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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 29/10/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1312/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 1312/2020, promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Enna, Viale Caterina Savoca, N. 69, presso lo studio dell'avv. Carmelo
Mirisciotti; rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MICHELA SABATINI del Foro di
Treviso.
ATTRICE
contro
nata a [...] il [...] (C.F. ) e CP_1 C.F._2 CP_2
nata a [...] il [...] (C.F. ), entrambe residenti in [...]
[...] C.F._3
Adige, n. 2/B – San Pietro di Feletto (TV), rappresentate e difese, giusta procure ad litem in atti, dagli pagina 1 di 12 Avv.ti Enrico Feletto, (C.F. ) e NT Barbon (C.F. C.F._4
, entrambi del Foro di Treviso, con studio in 31100 – Treviso (TV) via G. C.F._5
Verdi, n. 23 – indirizzi di posta elettronica certificata Email_1
– ed elettivamente domiciliate, ai fini della causa in Email_2
Calascibetta (EN), Via Vico Romano n. 11, presso lo studio dell'Avv. Adriana Catalano (C.F.
; C.F._6
nonché contro
, nato a [...], il [...] e residente in [...]Controparte_3
(TV), Villaggio Armando Diaz n. 25, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Enrico
D'ZI di IT VE (C.F. ), con domicilio eletto presso lo stesso in CodiceFiscale_7
IT VE (TV), Galleria al Cavallino 4 int. 3, domiciliato all'indirizzo telematico
Email_3
nonché contro
, nata a [...] il [...], C.F. residente in Controparte_4 C.F._8
Palermo via Costante Girardengo n. 18/I, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Scialabba (C.F.
; PEC: giusta procura in atti, elettivamente C.F._9 Email_4
domiciliata in Enna Via Armando Diaz n. 87, presso lo studio dell'Avv. Flora Dello Spedale Venti;
nonché contro
, nata a [...] il [...] e residente a [...]
Zingarelli n. 1 (Cod. Fisc.: ), elettivamente domiciliata a Barrafranca nel corso C.F._10
Garibaldi n. 440 presso lo studio legale dell'avv. Giuseppe Lo Monaco (Cod. Fisc.:
), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._11
pagina 2 di 12 CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 04.02.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.,
le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ritualmente depositate, in via telematica, dai rispettivi procuratori.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti in data 26.10.2020, l'attrice, premessa la pendenza tra le stesse parti del presente giudizio, innanzi l'intestato tribunale, della causa iscritta al n.
R.G. 1666/2019, nell'ambito del quale , quale erede ligittimaria pretermessa di Controparte_4
, ha chiesto di essere reintegrata nella quota di legittima alla stessa spettante, ha Persona_1
convenuto in giudizio , , Controparte_2 Controparte_5 CP_1 Controparte_6
e, appunto, , ha chiesto, preliminarmente la riunione dei due giudizi e, nel
[...] Controparte_4
merito, accertarsi e dichiararsi il proprio diritto alla divisione giudiziale degli immobili caduti in successione e dei relativi frutti, disponendosi lo scioglimento della comunione ereditaria, mediante divisione in natura ovvero mediante vendita ai sensi dell'art. 788 c.p.c. e conseguente ripartizione del ricavato in proporzione alle rispettive quote.
e , costituendosi in giudizio, non opponendosi alla riunione dei due CP_1 Controparte_2
giudizi, hanno aderito alla domanda di divisione, precisando peraltro la necessità di tenere in considerazione, ove possibile, l'utilizzo che ognuna delle parti già fa dei diversi beni.
ha aderito alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria Controparte_6
mediante divisione in natura ovvero mediante vendita ai sensi dell'art. 788 c.p.c. e conseguente ripartizione del ricavato in proporzione alle rispettive quote.
pagina 3 di 12 ha confermato e fatto proprio tutto quanto esposto nell'atto di citazione per Controparte_4
divisione giudiziaria e, per l'effetto, ha aderito e chiesto che siano accolte le conclusioni così come formulate da parte attrice . Parte_1
dopo aver contestato che alla sig.ra sia stato negato il Controparte_5 Parte_1
godimento dei beni oggetto di causa, ha eccepito che, avendo la figlia ) del de Controparte_4
cuius proposto domanda giudiziale di reintegra della propria quota di legittima, costituisce un prius
giuridico la definizione della questione relativa al diritto alla reintegrazione della quota di legittima
vantato da nel giudizio civile pendente tuttora al n. 1666/19 R.G. innanzi a codesto Controparte_4
Tribunale. Solo una volta determinata la quota spettante all'erede pretermesso, sarebbe stato possibile
procedere alla divisione dei beni immobili, oggetto del presente giudizio.
La medesima convenuta, pur non opponendosi alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria, ha precisato, che ciò sarebbe peraltro possibile, solo a condizione che [la divisione, n.d.r.]
avvenga nel rispetto delle quote assegnate dal de cuius con le relative disposizioni testamentarie.
