Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/06/2025, n. 2353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2353 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del G.O.P., Avv. Giovanna Lucia Testini, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr.13224/2015 del Ruolo Generale degli affari Contenziosi
TRA
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi De Parte_1
Filippis, come da procura a margine dell'atto di citazione in opposizione presso il cui studio in è Pt_1 elettivamente domiciliato;
- Debitore opponente- contro
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore in Controparte_1 P.IVA_1 proprio e quale mandataria dell'associazione temporanea di imprese costituita con la mandante società
(P. IVA ), rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Rosamaria Controparte_2 P.IVA_2
Berloco presso il cui studio in Altamura è elettivamente domiciliata;
-Creditore opposto-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione del 9.9.2015, notificato il 14.09.2015, il ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2450/2015 emesso dal Tribunale di Bari, in data 26-
27.05.2015(R.G. 6213/2015) con cui era stato ingiunto il pagamento, in favore della società CP_1
della somma di € 39.446,94 nonché di €. 1.286,00 per compensi e spese (queste ultime liquidate in
[...]
€ 286,00) oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A.. Esponeva l'opponente che il ricorrente aveva fondato il ricorso monitorio sul contratto di appalto pubblico intercorso tra le parti il 25/10/2007 (rep. n.
9) e sull'atto aggiuntivo del 3/3/2010 ( rep. n. 2) per la esecuzione di lavori pubblici appaltati dal
[...]
L'opponente deduceva che sia il contratto d'appalto che il Capitolato Speciale D'Appalto, avevano disciplinato, espressamente, che il pagamento della rata di saldo dei lavori dovesse avvenire dopo l'emissione del certificato di collaudo. Pertanto, essendo stato redatto soltanto il verbale dello stato finale dei lavori e non anche il collaudo e l'accettazione dell'opera da parte dell'Ente, il credito non poteva essere azionato.
Rappresentava, inoltre, che, mentre la società aveva la custodia del cantiere, si era verificato il furto di alcuni pezzi e attrezzature necessarie al funzionamento delle opere appaltate il cui valore era stato quantificato dal legale rappresentante della Società opposta in € 20.000,00. Il , quindi, aveva con la Parte_1
Determinazione n. 24 del 22/8/2014, sulla base dello stato finale dei lavori redatto dalla D.L., accertato un credito di € 155.049,81 oltre I.V.A., e aveva proceduto alla liquidazione della somma di E 131.504,79 di cui
€.119.549,81 per sorte capitale ed €. 11.954,98 per IVA. Da tale importo, poi, era stata sottratta sia la somma di €. 20.000,00, oltre I.V.A., quale ristoro dei danni causati dal furto di materiale non ripristinato dalla società creditrice, sia quella di € 15.500,00, oltre I.V.A. per l'ipotesi che insorgessero “eventuali adempimenti e/o prescrizioni in conseguenza delle procedure di collaudo tecnico-amministrativo, ad oggi non ancora concluse, per un importo arrotondato di € 15,500,00. pari al 7096 circa del credito a favore dell'ATI”.
Concludeva chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo n. 2450/2015 e di dichiararne la nullità; di rigettare la domanda introdotta con il ricorso per decreto ingiuntivo perché infondata in fatto e in diritto;
di revocare la provvisoria esecuzione con condanna alle spese processuali.
Con comparsa di costituzione e risposta del 22.12.2015, si è costituita in giudizio la Società opposta deducendo l'infondatezza delle avverse eccezioni considerato: che l'art. 12, comma 4, del contratto prevedeva espressamente che il pagamento della rata di saldo fosse effettuato dopo l'ultimazione dei lavori per cui alcun rilievo potevano assumere il certificato di collaudo e la certificazione dell'ultimazione dei lavori successa in data 14.03.2014; che il certificato di collaudo doveva essere emesso dall'Ente entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori quindi entro il 14.09.2014; che la rata di saldo doveva essere corrisposta entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo quindi al 13.12.2014; che decorrevano gli interessi legali nell'ipotesi di pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito dall'art. 22, comma 3, del capitolato speciale;
che arbitraria e illegittima era stata la detrazione di somme;
che il furto si era verificato il 7.05.2014 ossia allorquando la custodia era passata al . Parte_1
Concludeva chiedendo, in via principale, di accertare e dichiarare l'infondatezza delle contestazioni del
, e quindi, di respingere integralmente sia l'opposizione proposta sia la richiesta di Parte_1 sospensiva stante l'assenza di prova scritta e di pronta soluzione;
per l'effetto, di confermare integralmente il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2450/2015 emesso dal Tribunale di Bari in data 26.05.2015, R.G. 6213/2015; in ogni caso, di respingere le domande svolte dal Parte_1 in quanto inammissibili e/o improcedibili, infondate in fatto ed in diritto nonché non provate sia nell'an che nel quantum; di condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Nelle more, il precedente giudicante, Dott.ssa , con provvedimento in data 5.4.2016 Controparte_3 aveva disposto la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo limitatamente all'importo di €. 20.000,00 stimato il danno in tale entità dalla stessa ditta appaltatrice, in assenza di elementi di prova contraria che ne indicassero la non congruità; non disponeva nello stesso senso per l'importo di €.15.500,00 ritenendo che il residuo credito era stato trattenuto dalla stazione appaltante a garanzia di eventuali adempimenti o prescrizioni;
apparendo generiche le contestazioni e la decorrenza di termini contrattuali per la verifica finale.
