestante la comunicazione del decreto alla parte e/o copia del biglietto di cancelleria ed è stata rilasciata la certificazione che produce sub doc 7 che attesta che il decreto emesso nel procedimento n 236/2014 VG è stato comunicato all'Avv. Maltese tramite pec in data 12.12.2014.
Con il secondo motivo censura la pronuncia nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che non vi era prova della avvenuta comunicazione del decreto della Corte di Appello di Ancora al difensore e della data in cui tale comunicazione sarebbe stata effettuata.
L'appellante lamenta sul punto erronea valutazione delle prove offerte, rilevando che dimostravano la conoscenza del decreto da parte dell'appellato sia la comunicazione della Corte d'Appello del
10.11.2020 , nella quale si faceva riferimento al biglietto di cancelleria del 12.12.2014 con cui la cancelleria aveva informato l'appellato dell'emissione del decreto, sia la notifica del decreto Co effettuata dallo stesso Avv. Maltese anche se soltanto in data 5.5.2015 e all'Avvocatura Stato di
Bologna anziché a quella di NC e all'indirizzo pec errato (doc. 5 ); dalla corrispondenza intercorsa tra le parti inoltre si evincevano i molteplici solleciti avanzati dall'appellante all'avvocato per avere chiarimenti sulla pratica.
Con il terzo motivo censura la pronuncia lamentando violazione degli artt 115, 116 cpc e 2697 cc per non avere il Tribunale valutato la contumacia del convenuto che, secondo l'appellante, non costituendosi, non aveva assolto al proprio onere probatorio di fornire prova del corretto adempimento o che l'inadempimento non era stato eziologicamente rilevante nella produzione del danno.
Con il quarto motivo censura la pronuncia nella parte in cui il Tribunale ha osservato che per potersi affermare che il decreto era divenuto inefficace sarebbe stato necessario notificare il decreto correttamente al , in modo da provocare l'opposizione e quindi ottenere l'emissione della Parte_2 pronuncia di inefficacia del giudice dell'opposizione.
L'appellante deduce che il Tribunale ha erroneamente valutato la rilevanza e perentorietà del termine previsto per la notifica del decreto ex Legge Pinto, nonché le conseguenze collegate al mancato rispetto del termine ai sensi dell'art 5 Legge 189/2001.
Con il quinto motivo censura il rigetto della domanda volta ad ottenere le somme liquidate dalla
Corte d'Appello di NC per spese legali e di accertamento che nulla era dovuto professionista a titolo di compenso per l'attività svolta.
pagina 3 di 5 Deduce che ai sensi dell'art 1460 cc l'inadempimento professionale comporta la perdita del diritto al compenso e sostiene che risultava provato dalla email inviata da al difensore in data CP_1
3.9.2020 (doc. 1) che l'appellante aveva già corrisposto il compenso al professionista
L'appellato non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le censure che l'appellante svolge sulla valutazione delle prove in ordine all'accertamento della responsabilità del professionista sono fondate.
Deve rilevarsi che l'appellante ha prodotto in primo grado la notifica del decreto di accoglimento del ricorso ex Legge Pinto emesso dalla Corte di Appello di NC effettuata dall'Avv. Maltese in data
5/5/2015, mediante posta elettronica certificata indirizzata al presso Controparte_2 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna ( doc 5).
La notifica effettuata dal Maltese all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna (e non di
NC) dimostra indubitabilmente che il predetto era venuto a conoscenza del decreto della Corte di Appello.
Ai fini della prova della conoscenza del difensore dell'emissione del decreto in questione vale poi anche la certificazione rilasciata dalla Corte di Appello di NC ( doc 7) prodotta in questa sede dall'appellante, da cui risulta che in data 12/12/2014 è stata effettuata al predetto difensore la comunicazione dell'emissione del decreto della Corte di Appello di NC.
Tale produzione va ritenuta ammissibile ai sensi dell'art 702 quater cpc stante la decisività del documento in quanto elimina ogni dubbio sull'avvenuta comunicazione al difensore del decreto in questione e sulla data in cui la comunicazione è stata effettuata (sul concetto di “indispensabilità” v.
Cass. sezioni unite 2017/10790 )
Risultando, dunque, comunicata al difensore in data 12/12/2014 l'emissione del decreto della Corte di Appello di NC, ne discende che la notifica effettuata dal predetto in data 5/5/2015 è tardiva in quanto effettuata oltre il termine di 30 gg dalla comunicazione del decreto ( oltre che erronea per quanto già esposto).
Ai sensi dell'art 5 della Legge 89/2001 la tardiva notifica del decreto comporta l'inefficacia dello stesso e, ai sensi del comma 2, l'improponibilità della domanda indennitaria.
Provato che l'inadempimento del legale ha fatto sì che non si procedesse alla liquidazione dell'importo di cui al decreto della Corte di Appello di NC, l'appellato va per ciò solo condannato al risarcimento del danno, ormai definitivamente già prodottosi, non potendo certo pretendersi, come vorrebbe l'ordinanza impugnata, che il munitosi di altro legale, CP_1
pagina 4 di 5 intraprenda l'azione esecutiva per vedersi poi opporre l'inefficacia del decreto perché non tempestivamente notificato.
Deve, pertanto, affermarsi la responsabilità del professionista, avendo con la condotta inadempiente accertata determinato l'irreversibile perdita dell'indennizzo riconosciuto con il decreto della Corte di Appello di NC nella somma di €6.527,00, comprensiva delle spese processuali ivi liquidate, che gli sarebbero state senz'altro corrisposte per il solo fatto di essere state riconosciute nel decreto, del tutto indipendentemente dal fatto che il cliente le avesse o meno già versate all'avvocato.
Per le ragioni esposte l'appello merita accoglimento e l'Avv. Maltese deve essere condannato al pagamento a titolo risarcitorio in favore di della somma di €6.527,00, somma che va CP_1 rivalutata, anche d'ufficio, dalla data della domanda giudiziale ( 20/9/2021) ad oggi, e ammonta pertanto a complessivi €7.506,05. Sull'importo decorrono gli interessi moratori ex art 1284 c1 cc dalla data della presente decisione al saldo.
Non possono riconoscersi gli interessi compensativi perché non domandati (v. da ultimo Cass.
10376/24).
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 147/2022.
P.Q.M.
La Corte
--Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, condanna l'appellato al pagamento in favore di , nella qualità indicata, della somma di €7.506,05, oltre Controparte_1
interessi moratori ex art 1284 c1 cc dalla data della presente decisione al saldo;
-Condanna l'appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi in favore dell'appellante che si liquidano ai sensi DM 147/2022 per il primo grado in €145,50 per anticipazioni e €2.700,00 per compensi e per il secondo grado in €382,50 per anticipazioni e
€3.000,00 per compensi, oltre 15% spese gen., iva e cpa.
Così deciso in Bologna dalla seconda sezione civile della Corte di Appello nella camera di consiglio del 17/1/2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
avv. Eugenia Capano dott. Mariacolomba Giuliano
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