Quanto alla domanda di riunione del presente procedimento a quello portante il n. R.G. 1666/2019, vi si è opposta, evidenziandone la inammissibilità, in quanto la sig.ra , per Controparte_4
giurisprudenza pacifica, essendo stata completamente pretermessa dall'eredità del defunto Per_1
non può essere qualificata come erede fintantoché tale qualità non sarà riconosciuta
[...]
giudizialmente; - la causa petendi ed il petitum dei due procedimenti sono completamente differenti;
-
in ogni caso, i due procedimenti si trovano in fasi diverse: quello iscritto al n. 1666/19 R.G. è stato
trattenuto in riserva dal Giudice designato, che dovrà pronunciarsi su tutti i mezzi di prova articolati
dalle parti.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., la causa è stata istruita in via documentale e le parti sono state rimesse innanzi al giudice istruttore del giudizio portante il n. r.g. 1666/2019 per pagina 4 di 12 l'eventuale riunione dei due giudizi.
La riunione dei due procedimenti non è stata disposta e i due procedimenti sono proseguiti separatamente, sebbene parallelamente e, con l'ordinanza del 28.08.2023, il giudice istruttore, preso atto, tra l'altro, delle risultanze della c.t.u. redatta nel procedimento 1666/2019 r.g., ha rinviato per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 22.02.2024, poi differita al 10.04.2025, alla quale è
stata, infine trattenuta in decisione.
Preliminarmente, deve darsi atto che il giudice istruttore ha ritenuto di non procedere alla riunione del presente procedimento con quello portante il n.r.g. 1666/2019, sulla base della considerazione che,
sebbene le due domande possano ritenersi in rapporto di pregiudizialità, la riunione è apparsa inopportuna alla luce del differente stato di avanzamento dei due processi, iscritti a ruolo a un anno di distanza, oltre che alla luce della evidente non accoglibilità della domanda oggetto del presente giudizio, formulata in modo del tutto generico e in mancanza delle necessarie allegazioni sul piano sia assertivo sia probatorio, di modo che il cumulo, nel caso di specie, avrebbe comportato un inutile appesantimento del processo, anziché la sua concentrazione.
In ogni caso, dalla manifesta infondatezza nel merito della domanda oggetto del presente giudizio,
unitamente alla considerazione che il giudice istruttore, in corso di causa, ha evidenziato alle parti il carattere dirimente delle risultanze della c.t.u. espletata nel giudizio n. r.g. 1666/2019, discende che nessun nocumento in concreto alle parti possa essere derivato dalla mancata riunione dei due procedimenti.
Inoltre, non sfugge come, sebbene il cumulo della domanda di riduzione e di quella di divisione sia ritenuto ammissibile dalla giurisprudenza di legittimità, tale ammissibilità è condizionata al carattere subordinato della seconda domanda rispetto alla prima, mentre, nel caso di specie, tale carattere subordinato della seconda domanda all'accoglimento della prima non emerge dal tenore dell'atto pagina 5 di 12 introduttivo del presente giudizio, ove l'attrice non ha richiesto l'accoglimento della domanda di riduzione e, in subordine appunto, lo scioglimento della comunione ereditaria, concludendo direttamente e, in via principale, con la domanda di divisione (cfr. Cass. civ. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 19284 del 17/07/2019 secondo cui “L'azione di riduzione e quella di divisione, pur presentando una netta differenza sostanziale, possono essere fatte valere nel medesimo processo, in quanto - per evidenti ragioni di economia processuale - è consentito al legittimario di chiedere,
anzitutto, la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che assume lesive della legittima e, successivamente, nell'eventualità che la domanda di riduzione sia accolta,
l'azione di divisione, estesa anche a quei beni che, a seguito dell'accoglimento dell'azione di riduzione,
rientrano a far parte del patrimonio ereditario divisibile”).
Si aggiunga che, nel caso di specie, non tutte le parti hanno aderito alla domanda di riunione,
essendovisi opposta la convenuta , la quale, sotto altro profilo, ha aderito alla Controparte_5
domanda di divisione, peraltro con la precisazione che tale adesione è subordinata alla condizione che la divisione avvenga nel rispetto delle quote assegnate dal de cuius con le relative disposizioni
testamentarie.
Per tale via, nella sostanza, la detta convenuta ha rifiutato il contraddittorio in punto di domanda di divisione, quale domanda subordinata al previo accoglimento della domanda di riduzione, chiedendo sì
la divisione, ma soltanto sulla base delle quote determinate dal testatore, quote, tuttavia, per definizione oggetto di contestazione nell'ambito della domanda di riduzione per lesione di legittima avanzata da
. Controparte_4
Invero, la giurisprudenza di legittimità, dopo aver precisato che l'azione di divisione ereditaria e quella di riduzione sono fra loro autonome e diverse, perché la prima presuppone la qualità di erede e l'esistenza di una comunione ereditaria che si vuole sciogliere, mentre la seconda implica la qualità di pagina 6 di 12 legittimario leso nella quota di riserva ed è diretta alla reintegra in essa, indipendentemente dalla divisione, ha statuito che da ciò ne consegue che la domanda di divisione, non potendosi ritenere implicitamente inclusa in quella di riduzione, non potrà essere proposta una volta proposta la domanda di riduzione, nel corso del giudizio di primo grado, con le memorie ex art. 183 c.p.c., sono da ritenersi nuove e, come tali, inammissibili ove la controparte abbia sul punto rifiutato il contraddittorio Sez. 2 -
, Sentenza n. 18468 del 04/09/2020).