All'esito dell'ordinanza, il , nella persona del Responsabile del Servizio Urbanistica- Parte_1
Ambiente, disponeva l'erogazione in favore della società opposta della somma complessiva di € 17.050,00
(di cui € 15.500,00 per sorte capitale ed € 1.550,00 per I.V.A.) ritendendola a saldo della pretesa creditoria.
Assegnati i termini per l'articolazione dei mezzi istruttori, ai sensi dell'art. 183, VI comma c.p.c., il precedente giudicante con ordinanza resa all'udienza del 23.11.206 rigettava la richiesta di ammissione di mezzi istruttori nonché di consulenza tecnica.
Dopo il deposito delle note ex art. 183, VI° comma c.p.c., seguivano alcuni rinvii nella prospettiva di una soluzione bonaria della vicenda che, però, non si è mai realizzata. Pertanto veniva riservata per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Va precisato che, secondo la giurisprudenza maggioritaria e consolidata, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto e comunque non solo la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della decisione.
Quanto alla fattura commerciale, seppure permetta di ottenere l'emanazione di un decreto ingiuntivo, mantiene il valore di mero indizio e non di prova piena nell'ordinario processo di cognizione ( Cass.civ.n.
9542/2018).
Specificamente la giurisprudenza di merito formatasi in materia in conformità agli artt. 115 c.p.c. e 2697
c.c. nonché al principio della vicinanza della prova ha ritenuto che le fatture sono in linea di massima idonee a fornire la prova ma devono essere supportate da prova offerta dal creditore.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, è stato inoltre acclarato il principio secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa ( Cass. civ., Sez. 3, n. 826 del 20/01/2015; Sez. 1, n. 15659 del
15/07/2011; Sez. L, n. 6205 del 15/03/2010; SS. UU. n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso di specie l'opposta, attrice in senso sostanziale, agendo per ottenere il pagamento del corrispettivo dovuto per la prestazione ha provato la fonte negoziale del proprio diritto di credito ossia i rapporti intercorsi in assenza di contestazioni da parte del . A conferma vi è il certificato Pt_1 Parte_1 di ultimazione dei lavori redatto in contraddittorio il 25.3.2014; la certificazione dell'avvenuto slittamento di 6 giorni rispetto all'originario termine;
la necessità di eseguire opere minori non incidenti sull' uso e sulla funzionalità dei lavori con l'assegnazione di ulteriori 45 giorni per il loro completamento;
il differimento alla data del 28.4.2014.
Il con la determinazione n.351 del 22.8.2014 ha sostanzialmente condizionato il Parte_1 pagamento del saldo al collaudo, a sua volta, vincolata alla fornitura di energia da parte dell'Enel ed alla sostituzione delle apparecchiature rubate. La prima non sostituibile con altro sistema tant'è che era risultato insufficiente il gruppo elettrogeno noleggiato dalla Quanto all'evento furtivo, CP_1 realizzato da parte di ignoti presumibilmente nella nota tra il 6 e il 7 maggio 2014, si osserva che il valore dei mezzi è stato dichiarato di €.20.000,00 e che non risultavano installati dispositivi antintrusione.
Chiarito quanto innanzi si ritiene evidentemente insussistente la declaratoria della cessazione della materia del contendere che presuppone il sopraggiungere, nel corso del processo, della carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. a seguito di un evento fattuale o processuale che elimina la posizione di contrasto tra le parti che si danno reciproco atto dell'essere venuta meno la ragione della lite.