Ne discende che ammettere, nel caso in esame, la riunione delle due domande, avrebbe comportato, a fronte della formale opposizione da parte di uno dei convenuti, un aggiramento delle preclusioni processuali maturate nell'ambito del giudizio iscritto al n. 1666/2019 r.g.
Anche al netto delle superiori considerazioni, come più sopra anticipato, la domanda di divisione avanzata da deve ritenersi inaccoglibile nella presente sede come lo sarebbe stata, del Parte_1
resto, in quella del giudizio iscritto al n. 1666/2019 e ciò in considerazione della mancata allegazione da parte dell'attrice delle necessarie attestazioni formali, circa la regolarità urbanistica e la conformità
catastale, relative ai beni da dividere.
Invero, sotto tale profilo, deve evidenziarsi che la scelta in ordine alla riunione dei due procedimenti,
anche laddove ritenuta ammissibile, non legittimerebbe la parte che ne faccia richiesta ad introdurre un giudizio il cui oggetto sia determinato in tutto e per tutto per relationem a quello del quale si chiede la riunione, dovendo la domanda reggersi autonomamente su proprie allegazioni ed essendo comunque rimessa l'eventuale riunione ad una scelta che compete, in definitiva, al giudice innanzi al quale le due cause sono chiamate a seguito del pronunciamento del Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 274
c.p.c.
Invero, il Presidente del tribunale può disporre direttamente la riunione soltanto nel caso di cui all'art.
pagina 7 di 12 ciò che, per quanto detto con riferimento alla diversità di petitum e causa petendi delle domande che l'attrice vorrebbe venissero riunite nella presente sede deve radicalmente escludersi.
Orbene, in seno all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, l'attrice, quanto alla individuazione della massa ereditaria ed alle quote cadute in successione si è limitata ad un rinvio alla
“visura della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Enna” allegata al medesimo atto introduttivo, in tal modo, peraltro, finendo col non prospettare puntualmente l'oggetto della domanda, oggetto che,
tuttavia, costituisce elemento imprescindibile per la definizione della domanda medesima.
Altrettanta genericità la domanda presenta con riferimento alla determinazione delle quote spettanti a ciascun coerede che non sono state indicate nemmeno per sommi capi, ovvero facendo riferimento alle disposizioni normative che disciplinano il concorso nella successione dell'unica figlia del de cuius con altri eredi nominati per testamento.
Né la domanda, come detto, potrebbe ritenersi integrata da quella proposta nel separato ed autonomo giudizio n. 1666/2019, avente come più volte evidenziato diverso petitum e diversa causa petendi.
Così, quella di “immobili per cui è causa” contenuta nelle conclusioni dell'atto di citazione quale oggetto della domanda di divisione, è locuzione destinata a rimanere priva di un ben determinato referente, così come il riferimento alle “singole quote”; ciò tanto è vero che, nelle stesse conclusioni,
l'attrice ha inteso demandare ad una c.t.u. la “previa esatta determinazione degli immobili caduti in successione […]”.
Nessuna precisazione della domanda in tal senso è stata effettuata dall'attrice in seno alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 1) c.p.c., con la quale la stessa si è limitata a ribadire le conclusioni di cui all'atto di citazione.
In ogni caso, come più sopra anticipato, anche al fine di avere un quadro il più possibile completo dei fatti di causa, il giudice istruttore ha atteso il deposito della c.t.u. demandata, nel giudizio n. 1666/2019
pagina 8 di 12 r.g. all'ing. . Persona_2
Orbene, anche a volersi prescindere da tutti i superiori rilievi, deve rilevarsi che la domanda di divisione avanzata nella presente sede, non avrebbe potuto, comunque, essere accolta, alla luce delle risultanze della richiamata c.t.u. che, sebbene ad abundantiam, possono certamente essere tenute in considerazione nella presente sede, come elementi indizianti nel senso della non accoglibilità della domanda di scioglimento della comunione ereditaria, così come proposta dalle parti.
Invero, dalla consulenza redatta dall'Ing. nel procedimento n. 1666/2019, è emerso che, Per_2
praticamente tutti i fabbricati ricompresi nel patrimonio ereditario relitto dal de cuius Per_1
sono sul piano urbanistico irregolari.
[...]
Orbene, tale dato di per sé supera la stessa mancanza di allegazioni formali da parte dei condividenti in ordine alla conformità urbanistica e catastale degli immobili in questione, dichiarazioni in ogni caso non effettuate nel giudizio a mani, ove, come detto, l'attrice non ha neppure proceduto ad una specifica e puntuale indicazione dei beni da dividere.
Anche al netto della superiore considerazione, peraltro, deve evidenziarsi che parte attrice ha proposto una domanda di divisione avente ad oggetto, per lo meno nelle intenzioni, la intera massa ereditaria.
Non risulta, dalla lettura dei successivi atti di causa, che l'attrice abbia modificato la propria domanda,
se non in seno alla comparsa conclusionale ove l'attrice, ormai tardivamente, ha ritenuto di limitare la domanda di divisione ai soli terreni oggetto del compendio ereditario.
Peraltro, la domanda di divisione del compendio immobiliare ereditario, anche a voler ammettere una sua esatta individuazione da parte dell'attrice, non potrebbe trovare accoglimento, nemmeno in parte.
Com'è noto, ai sensi degli artt. 1111 e 713 c.c., ciascuno dei partecipanti o dei coeredi, in assenza di divisione contrattuale o testamentaria, può sempre domandare lo scioglimento della comunione,
mediante domanda di divisione giudiziale.
pagina 9 di 12 A tal fine, tuttavia, è necessario che chi domanda la divisione giudiziale ereditaria produca la seguente documentazione: 1) certificati attestanti il decesso del de cuius e la conseguente apertura della successione (denuncia di successione); 2) gli atti dello stato civile (ai fini della delazione legittima)
ovvero il testamento (ai fini della eventuale successione testamentaria); 3) i titoli di provenienza attestanti la consistenza della massa;
4) estratto del catasto e delle mappe censuarie nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni (a favore e contro) relative agli immobili oggetto del giudizio, idonei a coprire il ventennio antecedente alla trascrizione della domanda di divisione e, quindi, relativi al de
cuius ed ai suoi danti causa (se il primo ha acquistato nel ventennio), nonché agli attuali comproprietari
(per questi ultimi dalla data di apertura della successione a quella di trascrizione della domanda di divisione) ovvero, preferibilmente, relazione notarile sostitutiva attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari con riferimento al citato ventennio;
5) documentazione attestante la regolarità urbanistica dei fabbricati da dividere;
6) documentazione relativa alla regolarità e conformità
catastale, a norma del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito in legge 122/2010 (planimetria depositata in catasto e la dichiarazione, resa in atti dai condividenti intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale;
la predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale).
Orbene, dalle allegazioni e dalle difese delle parti si evince che, nella fattispecie all'odierno esame,
queste ultime non hanno prodotto tutta la documentazione necessaria per dimostrare l'esatta determinazione dell'asse relitto dal de cuius e gli altri presupposti indispensabili per Persona_1
l'accertamento del diritto dei coeredi alla divisione.
Va rilevato, peraltro, che l'attrice, pur chiedendo la divisione di beni immobili o, in subordine la vendita del compendio per il caso di indivisibilità in natura dello stesso, non ha, altresì, prodotto nel pagina 10 di 12 presente giudizio documentazione attestante la regolarità urbanistica dei fabbricati da dividere, né
documentazione relativa alla regolarità e conformità catastale, a norma del decreto-legge n. 78 del
2010, convertito in legge 122/2010 (planimetria depositata in catasto e la dichiarazione, resa in atti dai condividenti intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale;
la predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale), conformità urbanistica peraltro, come detto, smentita dalle risultanze del parallelo giudizio n. 1666/2019 r.g.
Al riguardo, occorre considerare incidentalmente che deve in linea di principio applicarsi la previsione di cui all'art. 40, comma 2, della legge n. 47/1985, per il quale “gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti
reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia e di servitù,
relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per
dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della
concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 31”.
L'applicabilità di tale norma alle ipotesi di divisione ereditaria di immobili abusivi è stata confermata dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sez. Un. Cass. 7.10.2019, n.
25021).
Le sopra richiamate carenze assertive e probatorie non sono state colmate, rispettivamente, in seno alle memorie ex art. 183 comma 6, nn. 1 e 2 c.p.c. di parte attrice.
Va, pertanto, rigettata la domanda di divisione giudiziale dell'asse ereditario così come proposta da parte attrice, in considerazione delle carenze di carattere assertivo, prima ancora che probatorio,
carenze peraltro in nessun modo colmate da parte convenuta.
pagina 11 di 12 Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, in considerazione della natura del giudizio e della evoluzione della giurisprudenza in materia, si ritiene che sussistano ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Enna, definendo il giudizio iscritto al n. 1312/2020 R.G., ogni altra domanda ed eccezione assorbita o disattesa, così decide:
1) rigetta la domanda di divisione giudiziale;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Enna, il 27 ottobre 2025.