Vanno quindi esaminati gli adempimenti tra le parti e l'importo delle somme da corrispondere a saldo.
Dagli atti depositati sebbene vi sia stato un ritardo nella redazione del certificato di collaudo e della verifica dello stato finale dei lavori imputabili alla società , non è emersa la cattiva funzionalità CP_4 degli impianti né una contestazione specifica dell'inesatto compimento di tutti i lavori contemplati nel progetto tant'è che vi è stata la formale consegna dell'opera e quindi una valutazione positiva in ordine e alla completezza dei lavori, la cui realizzazione, qualora non effettuata a regola d'arte, avrebbe impedito di pianificare la consegna.
Ai sensi dell'art. 1665 c.c. “il committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare l'opera compiuta. La verifica deve essere fatta dal committente appena l'appaltatore lo mette in condizioni di poterla eseguire. Se, nonostante l'invito fattogli dall'appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro un breve termine, l'opera si considera accettata. Se il committente riceve senza riserva la consegna dell'opera, questa si considera accettata ancorché non si sia proceduto alla verifica”.
Ebbene, la dinamica dei fatti accertata nel caso di specie è esattamente riconducibile nell'alveo della su menzionata disposizione.
A tal riguardo si precisa che, la verifica è l'attività con la quale il committente accerta se l'opera è conforme a quanto pattuito;
se essa ha esito positivo, si passa alla fase del collaudo. La verifica costituisce allo stesso tempo un onere del committente, in quanto, se questi non vi provvede, si attiva un meccanismo di silenzio-assenso per cui l'opera si considera accettata. Essa determina precisi effetti: l'appaltatore, oltre a non essere più responsabile per i vizi che, in quel momento, non siano occulti, non sopporta più il rischio del perimento del bene, di cui diviene proprietario il committente, che ha diritto di ricevere la consegna dell'opera.
In tema di contratto di appalto, la consegna dell'opera e la sua accettazione (anche presunta si sensi dell'art. 1665, comma 3, c.c.) liberano l'appaltatore dalla responsabilità per vizi palesi e riconoscibili dal committente ex art. 1667 c.c., i quali devono necessariamente essere fatti valere in sede di verifica o collaudo (Cassazione civile, Sez. II, sentenza 3.1.2019 n.11).
Si noti invece che nel caso de quo, nessuna difformità è stata segnalata dal convenuto-opponente né questi ha mosso alcuna obiezione sull'operato della società CP_1
Da tali premesse scaturisce che, decorso il termine per la redazione del certificato del collaudo, nessuna obbligazione poteva sussistere a carico della odierna società opposta-attrice né alcun inadempimento contrattuale poteva ritenersi integrato con la sua condotta.
Ciò posto, occorre indagare la fondatezza delle asserzioni espresse da parte convenuta con riferimento all'obbligo di custodia alla data in cui l'asserito furto è stato denunciato e se vi fosse ancora l'obbligo di custodia dell'opera e del cantiere in capo all'impresa esecutrice-appaltante.
Infatti con la determinazione del 22.8.2014 il Comune di ha condizionato il collaudo all'attività Pt_1 dell'ENEL ossia di un terzo rispetto alle parti. Purtroppo, nel corso del giudizio nessuno ha dimostrato quando è avvenuto l'allacciamento né il ha chiamato in causa la società fornitrice di Pt_1 Parte_1 energia per sentirsi eventualmente manlevato.
Ha errato pertanto l'Ente appaltante nell'addebitare alla società il costo dei mezzi sottratti sul presupposto che nel periodo in cui si sarebbe consumato il furto quest'ultima fosse responsabile.
In effetti, ad avviso di questo giudicante, bisognerebbe distinguere la guardiania del cantiere da quello dei mezzi.