IL GIUDICE
dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
273 c.p.c., che si riferisce alla diversa ipotesi in cui dinanzi a diversi giudici penda la “stessa causa”,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 1312/2020, promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Enna, Viale Caterina Savoca, N. 69, presso lo studio dell'avv. Carmelo
Mirisciotti; rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MICHELA SABATINI del Foro di
Treviso.
ATTRICE
contro
nata a [...] il [...] (C.F. ) e CP_1 C.F._2 CP_2
nata a [...] il [...] (C.F. ), entrambe residenti in [...]
[...] C.F._3
Adige, n. 2/B – San Pietro di Feletto (TV), rappresentate e difese, giusta procure ad litem in atti, dagli pagina 1 di 12 Avv.ti Enrico Feletto, (C.F. ) e NT Barbon (C.F. C.F._4
, entrambi del Foro di Treviso, con studio in 31100 – Treviso (TV) via G. C.F._5
Verdi, n. 23 – indirizzi di posta elettronica certificata Email_1
– ed elettivamente domiciliate, ai fini della causa in Email_2
Calascibetta (EN), Via Vico Romano n. 11, presso lo studio dell'Avv. Adriana Catalano (C.F.
; C.F._6
nonché contro
, nato a [...], il [...] e residente in [...]Controparte_3
(TV), Villaggio Armando Diaz n. 25, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Enrico
D'ZI di IT VE (C.F. ), con domicilio eletto presso lo stesso in CodiceFiscale_7
IT VE (TV), Galleria al Cavallino 4 int. 3, domiciliato all'indirizzo telematico
Email_3
nonché contro
, nata a [...] il [...], C.F. residente in Controparte_4 C.F._8
Palermo via Costante Girardengo n. 18/I, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Scialabba (C.F.
; PEC: giusta procura in atti, elettivamente C.F._9 Email_4
domiciliata in Enna Via Armando Diaz n. 87, presso lo studio dell'Avv. Flora Dello Spedale Venti;
nonché contro
, nata a [...] il [...] e residente a [...]
Zingarelli n. 1 (Cod. Fisc.: ), elettivamente domiciliata a Barrafranca nel corso C.F._10
Garibaldi n. 440 presso lo studio legale dell'avv. Giuseppe Lo Monaco (Cod. Fisc.:
), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._11
pagina 2 di 12 CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 04.02.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.,
le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ritualmente depositate, in via telematica, dai rispettivi procuratori.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti in data 26.10.2020, l'attrice, premessa la pendenza tra le stesse parti del presente giudizio, innanzi l'intestato tribunale, della causa iscritta al n.
R.G. 1666/2019, nell'ambito del quale , quale erede ligittimaria pretermessa di Controparte_4
, ha chiesto di essere reintegrata nella quota di legittima alla stessa spettante, ha Persona_1
convenuto in giudizio , , Controparte_2 Controparte_5 CP_1 Controparte_6
e, appunto, , ha chiesto, preliminarmente la riunione dei due giudizi e, nel
[...] Controparte_4
merito, accertarsi e dichiararsi il proprio diritto alla divisione giudiziale degli immobili caduti in successione e dei relativi frutti, disponendosi lo scioglimento della comunione ereditaria, mediante divisione in natura ovvero mediante vendita ai sensi dell'art. 788 c.p.c. e conseguente ripartizione del ricavato in proporzione alle rispettive quote.
e , costituendosi in giudizio, non opponendosi alla riunione dei due CP_1 Controparte_2
giudizi, hanno aderito alla domanda di divisione, precisando peraltro la necessità di tenere in considerazione, ove possibile, l'utilizzo che ognuna delle parti già fa dei diversi beni.
ha aderito alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria Controparte_6
mediante divisione in natura ovvero mediante vendita ai sensi dell'art. 788 c.p.c. e conseguente ripartizione del ricavato in proporzione alle rispettive quote.
pagina 3 di 12 ha confermato e fatto proprio tutto quanto esposto nell'atto di citazione per Controparte_4
divisione giudiziaria e, per l'effetto, ha aderito e chiesto che siano accolte le conclusioni così come formulate da parte attrice . Parte_1
dopo aver contestato che alla sig.ra sia stato negato il Controparte_5 Parte_1
godimento dei beni oggetto di causa, ha eccepito che, avendo la figlia ) del de Controparte_4
cuius proposto domanda giudiziale di reintegra della propria quota di legittima, costituisce un prius
giuridico la definizione della questione relativa al diritto alla reintegrazione della quota di legittima
vantato da nel giudizio civile pendente tuttora al n. 1666/19 R.G. innanzi a codesto Controparte_4
Tribunale. Solo una volta determinata la quota spettante all'erede pretermesso, sarebbe stato possibile
procedere alla divisione dei beni immobili, oggetto del presente giudizio.
La medesima convenuta, pur non opponendosi alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria, ha precisato, che ciò sarebbe peraltro possibile, solo a condizione che [la divisione, n.d.r.]
avvenga nel rispetto delle quote assegnate dal de cuius con le relative disposizioni testamentarie.
Quanto alla domanda di riunione del presente procedimento a quello portante il n. R.G. 1666/2019, vi si è opposta, evidenziandone la inammissibilità, in quanto la sig.ra , per Controparte_4
giurisprudenza pacifica, essendo stata completamente pretermessa dall'eredità del defunto Per_1
non può essere qualificata come erede fintantoché tale qualità non sarà riconosciuta
[...]
giudizialmente; - la causa petendi ed il petitum dei due procedimenti sono completamente differenti;
-
in ogni caso, i due procedimenti si trovano in fasi diverse: quello iscritto al n. 1666/19 R.G. è stato
trattenuto in riserva dal Giudice designato, che dovrà pronunciarsi su tutti i mezzi di prova articolati
dalle parti.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., la causa è stata istruita in via documentale e le parti sono state rimesse innanzi al giudice istruttore del giudizio portante il n. r.g. 1666/2019 per pagina 4 di 12 l'eventuale riunione dei due giudizi.
La riunione dei due procedimenti non è stata disposta e i due procedimenti sono proseguiti separatamente, sebbene parallelamente e, con l'ordinanza del 28.08.2023, il giudice istruttore, preso atto, tra l'altro, delle risultanze della c.t.u. redatta nel procedimento 1666/2019 r.g., ha rinviato per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 22.02.2024, poi differita al 10.04.2025, alla quale è
stata, infine trattenuta in decisione.
Preliminarmente, deve darsi atto che il giudice istruttore ha ritenuto di non procedere alla riunione del presente procedimento con quello portante il n.r.g. 1666/2019, sulla base della considerazione che,
sebbene le due domande possano ritenersi in rapporto di pregiudizialità, la riunione è apparsa inopportuna alla luce del differente stato di avanzamento dei due processi, iscritti a ruolo a un anno di distanza, oltre che alla luce della evidente non accoglibilità della domanda oggetto del presente giudizio, formulata in modo del tutto generico e in mancanza delle necessarie allegazioni sul piano sia assertivo sia probatorio, di modo che il cumulo, nel caso di specie, avrebbe comportato un inutile appesantimento del processo, anziché la sua concentrazione.
In ogni caso, dalla manifesta infondatezza nel merito della domanda oggetto del presente giudizio,
unitamente alla considerazione che il giudice istruttore, in corso di causa, ha evidenziato alle parti il carattere dirimente delle risultanze della c.t.u. espletata nel giudizio n. r.g. 1666/2019, discende che nessun nocumento in concreto alle parti possa essere derivato dalla mancata riunione dei due procedimenti.
Inoltre, non sfugge come, sebbene il cumulo della domanda di riduzione e di quella di divisione sia ritenuto ammissibile dalla giurisprudenza di legittimità, tale ammissibilità è condizionata al carattere subordinato della seconda domanda rispetto alla prima, mentre, nel caso di specie, tale carattere subordinato della seconda domanda all'accoglimento della prima non emerge dal tenore dell'atto pagina 5 di 12 introduttivo del presente giudizio, ove l'attrice non ha richiesto l'accoglimento della domanda di riduzione e, in subordine appunto, lo scioglimento della comunione ereditaria, concludendo direttamente e, in via principale, con la domanda di divisione (cfr. Cass. civ. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 19284 del 17/07/2019 secondo cui “L'azione di riduzione e quella di divisione, pur presentando una netta differenza sostanziale, possono essere fatte valere nel medesimo processo, in quanto - per evidenti ragioni di economia processuale - è consentito al legittimario di chiedere,
anzitutto, la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che assume lesive della legittima e, successivamente, nell'eventualità che la domanda di riduzione sia accolta,
l'azione di divisione, estesa anche a quei beni che, a seguito dell'accoglimento dell'azione di riduzione,
rientrano a far parte del patrimonio ereditario divisibile”).
Si aggiunga che, nel caso di specie, non tutte le parti hanno aderito alla domanda di riunione,
essendovisi opposta la convenuta , la quale, sotto altro profilo, ha aderito alla Controparte_5
domanda di divisione, peraltro con la precisazione che tale adesione è subordinata alla condizione che la divisione avvenga nel rispetto delle quote assegnate dal de cuius con le relative disposizioni
testamentarie.
Per tale via, nella sostanza, la detta convenuta ha rifiutato il contraddittorio in punto di domanda di divisione, quale domanda subordinata al previo accoglimento della domanda di riduzione, chiedendo sì
la divisione, ma soltanto sulla base delle quote determinate dal testatore, quote, tuttavia, per definizione oggetto di contestazione nell'ambito della domanda di riduzione per lesione di legittima avanzata da
. Controparte_4
Invero, la giurisprudenza di legittimità, dopo aver precisato che l'azione di divisione ereditaria e quella di riduzione sono fra loro autonome e diverse, perché la prima presuppone la qualità di erede e l'esistenza di una comunione ereditaria che si vuole sciogliere, mentre la seconda implica la qualità di pagina 6 di 12 legittimario leso nella quota di riserva ed è diretta alla reintegra in essa, indipendentemente dalla divisione, ha statuito che da ciò ne consegue che la domanda di divisione, non potendosi ritenere implicitamente inclusa in quella di riduzione, non potrà essere proposta una volta proposta la domanda di riduzione, nel corso del giudizio di primo grado, con le memorie ex art. 183 c.p.c., sono da ritenersi nuove e, come tali, inammissibili ove la controparte abbia sul punto rifiutato il contraddittorio Sez. 2 -
, Sentenza n. 18468 del 04/09/2020).