In ordine all'obbligo di custodia svolto da parte dell'appaltatore, sull'opera appaltata, si rendono necessarie alcune precisazioni. L'art. 1177 c.c. prevede che: “l'obbligo di consegnare una cosa determinata, include quella di custodirla fino alla consegna”. Pertanto, il legislatore, fa gravare sul debitore il dovere di custodire il bene oggetto della prestazione fino al momento della consegna. Più specificamente, in tema di trasferimento dell'onere di custodia, deve ritenersi esente da qualsiasi responsabilità il committente per i furti ed atti vandalici subiti in epoca antecedente alla redazione del verbale di ultimazione dei lavori, posto che, per converso, “In tema di appalto di opere pubbliche, il verbale di ultimazione dei lavori e la consegna delle chiavi trasferiscono al committente sia il possesso dell'opera sia il conseguente onere di custodia, senza che sia anche necessario il collaudo (o il rilascio del relativo certificato), che costituisce l'atto formale indispensabile ai soli fini dell'accettazione dell'opera da parte della pubblica amministrazione” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8874 del 16/04/2014). La qualità di custode dell'appaltatore, nei rapporti col committente, viene meno quando quest'ultimo riceva la consegna della cosa, ai sensi dell'art. 1665 c.c.. In proposito, s'impongono le seguenti puntualizzazioni in materia di appalto di opera pubblica ai fini della “consegna" dell'opera devono realizzarsi tutta una serie di atti i quali, partendo dal verbale di ultimazione dei lavori, sono destinati a confluire nel collaudo, che è l'atto formale indispensabile ai fini dell'accettazione dell'opera stessa da parte della pubblica amministrazione (cfr. Cass. 10992/04; n. 15013/11).
Riguardo al ritardo della P.A. nell'esperimento di operazioni di collaudo, il superamento del termine di prescritto, dà luogo alla conseguenza di accollarsi la responsabilità.
Infine è necessario osservar che nessuna delle parti si è peritata di dimostrare l'importo corrisposto per l'acquisto dei materiali sottratti pertanto questo giudicante ritiene di determinarne il valore in via equitativa ai sensi dell'art. 1162 c.c. il quale così dispone” Se il danno [1218, 1223] non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa [2056]”.
Si coglie dunque, nel caso di specie, che le conseguenze dello slittamento del certificato di collaudo non possono essere addebitate integralmente all'appaltatore ma va da sé che alla data del furto aveva la custodia materiale.
Il comportamento colposo che può addebitarsi alla società è quella di non avere dimostrato la data in cui erano presenti i materiali e mezzi sottratti e il non avere restituito materialmente le chiavi di accesso del cancello al . Parte_1
Per cui stante il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo ma la persistente detenzione del cantiere e soprattutto die mezzi sottratti, si ritiene equo determinare il danno in €.10.000,00 tenuto conto del valore di mercato di un elettrocompressore della potenza indicata in denuncia e degli altri mezzi.
Quanto agli interessi l'art. 133 del D.lgs. n. 163/2006 sancisce, a carico dell'appaltante, l'obbligo di corrispondere all'esecutore dei lavori gli interessi legali e moratori disponendo “in caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento relativi alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabili dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi legali e moratori”.
Pertanto sono da corrispondere: la somma di €.10.000,00 così ridotta la richiesta di €.20.000,00 oltre agli interessi legali e moratori nonché gli interessi legali e moratori sulla somma di €.15.500,00 a decorrere dalla data di emissione del decreto ingiuntivo al 11.2.2021, data dell'accredito.
Al rigetto dell'opposizione segue la condanna alle spese processuali che si liquidano, in assenza di nota specifica, stante il valore della causa, in €.5.077,00 ( fase studio €. 919,00; fase introduttiva €. 777,00;
Fase istruttoria €. 1680,00; fase decisionale €.1701,00).
P. Q. M.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal nei confronti di in persona Parte_1 Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, così provvede: a) Rigetta la proposta opposizione;
b) Stante il pagamento della somma di €. 15.500,00 revoca parzialmente il decreto ingiuntivo opposto n. 2450/2015 emesso dal Tribunale di Bari, in data 26-27.05.2015(R.G. 6213/2015) condannando il al pagamento della minore somma di €.10.000,00 oltre Parte_1
IVA e gli interessi legali e moratori maturati dal 28.4.2014 al soddisfo;
c) Condanna il al pagamento degli interessi legali e moratori maturati sulla Parte_1 somma corrisposta di €. 15.500,00 dalla data del decreto ingiuntivo al 11.2.2021;
d) Condanna il al pagamento delle spese processuali liquidate in €. 5077,00 oltre Parte_1 oneri accessori (spese forfettarie;
15%; IVA e Cassa 4%)
Manda alla cancelleria per l'annotazione.
La sentenza è esecutiva come per legge.
Bari, 16.6.2025
Il G.O.P.
Avv. Giovanna Lucia Testini