Ne discende che ammettere, nel caso in esame, la riunione delle due domande, avrebbe comportato, a fronte della formale opposizione da parte di uno dei convenuti, un aggiramento delle preclusioni processuali maturate nell'ambito del giudizio iscritto al n. 1666/2019 r.g.
Anche al netto delle superiori considerazioni, come più sopra anticipato, la domanda di divisione avanzata da deve ritenersi inaccoglibile nella presente sede come lo sarebbe stata, del Parte_1
resto, in quella del giudizio iscritto al n. 1666/2019 e ciò in considerazione della mancata allegazione da parte dell'attrice delle necessarie attestazioni formali, circa la regolarità urbanistica e la conformità
catastale, relative ai beni da dividere.
Invero, sotto tale profilo, deve evidenziarsi che la scelta in ordine alla riunione dei due procedimenti,
anche laddove ritenuta ammissibile, non legittimerebbe la parte che ne faccia richiesta ad introdurre un giudizio il cui oggetto sia determinato in tutto e per tutto per relationem a quello del quale si chiede la riunione, dovendo la domanda reggersi autonomamente su proprie allegazioni ed essendo comunque rimessa l'eventuale riunione ad una scelta che compete, in definitiva, al giudice innanzi al quale le due cause sono chiamate a seguito del pronunciamento del Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 274
c.p.c.
Invero, il Presidente del tribunale può disporre direttamente la riunione soltanto nel caso di cui all'art.
pagina 7 di 12 ciò che, per quanto detto con riferimento alla diversità di petitum e causa petendi delle domande che l'attrice vorrebbe venissero riunite nella presente sede deve radicalmente escludersi.
Orbene, in seno all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, l'attrice, quanto alla individuazione della massa ereditaria ed alle quote cadute in successione si è limitata ad un rinvio alla
“visura della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Enna” allegata al medesimo atto introduttivo, in tal modo, peraltro, finendo col non prospettare puntualmente l'oggetto della domanda, oggetto che,
tuttavia, costituisce elemento imprescindibile per la definizione della domanda medesima.
Altrettanta genericità la domanda presenta con riferimento alla determinazione delle quote spettanti a ciascun coerede che non sono state indicate nemmeno per sommi capi, ovvero facendo riferimento alle disposizioni normative che disciplinano il concorso nella successione dell'unica figlia del de cuius con altri eredi nominati per testamento.
Né la domanda, come detto, potrebbe ritenersi integrata da quella proposta nel separato ed autonomo giudizio n. 1666/2019, avente come più volte evidenziato diverso petitum e diversa causa petendi.
Così, quella di “immobili per cui è causa” contenuta nelle conclusioni dell'atto di citazione quale oggetto della domanda di divisione, è locuzione destinata a rimanere priva di un ben determinato referente, così come il riferimento alle “singole quote”; ciò tanto è vero che, nelle stesse conclusioni,
l'attrice ha inteso demandare ad una c.t.u. la “previa esatta determinazione degli immobili caduti in successione […]”.
Nessuna precisazione della domanda in tal senso è stata effettuata dall'attrice in seno alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 1) c.p.c., con la quale la stessa si è limitata a ribadire le conclusioni di cui all'atto di citazione.
In ogni caso, come più sopra anticipato, anche al fine di avere un quadro il più possibile completo dei fatti di causa, il giudice istruttore ha atteso il deposito della c.t.u. demandata, nel giudizio n. 1666/2019
pagina 8 di 12 r.g. all'ing. . Persona_2
Orbene, anche a volersi prescindere da tutti i superiori rilievi, deve rilevarsi che la domanda di divisione avanzata nella presente sede, non avrebbe potuto, comunque, essere accolta, alla luce delle risultanze della richiamata c.t.u. che, sebbene ad abundantiam, possono certamente essere tenute in considerazione nella presente sede, come elementi indizianti nel senso della non accoglibilità della domanda di scioglimento della comunione ereditaria, così come proposta dalle parti.
Invero, dalla consulenza redatta dall'Ing. nel procedimento n. 1666/2019, è emerso che, Per_2
praticamente tutti i fabbricati ricompresi nel patrimonio ereditario relitto dal de cuius Per_1
sono sul piano urbanistico irregolari.
[...]
Orbene, tale dato di per sé supera la stessa mancanza di allegazioni formali da parte dei condividenti in ordine alla conformità urbanistica e catastale degli immobili in questione, dichiarazioni in ogni caso non effettuate nel giudizio a mani, ove, come detto, l'attrice non ha neppure proceduto ad una specifica e puntuale indicazione dei beni da dividere.
Anche al netto della superiore considerazione, peraltro, deve evidenziarsi che parte attrice ha proposto una domanda di divisione avente ad oggetto, per lo meno nelle intenzioni, la intera massa ereditaria.
Non risulta, dalla lettura dei successivi atti di causa, che l'attrice abbia modificato la propria domanda,
se non in seno alla comparsa conclusionale ove l'attrice, ormai tardivamente, ha ritenuto di limitare la domanda di divisione ai soli terreni oggetto del compendio ereditario.
Peraltro, la domanda di divisione del compendio immobiliare ereditario, anche a voler ammettere una sua esatta individuazione da parte dell'attrice, non potrebbe trovare accoglimento, nemmeno in parte.
Com'è noto, ai sensi degli artt. 1111 e 713 c.c., ciascuno dei partecipanti o dei coeredi, in assenza di divisione contrattuale o testamentaria, può sempre domandare lo scioglimento della comunione,
mediante domanda di divisione giudiziale.
pagina 9 di 12 A tal fine, tuttavia, è necessario che chi domanda la divisione giudiziale ereditaria produca la seguente documentazione: 1) certificati attestanti il decesso del de cuius e la conseguente apertura della successione (denuncia di successione); 2) gli atti dello stato civile (ai fini della delazione legittima)
ovvero il testamento (ai fini della eventuale successione testamentaria); 3) i titoli di provenienza attestanti la consistenza della massa;
4) estratto del catasto e delle mappe censuarie nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni (a favore e contro) relative agli immobili oggetto del giudizio, idonei a coprire il ventennio antecedente alla trascrizione della domanda di divisione e, quindi, relativi al de
cuius ed ai suoi danti causa (se il primo ha acquistato nel ventennio), nonché agli attuali comproprietari
(per questi ultimi dalla data di apertura della successione a quella di trascrizione della domanda di divisione) ovvero, preferibilmente, relazione notarile sostitutiva attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari con riferimento al citato ventennio;
5) documentazione attestante la regolarità urbanistica dei fabbricati da dividere;
6) documentazione relativa alla regolarità e conformità
catastale, a norma del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito in legge 122/2010 (planimetria depositata in catasto e la dichiarazione, resa in atti dai condividenti intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale;
la predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale).
Orbene, dalle allegazioni e dalle difese delle parti si evince che, nella fattispecie all'odierno esame,
queste ultime non hanno prodotto tutta la documentazione necessaria per dimostrare l'esatta determinazione dell'asse relitto dal de cuius e gli altri presupposti indispensabili per Persona_1
l'accertamento del diritto dei coeredi alla divisione.
Va rilevato, peraltro, che l'attrice, pur chiedendo la divisione di beni immobili o, in subordine la vendita del compendio per il caso di indivisibilità in natura dello stesso, non ha, altresì, prodotto nel pagina 10 di 12 presente giudizio documentazione attestante la regolarità urbanistica dei fabbricati da dividere, né
documentazione relativa alla regolarità e conformità catastale, a norma del decreto-legge n. 78 del
2010, convertito in legge 122/2010 (planimetria depositata in catasto e la dichiarazione, resa in atti dai condividenti intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale;
la predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale), conformità urbanistica peraltro, come detto, smentita dalle risultanze del parallelo giudizio n. 1666/2019 r.g.
Al riguardo, occorre considerare incidentalmente che deve in linea di principio applicarsi la previsione di cui all'art. 40, comma 2, della legge n. 47/1985, per il quale “gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti
reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia e di servitù,
relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per
dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della
concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 31”.
L'applicabilità di tale norma alle ipotesi di divisione ereditaria di immobili abusivi è stata confermata dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sez. Un. Cass. 7.10.2019, n.
25021).
Le sopra richiamate carenze assertive e probatorie non sono state colmate, rispettivamente, in seno alle memorie ex art. 183 comma 6, nn. 1 e 2 c.p.c. di parte attrice.
Va, pertanto, rigettata la domanda di divisione giudiziale dell'asse ereditario così come proposta da parte attrice, in considerazione delle carenze di carattere assertivo, prima ancora che probatorio,
carenze peraltro in nessun modo colmate da parte convenuta.
pagina 11 di 12 Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, in considerazione della natura del giudizio e della evoluzione della giurisprudenza in materia, si ritiene che sussistano ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Enna, definendo il giudizio iscritto al n. 1312/2020 R.G., ogni altra domanda ed eccezione assorbita o disattesa, così decide:
1) rigetta la domanda di divisione giudiziale;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Enna, il 27 ottobre 2025.
IL GIUDICE
dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
273 c.p.c., che si riferisce alla diversa ipotesi in cui dinanzi a diversi giudici penda la “stessa causa”,